Gli obblighi in materia di assistenza umanitaria nel parere consultivo della Corte internazionale di giustizia del 22 ottobre 2025. Troppo o troppo poco diritto internazionale?
Eleonora Branca (Università degli Studi di Verona)
Il 22 ottobre 2025, la Corte internazionale di giustizia (CIG o Corte) ha reso il parere consultivo richiesto dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite (AG ONU) con la risoluzione 79/232 del 19 dicembre 2024. Stante la complessità e densità dei temi trattati, vale la pena ricordare il testo del quesito:
What are the obligations of Israel, as an occupying Power and as a member of the United Nations, in relation to the presence and activities of the United Nations, including its agencies and bodies, other international organizations and third States, in and in relation to the Occupied Palestinian Territory, including to ensure and facilitate the unhindered provision of urgently needed supplies essential to the survival of the Palestinian civilian population as well as of basic services and humanitarian and development assistance, for the benefit of the Palestinian civilian population, and in support of the Palestinian people’s right to self-determination?
Il cuore della questione sottoposta alla Corte attiene all’identificazione degli obblighi di Israele in materia di fornitura e facilitazione dell’assistenza umanitaria nel territorio palestinese occupato (TPO), con riferimento alla presenza e alle attività delle Nazioni Unite e delle sue agenzie specializzate, inclusa la United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA). Per alcune prime analisi del parere in oggetto si vedano Milanovic (qui e qui) e Lieblich.
Come già osservato dalla citata dottrina, nel caso in esame, la CIG doveva pronunciarsi sull’identificazione delle norme vigenti, e non sull’avvenuta violazione delle stesse. In questo, la richiesta si discosta l’impostazione seguita dall’AG ONU rispetto ai precedenti pareri riguardanti gli obblighi di Israele nel TPO, come ad esempio il Parere sulla costruzione del muro del 9 luglio 2004 ed il Parere sulle conseguenze giuridiche delle pratiche di Israele nel TPO del 19 luglio 2024.
Il presente commento si concentrerà sul tema della delimitazione del contenuto degli obblighi internazionali in materia di assistenza umanitaria, nonché sulla questione del dovere della Potenza occupante di acconsentire all’assistenza fornita dalle Nazioni Unite e da UNRWA.
La Corte ha articolato il proprio ragionamento lungo due direttrici principali. In primo luogo, ha esaminato estensivamente il contenuto degli obblighi della Potenza occupante di fornire, accettare e facilitare l’assistenza umanitaria nei confronti della popolazione civile, le cui fonti vengono individuate nel diritto internazionale umanitario (DIU), pattizio e consuetudinario (para. 91-109 e 128-133), nonché nel diritto internazionale dei diritti umani (para. 146-162). In secondo luogo, la Corte si è occupata parallelamente della questione relativa all’esistenza di un obbligo di assistenza e cooperazione tra Israele e Nazioni Unite e relative agenzie specializzate. Questo secondo ambito di indagine si dipana attraverso l’analisi del DIU (para. 110-124), del diritto internazionale dei diritti umani (para. 161-162) e degli obblighi derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite (para. 170-179).
L’assistenza umanitaria ai sensi del diritto internazionale umanitario
La CIG ha svolto una ricostruzione molto accurata degli obblighi derivanti dal DIU in materia di assistenza umanitaria. Innanzitutto, ha affermato che il diritto internazionale consuetudinario “impone a tutte le parti belligeranti l’obbligo di consentire e facilitare il passaggio rapido e senza ostacoli degli aiuti umanitari destinati ai civili bisognosi, fatto salvo un limitato diritto di controllo. Tali azioni di soccorso devono essere imparziali e condotte in modo non discriminatorio” (para. 90). È molto interessante notare che, per la prima volta, la CIG ha utilizzato, a fondamento della propria argomentazione, il “Customary International Humanitarian Law Study”del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR, ibid., v. anche Milanovic).
Con l’occasione, la Corte ha chiarito anche la vexata quaestio della precisa individuazione dell’oggetto dell’assistenza umanitaria in situazioni di occupazione militare. Mette conto di ricordare che la IV Convenzione di Ginevra del 1949 (d’ora in avanti, IV CG) dispone che la Potenza occupante abbia l’obbligo di garantire alla popolazione civile l’approvvigionamento alimentare e medico (art. 55 IV CG). Questa norma è stata successivamente integrata dall’art. 69 del I Protocollo Addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 1977 (d’ora in avanti, I PA), facendo rientrare nell’assistenza umanitaria anche la fornitura di indumenti, lenzuola, mezzi di riparo, altre forniture essenziali per la sopravvivenza della popolazione civile e oggetti necessari al culto religioso. Si noti, tuttavia, che Israele non ha ratificato il I PA, pertanto, si potrebbe ritenere che ad esso siano applicabili solo le disposizioni dell’art. 55 IV CG.
Secondo la prassi israeliana, ciò che eccede i bisogni essenziali della popolazione civile può essere oggetto di divieti e restrizioni. Ad esempio, Israele ha sostenuto che non vi fosse l’obbligo fornire elettricità e carburante alla popolazione di Gaza, poiché la diversione di tali beni avrebbe creato un ingiustificato vantaggio militare a Hamas (v. Sharpe e Lauterbach). Una simile argomentazione fu a suo tempo avvallata anche dalla Corte Suprema israeliana nel 2008 (Corte suprema israeliana, Jaber al-Bassiouni Ahamad, n. HCJ 9132/07, 30 gennaio 2008, v. Kretzmer).
La CIG ha superato quest’impostazione chiarendo che l’uso del termine “in particular” nel testo dell’art. 55(1) IV CG è da interpretarsi nel senso di ampliare la categoria dei beni di prima necessità ivi elencati. Questi possono dunque comprendere “acqua, coperte e riparo” ed inoltre “adeguate scorte di combustibile, indispensabili per cucinare, riscaldarsi e per i mezzi di trasporto, nonché per il funzionamento delle unità di terapia intensiva, comprese le incubatrici per neonati. In questo contesto, la categoria dei beni di prima necessità comprende anche quelli necessari per esigenze mediche particolari, compresi i dispositivi di assistenza per le persone con disabilità, come le sedie a rotelle” (para. 96).
Si può dunque ritenere che nel parere in commento la CIG abbia consolidato l’interpretazione estensiva dell’oggetto dell’assistenza umanitaria che aveva inizialmente proposto nella seconda ordinanza di misure provvisorie del 28 marzo 2024 nel caso Sudafrica c. Israele, con la quale aveva ordinato ad Israele di adottare tutte le misure necessarie per garantire la distribuzione di “servizi di base urgentemente necessari e assistenza umanitaria, compresi cibo, acqua, elettricità, carburante, alloggi, vestiti, prodotti per l’igiene e servizi igienico-sanitari, nonché forniture sanitarie e cure mediche” (para. 51.2(a), per un commento su questi aspetti dell’ordinanza v. qui).
La Corte ha proseguito poi individuando negli artt. 55, 56 e 59 della IV CG le norme pattizie applicabili al caso di specie. I Giudici hanno sviluppato il proprio ragionamento attorno all’art. 59 IV CG, il quale prevede che se tutta o parte della popolazione di un territorio occupato è inadeguatamente rifornita (“inadequately supplied”), la Potenza occupante deve concordare piani di soccorso (“shall agree to relief schemes”) a favore di detta popolazione e li deve facilitare con tutti i mezzi a sua disposizione (para. 93).
Quest’obbligo – secondo la CIG – ammette la possibilità per la Potenza occupante di imporre alcune limitazioni; tra queste si annoverano: i) il diritto di ispezionare le forniture di materiale, che la Corte fa discendere dall’interpretazione analogica dell’art. 59 IV CG che attribuisce tale potere allo Stato di passaggio (para. 97), ii) la facoltà di deviare gli aiuti nell’interesse della popolazione per ragioni di urgente necessità ai sensi dell’art. 60 IV CG (para. 99), iii) l’imposizione alle organizzazioni umanitarie di misure restrittive temporanee ed eccezionali per urgenti ragioni di sicurezza ai sensi dell’art. 63 IV CG (para. 100).
In ogni caso, ha concluso sul punto la Corte, in ragione dell’obbligo primario in capo alla Potenza occupante di provvedere ai bisogni essenziali della popolazione civile ai sensi degli artt. 55 e 56 IV CG, nessuna delle limitazioni anzidette deve pregiudicare il rispetto dell’obbligo di fornire sufficiente approvvigionamento alla popolazione, né consente la sospensione generalizzata dell’assistenza umanitaria (paras. 99-100).
L’obbligo di accettare l’assistenza umanitaria delle Nazioni Unite alla luce del diritto internazionale umanitario
Qui si innesta la seconda direttrice argomentativa della Corte in merito all’identificazione degli obblighi di Israele in relazione all’assistenza umanitaria fornita specificamente dalle Nazioni Unite e dalle sue agenzie specializzate, con particolare riferimento ad UNRWA.
È necessario precisare che, secondo la posizione espressa da Israele, non sussisterebbe alcun obbligo di acconsentire alle operazioni di soccorso effettuate da organizzazioni non imparziali e di carattere non esclusivamente umanitario. Tali caratteristiche, a parere dello Stato, non sarebbero soddisfatte da UNRWA in ragione del denunciato coinvolgimento di staff dell’agenzia nei fatti del 7 ottobre 2023 (para. 111). Sulla base di queste posizioni, infatti, il Knesset, aveva adottato nel 2024 due leggi (entrate in vigore il 30 gennaio 2025) che vietano ad UNRWA di operare nel territorio di Israele e che di fatto hanno impedito all’agenzia di realizzare il proprio mandato anche nel territorio palestinese occupato (per una ricostruzione v. qui).
La Corte ha confutato la tesi israeliana, giungendo ad affermare che sussiste invece l’obbligo di Israele, in qualità di Potenza occupante, di “accettare e facilitare con tutti i mezzi a sua disposizione i programmi di soccorso a favore della popolazione dei territori palestinesi occupati fintantoché tale popolazione non sarà adeguatamente rifornita, come nel caso della nella Striscia di Gaza, compresi i soccorsi forniti dalle Nazioni Unite e dalle sue entità, in particolare da UNRWA, da altre organizzazioni internazionali e da Stati terzi, e non ostacolare tali soccorsi” (para. 223(3)(b)).
Innanzitutto, i Giudici hanno approfondito il concetto di imparzialità (previsto dal DIU) e di neutralità dell’azione umanitaria (non previsto dal DIU, ma rilevante per determinare l’effettiva operatività di un’organizzazione). Sul punto, la Corte ha affermato che la circostanza che siano state licenziate nove persone a seguito dell’indagine svolta dall’Office of Internal Oversight Services (OIOS) dell’ONU non è sufficiente per concludere che l’intera agenzia non sia neutrale. Al contrario, tale azione, unitamente all’adozione delle raccomandazioni suggerite dal cd. Colonna Report, sono da considerarsi un forte indicatore della neutralità di UNRWA (para. 118).
Ciò premesso, il fulcro del ragionamento della Corte si è incentrato sulla libertà della Potenza occupante di scegliere con quali attori umanitari collaborare per adempiere agli obblighi imposti dal DIU. Infatti, la CIG non ha potuto che osservare come “una Potenza occupant è in linea di principio (“in principle”) libera di scegliere le organizzazioni umanitarie attraverso le quali ottemperare al proprio obbligo di accettare e facilitare l’assistenza umanitaria” (para. 120).
Da questo presupposto, la Corte ha scelto di seguire un percorso argomentativo incentrato, ancora una volta, sull’interpretazione dell’art. 59 IV CG. Secondo i Giudici, la libertà di scelta della Potenza occupante incontra il limite dell’obbligo di assicurare il sufficiente approvvigionamento della popolazione (para. 120). Questa impostazione riecheggia anche nel nuovo commentario del CICR all’art. 59 IV CG, che definisce l’obbligo di accettare e facilitare l’assistenza internazionale come un obbligo di risultato, che insorge ogni qualvolta la popolazione locale non disponga dei beni necessari alla propria sopravvivenza ( Commentario 2025, para. 3577). Tuttavia, a parere di chi scrive, questo obbligo di risultato non ha l’effetto di comprimere completamente la libertà di scelta della Potenza occupante che, astrattamente, potrebbe scegliere di collaborare con attori diversi dalle Nazioni Unite, come ad esempio il CICR, purché questi garantiscano un’azione umanitaria imparziale ed efficace ai sensi dell’art. 59 IV CG.
Nell’affrontare questo ulteriore elemento di complessità, la Corte ha sostenuto che solo le Nazioni Unite, ed in particolare UNRWA, siano in grado di garantire l’approvvigionamento della popolazione civile poiché “nelle circostanze attuali, non è possibile replicare la capacità delle Nazioni Unite, che agiscono attraverso UNRWA, di garantire che la popolazione della Striscia di Gaza riceva un sostegno adeguato. UNRWA non può essere sostituita con breve preavviso e senza un adeguato piano di transizione” (para. 121). Certamente, a parere dei Giudici, il ruolo di UNRWA non può considerarsi sostituito dalla Gaza Humanitarian Fundation (GHF), in ragione delle molteplici notizie che hanno riportato non solo l’insufficiente fornitura degli aiuti, ma anche le gravissime violenze subite dalla popolazione nei siti di distribuzione della GHF, con l’uccisione di più di 2.000 palestinesi dal 27 maggio al 4 settembre 2025 (para. 123).
Pur condividendo pienamente le considerazioni svolte dalla Corte in punto alla carenza dei requisiti di imparzialità ed effettività della GHF, si deve tuttavia notare che le argomentazioni svolte in merito all’obbligo di accettare l’assistenza umanitaria delle Nazioni Unite non appaiono del tutto convincenti. La CIG sembra ricercare una soluzione ad hoc ad una complessa questione giuridica, sulla base di considerazioni in punto di fatto, piuttosto che di diritto, applicabili al solo caso di specie. Colpisce constatare che i Giudici non abbiano fatto alcun richiamo al principio cardine del consenso delle parti belligeranti, il cui corollario consiste nella non arbitrarietà del diniego o del ritiro del consenso alla fornitura e facilitazione dell’assistenza umanitaria. L’argomento è stato ampiamente esplorato in dottrina (v. Akande e Gillard), nonché dall’Institut de droit international, il quale ha affermato il “duty of affected States not arbitrarily to reject bona fide offer of humanitarian assistance” (art. VIII, Risoluzione sull’assistenza umanitaria, Bruges, 2003). Non sarebbero mancati alla Corte gli elementi per argomentare in punto all’arbitrarietà del ritiro e del diniego del consenso israeliano all’assistenza umanitaria delle Nazioni Unite e di UNRWA. Un dato di particolare interesse avrebbe potuto essere individuato, ad esempio, nella stipula dello Humanitarian Protocol, annesso all’accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas del 19 gennaio 2025, nel quale veniva attribuito ad UNRWA – nonostante le accuse di complicità negli eventi del 7 ottobre 2023 – un ruolo centrale nella distribuzione degli aiuti umanitari (per un’analisi v. qui). Questa decisione è stata poi unilateralmente disattesa da Israele, ad ulteriore riprova dell’arbitrarietà e dunque dell’illegittimità della sua condotta.
Assistenza umanitaria e diritti umani
Il ricco percorso argomentativo della Corte non si è esaurito con l’esame delle norme di DIU. Al contrario, con un pregevole esercizio d’interpretazione sistemica, la CIG ha evidenziato come l’obbligo di fornire, consentire e facilitare l’assistenza umanitaria da parte della Potenza occupante derivi anche da numerose disposizioni pattizie sui diritti umani di cui Israele è parte e la cui applicazione extraterritoriale alla popolazione del TPO viene riaffermata (v. Parere sulla costruzione del muro e Parere sulle conseguenze giuridiche delle pratiche di Israele nel TPO, v. anche Concluding Observations del 2011 e del 2019 del Comitato economico e sociale) o affermata per la prima volta (nel caso della CEDAW, della CAT e della CRPD, para. 150)
In particolare, è interessante notare come la Corte abbia superato l’approccio apodittico seguito in precedenza, quando si era limitata ad affermare che “alcuni diritti possono essere esclusivamente materia di diritto internazionale umanitario; altri possono essere esclusivamente materia di diritto dei diritti umani; altri ancora possono riguardare entrambi questi ambiti del diritto internazionale” (Parere sulla costruzione del muro, para. 101 e Parere sulle conseguenze giuridiche delle pratiche di Israele nel TPO, para. 99).
Infatti, nel parere in esame, la CIG ha specificato con estrema diligenza i singoli diritti che devono trovare applicazione nel TPO e ha messo in relazione gli obblighi derivanti dal DIU con quelli previsti dai diritti umani, dando finalmente luogo alla predicata interpretazione complementare del DIU e del diritto internazionale dei diritti umani (ex multis, Heintze e D’Aspremont-Tranchez).
Il tema meriterebbe un approfondimento a sé, che lo spazio di questo blog non ci consente. Tuttavia, pare utile elencare brevemente le numerosissime disposizioni che, secondo la Corte, Israele è tenuta a rispettare, proteggere e attuare nei confronti della popolazione del TPO (para. 147-160). Si tratta del diritto alla vita (ex art. 6 ICCPR e art. 6 CRC), del diritto a non essere sottoposti a tortura o a trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti (art. 7 ICCPR, artt. 2 e 16 CAT, art. 37 CRC e art. 15 CRPD), del diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 9 ICCPR e art. 37 CRC), del diritto alla libertà di movimento (art. 12 ICCPR), del diritto alla protezione della vita familiare (art. 12 ICESCR), del diritto a un tenore di vita adeguato, comprendente un’alimentazione, un vestiario e un alloggio adeguati, e al continuo miglioramento delle condizioni di vita (art. 11. 1 ICESCR e art. 27 CRC), del diritto al godimento del più alto livello possibile di salute fisica e mentale (art. 12 ICESCR e art. 24 CRC), del diritto all’istruzione (art. 13 ICESCR e art. 24 CRC) e del diritto a non essere oggetto di discriminazione, con particolare riferimento ai diritti delle persone con disabilità e al diritto delle donne incinte e con figli neonati di ricevere cure e alimenti adeguati ai loro bisogni (art. 26 ICCPR, art. 2 CERD, art. 2 CEDAW e art. 4 CRPD).
La Corte ha svolto poi un’altra interessante argomentazione per giustificare gli obblighi di Israele in relazione alla presenza e alle attività di UNRWA, alla luce del diritto internazionale dei diritti umani. In sostanza, i Giudici hanno rilevato che i diritti umani in questione sono stati precedentemente garantiti, non attraverso le azioni di Israele, ma tramite le attività svolte dalle Nazioni Unite, da UNRWA, da altre organizzazioni internazionali e Stati terzi (para. 152). Esempio ne sarebbero i numerosi istituti scolastici e presidi ospedalieri realizzati e mantenuti da UNRWA nella Striscia di Gaza, prima della sua messa al bando nel gennaio 2025. Di talché, le limitazioni imposte da Israele alle attività di UNRWA hanno determinato un aumento proporzionale degli obblighi di tutela dei diritti umani nel TPO in capo ad Israele. Pertanto, con quello che ci sembra un discreto salto logico, la Corte ha concluso sul punto sostenendo che dal diritto internazionale dei diritti umani discende l’obbligo di non ostacolare la presenza e le attività delle Nazioni Unite (para. 161).
Assistenza umanitaria e obblighi di cooperazione con le Nazioni Unite
La Corte ha asserito infine che vi è un obbligo di Israele di cooperare in buona fede con le Nazioni Unite e con UNRWA, prestando assistenza alle azioni da queste intraprese, in ragione della sua qualità di Stato membro dell’organizzazione come previsto dall’art. 2 paragrafi 2 e 5 della Carta ONU. Inoltre, accogliendo lo spunto argomentativo del Segretario Generale ONU, la CIG ha ritenuto che sussista un obbligo di cooperazione con l’organizzazione per promuovere lo sviluppo e il progresso economico ai sensi degli artt. 55 e 56 della Carta. Secondo la lettura delle norme proposta nel parere, “[a]rticles 55 and 56 of the Charter, among others, operate together with Article 2, paragraphs 2 and 5, to facilitate the actions of the United Nations”. La pronuncia in commento sembra quindi superare l’impostazione tradizionale secondo la quale l’obbligo di cooperazione e di assistenza tra Stati membri e Nazioni Unite sarebbe limitato all’esercizio dell’azione coercitiva del Consiglio di Sicurezza ai sensi del Capitolo VII della Carta (v. H. Aust).
Tuttavia, si suggerisce di usare cautela prima di addivenire a questa conclusione, poiché la lettura delle opinioni separate o dissenzienti rende evidente la divergenza formatasi tra i Giudici su questo punto di diritto. Le Giudici Xue e Charlesworth hanno asserito che gli obblighi di cooperazione e assistenza di cui all’art. 2 della Carta ONU non sono limitati alle azioni intraprese dal Consiglio di Sicurezza. Ancora più netta appare l’interpretazione proposta dal Giudice Gomez Robledo il quale, criticando l’approccio timido, eccessivamente formalistico e disconnesso dalla realtà della Corte, ha specificato che l’obbligo di cooperazione si estende oltre la stretta divisione istituzionale tra i principali organi delle Nazioni Unite. Per contro, la Vice Presidente Subutinde ed i Giudici Abraham e Cleveland hanno ribadito con fermezza la loro aderenza all’interpretazione per così dire tradizionale dell’art. 2 para. 5, in forza della quale gli obblighi di cooperazione degli Stati membri dell’ONU sarebbero limitati all’esercizio dei poteri coercitivi del Consiglio di Sicurezza. In sostanza, non si è formato un consenso sufficiente in senso al Collegio giudicante in merito all’interpretazione da attribuirsi al preciso contenuto degli obblighi di cooperazione e assistenza ex art. 2 della Carta ONU (v. anche Lieblich).
Si nota con rammarico che la Corte non abbia ritenuto di approfondire il tema più promettente degli obblighi di cooperazione allo sviluppo ai sensi dell’artt. 55 e 56 della Carta ONU. I Giudici avrebbero potuto cogliere quest’occasione per sviluppare le argomentazioni già svolte dal Comitato economico e sociale, che aveva affermato la responsabilità degli Stati parte di cooperare tra loro e con le Nazioni Unite allo scopo “fornire soccorsi in caso di calamità e assistenza umanitaria in situazioni di emergenza, compresa l’assistenza ai rifugiati e agli sfollati interni”, con particolare riferimento al diritto al cibo (v. General Comment No.12 del 1999, para. 38). Similmente, con riferimento al diritto alla salute, è stato affermato che “nello spirito dell’articolo 56 della Carta delle Nazioni Unite, delle disposizioni specifiche del Patto (articoli 12, 2.1, 22 e 23) […] gli Stati parti dovrebbero riconoscere il ruolo essenziale della cooperazione internazionale e rispettare il loro impegno ad agire congiuntamente e separatamente per realizzare pienamente il diritto alla salute” (v. General Comment No. 14 del 2000, para. 38).
Quest’interpretazione avrebbe potuto sostenere la forza argomentativa dell’obbligo di accettare e facilitare l’assistenza nel rispetto dei diritti fondamentali nel TPO, rientrando peraltro nell’ambito rationae materiae del quesito formulato dall’AG ONU, che verteva testualmente sugli obblighi di Israele in materia di assistenza umanitaria e assistenza allo sviluppo (“humanitarian and development assistance”).
Osservazioni conclusive
Con il parere in commento, la CIG ha offerto un fondamentale e atteso strumento ermeneutico delle norme internazionali in materia di assistenza umanitaria in situazioni di occupazione militare. L’accurata ricostruzione delle norme di DIU viene arricchita dall’interpretazione sistemica e complementare delle rilevanti disposizioni sui diritti umani, denotando un approccio particolarmente moderno ed innovativo. Meno convincenti risultano, invece, le argomentazioni svolte per giustificare l’obbligo della Potenza occupante di accettare l’assistenza umanitaria delle Nazioni Unite e di UNRWA, nonché, più in generale, per definire la portata degli obblighi di cooperazione e assistenza previsti dalla Carta ONU.
Nel complesso, gli sforzi profusi dall’AG ONU e dalla CIG nell’addivenire ad un chiarimento del quadro giuridico di riferimento sono senz’altro degni di lode. Tuttavia, non si può non osservare come, a fronte delle gravissime violazioni del diritto internazionale che hanno condotto alla indicibile crisi umanitaria ancora in atto a Gaza, le Nazioni Unite e i suoi Stati membri non abbiano utilizzato strumenti maggiormente incisivi. Si pensi, ad esempio, alla “imposizione” dell’assistenza umanitaria attraverso l’adozione di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza, come era avvenuto con successo nel conflitto in Siria con la risoluzione 2165 (2014), più volte rinnovata sino al 2020 (v. qui e in dottrina Zimmermann). Queste considerazioni ci portano a concludere che la profonda crisi del multilateralismo attualmente in atto non si caratterizzata per la mancanza di mezzi, ma piuttosto per la carenza di volontà dei decisori politici di utilizzare i molteplici strumenti del diritto internazionale a disposizione della comunità internazionale per la risoluzione dei conflitti e per il ripristino della pace e della sicurezza internazionale.
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