Il recesso dai trattati di disarmo umanitario: l’articolo 20 della Convenzione di Ottawa sulle mine antipersona alla luce della recente prassi
Pietro Salvatici (Università di Roma Tre)
1. Introduzione
Il 29 giugno 2025, il Presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato l’adozione di un decreto volto a iniziare i preparativi per il recesso dell’Ucraina dalla Convenzione di Ottawa, il trattato concluso nel 1997 che vieta l’uso, lo stoccaggio, la produzione, la vendita di mine antipersona e ne disciplina la distruzione. Come noto, l’Ucraina non è il solo Stato a effettuare questa scelta.
Già il 18 marzo, i Ministri della Difesa di quattro Stati – Lituania, Lettonia, Estonia e Polonia – avevano rilasciato una dichiarazione congiunta nella quale raccomandavano unanimemente ai rispettivi governi di intraprendere la via del recesso dalla Convenzione. Neppure due settimane dopo, il 1° aprile, si è unita anche la Finlandia, annunciando che si sarebbe attivata per raggiungere il medesimo obiettivo. In breve, nell’arco di pochi mesi la comunità degli Stati parte della Convenzione è passata dall’accoglimento del suo 165° membro, le Isole Marshall, a una serie di recessi che ha coinvolto tutti gli Stati componenti il c.d. fianco orientale dell’Europa, con la sola eccezione della Norvegia. Non sorprende, dunque, la recente dichiarazione dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, che ha espresso profonda preoccupazione per il fatto che sei Stati europei stiano per recedere, o stiano considerando di recedere, dalla Convenzione di Ottawa.
Come riconosciuto dal Presidente Zelensky stesso, tuttavia, vi sono delle complessità insite nel procedimento di recesso dalla Convenzione di Ottawa, specialmente in tempo di guerra. Il diritto contemporaneo in materia di armamenti è caratterizzato, infatti, da una stretta interconnessione tra il diritto del disarmo e il diritto umanitario – c.d. diritto del disarmo umanitario – di cui la Convenzione del 1997 costituisce una delle espressioni più significative. Ma se, da un lato, non vi è ragione per ritenere che le finalità del disarmo siano incompatibili con quelle del diritto dei conflitti armati (v. Greenwood), dall’altro va tenuto in considerazione che le due branche del diritto perseguono obiettivi distinti. Il disarmo mira al mantenimento della pace attraverso la limitazione degli armamenti, ricomprendendo al suo interno considerazioni di ius ad bellum – pur senza esaurirsi in esse (v. Myjer & Marauhn). Il diritto umanitario o ius in bello, invece, ha l’obiettivo di preservare determinati valori umanitari fondamentali durante le ostilità (v. ICRC).
Ciò premesso, e tenendo presenti le considerazioni già effettuate altrove, a cui si farà rinvio, il presente post prende spunto dalla dichiarazione effettuata dal presidente ucraino per analizzare le complessità che caratterizzano la clausola di recesso contenuta nella Convenzione di Ottawa. In particolare, si sostiene che quest’ultima – nel differenziare gli effetti giuridici del recesso a seconda che lo Stato recedente sia o meno parte di un conflitto armato – rifletta il compromesso effettuato in sede negoziale tra logiche di ius ad bellum e principi di ius in bello. Compromesso che, tuttavia, più che risolvere la tensione tra i due ambiti, ne evidenzia le limitazioni strutturali e che – alla luce della recente prassi – si rivela inidoneo a evitare recessi strategici dalla Convenzione.
2. L’articolo 20 della Convenzione di Ottawa
In conformità con l’articolo 54 della Convenzione di Vienna del 1969 (v. den Dekker & Coppen; Joyner & Roscini), il diritto degli Stati parte di recedere dalla Convenzione di Ottawa è disciplinato all’articolo 20 di quest’ultima. L’articolo, da un lato, afferma che la Convenzione ha durata illimitata (comma 1) e che il recesso di uno Stato Parte non influenza in alcun modo il suo dovere di continuare a adempiere agli obblighi discendenti da altre fonti del diritto internazionale (comma 4); dall’altro, ai commi 2 e 3, stabilisce le condizioni per l’esercizio del diritto di recesso.
Prima di analizzare queste ultime, va rilevato che la presenza di una clausola di recesso nella Convenzione di Ottawa è coerente con la recente prassi dei regimi di disarmo, anche i più moderni, che così facendo implicano la reversibilità degli impegni assunti dagli Stati parte (v. Sims). Non è dunque la sua inclusione a destare interesse, almeno in questa sede, quanto il suo contenuto. Se infatti la possibilità di recedere è comune a pressoché tutti i trattati di disarmo, le condizioni sostanziali e/o procedurali previste da questi ultimi non sempre sono le stesse. In particolare, al netto di minime differenze terminologiche o meramente procedurali, a contrapporsi alla formulazione contenuta nella Convenzione di Ottawa, vi è quella espressa nella c.d. extraordinary events clause.
Extraordinary events clause (clausola degli eventi straordinari), o supreme interests clause (clausola degli interessi supremi), è il nome che viene comunemente dato alla clausola apparsa per la prima volta nel 1963, all’articolo IV del Trattato sulla messa al bando parziale degli esperimenti nucleari. La clausola, nella parte a noi rilevante, stabilisce il diritto di ciascuno Stato parte al recesso qualora decida che eventi straordinari, connessi all’oggetto del trattato, abbiano messo in pericolo gli interessi supremi del proprio paese. Essa dovrà notificare tale recesso a tutte le altre parti contraenti tre mesi in anticipo. Da allora, la clausola è stata ripetuta in forma sostanzialmente identica in diversi strumenti, tra cui il Trattato di Non-proliferazione Nucleare del 1968 (articolo X), la Convenzione sulle Armi Biologiche del 1972 (articolo XIII) e la Convenzione sulle Armi Chimiche del 1993 (articolo XVI), con l’aggiunta dell’obbligo, per la parte recedente, di includere una dichiarazione degli eventi straordinari che essa considera aver messo in pericolo i propri interessi supremi
La rilevanza della extraordinary events clause come modello di riferimento per le clausole di recesso è ulteriormente confermata dai lavori preparatori della stessa Convenzione di Ottawa (v. Casey-Maslen). Nella prima versione della Convenzione figurava, infatti, una clausola di recesso dal contenuto analogo a quello dei trattati di disarmo precedenti. Tuttavia, tra i trattati di disarmo già in vigore al momento della negoziazione della Convenzione, uno in particolare si distingueva per l’adozione di una clausola di recesso radicalmente diversa: la Convenzione del 1980 su certe armi convenzionali. Nello specifico, l’articolo 9 di quest’ultima stabilisce, inter alia, che tale denuncia avrà effetto solo un anno dopo che il depositario ne avrà ricevuto la notifica. Qualora, però, alla scadenza di tale anno lo Stato recedente si trovi in una situazione di conflitto armato – internazionale o non internazionale – esso resterà vincolata dagli obblighi previsti dalla presente Convenzione e dai relativi Protocolli annessi fino alla conclusione del conflitto armato.
Nonostante l’opposizione di diversi Stati (es. gli Stati Uniti), il testo definitivo dell’articolo 20 della Convenzione di Ottawa conferma che, in sede negoziale, ha prevalso il modello delineato dall’articolo 9 della Convenzione su certe armi convenzionali. Con una rilevante innovazione: l’introduzione di un obbligo per lo Stato parte di fornire una motivazione esaustiva del proprio recesso, elemento che comunque sembra derivare dal modello della extraordinary events clause.
3. L’articolo 20(2) e lo ius ad bellum: la sicurezza nazionale come motivo di recesso
Ai sensi dell’articolo 20 della Convenzione di Ottawa, il recesso da parte di uno Stato è, dunque, subordinato: (i) alla sua comunicazione a tutti gli altri Stati parte, al Depositario e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; e (ii) all’inclusione, in tale comunicazione, di un’esaustiva spiegazione dei motivi che ne hanno determinato il recesso (comma 2). Quanto alla sua efficacia, il recesso produrrà i suoi effetti solo al ricorrere di due ulteriori condizioni: (iii) il decorso del termine di sei mesi dalla data della comunicazione (motivata); e (iv) l’assenza di una situazione di conflitto armato che coinvolga lo Stato recedente alla scadenza di tale termine. Se così fosse, il recesso non potrà avere effetto prima della conclusione del conflitto armato (comma 3).
Ad oggi, quattro dei sei Stati sopra menzionati hanno ufficialmente avviato il procedimento di recesso. Il 3 luglio Finlandia, Lituania, Lettonia e Estonia hanno notificato al Segretario Generale delle Nazioni Unite, in quanto Depositario, la propria intenzione di recedere dalla Convenzione, includendo nelle rispettive comunicazioni, in conformità con l’articolo 20(2), i motivi che ne hanno determinato la decisione.
Al centro della motivazione di ciascuno degli Stati vi è l’aggressione della Federazione Russa nei confronti dell’Ucraina. In particolare, tutti sottolineano la necessità di non imporre vincoli alle proprie capacità difensive, ritenendo essenziale poter impiegare diversi sistemi di armamenti e soluzioni allo scopo di rafforzare la deterrenza e garantire la difesa dello Stato e della sua popolazione. Lituania e Estonia qualificano esplicitamente la minaccia russa come esistenziale per i paesi della regione, mentre la Lituania richiama anche l’assenza della Federazione Russa tra gli Stati parte della Convenzione e l’uso diffuso da parte di Mosca di mine antipersona nel territorio ucraino. In breve, come già osservato in occasione del recesso della Lituania dalla Convenzione del 2008 sulla messa al bando delle munizioni a grappolo (v. Žilinskas), le ragioni addotte dai quattro Stati recedenti possono ricondursi a un comune denominatore: la sicurezza della propria integrità territoriale, della propria popolazione e della propria indipendenza, alla luce di un cambiamento radicale nella sicurezza regionale verificatosi a seguito dell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina (v. anche Watts).
In merito, è ben noto che le clausole di recesso dei trattati di disarmo tendano ad accordare ‘notevole discrezionalità allo Stato contraente che intenda liberarsi dai vincoli contrattuali’ (v. Ronzitti p. 405). Nello specifico, con riferimento alla Convenzione di Ottawa è stata già svolta un’analisi dei limiti giuridici derivanti dai requisiti dell’articolo 20(2), con particolare riguardo a un controllo sull’adeguatezza ed esaustività delle motivazioni fornite dallo Stato recedente. È pertanto sufficiente rilevare come l’abbandono del linguaggio proprio della extraordinary events clause (comunque di incerta interpretazione, v. qui e qui) sembrerebbe tradursi in un abbassamento della soglia motivazionale richiesta. Tale lettura è confermata anche da Casey-Maslen, il quale, nel suo commentario all’articolo 20, osserva che non è richiesto che tali motivazioni siano fondate o oggettivamente ragionevoli (p. 372).
Si può, dunque, concludere che l’articolo 20(2) non impone limiti sostanziali al diritto di recesso degli Stati parte. Da un lato, ciò pare coerente con la natura stessa della Convenzione in quanto trattato di disarmo, ambito tradizionalmente segnato dal principio di reciprocità e orientato al mantenimento di un equilibrio militare tra Stati (v. Haupais). Infatti, quando tale equilibrio non si regge su una reciprocità positiva (Stato A si disarma se anche Stato B lo fa, e viceversa), esso tende inevitabilmente a ricomporsi in senso inverso, in base a una reciprocità negativa (Stato A si riarma perché Stato B si è riarmato). Da ciò l’esigenza, per ciascuno Stato, non solo che i trattati di disarmo prevedano una clausola di recesso, ma anche che l’esercizio di tale diritto resti flessibile e fondato su considerazioni prevalentemente – se non esclusivamente – soggettive (v. Coppen). Dall’altro, tuttavia, questa impostazione entra in evidente tensione con l’oggetto della Convenzione, che non è ‘soltanto’ un trattato di disarmo, ma bensì uno strumento di diritto umanitario, concepito con l’obiettivo primario di porre fine alle sofferenze dei civili. È, invero, proprio questa vocazione che ha portato all’introduzione del secondo periodo dell’articolo 20(3).
4. L’articolo 20(3) e lo ius in bello: la Convenzione di Ottawa come trattato umanitario
L’articolo 20(3), nella sua seconda parte, introduce un’eccezione fondamentale alla disciplina del recesso: se, allo scadere del termine di sei mesi dalla notifica, lo Stato recedente è parte di un conflitto armato, gli effetti del recesso restano sospesi fino alla conclusione delle ostilità. Casey-Maslen, nel suo commentario dell’articolo 20, conferma che la ratio sottesa all’introduzione di tale disposizione risiede nella preoccupazione, espressa in sede negoziale, che uno Stato potesse liberarsi dagli obblighi della Convenzione proprio nel momento in cui essi risultavano più rilevanti, ovvero durante un conflitto armato (p. 371).
In questo senso, la clausola di recesso riflette pienamente le finalità umanitarie della Convenzione, evidenti già dal preambolo e confermate dagli obblighi imposti a ciascun Stato parte. Quanto al primo, si pensi ad esempio all’impegno a porre fine alla sofferenza e agli incidenti provocati dalle mine antipersona, che uccidono o mutilano centinaia di persone ogni settimana, perlopiù civili innocenti e indifesi e soprattutto bambini, nonché all’esplicito riferimento al diritto umanitario e ai suoi principi fondanti. Quanto ai secondi, la Convenzione si distingue da un ‘tradizionale’ trattato di disarmo prevedendo obblighi volti (i) a prevenire danni ai civili derivanti dall’uso di mine, (ii) a ridurne l’eventuale impatto umanitario e (iii) a promuovere la cooperazione e l’assistenza internazionale nonché un regime di adempimento collaborativo (v. Docherty).
Tutt’altro che limitata a profili procedurali, la sospensione degli effetti del recesso prevista dall’articolo 20(3) ha, tuttavia, effetti dirompenti sull’intero regime di disarmo in cui si inserisce. Essa sembra determinare, infatti, una vera e propria inversione assiologica. Da un lato, per lo Stato recedente non coinvolto in un conflitto armato, la natura umanitaria della Convenzione risulta implicitamente subordinata a considerazioni di sicurezza nazionale e reciprocità, come si evince dall’articolo 20(2) e confermato dalla recente prassi prima analizzata. Dall’altro, qualora lo Stato recedente sia parte di un conflitto armato, l’articolo 20(3) impone il congelamento degli effetti del recesso sino al termine delle ostilità, rivelando così la dimensione propriamente umanitaria della Convenzione e il primato dei suoi obiettivi di protezione. In questo secondo scenario, la Convenzione opera come un trattato di diritto umanitario, cioè sottoposto alle logiche proprie dello ius in bello.
Allo stato attuale, solamente l’Ucraina – dei sei Stati intenzionati a recedere – si ritrova nella situazione da ultimo analizzata, in quanto l’unico coinvolto in un conflitto armato. Si noti che la posizione dell’Ucraina rispetto alla Convenzione di Ottawa, ratificata nel 2005, è mutata nel tempo. In seguito all’occupazione della Crimea da parte delle forze russe, Kiev ha trasmesso due comunicazioni al Segretario Generale delle Nazioni Unite (v. qui e qui) con le quali – riconoscendo la propria impossibilità di garantire la piena attuazione del trattato nei territori occupati – ha richiesto e ottenuto proroghe rispetto all’obbligo di distruggere le scorte preesistenti di mine antipersona. A partire dall’invasione su larga scala del 2022, sono, invece, emerse segnalazioni di acquisto e uso di mine antipersona da parte dell’Ucraina stessa: in un primo momento smentite, tali condotte sono state successivamente riconosciute dal governo ucraino, che le ha giustificate come una necessità di guerra (v. de Vries).
È in questo contesto che si colloca la decisione del Presidente Zelensky, nonché il successivo comunicato del Ministero degli Affari Esteri Ucraino che ha annunciato la difficile ma necessaria decisione politica di interrompere l’attuazione di obblighi irrilevanti discendenti dalla Convenzione di Ottawa. Tuttavia, indipendentemente da cosa intenda il Ministero parlando di obblighi irrilevanti, non sembrano esservi basi giuridiche convincenti a sostegno di questa decisione politica. Non solo, come visto, l’articolo 20(3) della Convenzione esclude che un eventuale recesso dell’Ucraina possa produrre effetti giuridici prima della fine del conflitto con la Federazione Russa, ma non sembrano neppure ricorrere i presupposti per invocare una causa di estinzione o sospensione del trattato, ai sensi della Convenzione di Vienna del 1969, né tantomeno quelli per una circostanza di esclusione dell’illecito, come codificate nel Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato del 2001 (v. Hollis).
Con riferimento alle possibili cause di estinzione o sospensione della Convenzione di Ottawa, le ipotesi rilevanti sono quelle previste agli articoli 60 e 62 della Convenzione di Vienna del 1969, rispettivamente in materia di violazione sostanziale del trattato e cambiamento fondamentale delle circostanze. Quanto alla prima, la possibilità per l’Ucraina di invocare una violazione sostanziale della Convenzione di Ottawa da parte della Federazione Russa come causa di estinzione del trattato è preclusa, ab initio, dalla mancata adesione della Russia alla Convenzione. Va, tuttavia, segnalato che, anche nell’ipotesi in cui la Federazione Russa fosse parte della Convenzione di Ottawa, la possibilità per l’Ucraina di invocare tale violazione sostanziale come motivo di estinzione del trattato sembrerebbe, comunque, esclusa dall’articolo 60(5) della Convenzione di Vienna. Ai sensi di quest’ultimo, infatti, la causa di estinzione o sospensione in esame non si applica alle norme relative alla tutela della persona umana contenute nei trattati di carattere umanitario. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, è difficile escludere che la Convenzione di Ottawa rientri tra tali trattati, quantomeno quando lo Stato parte è coinvolto in un conflitto armato.
Quanto alla seconda ipotesi, un richiamo alla regola rebus sic stantibus, codificata all’articolo 62 della Convenzione di Vienna, sembra emergere esplicitamente dalla comunicazione del Ministero degli Esteri ucraino, che enfatizza come al momento della firma e della ratifica della Convenzione di Ottawa da parte dell’Ucraina, le circostanze attuali non esistevano e non potevano essere previste. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 62 della Convenzione di Vienna, perché un cambiamento delle circostanze possa rilevare ai fini della sospensione o estinzione di un trattato è necessario che: (i) le circostanze radicalmente mutate costituissero una base essenziale del consenso delle parti a vincolarsi al trattato e che (ii) tale cambiamento abbia l’effetto di trasformare radicalmente la portata degli obblighi che rimangono da adempiere in base al trattato. Risulta, dunque, difficile sostenere l’applicabilità della regola rebus sic stantibus nel contesto della Convenzione di Ottawa. Infatti, già in sede negoziale si era chiaramente previsto il rischio che, in caso di conflitto armato, gli Stati potessero essere indotti a disattendere gli obblighi assunti, e a tale scopo è stata appositamente inserita una disposizione volta a escludere tale eventualità.
Come accennato, la conclusione non sembra mutare neppure laddove si volessero invocare le circostanze di esclusione dell’illecito codificate dalla Commissione di diritto internazionale nel Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato del 2001, in particolare la legittima difesa (articolo 21), il ricorso a contromisure (articolo 22), o lo stato di necessità (articolo 25). In primo luogo, come stabilito dalla stessa Commissione all’articolo 14 del Progetto di articoli sugli effetti dei conflitti armati sui trattati del 2011, l’esercizio del diritto alla legittima difesa consente a uno Stato di sospendere – in tutto o in parte – l’applicazione di un trattato di cui è parte nella misura in cui tale applicazione risulti incompatibile con l’esercizio di tale diritto. Sul punto, non solo non sembra potersi sostenere che il rispetto della Convenzione di Ottawa sia incompatibile con l’esercizio della legittima difesa, ma va anche ricordato che l’articolo 7 dello stesso Progetto di articoli del 2011 include i trattati sul diritto internazionale umanitario tra quelli che, alla luce del proprio contenuto, si presumono destinati a continuare ad applicarsi anche in caso di conflitto armato. A riguardo, dunque, valgono le considerazioni prima svolte con riferimento all’articolo 60(5) della Convenzione di Vienna del 1969 in merito al carattere umanitario della Convenzione di Ottawa.
Similmente, sarebbe altrettanto complesso per il governo ucraino giustificare l’acquisto e l’utilizzo di mine antipersona ricorrendo alla categoria delle contromisure. Non solo l’Ucraina non avrebbe rispettato i requisiti procedurali stabiliti nel Progetto di articoli del 2001 ma, soprattutto, l’invocabilità delle contromisure appare preclusa dalla natura degli obblighi imposti dalla Convenzione di Ottawa e dagli interessi fondamentali che essa tutela. Infatti, ai sensi dell’articolo 50 del Progetto di articoli del 2001, le contromisure non possono incidere su (i) gli obblighi relativi alla protezione dei diritti umani fondamentali, nonché (ii) gli obblighi di carattere umanitario che vietano le rappresaglie.
Infine, altrettanto improbabile appare l’alternativa offerta dallo stato di necessità, ai sensi dell’articolo 25 del Progetto di articoli del 2001. In particolare, al di là di considerazioni in merito all’interesse essenziale di cui all’articolo 25(1), un ostacolo evidente sembrerebbe emergere dal comma 2, che preclude l’invocabilità dello stato di necessità qualora l’obbligo in questione ne escluda la possibilità. Esclusione che, nel caso della Convenzione di Ottawa, si ritrova proprio all’articolo 1, attraverso il quale ciascuno Stato parte si impegna a non porre mai in essere, in nessuna circostanza, le condotte vietate dalla Convenzione.
Nonostante l’assenza di basi giuridiche convincenti, la dichiarazione resa dal Ministero degli Esteri ucraino rimane, però, interessante, nella misura in cui sembra mirare a sovvertire l’inversione assiologica prodotta dall’articolo 20(3) della Convenzione. Secondo il Ministero, la comunità internazionale deve capire che il contesto di sicurezza regionale è peggiorato significativamente da quando l’Ucraina e gli altri Stati recedenti si sono uniti alla Convenzione di Ottawa. Vi sarebbe, pertanto, la prioritaria esigenza – per ciascun governo – di difendere il proprio Stato dalla brutale aggressione russa. In altre parole, il segnale politico che vuole mandare Kiev – attraverso una lettura implicitamente abrogativa dell’articolo 20(3) – è che la Convenzione debba essere intesa non già come uno strumento di diritto umanitario, ma esclusivamente come trattato di disarmo, in tal modo subordinando gli interessi umanitari alle esigenze strategiche di difesa nazionale anche in caso di coinvolgimento in un conflitto armato.
5. Conclusione
La decisione di sei Stati europei di recedere dalla Convenzione di Ottawa è indiscutibilmente grave e nel corso degli ultimi mesi è stata oggetto di numerose critiche, da parte di alcuni Stati, ONG, e dei legal officers dell’ICRC. È bene chiarire che nessuno nega, in linea di principio, la possibile utilità militare derivante dall’impiego di mine antipersona per lo Stato che le utilizza. Il punto, tuttavia, è che indipendentemente da quale possa essere tale utilità militare (v. Schmitt), questa risulta comunque limitata – e in ogni caso largamente superata – dalle loro drammatiche conseguenze umanitarie. In questo senso, si evidenzia un ulteriore profilo problematico: il recesso sembra veicolare l’idea che uno Stato possa ricorrere a qualsiasi mezzo per difendersi. Una concezione, questa, in evidente contrasto con uno dei principi cardine del diritto internazionale umanitario, secondo cui la libertà nella scelta dei mezzi e dei metodi di combattimento non è illimitata.
Anche il Ministro degli Esteri della Norvegia ha criticato i recessi annunciati dagli altri Stati della regione, in particolare invocando la necessità di rispettare gli obblighi discendenti dal diritto umanitario anche quando il contesto di sicurezza peggiora. Tale critica è senz’altro fondata, nella misura in cui il richiamo al rispetto del diritto umanitario venga inteso come riferito agli obblighi derivanti da altre fonti internazionali, come confermato dall’articolo 20(4) della Convenzione di Ottawa. Diverso è il discorso se si intende tale richiamo come riferito esclusivamente agli obblighi imposti dalla Convenzione stessa. L’analisi dell’articolo 20 ha, infatti, dimostrato come – in assenza di un controllo sostanziale sulle ragioni esposte – il diritto di uno Stato parte a recedere è subordinato alla sola decorrenza del termine di sei mesi fissato al primo periodo dell’articolo 20(3). Pertanto, con riferimento agli obblighi sanciti dalla sola Convenzione, la conclusione sembrerebbe opposta rispetto a quella prospettata dal Ministro norvegese: l’osservanza degli obblighi di carattere umanitario è – seppur implicitamente – subordinata a esigenze di sicurezza nazionale e a considerazioni di reciprocità.
Ciò, però, solo se lo Stato recedente non è coinvolto in un conflitto armato al momento della scadenza del termine semestrale. In caso contrario, come stabilito dalla seconda parte dell’articolo 20(3), lo Stato recedente rimarrebbe vincolato al rispetto degli obblighi umanitari discendenti dalla Convenzione fino alla fine delle ostilità, indipendentemente da qualsiasi ulteriore considerazione – e a prescindere da eventuali tentativi, come quello ucraino, di affermare il contrario.
La presente analisi permette di effettuare alcune osservazioni conclusive.
La prima, di ordine generale, in merito alle tensioni strutturali che attraversano gli strumenti di disarmo – a maggior ragione gli strumenti di disarmo umanitario – in virtù della loro peculiare collocazione al confine tra finalità proprie dello ius ad bellum e la tutela dei valori fondamentali dello ius in bello. In particolare, la prassi recente evidenzia come le clausole di recesso previste nei trattati di disarmo umanitario riflettano tali tensioni e come, proprio per questo, la loro applicazione – lungi dal potersi ridurre a una mera questione procedurale – riveli l’ordine delle priorità sotteso al trattato e incida in modo sostanziale sulla natura giuridica degli obblighi che ne derivano.
In secondo luogo, viene in rilievo la (in)capacità della Convenzione di Ottawa di prevenire recessi strategici. Le decisioni di recesso annunciate dai paesi baltici, dalla Polonia e dalla Finlandia rivelano, infatti, i limiti del meccanismo previsto dall’articolo 20(3), che si dimostra inadeguato a impedire l’abbandono della Convenzione proprio quando quest’ultima risulta maggiormente necessaria. Inoltre, con riferimento all’Ucraina, si noti come la sua decisione di recedere appaia fortemente influenzata dai recessi degli altri Stati del c.d. fianco orientale, nonché motivata dal desiderio di mettere in luce le conseguenze – se non contraddittorie, quantomeno disallineate – derivanti dall’applicazione dell’articolo 20: i.e., lo Stato attaccato per primo rimane vincolato al rispetto di obblighi divenuti, per lui soltanto, inderogabili, mentre gli Stati limitrofi vi si sottraggono appellandosi a considerazioni di sicurezza nazionale e reciprocità.
Infine, un’ultima osservazione riguarda le opzioni a disposizione degli Stati parte della Convenzione di Ottawa nei confronti degli Stati recedenti. Sul punto, merita particolare attenzione l’articolo 10 della Convenzione, che oltre a prevedere l’obbligo per gli Stati parte di consultarsi e cooperare tra loro per risolvere le controversie relative al trattato, stabilisce anche la facoltà di ciascuno di essi di sottoporre tali controversie all’Assemblea degli Stati Parte (comma 1). Quest’ultima, a sua volta, può contribuire alla risoluzione della controversia con qualsiasi mezzo ritenuto appropriato, dei quali lo stesso articolo offre un elenco non esaustivo (comma 2). Questi meccanismi potrebbero, infatti, rivelarsi particolarmente importanti in occasione della ventiduesima Assemblea degli Stati Parte, in programma per i primi di dicembre, proprio quando sarà prossimo alla scadenza il termine semestrale previsto dall’articolo 20(3) per Lituania, Lettonia, Estonia e Finlandia.
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