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Il Multilateralismo dell’OMC di Fronte all’Intesa UE–USA e alla sua implementazione europea: Tariffe, Regole e Nuove Dinamiche del Commercio Globale

Rachele Magnaghi (Università degli Studi di Milano)

Introduzione

Il sistema multilaterale dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) attraversa oggi una fase di crescente pressione, segnata da molteplici fattori concomitanti, tra cui il perdurante stallo dei negoziati multilaterali, dalla paralisi dell’Organo di risoluzione delle controversie e dall’obsolescenza di alcune norme  elaborate in un contesto economico, climatico e tecnologico profondamente mutato rispetto a quello attuale. A questi elementi si aggiungono le difficoltà strutturali legate al processo decisionale, caratterizzato dalla regola del consensus, che ostacolano la capacità dell’Organizzazione di rispondere in modo tempestivo ed efficace alle trasformazioni dell’economia e alle nuove dinamiche globali. Muovendo da tale quadro, il contributo si propone di esaminare in chiave critica la risposta dell’Unione europea alle politiche tariffarie statunitensi, soffermandosi in particolare su una delle due proposte di Regolamento avanzate dalla Commissione europea in attuazione della Dichiarazione congiunta UE–USA (Sezione 1). In particolare, l’analisi si propone di fornire una lettura introduttiva della risposta europea alla luce della normativa dell’OMC, inserendola nel contesto della crisi e dei profondi cambiamenti che investono l’Organizzazione e, più in generale, l’assetto multilaterale del commercio mondiale.

Negli ultimi anni, infatti, l’OMC è stata segnata da un progressivo indebolimento del multilateralismo e dal riemergere di logiche di tipo realista nelle relazioni economiche internazionali. Tale fenomeno si è manifestato in modo emblematico nella politica estera degli Stati Uniti (USA), i quali, a partire dall’amministrazione Trump del 2018, hanno adottato diverse misure commerciali protezionistiche e interventiste, giustificandole invocando la necessità di garantire la sicurezza nazionale e di tutelare l’industria interna. Tuttavia, le più recenti misure tariffarie adottate dall’amministrazione statunitense risultano difficilmente compatibili con la normativa dell’OMC e si pongono piuttosto come strumenti di proiezione del potere geopolitico, svincolati dalla logica delle eccezioni previste dagli accordi multilaterali. La prassi americana interpreta in modo distorto il concetto di reciprocità, fondamento del diritto OMC, disattendendo il suo significato giuridico sostanziale di bilanciamento negoziale tra diverse concessioni tariffarie e riducendolo a una mera equivalenza numerica tra i dazi applicati dagli altri membri dell’OMC sui prodotti statunitensi e quelli imposti dagli USA sulle importazioni.

Con il decreto esecutivo “Liberation Day” del 2 aprile 2025, l’amministrazione statunitense ha dichiarato lo stato di emergenza economica e ha imposto un dazio universale del 10 % su quasi tutte le importazioni, accompagnato da tariffe “reciproche” aggiuntive variabili – fino al 50 % – nei confronti dei Paesi con cui gli USA denunciano squilibri commerciali persistenti. L’amministrazione statunitense  ha inoltre introdotto nuove tariffe doganali sotto la Sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, che consente al Presidente di imporre dazi qualora l’importazione di determinati prodotti stranieri – tra cui acciaio, alluminio, automobili e metalli critici, incluso il rame – sia ritenuta una minaccia per la sicurezza nazionale.

Non solo l’impatto delle nuove tariffe si è fino ad ora rivelato negativo per l’economia globale e per gli stessi Stati Uniti, ma tali misure hanno rappresentato una chiara manifestazione del progressivo distacco degli USA dal quadro normativo multilaterale dell’OMC, configurando una vera e propria violazione dei suoi principi fondamentali.

Questo orientamento aggressivo ha suscitato reazioni immediate e diversificate tra i membri dell’OMC, mettendo in luce le tensioni tra le politiche unilaterali e il sistema multilaterale. La Cina, in mancanza di comportamenti interlocutori concreti da parte degli Stati Uniti, ha respinto la possibilità di aprire un dialogo negoziale, optando invece per una risposta di natura sia commerciale che giuridica. La Cina ha reagito alle misure tariffarie statunitensi con diverse iniziative, tra cui un significativo aumento dei dazi sulle importazioni provenienti dagli USA, e ha formalmente adito l’Organo di risoluzione delle controversie dell’OMC, sostenendo che le misure adottate dagli USA violano le norme dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT, General Agreement on Tariffs and Trade), in particolare gli articoli relativi al trattamento della nazione più favorita (MFN) e alle concessioni tariffarie. Analogamente, il Brasile ha avviato consultazioni ufficiali, denunciando la violazione dei principi fondamentali dell’OMC e sta valutando l’adozione di contromisure tariffarie.

Altri membri dell’OMC, tra cui l’Unione europea (UE), il Regno Unito e il Giappone, hanno invece intrapreso negoziati bilaterali con gli Stati Uniti, giungendo a intese volte a mitigare l’impatto delle tariffe imposte. Tali accordi prevedono, in diversi settori, riduzioni tariffarie concordate e misure di cooperazione economica, contribuendo a ridurre le tensioni commerciali e a mantenere, seppur parzialmente, la stabilità economica bilaterale.

Questi sviluppi mostrano come i membri dell’OMC tendano ad adottare strategie differenti di fronte ai nuovi problemi economici globali e a quelle che essi percepiscono come violazioni commesse da altri membri, rivelando al contempo differenti interpretazioni del sistema multilaterale e sensibilità diverse nei confronti delle regole dell’OMC. Gli Stati Uniti privilegiano un approccio fondato sulla prevalenza della sicurezza nazionale, sostenendo che l’imposizione reiterata di tariffe rappresenti un mezzo legittimo per riequilibrare gli scambi e tutelare interessi strategici, anche quando tale impostazione risulti difficilmente conciliabile con le regole del sistema multilaterale. Paesi come la Cina e il Brasile cercano di tutelare i propri interessi economici e di affrontare eventuali violazioni da parte di altri membri all’interno del sistema multilaterale dell’OMC, ricorrendo in particolare all’Organo di risoluzione delle controversie. Al contrario, altri membri, tra cui l’Unione europea, il Regno Unito e il Giappone, paiono preferire negoziati bilaterali mirati nei casi di violazioni particolarmente gravose per la loro economia, evidenziando come la necessità di protezione nazionale e settoriale possa, in certi casi, prevalere sulla coesione e sull’efficacia dell’ordine commerciale multilaterale.

In questo contesto si inserisce la Dichiarazione Congiunta UE–USA del 21 agosto 2025, formalizzata con il “Joint Statement on a United States-European Union framework on an agreement on reciprocal, fair and balanced trade”, che appare come un tentativo di ripristinare stabilità e prevedibilità nelle relazioni transatlantiche. Tuttavia, dietro le intenzioni positive emergono criticità significative, quali la compatibilità dell’intesa con le regole dell’OMC e la credibilità dell’Unione europea come paladina e difensore del multilateralismo e del sistema basato su regole (rule-based system). Tali problematiche riflettono questioni più ampie che coinvolgono l’OMC, tra cui la progressiva perdita di centralità dell’Organizzazione nelle relazioni commerciali internazionali, il rischio di possibili abusi del sistema multilaterale, le dinamiche di potere tra i membri e una profonda trasformazione dei settori di influenza all’interno dell’Organizzazione, descritta come una vera e propria “inversione dei ruoli” tra i membri dell’OMC. È proprio alla luce di questo contesto che, nelle sezioni successive, verrà analizzata la risposta dell’Unione europea alle tariffe americane.

Inquadramento dell’intesa UE–USA e delle prime due proposte di regolamento europee avanzate per la sua attuazione

Come anticipato, l’intesa UE–USA delinea un quadro di cooperazione commerciale finalizzato a stabilizzare le relazioni transatlantiche, a seguito dell’adozione di tariffe unilaterali da parte degli Stati Uniti. Il documento è articolato in diciannove “sezioni” e non in veri e propri articoli o principi, circostanza che ne rafforza la natura meramente politica. In tal senso, l’intesa non è stata sottoposta all’iter preordinato per le proposte legislative, confermando la sua natura non vincolante sul piano giuridico, come successivamente esplicitato anche dall’Unione europea. Invero, come emerge dal titolo stesso (“Framework”), dal preambolo e dal linguaggio utilizzato nel testo, l’intesa è volta a configurare un atto politico e programmatico, finalizzato a definire le linee direttrici di una futura cooperazione economica, piuttosto che uno strumento giuridicamente vincolante idoneo a generare diritti e obblighi ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. Essa costituisce, infatti, una dichiarazione d’intenti da considerarsi priva di effetti vincolanti sul piano del diritto internazionale.

Secondo la Dichiarazione Congiunta, l’Unione europea si è impegnata a rimuovere i dazi all’importazione sui prodotti industriali statunitensi e a garantire un accesso preferenziale per alcuni beni agricoli e ittici (Sezione 1), mentre gli Stati Uniti hanno concordato di disapplicare il dazio più alto tra quello previsto dal principio della nazione più favorita (MFN) e il 15%, con esenzioni per settori strategici come aeromobili, farmaci e risorse non disponibili sul mercato interno (Sezione 2). Per quanto riguarda il settore automobilistico, gli Stati Uniti si sono impegnati a non introdurre tariffe aggiuntive su veicoli e componenti qualora il dazio MFN sia pari o superiore al 15% (Sezione 3). È interessante notare, in questo ultimo caso, che tali obblighi non sono subordinati all’esecuzione immediata degli impegni assunti da parte dell’UE nella Sezione 1, bensì alla mera presentazione da parte dell’Unione delle necessarie proposte legislative per attuare le riduzioni tariffarie concordate.

L’intesa prevede inoltre l’adozione di regole di origine comuni, una più stretta cooperazione energetica, che comprende l’impegno dell’Unione europea ad acquistare prodotti energetici dagli Stati Uniti, tra cui gas naturale liquefatto, petrolio e tecnologie nucleari, per un valore stimato di 750 miliardi di dollari entro il 2028. Essa contempla inoltre azioni congiunte in materia di investimenti strategici, con previsioni di ulteriori investimenti europei negli Stati Uniti per circa 600 miliardi di dollari entro lo stesso periodo, nonché una collaborazione rafforzata nei settori della difesa e della sicurezza, degli standard e della regolamentazione, con l’obiettivo di ridurre le barriere non tariffarie e promuovere il riconoscimento reciproco degli standard tecnici, in particolare nel comparto automobilistico.

Il Commissario europeo al commercio, Maroš Šefčovič, ha definito la dichiarazione come la “miglior intesa possibile in circostanze molto difficili”. L’UE, invero, sostiene che l’intesa permetta di ridurre le tensioni tariffarie e di proteggere l’industria europea da ulteriori dazi, configurandosi come un compromesso necessario in un contesto politico ed economico complesso. Tuttavia, numerosi analisti e rappresentanti politici europei hanno sollevato critiche riguardo ai possibili effetti negativi, sia economici che politici, dell’intesa, evidenziando inoltre preoccupazioni sulla “prevedibilità” e “certezza” delle relazioni commerciali transatlantiche. Si osserva, inoltre, che le concessioni europee, in particolare in materia di accesso ai mercati e tariffe, sembrano discostarsi dalle strategie suggerite da suggerite esperti di diritto del commercio internazionale e istituti di ricerca. Ciò evidenzia come l’intesa possa essere interpretata come contraria al sistema multilaterale dell’OMC, anche se adottata in risposta alle pratiche commerciali ritenute scorrette dagli Stati Uniti.

Questa scelta solleva interrogativi sulla capacità dell’UE di conciliare la protezione dei propri interessi industriali con la difesa di un ordine commerciale globale basato su regole condivise, evidenziando un compromesso che privilegia soluzioni bilaterali a scapito della coesione e dell’efficacia del sistema multilaterale.

Di particolare rilievo, in tale contesto, risulta essere la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’adeguamento dei dazi doganali all’importazione di determinate merci originarie degli Stati Uniti d’America e all’apertura di contingenti tariffari per le importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti d’America. Questa proposta, insieme alla Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla non applicazione dei dazi doganali sulle importazioni di determinate merci, costituisce il principale passaggio legislativo attraverso cui l’Unione europea intende dare attuazione alle riduzioni tariffarie previste dalla Sezione 1 dell’intesa.

La prima proposta di Regolamento introduce invero la completa eliminazione dei dazi doganali sui beni industriali di origine statunitense importati nell’UE, come specificati negli allegati I e II. Tali beni comprendono, tra gli altri, macchinari, autoveicoli e loro componenti, legno e pasta di legno, carta e cartone, prodotti ceramici e articoli in cuoio. La Commissione sostiene che l’eliminazione dei dazi sui beni industriali di origine statunitense potrebbe contribuire a rafforzare la competitività del mercato interno dell’Unione, riducendo i costi di importazione dei beni industriali statunitensi per le imprese europee. Più precisamente, l’azzeramento totale delle tariffe – già nulle o molto basse per la maggior parte dei prodotti – dovrebbe favorire una maggiore disponibilità di beni industriali per imprese e consumatori europei, senza tuttavia compromettere le cosiddette “sensibilità” dell’UE, vale a dire i settori considerati strategici o vulnerabili.

Inoltre, tale proposta di Regolamento prevede l’istituzione di contingenti tariffari (TRQ, Tariff Rate Quotas) per una selezione di prodotti ittici e agricoli statunitensi considerati non sensibili (allegato III) che includono frutti di mare, noci, prodotti lattiero-caseari, frutta e verdura fresca e trasformata, alimenti trasformati, cereali e semi di piantagione, olio di soia, carne di maiale e bisonte. Anche in questo caso, la Commissione invoca l’esigenza di promuovere una maggiore apertura commerciale, bilanciando la liberalizzazione del mercato con la tutela degli interessi dei produttori europei. Invero, diversi prodotti interessati dai contingenti tariffari – come frutta a guscio e merluzzo dell’Alaska – rappresentano fonti rilevanti di approvvigionamento per l’industria di trasformazione europea, evidenziando l’importanza concreta di queste misure nell’economia reale.

La seconda proposta di Regolamento riguarda invece la proroga dell’esenzione daziaria già applicata all’astice statunitense. Tale misura, introdotta nel 2020 e decaduta il 31 luglio 2025, verrebbe rinnovata ed estesa anche ai prodotti derivati dall’astice lavorata.

Tuttavia, trattandosi di mere proposte legislative, l’entrata in vigore di tali misure rimane subordinata all’adozione dell’atto da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, secondo la procedura legislativa ordinaria. Va sottolineato che, se già la compatibilità dell’intesa politica UE–USA con le norme dell’OMC era stata oggetto di critiche, la questione assume ora maggiore rilevanza: trattandosi di regolamenti veri e propri – e dunque atti vincolanti dell’Unione europea – diviene fondamentale valutarne attentamente la conformità al diritto dell’OMC. Al contempo, risulta complesso ipotizzare un risultato pienamente compatibile, considerando che l’attuazione degli impegni contenuti nell’intesa quadro implicherebbe l’adozione di misure che, di per sé, non risultano pienamente allineate alle regole multilaterali vigenti e in particolare al principio MFN.

Criticità principali: compatibilità con la normativa OMC e possibile violazione del principio della nazione più favorita

L’articolo I del GATT 1994 sancisce il principio MFN, stabilendo che ogni vantaggio commerciale – come una riduzione dei dazi o un trattamento preferenziale – concesso da un Paese membro a un altro Stato deve essere automaticamente esteso a tutti gli altri membri dell’OMC, al fine di evitare qualsiasi forma di discriminazione tra partner commerciali.

Alla luce di tali premesse, le proposte di regolamento presentate dall’UE per l’attuazione dell’intesa appaiono problematiche, poiché suscettibili di configurare trattamenti differenziati. In particolare, la prima proposta, che prevede l’eliminazione dei dazi per i beni industriali statunitensi e l’adozione di trattamenti preferenziali per specifici prodotti agricoli e ittici, potrebbe configurare una discriminazione nei confronti degli altri membri dell’OMC, i quali non beneficerebbero delle stesse concessioni. Ciononostante, per accertare se si configuri una violazione del principio MFN, è necessario verificare se tale misura possa rientrare nelle eccezioni espressamente previste dal GATT. Invero, il GATT 1994 disciplina una serie di eccezioni al principio MFN negli articoli XX, XXI e XXIV, che consentono, in circostanze specifiche, una deroga a tale principio. Un’analisi giuridica approfondita mostra tuttavia che nessuna di queste disposizioni appare pienamente applicabile al caso in esame. Le misure previste dall’intesa UE–USA e dalle relative proposte di regolamento non rientrano nelle categorie di eccezioni contemplate.

L’articolo XX, che prevede eccezioni generali per motivi quali la tutela della salute, della sicurezza pubblica o dell’ambiente, non può essere invocato nel caso delle misure europee. Infatti, gli impegni assunti dall’UE nell’ambito dell’intesa UE–USA perseguono esclusivamente finalità economiche e non rientrano tra gli obiettivi di interesse pubblico elencati dalla norma.

Neppure l’articolo XXI, relativo alle eccezioni giustificate da motivi di sicurezza nazionale e interpretato restrittivamente  dalla giurisprudenza dell’OMC, risulta pertinente nel contesto in esame. In particolare, nel caso Russia – Traffic in Transit (WT/DS512), il Panel ha chiarito che tale clausola deve essere interpretata in maniera stringente e può essere invocata solo in presenza di un’effettiva emergenza internazionale di entità comparabile, per gravità, a una situazione di conflitto armato, o di conflitto armato latente, o di tensione acuta o crisi, o di instabilità generale che coinvolge o circonda uno Stato (par. 7.111). Il Panel ha inoltre precisato che divergenze politiche o economiche tra membri, pur potendo essere significative, non sono di per sé sufficienti a costituire un’“emergenza internazionale”, salvo che implichino interessi di difesa o militari o la necessità di mantenere l’ordine pubblico (par. 7.75). Inoltre, nel caso US – Steel and Aluminium Products (Turkey) (WT/DS564), il Panel, esaminando l’invocazione dell’Articolo XXI(b)(iii) del GATT 1994 da parte degli Stati Uniti, che sostenevano che i dazi su acciaio e alluminio fossero giustificati per motivi di sicurezza nazionale, ha rilevato che essendo le misure motivate principalmente da ragioni economiche interne – come pare essere nel caso di specie – esse non potevano costituire una reale emergenza nelle relazioni internazionali (par. 7.157-7.158). Ne consegue che le condizioni previste dall’articolo XXI del GATT non ricorrono nel contesto della risposta dell’UE alle tariffe statunitensi, poiché non può configurarsi un’emergenza internazionale nei termini delineati dalla giurisprudenza dell’OMC, confermandone pertanto l’inapplicabilità della clausola.

Infine, la proposta di regolamento non potrebbe essere giustificata nemmeno alla luce dell’articolo XXIV, che consente deroghe esclusivamente per la costituzione di unioni doganali o aree di libero scambio. Invero, tale articolo non offre un fondamento giuridico valido per contestualizzare le proposte di regolamento nell’ambito dell’intesa UE–USA. Tale dichiarazione, infatti, non configura né un accordo internazionale né, a fortiori, un accordo regionale in senso stretto, ma si presenta come un’intesa bilaterale settoriale, priva dei requisiti necessari per beneficiare delle deroghe previste dal GATT. La stessa Commissione ha riconosciuto che l’intesa, oltre ad avere un carattere prevalentemente politico, non potrebbe formalizzarsi come un’intesa di libero scambio ai sensi dell’articolo XXIV, essendo incompatibile con le condizioni e i criteri stabiliti dalla normativa multilaterale.

In conclusione, la proposta di regolamento in esame non potrebbe essere ricondotta a nessuna delle eccezioni ammesse dal sistema multilaterale dell’OMC e, di conseguenza, solleva fondati dubbi di compatibilità con il principio di non discriminazione come sancito dal principio MFN del GATT 1994. Tali circostanze pongono l’Unione europea in una posizione contraddittoria e delicata, con potenziali gravi ripercussioni sull’OMC e sulla credibilità del sistema multilaterale di commercio basato su regole condivise.

Il dilemma dell’UE come paladino del multilateralismo in un mondo OMC in profonda transizione e in crisi

L’Unione europea ha assunto e mantenuto, nel corso dei decenni, il ruolo di membro attivo dell’OMC nella promozione del commercio multilaterale, della cooperazione internazionale e del rispetto delle regole. Tuttavia, l’intesa recentemente siglata con gli Stati Uniti genera una tensione evidente tra questa immagine normativa e le esigenze economiche e geopolitiche immediate. Da un lato, l’UE – che inizialmente aveva criticato le tariffe statunitensi per essere in contrasto con la normativa dell’OMC – rischia di compromettere la propria credibilità internazionale qualora venga percepita come disposta ad accettare soluzioni incompatibili con il diritto del commercio internazionale, in nome di un pragmatismo forzato. Dall’altro lato, l’Unione, sottoposta a forti pressioni interne da parte dei settori industriali più colpiti, che richiedono interventi immediati per attenuare gli effetti dei dazi statunitensi, si trova nella necessità di adottare misure celermente operative.

Seppur per alcuni comparti, l’intesa può rappresentare un “male minore” rispetto al proseguimento dello scontro tariffario, a livello globale essa rappresenta il simbolo dell’indebolimento di un sistema delle relazioni commerciali fondato sulle regole. In questo contesto, l’Unione europea rischia di apparire incoerente rispetto ai propri principi fondativi, basati su un commercio regolato da norme condivise e tutelato dagli articoli 3.5 e 21 del Trattato sull’Unione europea (TUE). L’intesa conclusa con gli Stati Uniti appare, nella sostanza, meno come un compromesso negoziale equilibrato e più come uno strumento volto a limitare le pretese statunitensi. Ciò crea una contraddizione palese, che espone l’Unione a critiche sia interne – da parte delle proprie industrie e cittadini – sia potenzialmente esterne, da parte di altri membri dell’OMC.

In altre parole, l’Unione europea, storicamente paladina del multilateralismo e sostenitrice della riforma del sistema commerciale internazionale, si trova oggi in una posizione ambigua, costretta a bilanciare la protezione dei propri interessi economici immediati con un approccio che rischia di entrare in tensione con il sistema multilaterale che essa stessa ha contribuito a costruire. A complicare ulteriormente il quadro, i BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) si propongono come difensori del multilateralismo, accentuando le tensioni già presenti all’interno dell’OMC e contribuendo alla frammentazione del sistema commerciale internazionale.

In tale contesto, l’OMC appare sempre più vulnerabile a un uso strumentale delle proprie regole, con un progressivo indebolimento della prevedibilità nelle relazioni economiche globali e un graduale svuotamento del valore dei principi cardine commerciali. Si osserva una vera e propria “inversione dei ruoli”, in cui Paesi che tradizionalmente hanno perseguito i propri interessi a scapito del sistema OMC – cavalcando, ad esempio, l’onda tariffaria statunitense – oggi si fanno portavoce degli interessi multilaterali e denunciano violazioni da parte dei membri fondatori dell’Organizzazione, ribaltando le dinamiche di legittimazione e potere.

La Cina ha storicamente posto rilevanti sfide al sistema normativo dell’OMC, per effetto delle differenze strutturali rispetto alle economie di mercato consolidate e del ruolo predominante delle imprese statali (State-Owned Enterprises, SOE) nella propria economia. Tali entità, sostenute da sussidi statali e interventi governativi, hanno consentito alla Cina di favorire specifici settori strategici e di acquisire vantaggi competitivi difficilmente contestabili sul piano giuridico internazionale. Nonostante le reiterate osservazioni di altri membri dell’OMC concernenti la trasparenza e la gestione della sovraccapacità produttiva, la Cina invoca oggi il principio del multilateralismo e mira a consolidare una posizione di leadership globale. Analogamente, India e Russia, pur avendo adottato comportamenti non pienamente conformi alla normativa dell’OMC e allo spirito multilaterale, si propongono oggi come sostenitori di un sistema multilaterale da preservare e riformare. Queste dinamiche accentuano la frammentazione geopolitica dei negoziati commerciali, in cui blocchi regionali, alleanze strategiche e politiche industriali nazionali diventano centrali.

Tali fenomeni indeboliscono ulteriormente un sistema già compromesso. Senza un sistema di enforcement robusto, gli accordi dell’OMC diventano più fragili e il rispetto delle regole più opzionale che obbligatorio, rafforzando la tensione diplomatica. Il conflitto non si limita più al tradizionale Nord-Sud, ma coinvolge anche la legittimità normativa e il concetto stesso di potere all’interno dell’economia globale.

Conclusione

La recente intesa UE–USA e le relative proposte di regolamento dell’UE rappresentano un esempio concreto di come, nel mondo globalizzato odierno, le dinamiche geopolitiche possano tradursi in effetti significativi sul piano giuridico, in particolare nell’ambito del diritto del commercio multilaterale, evidenziando la multidisciplinarietà della materia commerciale, che si colloca in modo imprescindibile all’intersezione tra economia, politica e diritto internazionale.Nel caso di specie, la sfaccettatura politica sembra contrastare addirittura quella di carattere giuridico, mettendo in tensione gli obiettivi di tutela industriale e di coerenza normativa, e, in senso più ampio, accentuando la crisi del sistema multilaterale.Se da un lato le risposte europee offrono una risposta pragmaticamente necessaria alle politiche tariffarie statunitensi, dall’altro pongono l’Unione europea di fronte ad un bivio: preservare la propria posizione storica di membro rispettoso del sistema basato sulle regole dell’OMC e del multilateralismo, oppure cedere al pragmatismo di misure finalizzate a tutelare specifici settori industriali, pur in contrasto con il sistema multilaterale.

La futura credibilità dell’Unione europea come difensore del sistema regolatorio globale dipenderà, quindi, dalle modalità dell’attuazione dell’intesa EU–USA, così come dalle azioni concrete che l’UE intraprenderà, insieme agli altri membri dell’OMC, al fine di riaffermare l’autorevolezza del sistema multilaterale e promuoverne la riforma. Se l’Unione riuscirà a gestire efficacemente questa tensione, potrà riconquistare un ruolo di leadership e contribuire al ripristino di un modello di multilateralismo commerciale efficace e fondato su regole. Al contrario, se continuerà lungo la linea tracciata dall’intesa, rischierà di vedere sminuito il suo “ruolo guida” nel contesto multilaterale, che essa stessa ha contribuito a creare per garantire la stabilità economica globale.

Questo lavoro è stato sostenuto dal progetto SERICS (PE00000014) nel­l’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del MUR finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU

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Rachele Magnaghi

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