Il mito (sfatato) della neutralità: il ruolo delle imprese nei crimini in corso nel territorio palestinese occupato alla luce dell’ultimo Rapporto Albanese
Emma Baldi (Università degli Studi di Milano); Giorgia Pane (Università degli Studi di Milano)
«The present report is written at the cusp of a profound and tumultuous transformation. Globally witnessed atrocities require urgent accountability and justice, which demand diplomatic, economic and legal action against those who have maintained and profited from an economy of occupation turned genocidal. What comes next depends on everyone.»
1. Premessa
Il 1° luglio 2025 la Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967 ha pubblicato il suo ultimo rapporto, intitolato “From Economy of Occupation to Economy of Genocide” (da qui in avanti “il Rapporto” o “il Rapporto Albanese”). Il testo rappresenta un’analisi senza precedenti della struttura economica che sostiene e beneficia del progetto coloniale israeliano, fondato sulla sistematica dislocazione e sostituzione della popolazione palestinese nel territorio occupato (occupied Palestinian territory, da ora “OPT”).
Il presente post si propone – nei limiti di spazio disponibili – di offrire un’analisi del Rapporto, ricostruendone i contenuti principali e il quadro giuridico di riferimento, per poi interrogarsi, alla luce di tali elementi, sulla tenuta della narrativa secondo cui l’attività d’impresa sarebbe neutrale in contesti di conflitto armato e occupazione militare.
Storicamente, le imprese hanno avuto un ruolo determinante nei progetti coloniali: fornendo risorse, infrastrutture, tecnologie e legittimazione economica, hanno contribuito a consolidare i processi di espansione e dominio territoriale (si vedano, per esempio, George, Stern). Come evidenziato dalla Relatrice Speciale, il progetto coloniale israeliano non fa eccezione: al contrario, si fonda esplicitamente su una duplice logica di trasferimento forzato e sostituzione («displacement and replacement»), nella quale attori economici – pubblici e privati, israeliani e internazionali – risultano coinvolti in modo strutturale e continuativo. Secondo la ricostruzione del Rapporto, questi attori parteciperebbero all’impalcatura dell’occupazione, dell’apartheid e, più recentemente, alla transizione verso una vera e propria «economia del genocidio», contribuendo a mantenerla, espanderla o trarne profitto.
Va chiarito, sin da ora, che l’obiettivo di questo contributo non è quello di analizzare nel dettaglio le singole categorie giuridiche legate alla responsabilità delle imprese – complicità, facilitazione, partecipazione, istigazione – né di soffermarsi su distinzioni tecniche tra responsabilità civile, penale o internazionale. Per ragioni di spazio e di finalità, l’analisi si concentra piuttosto sull’evidenziare in che modo la presenza e l’operato delle imprese abbiano inciso – e continuino a incidere – nella realizzazione materiale del piano coloniale israeliano nell’OPT. In tal senso, termini come “partecipazione”, “facilitazione” e “assistenza” saranno utilizzati in modo descrittivo, per indicare i diversi modi attraverso cui le imprese, in molteplici settori, risultano implicate nella violazione di norme fondamentali del diritto internazionale.
Il post si articola in quattro sezioni. Nella prima, si propone un riassunto ragionato del Rapporto, con particolare attenzione ai settori economici coinvolti. La seconda sezione ricostruisce il quadro giuridico internazionale che disciplina la responsabilità delle imprese in contesti di occupazione e commissione di crimini internazionali, con particolare riguardo alla due diligence cd. rafforzata. La terza sezione approfondisce il caso dell’OPT come «laboratorio ideale» per pratiche d’impresa sperimentali, contribuendo a sfatare il mito della neutralità. Infine, la quarta e ultima sezione si sofferma sulle raccomandazioni conclusive della Relatrice Speciale e apre una riflessione sulle prospettive di accountability effettiva a livello nazionale e internazionale.
2. Risultanze principali del Rapporto Albanese
Il Rapporto analizza il ruolo delle entità aziendali nel sostenere l’occupazione israeliana e quella che la Relatrice Speciale definisce la «campagna genocidaria» in corso a Gaza (par. 2 del Rapporto), nel contesto di un progetto coloniale fondato su logiche di traferimento e sostituzione della popolazione palestinese. L’occupazione israeliana è presentata nel Rapporto come una forma istituzionalizzata di insediamento coloniale, la cui prosecuzione comporta gravi violazioni del diritto internazionale (par. 1 del Rapporto). Le imprese – sia israeliane sia internazionali – risultano implicate in queste violazioni attraverso forniture, finanziamenti, tecnologie e servizi.
L’inchiesta condotta dalla Relatrice Speciale ha portato all’identificazione di circa 1.000 entità aziendali implicate, in vario modo, in attività collegate all’occupazione israeliana dei territori palestinesi e all’escalation successiva all’ottobre 2023 (par. 8 del Rapporto). Tale mappatura è stata resa possibile grazie a oltre 200 contributi di organizzazioni della società civile, ricercatori e stakeholder istituzionali. Nonostante la gravità delle accuse, soltanto 15 imprese tra quelle formalmente contattate hanno fornito risposta alle comunicazioni ufficiali, evidenziando un preoccupante deficit di trasparenza e accountability da parte del settore privato, anche rispetto a contestazioni di complicità crimini internazionali di eccezionale rilevanza, nonché un’allarmante indifferenza nei confronti delle Nazioni Unite come istituzione internazionale. L’analisi delle modalità di coinvolgimento rivela la presenza di un’infrastruttura economica complessa e interconnessa che sostiene attivamente – e in taluni casi trae profitto diretto – dal trasferimento, dalla repressione e dalla sostituzione della popolazione palestinese.
In primo luogo, il settore tecnologico e della sorveglianza (par. 36 e seguenti del Rapporto), in cui aziende israeliane e multinazionali operano nella raccolta di dati biometrici, nello sviluppo di software di riconoscimento facciale, nel monitoraggio predittivo, nella gestione di checkpoint automatizzati e nella fornitura di servizi cloud e di intelligenza artificiale a uso governativo e militare (NSO Group, IBM, HP, Microsoft, Alphabet Inc. (Google), Amazon.com Inc.). A queste grandi imprese si affiancano numerosi attori secondari – fornitori, subappaltatori, consulenti IT – che integrano e amplificano la portata dei sistemi dual-use, impiegati in ambito sia civile che militare.
La seconda macroarea riguarda il settore militare e della sicurezza (par. 29 e seguenti del Rapporto), che costituisce l’asse portante dell’apparato repressivo. Aziende israeliane come Elbit Systems e Israel Aerospace Industries producono droni, sistemi di puntamento e armamenti pesanti, spesso testati direttamente nei territori occupati. Il rapporto documenta anche la collaborazione attiva con imprese straniere, come Lockheed Martin (USA) e Leonardo S.p.A. (Italia), nonché il ruolo strategico di società di logistica globale – tra cui Maersk – nel trasporto di materiali bellici. L’intero comparto sembra reggersi su una fitta rete di intermediari: broker, studi legali, revisori contabili e consulenti aziendali facilitano la circolazione transfrontaliera di armamenti e servizi, spesso offuscando le responsabilità giuridiche attraverso strutture societarie complesse (par. 72 del Rapporto).
Un terzo asse è costituito dal sistema finanziario e degli investimenti (par. 73 e seguenti del Rapporto), che alimenterebbe e consoliderebbe l’infrastruttura economica dell’occupazione. Banche (BNP Paribas, Barclays), fondi pensione (Norwegian Government Pension Fund, Caisse de dépôt et placement du Québec), compagnie assicurative e gestori patrimoniali (Blackrock, Vanguard, Allianz, AXA) risultano coinvolti nel finanziamento diretto o indiretto di attività collegate agli insediamenti illegali e all’industria della difesa. L’afflusso di capitale contribuisce a rafforzare un modello economico asimmetrico, che subordina i territori palestinesi a una condizione di dipendenza strutturale. In questo ambito rientra anche lo sfruttamento sistematico delle risorse naturali – suolo, acqua, petrolio e combustibili fossili – espropriate alla popolazione palestinese e reindirizzate verso l’economia israeliana, con un impatto diretto sull’autonomia economica dei territori occupati.
La quarta macroarea concerne il settore del turismo (par. 69-71 del Rapporto), che si presenta come uno strumento di normalizzazione dell’occupazione. Diversi operatori privati, incluse piattaforme digitali e agenzie di viaggio (Booking Holdings Inc., Airbnb Inc.), promuovono esperienze turistiche negli insediamenti, spesso oscurando la presenza palestinese o rappresentando l’occupazione come un elemento marginale. Questa forma di “turismo coloniale” non solo alimenta l’economia degli insediamenti, ma rafforza una narrazione egemonica fondata sull’esclusione. All’interno di questo circuito rientra anche il ruolo delle catene di distribuzione e dei supermercati, che contribuiscono alla normalizzazione della colonizzazione attraverso la commercializzazione e il consumo quotidiano di prodotti provenienti dai territori occupati (Carrefour). Parallelamente, il settore immobiliare e infrastrutturale (par. 44-47 del Rapporto) contribuisce alla trasformazione fisica e simbolica del territorio: investimenti in abitazioni, servizi e strutture commerciali nei territori occupati consolidano l’annessione de facto e impediscono una continuità territoriale palestinese (Caterpillar, Hyundai, Volvo).
Infine, il mondo accademico e della ricerca gioca un ruolo tutt’altro che neutrale (par. 82 e seguenti del Rapporto). Le università israeliane forniscono supporto diretto allo sviluppo di tecnologie militari e sistemi di sorveglianza, nonché basi ideologiche al progetto coloniale. Al tempo stesso, molte collaborazioni accademiche internazionali – anche con istituzioni di eccellenza come il MIT, nonché sulla base di finanziamenti per il tramite del programma “Horizon” della Commissione Europea – vengono portate avanti senza una valutazione critica del contesto politico, contribuendo, di fatto, al “whitewashing” di pratiche sistematiche di violazione dei diritti umani. Oltre alla produzione tecnico-scientifica, anche quella culturale e discorsiva partecipa alla costruzione di un immaginario che legittima la dominazione coloniale, marginalizzando o silenziando le narrazioni palestinesi.
Nel loro insieme, queste cinque macroaree (corrispondenti a otto specifici settori nel Rapporto) mostrano come la struttura economica dell’occupazione si regga su un’integrazione funzionale tra apparati militari, strumenti tecnologici, capitale finanziario, interventi infrastrutturali e prodotti della ricerca. Tale sistema, lungi dall’essere marginale o collaterale, costituisce – secondo il Rapporto – uno degli ingranaggi centrali nella perpetuazione della violenza strutturale e nella transizione, tuttora in corso, verso una economia della distruzione e del genocidio (par. 26 del Rapporto).
3. Due diligence rafforzata e responsabilità aziendale nel territorio palestinese occupato
Nel contesto delineato dal Rapporto Albanese, è necessario richiamare il quadro normativo che disciplina gli obblighi delle imprese ai sensi del diritto internazionale, in particolare in situazioni di occupazione e in contesti segnati dalla commissione di gravi violazioni del diritto internazionale. In via generale, benché il diritto internazionale classico attribuisca responsabilità primarie agli Stati, gli attori non statali, incluse le imprese, non possono sottrarsi all’obbligo di rispettare norme imperative di diritto internazionale generale (jus cogens) (Peters, p. 101), come il divieto di crimini di guerra, crimini contro l’umanità e genocidio, e il principio di autodeterminazione dei popoli.
In particolare, le imprese possono incorrere in vari gradi di responsabilità sia durante l’occupazione militare di un territorio, sia nei contesti in cui si verificano crimini internazionali come il genocidio. In entrambi i casi, il diritto internazionale impone obblighi giuridici rilevanti anche agli attori economici privati, ponendo limiti stringenti alla liceità delle attività imprenditoriali.
Durante un’occupazione militare, si applicano le norme del diritto internazionale umanitario, in particolare i Regolamenti dell’Aia del 1907 e la IV Convenzione di Ginevra del 1949, che stabiliscono – tra gli altri – il divieto di spoliazione e di sfruttamento economico delle risorse naturali del territorio occupato, se non strettamente connesso a esigenze militari e nel rispetto della popolazione civile (art. 55 Regolamento dell’Aia; art. 53 IV Convenzione di Ginevra), nonché il divieto di trasferimenti forzati (art. 49 IV Convenzione di Ginevra). Tali norme non si applicano esclusivamente alla potenza occupante in senso stretto, ma, in determinate condizioni, possono vincolare anche attori non statali, comprese le imprese. Secondo il Rapporto del Working Group on Business and Human Rights su Conflict-Affected Regions (par. 10, da ora “Rapporto del Working Group”), infatti, il diritto internazionale umanitario si estende anche ad attori privati, qualora le loro attività risultino «strettamente collegate» (closely linked) al conflitto armato. In questo senso, appare opportuno evidenziare che tale approccio non coincide perfettamente con la nozione di «direct participation in hostilities» come interpretata dal Comitato Internazionale della Croce Rossa. Quest’ultima, infatti, presuppone il rispetto cumulativo di tre criteri rigorosi (soglia del danno, nesso causale diretto, e belligerent nexus) ed è finalizzata a regolare lo status individuale nei conflitti armati. Al contrario, la nozione di attività «strettamente collegate» al conflitto adottata nel Rapporto del Working Group di cui sopra si inserisce in un quadro più ampio e flessibile coerente con Principi Guida ONU su imprese e diritti umani (sul punto Van Ho), includendo condotte di sostegno militare, logistico o finanziario, anche al di fuori del campo di battaglia e in assenza di un intento volto a supportare una parte nelle ostilità (si vedano in merito Pietropaoli, Davis e il Rapporto dell’ICRC su Private Businesses and Armed Conflict).
Inoltre, in contesti segnati da atti che configurano possibili crimini contro l’umanità, le imprese devono altresì astenersi da ogni forma di partecipazione negli stessi (Draft Articles on the Prevention and Punishment of Crimes Against Humanity, art. 6.8). Infine, la responsabilità delle imprese si estende potenzialmente anche alla loro condotta in contesti di genocidio, come previsto dall’articolo VI della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, e confermato dalla giurisprudenza internazionale (CIG Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro) 2007, par. 420; si veda anche Kelly).
Pur non potendo affrontare in questa sede le complesse questioni legate alla nozione giuridica di complicità, alle sue varianti e soglie di responsabilità (Clapham e Jerbi; Ramasastry), è opportuno sottolineare che la condotta delle imprese può configurare forme di responsabilità penale “ausiliaria” (i.e. “aiding and abetting”) delle imprese stesse o dei loro dirigenti. In base all’elaborazione della giurisprudenza dei tribunali penali internazionali, come anche applicata dalle corti domestiche, in particolare statunitensi ai sensi dell’Alien Tort Statute (si veda ad esempio qui), la responsabilità penale in questo caso non richiede necessariamente l’intento diretto di contribuire al genocidio, ma può derivare dal sostegno materiale, finanziario o logistico, laddove questo abbia avuto un effetto rilevante (“substantial effect”) sulla commissione del crimine (ICTY, Prosecutor v. Furundzija, par. 235; ICTY, Prosecutor v. Tadic, par. 688-692; ICC, Prosecutor v. Al Mahdi, par. 26; Hathaway et al, pp. 1606-1609), e dove l’impresa o i suoi dirigenti abbiano avuto conoscenza effettiva dell’uso che sarebbe stato fatto dei propri servizi o risorse (ICTY, Prosecutor v. Furundzija, par. 249; Rapporto dell’International Commission of Jurists, pp. 9, 39-40; Pietropaoli).
È in quest’ottica che va inquadrata l’emergente tendenza a richiedere alle imprese di condurre una due diligence rafforzata in materia di diritti umani (heightened human rights due diligence) in aree di conflitto o a rischio elevato come l’OPT (par. 17 del Rapporto Albanese, nonché il Rapporto dell’UNDP su Heightened Human Rights Due Diligence for Business in Conflict‐Affected Contexts, par. 41-54 (da ora “Rapporto UNDP”), si vedano anche Aguirre e Pietropaoli, Tripathi).
Sebbene i Principi Guida ONU su imprese e diritti umani non prevedano esplicitamente una forma distinta di due diligence per i contesti di conflitto o dove il rischio di violazioni gravi dei diritti umani è elevato, essi si fondano sul principio di proporzionalità: maggiore è il rischio e grave la violazione, più complessi devono essere i processi di due diligence (Principio 14; e p. 9 del Rapporto UNDP). Ne consegue che, poiché il rischio di gravi violazioni dei diritti umani si intensifica, anche le attività di due diligence delle imprese devono essere conseguentemente rafforzate e adeguate al contesto. In questo senso, la due diligence rafforzata permette alle imprese non solo di identificare, prevenire e mitigare i propri (potenziali o effettivi) impatti sui diritti umani, ma anche di comprendere come le loro attività possano contribuire ad alimentare le dinamiche del conflitto e le relative violazioni.
Di conseguenza, nei contesti ad alto rischio la due diligence ordinaria risulta insufficiente: le imprese devono adottare misure rafforzate di valutazione e gestione dei rischi, assicurare un monitoraggio continuo, in particolare attraverso un coinvolgimento significativo degli stakeholder locali. Laddove tale valutazione sia impossibile o inutile, le imprese hanno il dovere di interrompere le proprie operazioni commerciali, per non rischiare di incorrere in complicità. Le strategie di disimpegno devono essere ideate e implementate in modo “responsabile”, assicurando che le stesse non producano ulteriori impatti negativi, in termini di esacerbazione degli abusi e aggravamento ulteriore delle condizioni della popolazione locale (“responsible disengagement”) (Rapporto del Working Group, par. 64-65).
Specie in contesti ad alto rischio, la natura del coinvolgimento di un’impresa in determinati impatti sui diritti umani non è statica, ma evolve nel tempo. In tali contesti, l’inazione o l’adozione di misure inadeguate può determinare lo spostamento dell’impresa lungo un continuum di responsabilità, da una complicità passiva a una responsabilità diretta o aggravata per violazioni gravi. Tale principio è chiaramente enunciato nell’Allegato al Rapporto in esame, che sottolinea come la mancata adozione di «azioni appropriate» esponga le imprese a un accresciuto rischio di incorrere in responsabilità, soprattutto in presenza di violazioni sistematiche e prolungate (par. 8 dell’Allegato).
Pur non trattandosi ancora di un obbligo formalmente riconosciuto nel diritto internazionale positivo, una parte della prassi nazionale si sta consolidando in questa direzione. In particolare, numerosi casi trattati nell’ambito dei National Contact Points (“NCP”) dell’OCSE mostrano come alle imprese venga sempre più spesso richiesto, anche in sede quasi-giudiziale, di adottare forme rafforzate di due diligence quando operano in zone ad alto rischio. Le decisioni nei casi DAS Air (Regno Unito),
JCB (Regno Unito), Sjøvik AS (Norvegia) mostrano come gli NCP abbiano riconosciuto la necessità di rafforzare la responsabilità delle imprese in tali contesti (Buriakovska e Davaanyam).
Nel caso specifico dell’OPT, le entità aziendali sono da tempo messe in guardia circa la natura sistematica e generalizzata delle violazioni perpetrate. Come ricorda la Relatrice Speciale, una corretta attività di due diligence in materia di diritti umani avrebbe dovuto consentire l’identificazione tempestiva del rischio di coinvolgimento in tali violazioni – ancor più se fossero stati adottati i necessari meccanismi rafforzati (heightened human rights due diligence) previsti per i contesti ad alto rischio (par. 30 dell’Allegato).
Dopo l’ottobre 2023, il quadro si è ulteriormente aggravato: la documentazione relativa alla commissione di crimini internazionali e violazioni gravi si è moltiplicata, mentre gli sviluppi giuridici internazionali hanno reso inequivocabile la qualificazione del contesto. In particolare, il parere consultivo della CIG del luglio 2024 ha ribadito il carattere illegale dell’occupazione e la violazione del diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese; a ciò si aggiunge l’ordinanza sulle misure provvisorie emessa dalla CIG nel gennaio 2024 nella causa Sudafrica c. Israele, nella quale la Corte ha riconosciuto la plausibilità dei diritti invocati dal Sudafrica, con specifico riguardo al diritto dei palestinesi nella Striscia di Gaza «to be protected from acts of genocide» (par. 54 dell’ordinanza). Tali sviluppi rendono insostenibile qualsiasi pretesa di ignoranza da parte delle imprese riguardo alla sistematicità delle violazioni e ai rischi legali connessi alla loro attività nei territori occupati.
4. L’OPT come «ideal testing ground»
A partire da ottobre 2023, il comportamento delle imprese operanti nell’OPT ha subito un cambiamento qualitativo che non consente più di configurarlo come mera inazione o complice omissione. Le attività economiche si manifestano sempre più chiaramente come forme di coinvolgimento diretto e consapevole in un sistema strutturato di espropriazione, trasferimento e sostituzione della popolazione palestinese. Questo “salto di qualità” impone una revisione radicale della tradizionale rappresentazione dell’impresa come attore neutrale nei contesti ad alto rischio: in questo senso, la neutralità dell’attività economica costituisce un mito giuridicamente insostenibile.
Come ha recentemente affermato l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, Volker Türk, «even when they do not directly participate», le imprese non sono attori neutrali nei contesti di conflitto: la loro semplice presenza e le loro operazioni incidono, in modo diretto o indiretto, sulle dinamiche del conflitto (per un approfondimento, Zandvliet e Anderson). Questa affermazione risulta tanto più rilevante nei territori occupati, dove le attività economiche rischiano di contribuire, anche senza intenzionalità, alla commissione di gravi violazioni del diritto internazionale.
Nessuna impresa può considerarsi neutrale quando le sue operazioni sono direttamente o indirettamente collegate a un contesto documentato di occupazione illegale, discriminazione razziale (par. 229 del parere consultivo della CIG del luglio 2024) e nell’ambito delle crescenti preoccupazioni riguardo al diritto dei palestinesi di essere protetti contro atti di genocidio (par. 54 dell’ordinanza sulle misure provvisorie della CIG del 2024), come attestato anche dal moltiplicarsi delle fonti indipendenti e autorevoli (incluso il Rapporto in esame, si veda anche Database of Business Enterprises Pursuant to Human Rights Council Resolutions 31/36 and 53/25).
Il Rapporto sottolinea come l’OPT costituisca da tempo un «laboratorio ideale» («ideal testing ground», par. 87 del Rapporto) per lo sviluppo, la sperimentazione e l’ottimizzazione di tecnologie, pratiche logistiche e modelli commerciali, in particolare nei settori della sicurezza, della sorveglianza e del controllo predittivo. Tali attività non solo alimentano il sistema coloniale, ma traggono da esso vantaggi economici misurabili, trasformando la persistenza dell’impresa sul territorio da scelta tecnica a scelta politica e redditizia. Non si tratta, come spesso affermato, di una situazione in cui non esistono alternative praticabili al rimanere: al contrario, precedenti internazionali e standard consolidati dimostrano che l’uscita dal contesto occupato è non solo doverosa, ma pienamente possibile (si consideri l’esempio delle imprese menzionate al par. 51 del Rapporto Albanese e al par. 33 dell’Allegato al Rapporto stesso). La scelta di restare, dunque, non risponde a esigenze di necessità operativa, ma a interessi di profitto, che finiscono per rafforzare materialmente e simbolicamente l’impalcatura dell’occupazione e della violenza sistemica.
Anche la pretesa «neutralità della ricerca» è oggetto di una critica esplicita nel Rapporto, che evidenzia come molte università e istituti di ricerca internazionali collaborino con soggetti coinvolti in gravi violazioni. Le imprese – e con esse le istituzioni accademiche e finanziarie – diventano così parte di un piano criminoso in cui in cui le azioni di ciascun attore contribuiscono al funzionamento complessivo di un’economia che guida, alimenta e abilita la distruzione sistematica del popolo palestinese. Come sottolinea la Relatrice Speciale, «business continues as usual, but nothing about this system, in which businesses are integral, is neutral» (par. 91 del Rapporto Albanese).
5. Conclusioni
Nelle raccomandazioni conclusive, il Rapporto richiama con forza la necessità di un disimpegno immediato e incondizionato da parte delle imprese coinvolte nei meccanismi economici che alimentano e sostengono l’occupazione israeliana, la sistematica discriminazione razziale e le presunte dinamiche genocidarie nell’OPT. A parere di chi scrive, tale disimpegno non costituisce un’opzione etica facoltativa, ma un preciso dovere giuridico, alla luce del diritto internazionale e degli obblighi che derivano dal divieto di commissione dei crimini internazionali e dal rispetto del principio di autodeterminazione dei popoli. Le imprese, così come gli Stati, le istituzioni finanziarie e gli attori accademici, sono chiamate ad assumersi responsabilità concrete: non soltanto mediante l’interruzione di rapporti economici lesivi, ma anche attraverso piani di riparazione e collaborazione con le autorità giudiziarie.
In questo scenario, il ruolo della società civile internazionale si rivela essenziale. Il Rapporto riconosce esplicitamente il valore delle campagne di boicottaggio, disinvestimento e sanzione, nonché delle iniziative di pressione politica e giuridica a livello nazionale e multilaterale, volte a ottenere forme concrete di accountability (par. 90 dell’Allegato al Rapporto).
A nostro avviso, quest’ultimo punto lascia aperta la questione circa le prospettive effettive di giustiziabilità degli obblighi prospettati, in un contesto internazionale caratterizzato da forti lacune nella perseguibilità delle imprese per crimini internazionali che rende necessario fare affidamento sui sistemi giuridici nazionali, con tutte le difficoltà che questo comporta, tanto in ambito penale quanto in ambito civile (sul punto si veda, per esempio, Zerk). In conclusione, il Rapporto propone un’analisi dettagliata e critica delle implicazioni dell’attività d’impresa, mettendo in discussione il mito della neutralità e facendone il punto di partenza per un ripensamento profondo del ruolo dell’impresa nei conflitti armati contemporanei.
Foto: Omar Al-Qattaa/AFP/Getty Images
No Comment