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L’ingenerato non può morire: contributo a una metafisica del diritto internazionale

Lorenzo Gradoni (Università di Lussemburgo)

Relazione presentata al convegno Il destino del diritto internazionale, tenutosi il 21-22 maggio 2026 presso l’Istituto Italiano per gli Studi filosofici, l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e l’Università degli Studi di Salerno. Sono grato a Eduardo Savarese e a Nello Preterossi per l’invito a partecipare alla sessione su Vita e morte del diritto internazionale. Il testo conserva l’immediatezza della relazione orale e non aspira, per questa ragione, alla completezza dell’apparato bibliografico né alla ricostruzione puntuale delle sue fonti di ispirazione. Ne esiste una sintesi in forma di canzone, intitolata Abstract.

Immaginate di voler rovesciare il diritto internazionale. Di farlo cadere, come in un golpe. Quale palazzo bisognerebbe prendere? Contro l’ancien régime, si circondarono la Bastiglia e le Tuileries. I bolscevichi, senza gran pena, presero il Palazzo d’Inverno. Il golpe Borghese contemplava una dettagliata mappa del potere: RAI, Ministero dell’Interno, Quirinale. Tutte le congiure, anche le più sgangherate, hanno una topografia, perché il potere costituito è localizzato, ed è perciò che può esser preso. Il diritto internazionale aleggia in molti palazzi e non risiede in alcuno. Marciare sul Palazzo di Vetro, o cingere d’assedio l’Aia con tutte le sue corti, equivarrebbe a commettere un errore di categoria, a far peggio di Junio Valerio Borghese.

Oggi si dice spesso che il diritto internazionale è morto, o che è moribondo. Lo ripetono i mass media, la gente comune, gli intellettuali. È morto, o agonizza, in Ucraina e in Sudan, a Gaza e in Cisgiordania, in Iran, a Washington. Nella più recente National Security Strategy statunitense il diritto internazionale non è mai menzionato. Non una volta. Eppure, Trump lo usa per edificare il Board of Peace. Dell’intervista concessa da Trump al New York Times dopo l’intervento in Venezuela si cita in genere il motto: “I don’t need international law”. Si trascura invece lo scambio di battute immediatamente successivo: alla domanda se “international legal niceties are gone”, Trump ha risposto: “Frankly, I do believe in the niceties”. Ci crede, nei codicilli e nei cavilli. Ci sono quindi due Trump. Il leader politico insofferente dei limiti che il diritto internazionale impone, per esempio all’uso della forza. E l’affarista che considera il diritto internazionale, e il diritto in genere, come strumento dell’accumulazione di capitale. Accanto al realismo della strategia di sicurezza nazionale, che oblitera il diritto internazionale, c’è quello – ancor più realista – che se ne serve per trasformare un territorio devastato in riviera di lusso

Non è questo, però, l’argomento preferito di chi intende smentire il presunto decesso del diritto internazionale. Ce n’è uno più semplice e rassicurante: se il divieto dell’uso della forza o il principio di autodeterminazione dei popoli vacillano, in altri settori – per esempio nel campo delle telecomunicazioni, dell’aviazione civile, del turismo – il diritto internazionale continua a mostrare quotidiani segni di vitalità. L’osservazione è fondata, ma in fondo accetta la premessa del referto che intende confutare. Sia l’uno che l’altra, infatti, presumono che il diritto internazionale sia una cosa di cui si possa dire, sensatamente, che è viva o morta.

Nascita e morte non sono predicati universali. Si addicono in genere a organismi e istituzioni, ma non appartengono alla grammatica generale dell’essere. Bisogna allora chiedersi: che tipo di ente è il diritto internazionale? È un organismo, un’istituzione, una realtà di cui si possa datare l’inizio, sia pure con difficoltà, o assomiglia di più a un numero o a una forma geometrica? La tesi che intendo difendere è che il diritto internazionale non è morto, e non sta morendo, perché – tanto per cominciare – non è mai nato.

Naturalmente non intendo dire che le istituzioni internazionali, le dottrine e i concetti che escogitiamo per comprenderli, non nascano. Nascono, si trasformano e deperiscono. Né intendo alludere al fatto che l’idea illuminista del diritto delle genti come strumento di pace perpetua è rimasta inattuata, lasciando dietro di sé un’atmosfera di perpetuo disappunto. Intendo dire, piuttosto, che il diritto internazionale non è il tipo di cosa che nasce. Non è – o non è a un livello fondamentale – un progetto incompiuto; costituisce, piuttosto, una diversa modalità dell’essere giuridico. Quel che propongo è dunque un’indagine fenomenologica sul modo d’essere del diritto internazionale. L’indagine si svolge su un piano distinto da quello occupato dagli enti storici in cui il diritto internazionale ingenerato di volta in volta si riversa, senza mai esaurirsi in essi. Peraltro, è solo collocandosi su questo piano che diventa possibile concepire una continuità storica tra forme molto diverse di ordine internazionale, o lo stratificarsi di tali forme in un determinato momento storico, o ancora un diritto internazionale inter-civiltà. È il diritto internazionale ingenerato o strutturale a trascendere differenza e mutamento, a tenere insieme i pezzi.

L’annuncio della morte del diritto internazionale ricorre un po’ troppo spesso per essere preso alla lettera. Il periodo interbellico è costellato di tali annunci. In tempi più recenti, il diritto globale sembrava sul punto di soppiantare l’internazionale. Il diritto internazionale, invece, resiste. Se resiste, è perché il presupposto della diagnosi è errato. Queste periodiche, stentoree notizie di decesso si spiegano anche con la circostanza che la fine del diritto internazionale non è manifesta, come sarebbe quella di un’istituzione determinata. Se fosse palese, non occorrerebbe proclamarla: basterebbe raccogliersi in cordoglio. Si avverte, invece, in quegli annunci mortuari, il trambusto del rito totemico: si sacrifica periodicamente (e in questo caso simbolicamente) ciò che si venera e il lutto rinsalda il legame comunitario.

Se la fine del diritto internazionale appare indocumentabile, lo stesso vale per i suoi inizi. Nacque a Vestfalia, come ancora si legge in molti manuali? Il valore fondativo di quell’evento è in larga parte un’invenzione ottocentesca, imputabile a una disciplina accademica nuova e bisognosa di un pedigree. Un saggio di Leo Gross sul tricentenario della Pace contribuì poi a canonizzare il mito per il diritto internazionale del secondo dopoguerra. La storiografia contemporanea, più che altro, si occupa di ricostruire l’origine di questo mito dell’origine.

La traslazione dell’origine altrove o indietro nel tempo – nell’antica Grecia, in Mesopotamia, in India o in Cina, in Africa o nell’America centro-meridionale – o anche in tutti questi luoghi, nell’ipotesi di un’origine plurale, non risolve il problema: lo moltiplica. Ma rispetto al diritto internazionale il problema esiste davvero? C’è, anche per il diritto internazionale, un abisso della fondazione da scrutare, come direbbe un filosofo? O un momento mistico dove la violenza dell’atto ordinatore si autogiustifica, come direbbe un altro filosofo? Oppure il diritto internazionale semplicemente elude il problema per omessa fondazione? Chi ne cerca l’origine, trova miti, e finisce per indagare l’origine di quei miti, invece dell’origine stessa. La ricerca del momento inaugurale, inizialmente mitopoietica, tende così ad assumere carattere forense: non evoca l’origine ma la attribuisce “scientificamente” a un luogo o a un soggetto determinato, a scapito di altri (e in ciò non è esente da una certa “bassezza”, nel senso indagato da Simone Weil in La pesantezza e la grazia). Qui si esplora un’altra via.

Ne L’istituzione immaginaria della società, Cornelius Castoriadis distingue tra “istituito” e “istituente”. Ogni società si auto-istituisce, producendo un complesso di significazioni – ciò che è reale, giusto, sacro, o valevole come diritto – che strutturano l’esistenza collettiva. Queste significazioni non discendono da alcuna istanza esterna – Dio, Natura o Ragione – ma sono opera del sociale-storico. Non c’è un istante in cui l’auto-istituzione abbia luogo una volta per tutte. La società è sempre già istituita e sempre ancora istituente. Qualcosa di analogo vale per il diritto internazionale, che non è associabile a un atto fondativo databile, né a una pleiade di momenti inaugurali. È un istituito senza istituente puntuale: il suo essere coincide, come dirò subito, con l’esistenza stessa di ogni ordine giuridico locale.

Ogni ordine giuridico, per costituirsi come tale, deve delimitarsi. Ogni delimitazione comporta, inevitabilmente, la produzione di un “fuori”. E il “fuori” non è il nulla. È il campo di altre istituzioni reali o possibili, di relazioni intrattenute o rifiutate, di pretese e rapporti che eccedono ogni determinazione locale. Il diritto internazionale ingenerato o strutturale è il nome che possiamo dare a quel “fuori”, nella misura in cui preme sul “dentro” di ogni ordine localizzato. In questo senso, il diritto internazionale è il correlato necessario di qualsiasi ordine particolare. Non precede gli enti localizzati – uno Stato, per esempio, o un ordinamento internazionale storicamente dato – né li sovrasta. Appare – o fa eco – ogni volta che un ordine si determina localizzandosi. Ma non è “messo al mondo”: è il rovescio di qualsiasi “nascita” istituzionale. Per la stessa ragione non è possibile sbarazzarsene senza sbarazzarsi del diritto. Per inciso: nel dibattito europeo si parla da tempo – e con sempre rinnovato scandalo – di morte del diritto tout court. Ma in altri contesti – in un’università cinese, per esempio – proclamare che il diritto internazionale, o il diritto in genere, è morto o moribondo, più che scandalo susciterebbe incomprensione.

È importante precisare che il diritto internazionale strutturale cui ho accennato non presuppone l’immagine moderna del confine come linea determinata. Vale anche per ordinamenti che proiettano confini graduati o mobili, o che rappresentano se stessi in chiave internazionale o persino cosmica. Due casi storici apparentemente lontanissimi chiariscono questo punto.

Il primo è quello dell’ordinamento cinese classico e imperiale – il tianxia (“tutto sotto il cielo”), un ordine politico-cosmico centrato sulla figura dell’Imperatore. L’Imperatore non era il sovrano di un territorio fra gli altri, ma il centro da cui l’autorità irradiava sul mondo intero, in una rappresentazione che sembra escludere il “fuori”. In pratica, tuttavia, l’autorità imperiale si attenuava rapidamente con la distanza dal centro: forte nei dintorni della capitale, meno forte nelle province interne, simbolica nei territori periferici, inesistente altrove. Il tianxia addomesticava questo suo limite tacciando di irrilevanza ciò che non poteva governare o influenzare. Ma il rimosso esisteva, commerciava con l’Impero e occasionalmente lo minacciava. Insomma, lo stratagemma ideologico era sintomo di un “fuori” strutturalmente al lavoro su un ordine ritenuto cosmico. Con il suo bisogno di negazione, quell’ordine tradiva il suo particolarismo.

Per il secondo caso, il punto di partenza è una nota a piè di pagina della Teoria generale della responsabilità dello Stato nel diritto internazionale, testo capitale del giuspositivismo internazionalistico. Ivi, Dionisio Anzilotti precisava che il diritto internazionale governa solo i rapporti tra gli “Stati civili”. Quanto ai rapporti tra questi e gli altri Stati, aggiungeva, “la questione non deve neppure esser posta in termini generali, ma va sempre riferita a casi determinati e concreti […] e va discussa, non in ordine a tutto l’insieme del diritto internazionale dei popoli civili, ma ai singoli principi di questo diritto. In questo modo accade che l’applicabilità del diritto internazionale vada restringendosi gradatamente, finché si arriva al punto in cui mancano affatto i presupposti sui quali riposa” (p. 77). Anzilotti proseguiva con una damnatio del giusnaturalismo: “[i]l concetto dell’universalità del diritto internazionale, che alcuni fra noi considerano come il concetto dell’avvenire, è in realtà un fenomeno di sopravvivenza d’idee ormai tramontate, perché non è altro che il vecchio concetto dello ius naturae, assoluto, eterno, universalmente valevole” (ibid.). Questo contrasto tra diritto internazionale positivo e vecchio universalismo giusnaturalistico è utile perché coglie il diritto internazionale europeo mentre incontra il proprio “fuori”. A differenza del tianxia, che sdegnosamente nega l’esistenza di uno spazio esterno, il diritto internazionale europeo vi si distende, riproducendosi selettivamente, forte del suo senso di superiorità. Nel primo caso: stasi imperiale, non priva di irrequietezza; nel secondo: curvatura imperialista.

Nel tianxia il “fuori” è svalutato, mentre il positivismo europeo lo intende come un margine da attraversare con cautela, principio per principio, caso per caso, non di rado con l’ausilio delle armi. In entrambi i casi, l’ordine che si pensa superiore o universale incontra la propria finitezza. Il diritto internazionale strutturale affiora proprio lì: non nel centro pacificato dell’ordine, ma alla sua periferia, dove l’ordine localizzato deve misurarsi con ciò che non riesce ad assorbire, né a ignorare. E lì, più che nella ritualità dei tributi all’Imperatore o nel cerimoniale della diplomazia europea, che il diritto internazionale emerge nella sua forma essenziale, come forma del contatto tra “dentro” e “fuori”.

Fin qui ho cercato di delineare la struttura del diritto internazionale ingenerato. Quanto al suo contenuto, se ne può vedere in controluce un frammento nel caso, oggi molto dibattuto, dello sterminio degli Herero e dei Nama. La tesi del governo tedesco, ripresa da una parte della dottrina europea, è che la Germania non infranse il diritto internazionale di inizio Novecento: quel diritto, costruito attorno alla distinzione tra popoli “civili” e “incivili”, non offriva agli Herero e ai Nama una protezione giuridica contro la violenza coloniale. Nella sintesi di Lauri Mälksoo – uno dei curatori dell’Oxford Handbook of International Law in Europe – la tesi della liceità si salda con quella dell’origine europea del diritto internazionale, la quale a sua volta postula una sorta di nulla giuridico anteriore che è, in realtà, pura negazione dell’altro. La voce dell’altro emerge però con forza nella corrispondenza tra due capi Nama, di poco anteriore alle ostilità con le truppe coloniali tedesche: “questa parte dell’Africa è il territorio dei capi Rossi. […] Obbediamo alle stesse leggi, leggi che noi e la nostra gente accettiamo [e che] non proibiscono l’accesso all’acqua, al pascolo o alle strade […]. No, per noi è libero di usarne qualunque viandante che attraversi le nostre terre, sia esso Rosso, Bianco o Nero. Ma con i Bianchi è diverso. Le leggi degli uomini Bianchi sono per noi insopportabili e intollerabili: ci costringono e opprimono da ogni lato e in tutte le maniere, queste leggi spietate” (riprodotta in Goldmann, p. 594).

La negazione dell’altro su cui poggia la tesi dell’origine europea del diritto internazionale è, nonostante le sue pretese di scientificità, falsa. Volendo liberare il diritto internazionale dalla finzione universalistica del giusnaturalismo, Anzilotti la rimpiazzava con una metafisica ancora più inadeguata, secondo cui c’è diritto solo dove l’Europa riconosce un proprio simile. C’è infatti da chiedersi, con Goldmann (p. 592), in base a quale meta-norma le potenze europee pretendessero di stabilire unilateralmente i termini del rapporto con le popolazioni e le istituzioni indigene. Il diritto internazionale, quello ingenerato, certamente non contiene una simile meta-norma; le è, anzi, strutturalmente avverso. Tra il 1904 e il 1908, la Germania forse non contravvenne al diritto internazionale (europeo) di cui era portatrice, ma senza dubbio calpestò il diritto internazionale strutturale, quello che affiora nell’incontro tra “dentro” e “fuori”, anche senza accordo o convenzione, senza riconoscimento reciproco o meta-norme abilitanti: un diritto non contrattualistico che perlomeno interdice lo sterminio. È su questo diritto, se non su quello che l’Europa elargiva o tratteneva a piacimento, che possono fondarsi obblighi giuridici di riparazione. Un giudice coraggioso, oggi, vi riconoscerebbe il nucleo più intimo e infrangibile dello ius cogens.

La matrice del diritto internazionale strutturale non è l’interdipendenza, idolo internazionalistico sin dal tardo Ottocento. Il concetto presuppone una vulnerabilità distribuita e reciproca, che non si dà necessariamente nella collisione tra “dentro” e “fuori”: la vulnerabilità può concentrarsi da una sola parte. L’interdipendenza nomina una classe di situazioni contingenti in cui il diritto internazionale può assumere certi contenuti, ma non ne è la condizione di possibilità. Anzi, è proprio nel caso di rapporti di forza asimmetrici, come quelli tra colonizzatore e colonizzato, che la struttura si mostra con più nitidezza, perché nessuna reciprocità materiale interviene a offuscarla.

Da quanto precede si può trarre almeno un’indicazione per la teoria dell’ordinamento internazionale storicamente dato. Nella luce radente del diritto internazionale ingenerato o strutturale, l’ordinamento vigente appare come un assemblaggio mobile di regole, istituzioni, dottrine, concetti e tecniche, contingente e non riducibile a sistema. È un “magma”, ancora una volta nel senso di Castoriadis, del quale è impossibile tracciare integralmente lo schema. Qui vale l’aforisma adorniano: il tutto è il falso. La frammentazione del diritto internazionale – un tema purtroppo passato di moda – non è una patologia ordinamentale; è il diritto internazionale stesso, colto mentre si ribella al tentativo, particolarmente insistente nel primo decennio del secolo, di pensarlo come sistema unitario. Postulare, o peggio ancora cercare di dimostrare, l’unità del diritto internazionale – riprendendo il titolo di un famoso corso professato all’Accademia dell’Aja nel 2000 – è sintomatico di un’altra cattiva metafisica.

A questo punto sarebbe difficile omettere un cenno al Capitolo X de Il Concetto di diritto, dove H.L.A. Hart nega al diritto internazionale la qualità di sistema giuridico per carenza di una regola di riconoscimento, tesi che ha irritato generazioni di internazionalisti. L’obiezione è nota. Se Hart avesse indugiato sui testi canonici della disciplina, avrebbe scoperto che una regola di riconoscimento, nei termini della sua teoria, esiste anche per l’ordinamento internazionale e che l’art. 38 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia ne costituisce un riflesso. Hart, però, aveva ragione. Una regola di riconoscimento è una consuetudine il cui contenuto è provvisoriamente fissato dalla pratica convergente di una comunità di funzionari. È, dunque, una regola localizzata. E dove risiederebbe quella del diritto internazionale? Nella porta girevole che collega la Commissione del diritto internazionale alla Corte internazionale di giustizia, istituzioni venerabili ma politicamente marginali? Il diritto internazionale è privo di una regola di riconoscimento non perché è imperfetto, ma perché il suo modo d’essere non ammette la possibilità di una tale regola.

Buona parte della teoria del diritto internazionale, dalla prima modernità in poi, può essere letta come paradossale tentativo di “rimediare” a ciò che il diritto internazionale è: una struttura priva di fondazione unitaria, senza centro e senza una comunità definita. Il giusnaturalismo ha cercato di ancorarla alla ragione o all’ordine divino; il positivismo al riconoscimento di una cerchia ristretta di Stati civili; l’istituzionalismo novecentesco ai tribunali internazionali e all’organizzazione internazionale in genere; il costituzionalismo post-guerra fredda ai diritti umani, allo ius cogens, all’idea di una comunità internazionale depositaria di valori supremi. Questi tentativi non sono stati infecondi. Hanno prodotto prassi, regole, istituzioni, linguaggi che plasmano, anche a distanza di secoli, il nostro modo di pensare il diritto internazionale. Diventano però fuorvianti quando pretendono di correggerne la struttura profonda. Il loro fallimento può allora essere scambiato per morte del diritto internazionale, mentre è il segno del suo ostinato sopravvivere.

Lo si vede nell’attuale condizione della Corte penale internazionale. Questa è forse il “luogo” in cui il diritto internazionale contemporaneo tende più intensamente verso la forma del diritto interno. È l’ultima propaggine di una tradizione ormai secolare che internazionalizza il lessico del diritto penale. Ma il diritto penale, nella sua forma ordinaria, presuppone una comunità politica sufficientemente stabile. La Corte, invece, cerca di amministrare la giustizia in un contesto che di comunitario e stabile ha ben poco. Quando la Russia, Israele, o gli Stati Uniti criticano il suo operato, sino a sanzionarne i funzionari, o quando l’Italia ignora i suoi obblighi di cooperazione, non si realizza un’uscita dal diritto internazionale. Si assiste, piuttosto, a una contestazione del regime penale internazionale che, per quanto cinica e riprovevole, resta formulata nel lessico del diritto internazionale: sovranità, consenso, carenza di giurisdizione, immunità. Il campo entro cui la contestazione ha senso resta dunque quello del diritto internazionale. Non è, allora, che questo muoia quando la Corte è svilita. Semmai, accade l’opposto. Affiora il nucleo del diritto internazionale più antico e resistente, che è il rovescio di ogni ordine localizzato. Ma l’espressione è impropria. Il diritto internazionale ingenerato, più che antico e resistente (come certi aspetti dello ius publicum europaeum, per esempio), semplicemente, è.

Ne Il gioco come simbolo del mondo, Eugen Fink riprende l’immagine eraclitea del mondo come gioco – il Weltspiel – l’accadere del mondo senza origine, senza fondazione, senza un giocatore sovrano. Se quanto ho detto sin qui ha un senso, l’analogia con il diritto internazionale è palese. Anche il diritto internazionale è infondato. È la forma giuridica del “fuori”, che ogni ordinamento localizzato è strutturalmente incapace di assorbire. In questa luce, il diritto degli spazi cosmici appare come qualcosa di più di un settore specialistico. Esso mostra il “fuori” nella sua forma più pura: cosmica, letteralmente. Forse in futuro i corpi celesti saranno rivendicati, occupati, spartiti. Il diritto vigente lo proibisce, ma si tratta pur sempre di un divieto giuridico, non di una necessità metafisica. Lo spazio cosmico, però, è diverso dai corpi celesti che contiene. La tradizionale analogia con il mare è imperfetta. L’alto mare è parte della superficie terrestre. È circondato da zone semi-esclusive, acque territoriali, Stati costieri. È un “fuori” adiacente, incastonato in un modo di sovranità. Lo spazio extra-atmosferico, no. Il suo diritto è lo specchio cosmico di ciò che il diritto internazionale è sempre stato. Il Trattato del 1967 traduce questa intuizione in un linguaggio – quello dello spazio cosmico come “province of all mankind” – che rispecchia l’atmosfera dell’epoca. Ci si può chiedere se quel linguaggio sopravviverà alle pressioni della nuova corsa allo spazio e alle sue risorse. Ma anche se, domani, una qualche forma di sovranità dovesse affermarsi su un corpo celeste, l’abisso circostante continuerebbe a sottrarsi alla chiusura dell’ordine. Il Weltspiel non si conclude e resta il teatro di un incontro possibile con un’alterità radicale.

L’alterità che impregna la struttura del diritto internazionale – il suo carattere “alieno”, si potrebbe dire – trova talvolta espressione anche nella letteratura e nel cinema fantascientifici. In un racconto breve del 1958, The Delegate from Venus, un automa siede all’Assemblea generale delle Nazioni Unite in rappresentanza di Venere. Parla ai terrestri in nome della pace nel sistema solare, anche con toni minacciosi. Infine, si scopre che l’intervento venusiano era una messinscena concepita da un gruppo di scienziati terrestri per spaventare i governi e spingerli verso il disarmo. Qualcosa di analogo accade nel film Arrival (2016), dove l’alieno, mostruoso e immensamente saggio, insegna ai terrestri una lingua nuova, la cui peculiarità permette di ripristinare uno spirito di cooperazione internazionale che proprio la comparsa dell’alieno sembrava aver compromesso. La nave aliena ha l’aspetto di un masso di ossidiana che, imponente e silenzioso, sfiora la terra senza posarvisi. Incombe ma non si localizza. Non fonda un ordine. Con la sua misteriosa lingua, l’alieno parla agli ordini localizzati da un’esteriorità che non è invadente né occupabile. Così il diritto internazionale.

Per concludere, torniamo agli epitaffi. Cosa muore? Muoiono le ideologie, di volta in volta egemoni, che tentano di imprimere al diritto internazionale una forma chiusa. Non muore, invece, il diritto internazionale ingenerato, perché non viene meno la condizione strutturale per cui ogni ordine localizzato, nel determinarsi come tale, produce il proprio “fuori”. I necrologi confondono contenuto e struttura. Il diritto internazionale continuerà ad assumere forme e nomi diversi. Sarà piegato e ignorato. Ma non potrà essere cancellato da un atto sovrano, così come da un atto sovrano non può essere generato. Esso sussiste nel residuo di ogni atto fondativo e, per così dire, malgrado il ripetersi di tali atti. Ingenerato, il diritto internazionale non è né divino né eterno nel senso forte del termine. Semplicemente, nascita e morte non sono parte della sua grammatica. Per chi desidera disfarsene resta il problema, irrisolvibile, con cui si è aperto il discorso: quale palazzo prendere? Per chi invece vuole comprenderlo, il primo passo è smettere di cercarne la culla. O il feretro.

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