StickyCorte Internazionale di GiustiziaDiritto internazionale dell'ambiente

VINCOLI INTERNAZIONALI DELLE REGIONI IN MATERIA DI ECONOMIA CIRCOLARE

Khrystyna Gavrysh (Università di Ferrara)

Il 2026 si annuncia come un anno cruciale per l’economia circolare europea. La futura adozione del Circular Economy Act e l’avvio, dal 21 maggio 2026, del Digital Waste Shipment System (DIWASS), la piattaforma unica per documenti e notifiche sulle spedizioni di rifiuti tra Stati membri, mostrano con chiarezza la direzione intrapresa dall’Unione: rafforzare il mercato delle materie prime secondarie e digitalizzare le procedure e coinvolgere più da vicino i singoli operatori (v. comunicato del 5 agosto 2025 del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica). 

Di che modello si tratta? L’economia circolare costituisce, invero, uno dei metodi utilizzati per promuovere lo sviluppo sostenibile (Durán-Romero et al.). Si tratta di un modello economico in cui la crescita è svincolata dall’uso delle materie prime, attraverso la riduzione e la ricircolazione delle risorse naturali, mediante il riutilizzo, la riparazione, il ricondizionamento e il riciclo di materiali e prodotti esistenti, con conseguente riutilizzazione dei rifiuti nel ciclo produttivo al fine di generare valore (Corona et al.). In altre parole, l’economia circolare è un sistema in cui tutte le attività, a partire dall’estrazione e dalla produzione, sono organizzate in modo tale da trasformare i rifiuti in materia. Siffatto modello non solo contribuisce alla riduzione delle emissioni, grazie al contenimento dell’impatto ambientale delle attività di produzione e consumo, ma apporta benefici all’intera società anche in termini di risparmio energetico e di materiali, nonché di creazione di posti di lavoro (G. Durán-Romero, cit., p. 3).

Al fine di perseguire tali obiettivi, non basta però guardare alle istituzioni europee o statali: occorre valorizzare anche il ruolo degli attori territoriali, e in particolare delle Regioni, chiamate sempre più spesso a dare attuazione concreta agli obblighi europei e internazionali in materia di sostenibilità ambientale.

Il ruolo centrale delle Regioni nell’attuazione delle politiche europee in materia di sostenibilità ambientale è del resto particolarmente accentuato da una loro maggiore vicinanza tanto agli attori locali quanto alle specifiche esigenze ambientali del territorio (Caceres Ruiz et al.Dąbrowski et al.Congress of Local and Regional Authorities), nonché dalla quantità di materie di loro competenza che vi incidono direttamente, tra cui – in particolare – governo del territorio, produzione e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario o il turismo (v. art. 117, comma 3, Cost.; sul punto v. NapoliIl Sole 24 ore). Tant’è che il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa ne sottolinea la funzione essenziale, raccomandando agli Stati di «consult and co-operate in the implementation [della raccomandazione sul rapporto tra i diritti umani e l’ambiente] with sub-national entities, […] regional institutions for the protection and promotion of human rights, […] local communities, cities and regions» (CM/Rec(2022)20).

Siffatto approccio appare del tutto in linea con il principio dell’autonomia degli enti locali sancito dall’art. 5 Cost. Tant’è che già nella sentenza 126 del 1996, la Corte costituzionale aveva chiarito che «la partecipazione dell’Italia al processo di integrazione europea e agli obblighi che ne derivano deve coordinarsi con la propria struttura costituzionale fondamentale, della quale fa parte integrante la struttura regionale dello Stato» (Corte cost., 24 aprile 1996, n. 126, par. 5). Ciò è ulteriormente confermato dal testo dell’art. 117, comma 5, Cost., in base al quale le Regioni provvedono, nelle materie di loro competenza, all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, e in aderenza al principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118, comma 1, Cost. (sul punto, v. Salerno, p. 468; Bocchini). 

Il ruolo delle Regioni in materia di attuazione di obblighi internazionali ed europei si riflette, d’altro canto, nella disciplina della responsabilità internazionale degli Stati prevista dal Progetto di articoli della Commissione del diritto internazionale del 2001, laddove si prevede che lo Stato, quale entità unitaria, risponde della condotta dei propri organi «[…] whatever its character as an organ of the central Government or of a territorial unit of the State» (art. 4, par. 1, del Progetto), ivi inclusi quindi anche gli enti locali, essendo ogni articolazione dello Stato vincolata ai rispettivi obblighi primari. Sovente questo impone, al livello nazionale, una leale cooperazione dell’autorità centrale con le Regioni (Corte cost., 10 dicembre 1998, n. 408, par. 16). Ciò emerge chiaramente anche dalla recente sentenza della Corte EDU nel caso Canavacciuolo del 30 gennaio 2025 concernente lo smaltimento illegale dei rifiuti nella Terra dei Fuochi, laddove viene chiarito che «[…] the threat at issue in the present case has, in its view, required throughout a systematic, coordinated, and comprehensive response on the part of the authorities» (par. 494) e che in casi simili occorre che «the State authorities […] build on their existing efforts, with a view to developing, in proper consultation with relevant local, regional, and/or national stakeholders (including representatives of civil society and relevant associations), a comprehensive strategy bringing together all existing or envisaged measures, at every level of the State apparatus, in order to address the pollution phenomenon at issue».

Ma quali obblighi internazionali ed europei sono rilevanti in questa materia? 

In parte essi vengono individuati nel recente parere della Corte internazionale di giustizia (CIG) – emesso su richiesta dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione 77/276 del 2023 – concernente gli obblighi internazionali degli Stati relativi al cambiamento climatico del 23 luglio 2025, in cui la Corte si è espressa – per l’appunto – per la prima volta sulla natura e il contenuto dei vincoli in materia ambientale derivanti tanto dai trattati quanto dal diritto consuetudinario pertinenti in materia. 

Secondo il giudice internazionale, il cambiamento climatico rappresenta «an existential problem of planetary proportions that imperils all forms of life and the very health of our planet» (CIG, Obligations of States in respect of Climate Change, par. 456; per un commento, v. Pauciulo). Di talché, in estrema sintesi, gli strumenti presi in considerazione – in specie la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1992 e l’Accordo di Parigi del 2015 – mirano essenzialmente alla «stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system» (art. 2, Convenzione quadro). Ed è, invero, questo l’oggetto dell’obbligo in capo agli Stati, ossia quello di tutelare l’ambiente dalle emissioni di gas serra di origine antropica, quale obbligo dovuto all’intera comunità internazionale e, quindi, di natura erga omnes (CIG, parere, cit., paragrafi 439-443).

Vieppiù, la protezione dell’ambiente ha degli effetti determinanti sul godimento di alcuni diritti umani, tra cui il diritto alla salute, il divieto di refoulement, l’accesso al cibo, all’acqua e all’abitazione, il diritto alla vita privata e familiare, nonché il diritto alla vita (CIG, parere, cit., paragrafi 378-385), giacché «environmental degradation can compromise effective enjoyment of the right to life, and that severe environmental degradation can [. . .] lead to a violation of the right to life» (Teitiota v. New Zealand, para. 9.5; CIG, parere, cit., par. 377). L’analisi dei vari strumenti pertinenti, e della relativa prassi, ma soprattutto della risoluzione 76/300 del 28 luglio 2022 dell’Assemblea generale, conferma l’esistenza di un autonomo diritto consuetudinario (anche se ciò non è espressamente affermato dalla CIG; v. dichiarazione del giudice Tladi, paragrafi 29-33 e opinione separata del giudice Aurescu, paragrafi 27-47. Sul punto, v. anche Pauciulo, cit., p. 944) a un ambiente pulito, salubre e sostenibile (CIG, parere, cit., par. 392), che condiziona il godimento dei poc’anzi menzionati diritti umani (CIG, parere, cit., par. 393).

Il ragionamento della Corte sin qui analizzato è fondato peraltro su alcuni «principi guida» in materia ambientale, quali codificati nell’art. 3 della Convenzione quadro, tra cui – oltre a quelli concernenti responsabilità comuni ma differenziate, l’approccio precauzionale, l’equità e l’equità intergenerazionale, nonché la cooperazione – figura anche lo sviluppo sostenibile (CIG, parere, cit., par. 178). 

È, del resto, incontrovertibile che lo sviluppo sostenibile, inteso come modello di crescita che preserva le generazioni future, integrando sostenibilità ambientale, economica e sociale, sia funzionale a contenere il cambiamento climatico. Tale principio è espressamente sancito anche dall’art. 3, par. 3, del Trattato sull’Unione europea (TUE), secondo cui l’Unione europea (UE), si adopera, tra le altre cose, per lo sviluppo sostenibile dell’Unione europea basato su un elevato livello di tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente. 

L’introduzione dell’economia circolare costituisce peraltro uno degli obiettivi prioritari dell’UE a partire dal 7° Programma d’azione per l’ambiente, intitolato «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta», adottato nel 2013. Tale piano prevede il raggiungimento di questo modello entro il 2050, basandosi su obiettivi prioritari quali: proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione; trasformare l’Unione in un’economia a basse emissioni di carbonio, efficiente sotto il profilo delle risorse, verde e competitiva; e salvaguardare i cittadini dell’Unione dalle pressioni ambientali e dai rischi per la salute e il benessere (Alaranta). Siffatto obiettivo appare del tutto in linea con gli accordi internazionali sul cambiamento climatico, giacché «the world can maximize chances of avoiding dangerous climate change by moving to a circular economy, thereby allowing societies to meet the goals of the Paris Agreement on Climate Action» (The Circularity Gap Report, Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE)). 

Le finalità così individuate in seno all’UE vengono in concreto realizzate attraverso l’adozione della normativa secondaria dell’Unione, ossia direttive e regolamenti. Di particolare rilievo, a tal riguardo, sono la direttiva-quadro sulla progettazione ecocompatibile (direttiva 2009/125/CE che istituisce un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia), la direttiva-quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive) e il regolamento REACH (regolamento n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche). Questi strumenti mirano a promuovere la sostenibilità nell’UE attraverso la progettazione ecocompatibile dei prodotti, una gestione efficiente dei rifiuti e il controllo dei rischi derivanti dalle sostanze chimiche.

Come è noto, tanto i trattati internazionali in materia ambientale, quanto la normativa europea in materia di economia circolare costituiscono dei vincoli per le autorità italiane. L’art. 117, comma 1, della Costituzione italiana stabilisce, infatti, che «la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali». Tale disposizione implica che la legislazione statale e regionale debba conformarsi agli obblighi internazionali e dell’Unione europea in capo all’Italia. Secondo le note pronunce gemelle della Corte costituzionale, 348 e 349 del 2007, le norme internazionali ed europee fungono da «norme interposte», vale a dire norme che, nella gerarchia interna delle fonti del diritto, si collocano in una posizione intermedia tra la Costituzione e la legislazione ordinaria, integrando un parametro di costituzionalità per il controllo della legislazione nazionale (Cartabia). Ciò avviene solo nella misura in cui il trattato internazionale o la specifica normativa dell’Unione europea siano, a loro volta, pienamente compatibili con la Costituzione. Ne consegue che la Costituzione nel suo complesso costituisce un «limite» alla recezione di tali norme nell’ordinamento interno. La qualificazione di tali norme come norme interposte comporta, inoltre, che il giudice comune debba interpretare la legislazione interna in modo conforme alla pertinente norma internazionale o dell’Unione europea (Sorrenti. V., inoltre, Salerno; Lamarque, “Regolare le antinomie tra norme pattizie e norme di legge: il potere del giudice comune tra interpretazione conforme, criterio di specialità e criterio cronologico”, in Palmisano, p. 113 ss.). Qualora il conflitto tra le due norme non possa essere risolto in via interpretativa, il giudice comune deve sollevare una questione di legittimità costituzionale. 

La riconducibilità delle fonti derivate dell’Unione europea nell’alveo dell’art. 117, 1° comma, Cost., non prescinde tuttavia dal ricorso alla garanzia costituzionale più intensa dell’art. 11 Cost., dove esse trovano in ogni caso un loro sicuro fondamento (Corte cost., 24 ottobre 2005, n. 4064 luglio 2007, n. 284, par. 2). L’art. 11 Cost. apre la possibilità alle limitazioni della sovranità statale a favore di un’organizzazione intesa a promuovere la pace tra le Nazioni. Pertanto, la Corte costituzionale ne ha giustificato l’applicazione rispetto all’ONU (Corte cost., 22 ottobre 2014, n. 238, par. 4.1) e all’UE (Corte cost., 7 marzo 1964, n. 14, par. 6; 27 dicembre 1983, n. 183, par. 4). Tale qualificata garanzia costituzionale limita l’ingresso delle norme ivi contemplate al rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale italiano e dei diritti inalienabili della persona, enucleati nel nocciolo duro della Costituzione e definiti “controlimiti” dal giudice costituzionale (Corte cost., 12 giugno 1979, n. 48, par. 3; 19 marzo 2001, n. 73, par. 3.1). La garanzia più intensa prevista dall’art. 11 Cost si applica anche alle sentenze della CIG che, essendo l’organo giudiziario principale delle Nazioni Unite (art. 92, Carta ONU), vincola le autorità statali alle proprie determinazioni, costituendo una delle ipotesi di limitazione di sovranità – alle quali lo Stato italiano ha acconsentito ratificando la Carta dell’ONU e lo Statuto della CIG – volte ad assicurare pace e giustizia fra le Nazioni, ai sensi dell’art. 11 Cost (Corte cost., 22 ottobre 2014, n. 238, par. 4.1. Per un commento v. Forlati).

Chiarita la portata dei vincoli poc’anzi individuati in materia di tutela dell’ambiente, non resta che interrogarsi sulla ripartizione delle competenze nella loro concreta attuazione tra Stato e Regioni. A tal proposito, l’art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di ambiente, mentre materie quali la tutela della salute, il governo del territorio, la caccia, la pesca, l’agricoltura, le foreste et al. rientrano nella competenza concorrente o residuale di Stato e Regioni (art. 117, comma 3, Cost.). Spetta, infine, alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato (art. 117, comma 4, Cost.). Tuttavia, lungi dall’essere un criterio dirimente, l’annosa questione concernente la definizione della nozione di «ambiente» ha generato una prassi assai variegata, tanto prima della riforma costituzione del titolo V della Costituzione intervenuta con la L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, quanto a seguito della stessa (CecchettiMichetti). 

Non è questa la sede per una disamina esaustiva della ripartizione di competenze tra Stato e Regioni in materia ambientale. Ai fini della codesta analisi, basti qui menzionare che la qualificazione iniziale dell’ambiente come un valore diffuso, e dunque trasversale (Corte cost., 22 maggio 1987, n. 183), ha condotto all’affermazione di un orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale, tuttora operativo, in base al quale le Regioni sono dotate di poteri migliorativi nelle materie che incidono su quelle di competenza statale (Corte cost., 26 luglio 2002, n. 407; Cecchetti, “Legislazione statale e legislazione regionale per la tutela dell’ambiente: niente di nuovo dopo la riforma costituzionale del Titolo V?”, in Le Regioni, 2003, p. 318 ss.), pur sempre da esercitarsi nel rispetto del quadro normativo previsto dallo Stato e purché tali poteri vengano esercitati su materie di propria competenza, come ad esempio tutela della salute o caccia e pesca. Così nella sentenza n. 222 del 2003, la Corte costituzionale ha chiarito che in materia di detenzione e commercio di animali esotici, si esclude che discipline regionali interferenti con la tutela ambientale violino l’art. 117, comma 1, lett. s), Costituzione, laddove esse costituiscano “intervent[i] [che] non attenua[no], ma semmai rafforza[no] […] le cautele predisposte dalla normativa statale, così da non poterne pregiudicare gli obiettivi» (punto 3 del Considerato in diritto). Di talché, mentre la legge statale in materia di ambiente «funziona […] come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza», è fatta salva la possibilità per le stesse di «adottare norme di tutela ambientale più elevate nell’esercizio di competenze […] che vengano a contatto con quella dell’ambiente» (Corte cost., 7 marzo 2005, n. 108, par. 3.1; 23 maggio 2005, n. 21420 aprile 2006, n. 18310  marzo 2008, n. 6219 novembre 2008, n. 387; v. contraCorte cost., 27 ottobre 2003, n. 331, par. 5.2). Essendo, comunque, strettamente legato al fine di disciplinare adeguatamente gli oggetti delle competenze regionali, «si tratta […] di un potere insito nelle stesse competenze attribuite alle Regioni» (Corte cost., n. 62/2008, cit.; 25 febbraio 2009, n. 61, par. 4, lett. b); 26 gennaio 2009, n. 3025 marzo 2013, n. 58).

Ed è nel solco di tale orientamento che la Corte costituzionale ha di recente emesso due sentenze con esiti opposti in relazione alle questioni di legittimità costituzionale di due leggi regionali che incidevano sulla disciplina dei rifiuti, regolata dal d.lgs 152/2006 e riservata allo Stato, nella misura in cui «va[da] ricondotta alla “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” […]», pur essendo «materia naturalmente trasversale, idonea perciò a incidere sulle competenze regionali» (Corte cost., 3 dicembre 2019, n. 289, par. 2.3.1. In senso conforme, v. Corte cost., 26 novembre 2018, n. 2159 marzo 2012, n. 545 novembre 2007, n. 38022 luglio 2004, n. 2598 settembre 2020, n. 227). Si tratta delle sentenze n. 86 del 2021 e n. 85 del 2022.

Anzitutto, nella sentenza n. 86 del 2021, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 4, 5 e 8 della legge della Regione autonoma Sardegna 21 febbraio 2020, n. 1 concernente la gestione della posidonia spiaggiata. In particolare, le norme impugnate consentivano lo spostamento dei relativi accumuli al fine di garantire la regolare fruizione delle spiagge durante la stagione estiva (art. 1, comma 1, l.reg. Sardegna n. 1/2020). Ebbene, la Corte – in aderenza a quanto suggerito dal ricorrente – ha ritenuto che lo spostamento, seppur temporaneo, degli accumuli di posidonia rientrava nelle attività di gestione dei rifiuti ai sensi del d.lgs 152/2006, dovendosi tale materiale organico includere nella categoria dei «rifiuti urbani» ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. b-ter), del d.lgs. n. 152/2006 e dunque confluire nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. s), Cost.. Di talché, «la norma regionale, nel consentire la “vagliatura” anche in un sito diverso da quello in cui i residui della posidonia sono depositati per effetto del moto ondoso del mare, implica[va] il loro previo spostamento e dunque il trasferimento presso il sito di destinazione, sì da essere assoggettata alla disciplina statale quanto alla gestione dei rifiuti. Sotto tale profilo, la norma regionale, disciplinando direttamente questo aspetto della gestione dei residui della posidonia spiaggiata, si sovrappone[va] alla disciplina statale, contrastando con essa» (Corte cost., 24 marzo 2021, n. 86, par. 13). La compatibilità della legge regionale con la pertinente legge statale è dunque un requisito ineludibile alla sopravvivenza costituzionale di una legge regionale che indice sulle materie di competenza statale esclusiva. 

Ciò non di meno, pur a fronte del giudizio di illegittimità costituzionale della Corte costituzionale, il Legislatore statale si è mostrato sensibile ai moniti provenienti dalle Regioni interessate. Sicché l’art. 39-quater del decreto-legge 2 marzo 2021, n. 41, convertito in legge 12 maggio 2021, n. 69, ha modificato l’elenco delle fattispecie escluse dall’ambito di applicazione della disciplina in materia della gestione dei rifiuti di cui all’art. 185, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 152/2006, includendovi – per l’appunto – la posidonia marittima, proprio al fine di favorire la circolarità dell’economia, ossia «laddove [venga] reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all’interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana».

Ad esiti diversi è pervenuto il giudice delle leggi nella successiva sentenza n. 85 del 2022 concernente l’art. 19, comma 36, della legge di Bilancio della Regione Abruzzo 20 gennaio 2021, n. 1, che consentiva nei lidi e spiagge destinati alla balneazione la raccolta di tronchi e masse legnose per uso domestico e personale (per un commento v. D’Anza). Secondo la Corte, siffatta norma, «intervenendo nella prospettiva dell’economia circolare, in modo da favorire il riutilizzo del legname spiaggiato e di limitare la quantità finale di rifiuti da smaltire, [andava] perciò considerata non solo conforme alla disciplina statale, ma anche tale da realizzare una forma di maggiore tutela dell’ambiente, come tale consentita al legislatore regionale» (Corte cost., 23 febbraio 2022, n. 85, par. 4.2. Per un commento, v. Vivoli). Siffatta soluzione è principalmente fondata sul testo dell’art. 183, comma 1, lett. n) del codice dell’ambiente (d.lgs. 152/2006), in base al quale non sono considerate gestione dei rifiuti le operazioni preliminari – raccolta, selezione e deposito – di materiali naturali portati da eventi come mareggiate o piene, anche se mescolati a rifiuti, se svolte temporaneamente nello stesso luogo, non appartenendo di conseguenza alla competenza esclusiva dello Stato. Pertanto, la compatibilità della legge regionale con il quadro normativo statale di riferimento è assicurata dall’apposizione di vincoli specifici alla raccolta di legname, tra cui quello dell’uso domestico e della salvaguardia di determinate aree oggetto di particolare tutela (art. 19, comma 36, legge della Regione Abruzzo 20 gennaio 2021, n. 1). Vieppiù, la legge regionale genera anche degli effetti migliorativi attraverso le sue finalità «circolari». Circostanza questa che riporta l’attenzione sul vincolo del rispetto di pertinenti obblighi europei ed internazionali in capo alle Regioni ai sensi dell’art. 117, comma 1, Cost. 

In quest’ultimo caso, gli effetti migliorativi derivanti dagli obiettivi legati all’attuazione dell’economia circolare – impostazione questa in linea con la giurisprudenza passata della Corte in materia di riparto di competenze – hanno inciso sul ragionamento del giudice costituzionale, pur trattandosi di una legge regionale adottata nel rispetto del quadro normativo statale di riferimento.

Pare, dunque, potersi concludere che l’interpretazione costante del riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia ambientale – pur essendo tanto criticata in letteratura (v. Michetti, cit.) – abbia ampliato anche le competenze regionali in materia di attuazione degli obblighi internazionali. Mentre l’impostazione letterale dell’art. 117, comma 5, Cost. mira a limitare il vincolo di attuazione alle materie di competenza regionale, la soluzione offerta dalla Corte costituzionale concede alle Regioni la possibilità di legiferare su materie di competenze statale, come l’ambiente, laddove ciò apporti dei miglioramenti di tutela, e dunque anche laddove tali leggi vengano adottate in attuazione degli obblighi europei, in specie di quello di favorire i modelli economici circolari, pur sempre a patto che tale processo sia svolto in compatibilità con le pertinenti leggi statali.

In tale prospettiva, il sistema così delineato appare orientato a valorizzare il ruolo attivo delle Regioni nell’attuazione degli obblighi europei e internazionali in materia di sostenibilità ambientale ed economia circolare, superando una lettura meramente formale del riparto di competenze. L’ampliamento degli spazi di intervento regionale, anche in ambiti riconducibili alla competenza esclusiva statale, si giustifica infatti alla luce dell’esigenza di assicurare livelli più elevati di tutela ambientale e, al contempo, una più efficace attuazione degli impegni assunti sul piano sovranazionale (Chiappetta), in linea con quanto poc’anzi evidenziato. Ciò risulta particolarmente evidente nel contesto dell’economia circolare, laddove la prossimità delle Regioni alle specificità territoriali e agli attori locali consente di dare concreta attuazione agli obiettivi europei e internazionali, come peraltro delineati anche dalla sentenza della CIG. 

In chiusura, il ruolo delle Regioni, vuoi diretto, vuoi come propulsore alle modifiche legislative statali, si pone al centro dell’attuazione dei modelli di sostenibilità ambientale nell’ambito nazionale, proprio per via di una maggiore sensibilità delle autonomie territoriali alle questioni che attengono alla tutela dell’ambiente del loro territorio, tanto in aderenza ad obblighi europei quanto a quelli internazionali, comprese le sentenze della CIG. Ne deriva così un assetto nel quale l’autonomia regionale, lungi dal porsi in contrasto con l’unità dell’ordinamento, si configura piuttosto come uno strumento funzionale al suo rafforzamento, contribuendo, in chiave cooperativa, all’adempimento degli obblighi internazionali e alla progressiva realizzazione di modelli dello sviluppo sostenibile.

* L’Autore riconosce il supporto finanziario derivante dal Progetto del PNRR MUR ECS_00000033_ECOSISTER

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