Stickydiritto internazionale pubblico

La disciplina giuridica applicabile al cessate-il-fuoco tra Israele e Hamas dell’8 ottobre 2025

Costanza Amendolito (Università di Bari ‘Aldo Moro’)

Introduzione 

L’8 ottobre 2025 Israele ha approvato il cessate-il-fuoco già accettato da Hamas, segnando la prima tappa del più ampio processo di pacificazione proposto dall’Amministrazione statunitense guidata da Donald Trump. Sebbene il testo dell’intesa non sia stato ufficialmente divulgato, il giornale israeliano Kann 11 News ha diffuso su X la fotografia di un documento recante i punti proposti dal Presidente USA e le firme dei partecipanti alle trattative. Il contenuto di tale atto risulta confermato da diverse fonti giornalistiche, tra cui un articolo pubblicato da Middle East Eye. 

Alla luce delle informazioni disponibili, i punti principali del piano (che includono il cessate-il-fuoco), nella sua prima fase, possono essere sintetizzati come segue:

  1. Sospensione immediata delle ostilità: a partire dall’approvazione da parte del Governo israeliano, cessano tutte le operazioni militari, comprese quelle aeree, di artiglieria e di sorveglianza. Per le 72 ore successive al ritiro, Israele sospende anche le missioni di ricognizione aerea sulle aree evacuate.
  2. Ritiro delle forze israeliane: entro 24 ore dall’approvazione, le truppe israeliane devono ritirarsi verso linee predefinite indicate in un allegato cartografico. Israele si impegna a non rientrare nei territori evacuati, salvo violazioni manifeste da parte di Hamas.
  3. Rilascio degli ostaggi e restituzione delle salme: entro 72 ore dal completamento del ritiro israeliano, Hamas deve liberare tutti gli ostaggi israeliani, vivi o deceduti, secondo un elenco nominativo. È previsto un meccanismo di scambio di informazioni e di recupero dei resti sotto il coordinamento del Comitato Internazionale della Croce Rossa.
  4. Liberazione dei prigionieri palestinesi: per ogni gruppo di ostaggi rilasciato, Israele procederà alla scarcerazione di detenuti palestinesi, secondo liste predefinite.
  5. Entrata degli aiuti umanitari: è autorizzata l’immediata riapertura dei valichi e l’ingresso di 400-600 camion giornalieri di aiuti umanitari, in linea con gli accordi di gennaio 2025.
  6. Istituzione di una task force di garanzia: un gruppo di coordinamento composto da rappresentanti di Egitto, Qatar, Stati Uniti e Turchia ha il compito di monitorare l’attuazione del cessate-il-fuoco e risolvere eventuali controversie interpretative.

In questo quadro, il presente commento è volto ad esaminare la natura giuridica del cessate-il-fuoco e la disciplina ad esso applicabile, sulla base del suo contenuto e dello status delle parti contraenti. 

Qualificazione del conflitto e status di Hamas 

La qualificazione giuridica del conflitto armato iniziato il 7 ottobre 2023 richiede la valutazione congiunta di una pluralità di elementi tra cui lo status della Palestina, la natura degli attori, la sovranità sui territori coinvolti e l’occupazione degli stessi da parte di Israele.

Una prima possibilità è quella di ricondurre le ostilità alla categoria dei conflitti armati non internazionali, attribuendo rilievo prioritario alla natura non statale di Hamas, assumendo che la Palestina non costituisca uno Stato e che Gaza non sia più occupata dal 2005 (Malik §1; de Hemptinne). Qualora si mantenessero tali valutazioni su Hamas e sulla Striscia di Gaza, ma si ritenesse invece la Palestina uno Stato, si dovrebbero distinguere due ipotesi: nella prima, Hamas agirebbe come organo statale o comunque sotto un comando riconducibile allo Stato palestinese, con conseguente qualificazione delle ostilità come conflitto armato internazionale; nella seconda, Hamas opererebbe come gruppo armato autonomo, nel qual caso il conflitto rimarrebbe di natura non internazionale «with an international dimension» (de Hemptinne).

Una seconda impostazione qualifica lo scontro tra Israele e Hamas come un conflitto tra un attore statale e un attore non-statale che si svolge in un territorio su cui Israele non ha sovranità, circostanza che porterebbe comunque all’applicazione del diritto dei conflitti armati internazionali (Malik, §2). Ciò premesso, l’impostazione che qui si decide di adottare si basa su due elementi difficilmente controvertibili: l’occupazione della Striscia di Gaza da parte di Israele (v. ad esempio il parere del 2024 della Corte internazionale di giustizia sulle conseguenze legali derivanti dalle politiche e dalle pratiche di Israele nel Territorio Palestinese Occupato) e la natura non statale di Hamas. Da questi due elementi discenderebbe, sul piano teorico, la configurazione di un conflitto tra uno Stato e un attore armato non statale in un territorio occupato, contesto nel quale possono delinearsi due scenari. Da un lato, il gruppo armato può agire come organo dello Stato o comunque sotto un suo comando responsabile; dall’altro, può operare in modo indipendente. Nel primo caso, l’applicazione del diritto dei conflitti armati internazionali è indubbia (Saul,Akande p. 37). Nel secondo, che corrisponde al conflitto tra Israele e Hamas, si potrebbe ritenere che lo Stato sia vincolato dal diritto dell’occupazione nei rapporti con la popolazione del territorio occupato, e dalla disciplina dei conflitti non internazionali nei confronti dell’attore armato. Questa ricostruzione è tuttavia considerata poco convincente dalla maggioranza della dottrina, che ritiene dunque che la guerra tra Israele e Gaza debba essere regolata dalla disciplina dei conflitti armati internazionali (Longobardo). Tale conclusione è stata confermata anche dalla Corte Suprema israeliana (Targeted Killing case) che ha riconosciuto che lo scontro con un gruppo armato non statale attivo in un territorio occupato è disciplinato dalle norme dei conflitti internazionali. Infine, anche nel caso in cui non si volesse accogliere la tesi favorevole alla statualità della Palestina, la conclusione non muterebbe(van Steenberghe p.998) in quanto, come chiarito dal Commentario CICR del 2016 all’art. 2 della I Convenzione di Ginevra (§ 324), l’incertezza sullo status di un territorio non ostacola l’operatività delle norme sull’occupazione. Questa sussiste ogni volta che un territorio è posto sotto il controllo effettivo di uno Stato che non ne è il sovrano riconosciuto, e la popolazione non può essere privata delle tutele convenzionali a causa di dispute sulla sovranità.


La qualificazione del conflitto determina quale insieme di norme trovi applicazione e quali obblighi incombono sugli attori nel corso delle ostilità. Ne consegue che affermare l’applicabilità della disciplina dei conflitti armati internazionali a un confronto tra uno Stato e un attore non statale comporta una serie di implicazioni tutt’altro che marginali, tra cui, ad esempio, la delicata questione di come debbano essere trattare le forze di Hamas in sede della loro cattura o di targeting (de Hemptinne). Si tratta, tuttavia, di profili che non possono essere approfonditi in questa sede e che, per gli scopi del presente contributo, non risultano decisivi.

Ciò che rileva è che, in ogni caso, Hamas rimane vincolato alle norme consuetudinarie del diritto internazionale umanitario in quanto parte di un conflitto armato. Questo elemento, combinato con il possesso di una struttura capace di garantire il rispetto delle norme applicabili, è considerato da parte della dottrina (Sivakumaran p. 390; Hermann p. 39) come fondativo di una forma di soggettività internazionale funzionale. Tale soggettività è limitata al diritto internazionale umanitario e implica la titolarità di specifiche situazioni giuridiche soggettive, tra cui la capacità di concludere accordi rilevanti in detto ambito normativo.

Questa conclusione trova un più ampio consenso dottrinale nel caso di gruppi armati non statali che, oltre a presentare un adeguato livello di organizzazione e a condurre operazioni militari dotate di una certa intensità, esercitano un controllo effettivo su una porzione di territorio(Dorr, Schmalenbach p. 70). La Commissione d’inchiesta indipendente sui Territori palestinesi occupati, istituita dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, ha rilevato che, nel 2023, Hamas esercitava funzioni di governo de facto sulla Striscia di Gaza, sebbene alcune competenze fossero condivise con la potenza occupante (A/HRC/53/22 § 3). Alla luce di tali elementi, Hamas può essere considerato titolare di una treaty-making capacity almeno nell’ambito del diritto internazionale umanitario.

Analisi dell’accordo di cessate-il-fuoco ai sensi del diritto internazionale umanitario

Nonostante il cessate-il-fuoco non menzioni espressamente alcuna disposizione del diritto internazionale umanitario, dal suo contenuto emerge che le parti si impegnano a conformarsi ad alcune norme, di carattere consuetudinario, di tale settore.


Il punto 3 del testo fa riferimento al consenso delle parti in merito all’immediato ingresso nella Striscia di Gaza di aiuti umanitari, ciò che riprende il contenuto del precedente accordo del gennaio 2025. L’obbligo per le parti di consentire e facilitare il passaggio di aiuti umanitari destinati ai civili, garantendo imparzialità e non discriminazione, è sancito dalla IV Convenzione di Ginevra (artt. 23,59) e dal Protocollo addizionale I (art. 70). Sebbene tale previsione sia stata eliminata dalla versione definitiva del Protocollo addizionale II, diversi manuali militari e la prassi statale ne confermano l’applicazione anche nell’ambito dei conflitti non internazionali. Le Nazioni Unite hanno ripetutamente richiamato le parti al rispetto di tale obbligo  (UN Security Council, Res. 1261 (1999) § 11, Res. 1296 (2000) § 12). Il carattere consuetudinario dell’obbligo in esame è infine confermato dalla Regola 55 dello Studio sul diritto internazionale umanitario consuetudinario della CICR, che ne riconosce l’applicabilità tanto durante i conflitti armati internazionali quanto in quelli non internazionali sulla base di una prassi statale consolidata. 

Il punto 5, lett. b) dell’intesa disciplina il rilascio degli ostaggi da parte di Hamas. Il divieto di presa di ostaggi è previsto, a livello convenzionale, dall’art. 3 comune alle convenzioni di Ginevra e dalla IV Convenzione di Ginevra (art. 34). Va ricordato, al riguardo, che lo Statuto della Corte penale internazionale qualifica la presa di ostaggi come crimine di guerra, sia nei conflitti internazionali sia in quelli non internazionali (art. 8, par. 2, lett. a). Anche la prassi delle Nazioni Unite ha condannato ripetutamente tale comportamento (UN Security Council Res. 686 (1991), UN General Assembly Res. 53/164 (1999) § 8). La natura consuetudinaria del divieto è confermata dalla Regola 96 dello Studio sul diritto internazionale umanitario consuetudinario della CICR che lo riconosce come vincolante in tutti i tipi di conflitto armato. Infine, al punto 5, lett. c), il cessate-il-fuoco prevede la consegna delle salme degli ostaggi deceduti. Nei conflitti armati internazionali, le Convenzioni di Ginevra sanciscono l’obbligo di facilitare il recupero e il rimpatrio dei defunti, rinviando però alla conclusione di accordi specifici per definirne le modalità. La Regola 114 dello Studio della CICR riconosce tale obbligo come norma consuetudinaria nei conflitti internazionali e in via di consolidamento nei conflitti non internazionali. La prassi offre in tal senso esempi significativi, come lo scambio delle salme di soldati e membri dei LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) durante il conflitto in Sri Lanka nel 1998 (v. ICRC, Annual Report 1998 p. 174).

Cessate il fuoco e cessazione delle ostilità

Il termine ‘cessate-il-fuoco‘ indica, in generale, una sospensione delle operazioni militari, spesso adottata tramite l’intervento di una terza parte (Bell § 1). Tale sospensione può essere temporanea o permanente e può riguardare una specifica area geografica oppure estendersi all’intero teatro delle operazioni. Oltre agli aspetti strettamente militari, questo tipo di accordo può disciplinare misure accessorie, come lo scambio di prigionieri o la riapertura dei canali di comunicazione. Dall’esame della prassi internazionale emerge che i termini treguacessate-il-fuoco e armistizio vengono oggi impiegati in modo sostanzialmente analogo, senza che la scelta terminologica comporti differenze giuridiche significative (Baxter p. 358). Il cessate-il-fuoco – nozione di più recente affermazione (Bell, § 8) – sembra tuttavia assolvere la funzione che in passato era propria dell’armistizio (Ronzitti, p. 341). Sulla base di ciò, alcuni autori ritengono che ad esso si possano applicare gli artt. 36-41 della IV Convenzione dell’Aja del 1907. Di particolare rilievo è l’art. 40, norma consuetudinaria (Baxter, p. 386) ai sensi della quale «qualunque violazione grave dell’armistizio, commessa da una delle Parti, dà all’altra il diritto di denunziarlo e, in caso urgente, perfino di riprendere immediatamente le ostilità».


La disposizione deve essere letta alla luce dello sviluppo, successivo al 1907, di una disciplina autonoma sull’uso della forza, che una volta terminate le ostilità torna ad operare quale quadro normativo di riferimento. Diventa quindi essenziale verificare se la sospensione delle operazioni militari stabilita dal cessate-il-fuoco determini una cessazione definitiva del conflitto o se, al contrario, non incida sulla persistenza della situazione di ostilità. Sul tema, la dottrina non è concorde: secondo una parte, tali intese producono unicamente una sospensione delle attività militari, lasciando impregiudicata la prosecuzione del conflitto armato (DinsteinAzarova,Blum § 3). Per altri autori, il cessate-il-fuoco sarebbe in grado porre fine al conflitto qualora le parti intendano attribuirgli tale effetto (Fleck, p. 74; De Vries p. 50; Bell, § 27). Questa seconda impostazione si collega a un principio ampiamente condiviso in dottrina: l’inizio e la fine di un conflitto armato devono essere accertati soprattutto alla luce dei fatti (Fleck op.cit., p. 69). È la condotta delle parti sul terreno, e non le loro dichiarazioni formali, a indicare se le ostilità siano cessate (Crawford, p.62). La volontà soggettiva può rilevare, ma solo se trova conferma nelle circostanze concrete.

Di conseguenza, anche un cessate-il-fuoco può segnare la conclusione del conflitto qualora le parti intendano effettivamente raggiungere tale risultato e si comportino in modo coerente con tale obiettivo (Akande, p. 35). Nel caso di specie, quanto osservabile non consente di ritenere che le parti intendano considerare il conflitto definitivamente concluso. Esse dichiarano di voler mantenere il cessate-il-fuoco, ma subordinano tale impegno alla minaccia di una ripresa delle ostilità in caso di violazioni, mentre episodi di violenza permangono. Secondo l’analisi ACLED del novembre 2025, l’accordo in analisi ha effettivamente prodotto una riduzione significativa delle violenze, con un calo di circa il 48% degli attacchi israeliani rispetto al periodo precedente. Tuttavia, le operazioni armate non si sono del tutto arrestate: dall’entrata in vigore della tregua, le forze israeliane avrebbero condotto circa 190 operazioni all’interno della Striscia, provocando oltre 230 vittime palestinesi, con attività concentrate in larga parte nelle aree prossime alla c.d. Yellow Line. Parallelamente, anche dinamiche di violenza intra-palestinese sono proseguite, seppur con intensità variabile. Ne risulta un quadro in cui le parti mantengono l’impegno al cessate-il-fuoco e riducono le attività militari, mentre violazioni ed episodi violenti continuano a essere documentati, evidenziando così, insomma, la fragilità della tregua. 

Conclusione


Nonostante risulti complesso inquadrare Hamas in una tipologia definita di gruppo armato e l’azione di Israele in una delle categorie di conflitto armato codificate nel diritto internazionale umanitario, le caratteristiche sopra evidenziate consentono di ritenere Hamas titolare di una soggettività funzionale, dalla quale deriva la capacità di concludere determinati accordi nello specifico ambito del diritto internazionale umanitario.

L’intesa dell’8 ottobre 2025 costituisce dunque un esempio di accordo concluso tra un governo statale e un gruppo armato non statale (v. Comprehensive Ceasefire Agreement between the Government of the Republic of Burundi and the Palipehutu-FNL, 2006; Agreement on a Ceasefire between the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and the Liberation Tigers of Tamil Eelam, 2002; Agreement on Ceasefire and Cessation of Hostilities between the Government of Liberia and the Lurd and MDL, 2003) e conferma la capacità negoziale che tali attori possono esercitare sul piano del diritto internazionale umanitario. Con accordi di questo tipo, inoltre, essi possono dare esecuzione a obblighi già per loro vincolanti sul piano del diritto consuetudinario, come nel caso di specie, oppure assumerne ulteriori (Sivakumaran, 2012, p. 132).

Quanto al contenuto, l’intesa include alcuni elementi tipici dei cessate-il-fuoco, quali l’ingresso di aiuti umanitari e lo scambio di prigionieri. Essa risulta tuttavia meno dettagliata rispetto ad altri accordi conclusi tra governi e gruppi armati(ad es. Ceasefire Agreement between the government of Nepal and The Communist Party of Nepal (Maoist), soprattutto per quanto riguarda le modalità di esecuzione degli impegni assunti. Manca infatti un’indicazione puntuale delle misure operative necessarie alla sua implementazione.

Quanto al suo valore giuridico (e, quindi, alle conseguenze di una sua violazione), la condotta effettiva delle parti non consente di ritenere che il cessate-il-fuoco abbia determinato una cessazione del conflitto armato. Si può ritenere che l’intesa costituisca una prima fase all’interno di un più ampio processo di pace, volta a interrompere temporaneamente la violenza per creare le condizioni necessarie all’avvio di un negoziato formale diretto ad affrontare le cause profonde del conflitto (Bell , op.cit.,p. 14). L’assenza di una cessazione definitiva delle ostilità implica che eventuali atti di violenza tra le parti debbano essere valutati alla luce dello ius in bello. In questa prospettiva, l’art. 40 del Regolamento dell’Aia conserva piena applicazione con la conseguenza che una violazione grave del cessate-il-fuoco può legittimare la ripresa delle ostilità ad opera delle parti senza che questo determini una violazione del divieto dell’uso della forza

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