Ripartire con le idee chiare: il contributo della Corte internazionale di giustizia all’azione per il clima
Sono trascorsi quasi due mesi da quando, il 23 luglio 2025, la Corte internazionale di giustizia (CIG) ha reso il suo attesissimo parere sul cambiamento climatico, richiesto nel 2023 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Come è noto, alla Corte si chiedeva di pronunciarsi su quali fossero gli obblighi in capo agli Stati in materia di clima e sulle conseguenze giuridiche della violazione di tali obblighi.
Da qui ai prossimi anni, le parole della Corte non potranno che costituire il punto di partenza, a seconda dei casi, per evidenziarle, ridimensionarle, enfatizzarle o sminuirle, di qualsiasi azione in materia climatica, sia essa intrapresa sul piano diplomatico, politico, giuridico, amministrativo o contenzioso.
Sono già moltissimi i commenti alla pronuncia e le riflessioni su ciò che la Corte ha detto (e non ha detto). In quanto segue, si intende offrire un breve contributo a tale dibattito. Dopo aver dedicato solo qualche parola in merito alla funzione strategica del parere, descriverò ciò che potremmo chiamare la logica del principio di prevenzione, per poi concentrarmi sull’inquadramento giuridico dell’estrazione, l’utilizzo e il sovvenzionamento dei combustibili fossili alla luce del parere, concludendo con un cenno all’applicazione del regime della responsabilità internazionale nel contesto del cambiamento climatico.
L’inevitabile spartiacque della Corte Internazionale di Giustizia
È stato di recente sostenuto che la funzione strategica dei pareri consultivi stia nella loro capacità di svelare la natura di una condotta: ciò che precedentemente appariva come lecito diviene, di regola, illecito.
Più in generale, se le pronunce della Corte hanno una forza, siano essi pareri o sentenze in casi contenziosi, è quella di influenzare inevitabilmente il perimetro di persuasività del discorso giuridico internazionale su una certa materia, con importanti conseguenze sulla ‘presa’ che esso (non) esercita sulla realtà.
Si potrebbe sostenere, ad esempio, che anche il discusso parere del 1996 sulla liceità della minaccia e dell’impiego delle armi nucleari avesse raggiunto il suo scopo, avendo invertito il rapporto fra regola ed eccezione nell’utilizzo di tale mezzo per la condotta delle ostilità. Tuttavia, sembra altrettanto valido il punto di vista opposto: l’utilizzo delle armi di distruzione di massa, che nell’incertezza del dato giuridico poteva ragionevolmente apparire strutturalmente ed in ogni caso incompatibile con i principi del diritto internazionale umanitario, è diventato almeno potenzialmente lecito in ‘circostanze estreme’ di legittima difesa.
Pertanto, lo spartiacque segnato da un parere eccessivamente cauto rischiava di essere quello fra un passato in cui l’incertezza del diritto rafforzava le voci progressiste e un presente in cui la certezza dell’incertezzarendeva quelle stesse voci un rumore di fondo indistinto. È per questa e per altre ragioni che alcuni espertiavevano guardato con cautela, se non con scetticismo, alla scelta di rivolgersi alla CIG per un parere in materia di contrasto al cambiamento climatico.
Ebbene, gli scettici sono stati in gran parte smentiti. Il contributo della CIG si riassume nell’importante sforzo di chiarire alcuni elementi essenziali del diritto internazionale in materia di clima. Nel fare ciò, anche laddove le parole spese sono state estremamente brevi – ad esempio, sulle conseguenze sulla statualità dell’innalzamento del livello del mare (cf. Aurescu) o sui diritti umani (cf. Charlesworth) – la Corte ha scelto di ridefinire in maniera radicale, e in una direzione progressista, quali argomenti potranno risultare persuasivi in concreto e quali, dopo decenni di dibattito, risulteranno del tutto implausibili.
La logica del principio di prevenzione
Nei paragrafi dedicati al principio di prevenzione del danno ambientale (parr. 132-139; 271-300), la Corte compie con grande chiarezza un ragionamento logico-deduttivo che, pure in modi e con sfumature diverse, tutte le Corti e i tribunali internazionali che si erano già pronunciati in materia avevano già sviluppato, anche sulla base di tre decenni di evoluzione del dibattito dottrinale in materia.
Va innanzitutto notato che gli interventi dei partecipanti al procedimento – oltre 152 fra dichiarazioni e risposte scritte – oltre ai public hearings dello scorso dicembre (con la partecipazione di 96 Stati e 11 organizzazioni internazionali), restituivano una fotografia estremamente dettagliata di ciò che gli Stati ritenevano fosse il diritto internazionale in materia di clima. Da questo materiale emergeva una (quasi) unanimità di vedute su almeno tre questioni fondamentali:
- In base alla migliore scienza disponibile, il cambiamento climatico antropogenico sta causando(non potrebbe causare o causerà) un danno sostanziale all’ambiente (cf. parr. 72-87 del parere);
- Il principio di prevenzione, norma di diritto consuetudinario, impone un dovere di prevenire il danno significativo all’ambiente (cf. parr. 132-139);
- I tre accordi internazionali in materia di clima contengono obblighi di varia natura e contenuto (cf. par. 175).
La domanda sottesa alle riflessioni di chi si era interrogato sugli interventi di Stati e organizzazioni internazionali era, in sostanza: cosa si potrà ricavare da questi tre elementi, considerando le divergenze esistenti in merito alla loro interazione reciproca e con il diritto generale?
La risposta sottesa alle conclusioni della Corte è che il metodo corretto per porli in relazione e inquadrarli nel diritto internazionale esistente è già codificato dalle norme consuetudinarie sull’interpretazione e sulla responsabilità dello Stato, indipendentemente da ciò che gli Stati hanno argomentato più o meno persuasivamente.
Perciò, una volta accettato che il cambiamento climatico costituisce una minaccia esistenziale per la salute del pianeta (parr. 72-87), il ragionamento è apparso quasi scontato. La linearità con cui la Corte si è fatta carico di presentarlo costituisce uno degli aspetti più importanti del parere, proprio per la sua semplicità quasi didattica.
Premesso che il diritto internazionale impone un obbligo di prevenzione del danno significativo all’ambiente (parr. 132-139), ne segue che (i) il principio di prevenzione si traduce in un obbligo di prevenire il danno arrecato al clima, quale parte della nozione giuridica di ‘ambiente’ (v. parr. 274-279) (ii) gli obblighi della Convenzione Quadro, del Protocollo di Kyoto, dell’Accordo di Parigi e del diritto internazionale generale concorrono a qualificare lo (stringente) standard di diligenza sulla cui base valutare la condotta degli Stati rispetto a tale obbligo di prevenzione (parr. 280-300) (iii) gli Stati che non hanno agito secondo diligenza sono internazionalmente responsabili per le loro azioni e omissioni che contribuiscono ad arrecare un pregiudizio al clima (parr. 104-106; 407-420).
Insomma, la cortina di fumo sulla natura ‘bilaterale’ del principio di prevenzione, sulla non giuridicità degli obblighi dell’Accordo di Parigi, sulla natura di quest’ultimo come lex specialis rispetto al diritto consuetudinario e sull’impossibilità in astratto di applicare il diritto internazionale sulla responsabilità dello Stato a causa della catena causale relativa al cambiamento climatico è dissolta una volta per tutte.
Verso una moratoria sui combustibili fossili?
A questo punto, però, la Corte si trovava di fronte a un importante banco di prova. Infatti, nel caso del cambiamento climatico, le condotte contrarie all’obbligo di prevenzione così ricostruito non sono immediatamente circoscrivibili.
L’economia globale si nutre di energia – che poi trasforma e reimmette nella biosfera – per poter continuare ad espandersi. Nel 2025, la capacità del Pianeta Terra di rigenerare le risorse richieste dal sistema economico e assorbirne gli impatti si è esaurita il 24 luglio. Come è noto, l’impronta ambientale delle varie regioni del mondo è il riflesso delle vaste disuguaglianze fra Stati e all’interno di essi.
In questo quadro, la combustione di idrocarburi è (non l’unica ma) la principale tra le attività che contribuiscono a rendere il sistema economico globale strutturalmente insostenibile. È ormai ampiamente noto che ogni centesimo speso per l’ulteriore esplorazione, estrazione e utilizzo di combustibili fossili sia in eccesso rispetto al ‘carbon budget’ di cui ancora disponiamo.
Tuttavia, il diritto internazionale dell’ambiente opera perlopiù come diritto delle esternalità negative. Piuttosto che imporre la regolazione delle attività economiche affinché operino entro i limiti planetari, ne postula l’eterna riproduzione con l’obiettivo (ad oggi, irrealizzabile) di renderne tollerabili le conseguenze negative.
Ebbene, come si può tradurre il dovere di prevenire il danno arrecato al clima dalle attività economiche in una regola di condotta sufficientemente specifica, senza travisare la natura e il contenuto degli obblighi esistenti? La risposta della Corte contribuisce a decostruire l’idea astratta e decontestualizzata dell’ambiente e dell’economia che sino ad oggi ha prevalso nel discorso giuridico, calandolo invece sulla realtà materiale, in modo da traghettare il diritto internazionale dell’ambiente in una nuova fase della propria storia.
E la realtà è quella di un pianeta che ha già superato la soglia critica che delimita la zona sicura relativa alle emissioni di gas serra, e si avvia speditamente a raggiungere una temperatura globale media di 1,5° C al di sopra dei livelli preindustriali.
In questa realtà, non è materialmente possibile prevenire un ulteriore pregiudizio al clima e agli ecosistemi danneggiati dal riscaldamento globale senza programmare e attuare un’efficace transizione energetica, con il rapido abbandono dei combustibili fossili. Ciò significa che – a seconda dello standard di diligenza concretamente applicabile a ciascuno Stato – per soddisfare tale obbligo sarà necessario pianificare una moratoria all’estrazione di nuovi combustibili fossili, nonché regolare e gradualmente proibire l’utilizzo di carbone, petrolio e gas naturale.
La Corte ha affrontato direttamente il tema (par. 427), affermando che:
[…] Failure of a State to take appropriate action to protect the climate system from GHG emissions — including through fossil fuel production, fossil fuel consumption, the granting of fossil fuel exploration licences or the provision of fossil fuel subsidies — may constitute an internationally wrongful act which is attributable to that State.
Come sottolineato nello stesso paragrafo, la condotta illecita in questo caso non è infatti l’emissione di gas serra di per sé, ma la violazione degli obblighi pattizi e consuetudinari volti alla prevenzione del danno al clima (par. 427). Nelle attuali circostanze, l’espansione di un sistema energetico basato su fonti fossili è, in linea di principio, incompatibile con il rispetto di questi obblighi.
Da ciò segue anche che, nell’ambito dello standard di diligenza internazionalmente rilevante, gli Stati debbano regolare la condotta dei privati (par. 428). Ciò non potrà che avere conseguenze non solo sul contenzioso climatico interno, ma anche, ad esempio, sull’interpretazione degli obblighi contenuti nei trattati di protezione degli investimenti stranieri (v. la Dichiarazione del Giudice Cleveland, parr. 21-22).
Responsabilità dello Stato per violazioni degli obblighi di prevenzione del danno al sistema climatico
Per tutta la durata del procedimento, una buona parte del Global North e degli Stati produttori di petrolio ha sostenuto che il regime della responsabilità internazionale dello Stato non si applichi alla questione climatica, in particolare, «given that the wrongful conduct is cumulative in nature, involving different States over a period of time, and involving a plurality of States that cause injury to a plurality of injured States» (par. 429).
Ancora una volta, il contributo della Corte è fondamentale proprio per la sua semplicità. La Corte ha spento ogni dubbio, affermando che: «responsibility for breaches of obligations under the climate change treaties, and in relation to the loss and damage associated with the adverse effects of climate change, is to be determined by applying the well-established rules on State responsibility under customary international law» (par. 420). Si tratta di una conclusione apparentemente ovvia – perlomeno non considerando i molti elementi di dibattito in materia – ma che ancora una volta sposterà in maniera significativa l’onere argomentativo nel caso concreto.
Per quanto sia innegabile, come è stato notato, che la Corte abbia accuratamente evitato di affrontare alcune delle più complesse questioni derivanti da tale affermazione di principio, d’ora in avanti la questione non sarà più se, ma come utilizzare tale cornice giuridica. Collocando brevemente l’esercizio di ermetismo della Corte nel quadro del dibattito dottrinale sulla responsabilità condivisa (cf. parr. 425-438, spec. 431-432), possiamo provare a trarre alcune brevi conclusioni anche su questo aspetto.
Intanto, come già ricordato, il ragionamento della Corte si innesta sulla consapevolezza che il danno significativo al ‘bene ambiente’ (quello che il diritto internazionale imporrebbe di prevenire) si sta già manifestando su scala globale e con gravi impatti a livello locale. Da ciò derivano due distinte conseguenze giuridiche.
Innanzitutto, la prevedibilità del danno al clima derivante dalle emissioni di gas serra è sufficiente a determinare la responsabilità per violazione dell’obbligo di prevenzione nel caso in cui uno o più Stati non abbiano agito secondo diligenza (e dunque determinare il dovere di cessazione della condotta e garanzia di non ripetizione, parr. 433; 445; 447-448). La Corte conferma qui una linea interpretativa già adottata anche in altri contesti (Bosnia c. Serbia, 2007, parr. 432; 462-463). Peraltro, la Corte afferma la natura erga omnesdegli obblighi in materia di clima (parr. 439-443), che consente a tutti gli Stati di agire per accertarne la violazione, esattamente come la natura erga omnes partes degli obblighi pattizi legittima all’azione gli Stati parte dei relativi trattati (parr. 447-448).
In secondo luogo, rispetto agli obblighi di riparazione per il danno arrecato dalla violazione dell’obbligo di prevenzione, la Corte conclude – in linea con la sua precedente giurisprudenza ambientale – che occorre stabilire un «sufficiently direct and certain causal nexus between the wrongful act … and the injury suffered» (par. 436), ricordando però di aver sancito, nella sentenza sul caso Armed Activities on the Territory of the Congo (2022), che tale nesso causale «may vary depending on the primary rule violated and the nature and extent of the injury» (Ibid.).
Dopo aver notato che il rapporto di causalità fra azioni e omissioni di uno Stato e danno arrecato dal cambiamento climatico, ad esempio nel caso di eventi climatici estremi, appaia «more tenuous than in the case of local sources of pollution» (par. 438), la Corte si limita a concludere che esso andrà stabilito in concreto, avendo riguardo alle circostanze del caso (Ibid.).
Sul punto, a meno di concludere che si tratti di affermazioni prive di alcuna rilevanza pratica, bisogna ritenere che la Corte non faccia riferimento a un giudizio controfattuale, ma, al contrario, a un test secondo cui la condotta di uno Stato (o di un gruppo di Stati) sia valutata quale contributo materiale al danno climatico(per una sintesi, v. Nedeski e Nollkaemper), rispetto al quale la cd. scienza dell’attribuzione potrebbe rivelarsi utile.
Ad avviso di chi scrive, solo così è possibile dare ordine alle parole (per la verità, piuttosto criptiche, v. la dichiarazione del giudice Nolte) in merito al ruolo della scienza climatica nel risolvere le questioni di attribuzione e alla valutazione in concreto della correlazione fra condotta e danno (parr. 429; 437, 438). Ciò, a maggior ragione, in quanto la Corte ha espressamente sottolineato che «the rules on State responsibility are capable of addressing situations where damage is caused by multiple States engaging in wrongful conduct, and that the responsibility of a single State for damage may be invoked without invoking the responsibility of all States that may be responsible» (par. 430).
Conclusioni
Nonostante le incertezze nel dirimere alcuni degli aspetti più complessi della materia, occorre soprattutto sottolineare il coraggio della Corte nel collocarsi senza ambiguità dalla parte della giustizia climatica.
Se è vero, come ricorda il giudice Tladi, che «money cannot be eaten» (Tladi, par. 39), adesso occorrerà adoperarsi con nuovo slancio affinché la cornice generale fornita dalla CIG sia applicata innanzitutto per regolare l’attività di coloro che – in fin dai conti poche imprese sotto la giurisdizione di un numero limitato di Stati – hanno contributo direttamente a causare il cambiamento climatico, e che continuano, peraltro, a trarne profitto.
Ciò andrà fatto a partire dai singoli ordinamenti nazionali, attraverso l’azione politica e il contenzioso strategico (per l’Italia, v. anche la recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione), così da porre con più forza gli Stati di fronte all’obbligo di agire per il clima, anche, e soprattutto, in un contesto in cui chi detiene maggior potere a livello globale continua a «value war over the plight of humanity and the future of the planet» (Tladi, par. 38).
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