La riforma della riforma. Gli emendamenti del 2026 al Patto europeo sulla migrazione e l’asilo
1. Introduzione
Il 10 febbraio 2026 il Parlamento europeo ha approvato una serie di modifiche al regolamento (UE) 2024/1348 relativo alla procedura di asilo, intervenendo su uno dei pilastri del (nuovo) Patto sulla migrazione e l’asilo. Il pacchetto normativo, composto da nove regolamenti e una direttiva (per un’analisi cfr. Spitaleri), adottato nel 2024 e destinato a trovare applicazione a partire dal 12 giugno 2026, vede così parzialmente anticipata la propria operatività, rendendo immediatamente applicabili alcune delle disposizioni più sensibili. Le modifiche introdotte prevedono, tra l’altro, l’istituzione di un elenco europeo comune dei paesi di origine sicuri e una ridefinizione del concetto di paese terzo sicuro, contenuti rispettivamente nel regolamento Ue 2026/464 che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l’istituzione di un elenco di paesi origine sicuri a livello dell’Unione e nel regolamento UE 2026/463 che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l’applicazione del concetto di “paese terzo sicuro”. Tali interventi si collocano nel nuovo quadro normativo destinato a sostituire la direttiva 2013/32/UE (c.d. direttiva procedure), la quale, nella sua formulazione originaria, attribuiva alle nozioni di “paese sicuro” una funzione residuale nell’architettura del sistema europeo comune di asilo (SECA).
Le nozioni di paese di origine sicuro e di paese terzo sicuro, ora pienamente integrate nel quadro del SECA, non costituiscono un’acquisizione recente del diritto dell’Unione europea. Il concetto di paese sicuro, inteso come meccanismo procedurale volto a indirizzare i richiedenti asilo verso altri Stati ritenuti titolari di una responsabilità primaria, operando anzitutto sul piano dell’ammissibilità della domanda e potendo comportare, ove ne ricorrano i presupposti, la mancata trattazione nel merito sulla base di una presunzione relativa di sicurezza (cfr. Goodwin-Gill), affonda le proprie radici nelle Risoluzioni di Londra adottate dal Consiglio dei Ministri nel 1992 e relative alle definizioni di domande manifestamente infondate, paesi di origine sicuri e paese terzo sicuro. Tali atti, seppur privi di natura vincolante, hanno posto le fondamenta per la successiva codificazione nella Direttiva 2005/85/CE e per la loro rifusione nella Direttiva 2013/32/UE.
2. Il concetto di “paese sicuro” come tecnica di governo nel Patto europeo sulla migrazione e l’asilo
Negli ultimi vent’anni, la progressiva contrazione dei canali di ingresso regolare nell’Unione europea, aggravata dall’assenza di una disciplina armonizzata dell’immigrazione economica, ha determinato un aumento significativo degli arrivi irregolari e delle domande di protezione internazionale, favorendo il ricorso generalizzato a presunzioni di sicurezza quali strumenti di gestione delle istanze (cfr. Favilli). In tale contesto, la nozione di paese sicuro è stata progressivamente trasformata in un meccanismo privilegiato di trattamento delle domande di protezione internazionale, incidendo sul loro esame in forza delle presunzioni previste dalla direttiva procedure, la cui concreta operatività, nel quadro pre-riforma, era tuttavia rimessa all’attuazione nazionale, attraverso l’adozione di criteri e liste da parte di ciascuno Stato membro. L’applicazione concreta di tali presunzioni sembra tuttavia evidenziare una sopravvalutazione delle capacità efficientistiche dello strumento: l’obiettivo dichiarato di ridurre tempi e carico amministrativo potrebbe essere perseguito mediante un investimento strutturale nella qualità delle procedure ordinarie, attraverso il rafforzamento dell’istruttoria e la garanzia di un’effettiva assistenza legale, con l’effetto congiunto di accrescere la solidità delle decisioni e ridurre il contenzioso (cfr. Favilli, Marin).
Nell’ambito del Patto del 2024, questa tendenza alla restrizione dell’accesso al diritto di asilo, all’accelerazione dell’esame delle domande e alla compressione della tutela giurisdizionale si consolida ulteriormente, con un’esplicita attenzione alla rapidità del rimpatrio. L’architettura complessiva del Patto accentua la dimensione di controllo degli ingressi alle frontiere e consolida l’estensione di procedure accelerate svolte in zone di frontiera o di transito, nelle quali il richiedente è fisicamente presente sul territorio e sottoposto a un regime procedurale speciale, in attesa di ammissione formale. In tali spazi si concentrano accertamento, esame della domanda e rimpatrio, potenzialmente accompagnati dal trattenimento, secondo una logica di gestione che modifica la fase applicativa dei diritti e delle garanzie rispetto al regime ordinario (cfr. Celoria, Rondine). In questa cornice, l’introduzione di un elenco europeo comune di paesi di origine sicuri e di una nuova definizione di paese terzo sicuro non rappresenta soltanto un intervento tecnico di armonizzazione, ma esprime una precisa opzione politico-giuridica: affidare alla presunzione una funzione sempre più centrale nel sistema d’asilo europeo.
3. L’anticipazione dell’entrata in vigore delle disposizioni in materia di paesi sicuri
Non stupisce, dunque, che, se il Patto del 2024 consacra il concetto di “paese sicuro” quale tecnica di governo delle domande di protezione internazionale, il regolamento (UE) 2026/464, ne rappresenti la fase di accelerazione e di consolidamento operativo. Difatti, viene previsto che le nuove disposizioni in materia di paese di origine sicuro e paese terzo sicuro siano applicabili fin dal momento della loro entrata in vigore, ossia dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, anziché il 12 giugno 2026, come izialmente previsto prima dell’emanazione degli emendamenti. Si delinea con chiarezza una precisa opzione politica, già anticipata nella lettera della Presidente della Commissione del dicembre 2024, volta a rispondere alle istanze di alcuni Stati membri, in particolare l’Italia, anche in ragione delle implicazioni che la nozione di Paese di Origine Sicuro (POS) produce sull’operatività dei centri in Albania. Il nesso tra la qualifica di POS e l’operatività dei centri albanesi risiede nella natura stessa delle procedure applicabili in territorio extra-UE. Il Protocollo Italia-Albania prevede infatti che nei centri di Gjader e Shengjin vengano espletate esclusivamente le procedure di frontiera (ex art. 28-bis d.lgs. 25/2008), le quali consentono un esame accelerato della domanda di protezione internazionale. Tale accelerazione è però strettamente vincolata alla provenienza del richiedente da un Paese designato come “sicuro”: in assenza di tale requisito, la domanda deve seguire la procedura ordinaria, incompatibile con il trattenimento nelle strutture albanesi secondo l’attuale quadro normativo e giurisprudenziale, così come delineato dalla Corte di giustizia nelle sentenze CV e Alace e Capelli. Ne consegue che il restringimento della nozione di POS, e l’impossibilità di applicare deroghe territoriali o soggettive per considerare “sicuro” un Paese che non lo è in tutte le sue parti, ha determinato lo svuotamento dei centri, rendendo necessario il trasferimento dei migranti verso il territorio nazionale per l’espletamento delle procedure ordinarie (cfr. Di Pascale).
L’innovazione più incisiva è l’istituzione di un elenco comune europeo di paesi di origine sicuri, che comprende espressamente Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Kosovo, Marocco e Tunisia. A differenza della Direttiva 2013/32/UE, che prevedeva che l’elenco dei paesi di origine sicuro fosse elaborato dai singoli Stati membri, la nuova disposizione armonizza a livello europeo la classificazione. La scelta risulta particolarmente problematica sul terreno della trasparenza, alla luce dei principi di accountability già affermati sia in dottrina sia nella giurisprudenza sulla direttiva procedure del 2013. In Alace e Canpelli la Corte di giustizia ha infatti chiarito che il diritto a un ricorso effettivo ex art. 47 della Carta implica, quale limite alla discrezionalità statale nella designazione dei paesi sicuri, un livello minimo di conoscibilità delle fonti e delle informazioni su cui la presunzione di sicurezza si fonda, affinché il ricorrente e il giudice possano contestarla efficacemente (§87). In questa prospettiva, l’accesso alle fonti di informazione alla base della designazione costituisce una condizione essenziale per l’effettività del controllo giurisdizionale, poiché solo la disponibilità di tali elementi consente un esame pieno ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto rilevanti.
Il nuovo regolamento si colloca in apparente tensione con tali coordinate. Va tuttavia ricordato che la sentenza Alace e Campelli si pronuncia sulla direttiva 2013/32/UE, destinata a essere sostituita dal nuovo quadro normativo, il che impone una certa cautela nel trasporne automaticamente i principi al regolamento del 2024. Ciò nondimeno, come evidenziato anche da Favilli e Marin, i parametri elaborati dalla Corte in materia di trasparenza e accesso alle informazioni rilevano quali espressione del diritto a un ricorso effettivo ex art. 47 della Carta e, in quanto tali, continuano a costituire un criterio di valutazione significativo anche nel nuovo contesto normativo.
Alla luce di questi principi, la valutazione dei paesi da designare come sicuri, descritta nei consideranda 10–16 del preambolo, assume particolare rilievo. In essi si evidenzia che la valutazione alla base della designazione si fonda su elementi quali il basso tasso di riconoscimento della protezione internazionale (pari al 4–5%, secondo i dati Eurostat), la ratifica di strumenti internazionali in materia di diritti umani e la forma di governo. Tuttavia, non viene fornita alcuna indicazione circa la metodologia adottata, le fonti effettivamente utilizzate o i dati sottostanti, essendo il ragionamento limitato a sintetiche descrizioni per ciascun paese, basate su precedenti designazioni nazionali, statistiche Eurostat, riferimenti al quadro normativo interno e generiche affermazioni sull’assenza di tortura o di pena di morte. Come già messo in luce da Goodwin‑Gill, la legittimità stessa di ogni lista di paesi sicuri dipende dalla disponibilità di informazioni verificate, pubbliche e controllabili, raccolte secondo standard rigorosi e in un’ottica di «openness in assessment» e«transparency in gathering the facts». La carenza di trasparenza che connota la designazione, cui si aggiunge l’assenza di un meccanismo strutturato di aggiornamento periodico dell’elenco, non sorprende se letta alla luce dell’esperienza italiana, che conferma la concretezza del problema: le fonti poste a fondamento della designazione nazionale sono state rese pubbliche soltanto nell’aprile del 2025, benché la lista fosse operativa sin dal 2018. In mancanza di un analogo livello di conoscibilità a livello dell’Unione, vi è il rischio che la presunzione di sicurezza si traduca in uno strumento prevalentemente gestionale, difficilmente sottoponibile a effettivo sindacato giurisdizionale e, pertanto, potenzialmente incompatibile con il diritto a un ricorso effettivo garantito dall’art. 47 della Carta.
L’emendamento interviene anche sull’art. 62 del regolamento (UE) 2024/1348 introducendo un paragrafo 1-ter, ai sensi del quale anche un paese terzo cui sia stato concesso lo status di paese candidato all’adesione all’Unione è designato paese di origine sicuro a livello dell’Unione.
Tale designazione opera salvo che ricorra una o più delle seguenti circostanze: (a) sussista una minaccia grave alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nel paese terzo in questione; (b) siano state adottate misure restrittive ai sensi della parte quinta, titolo IV, TFUE, in considerazione di azioni di tale paese terzo che incidono sui diritti e sulle libertà fondamentali rilevanti ai fini dei criteri di designazione enunciati all’art. 61 del regolamento; (c) la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale adottate dall’autorità accertante con riferimento ai richiedenti provenienti da quel medesimo paese risulti, sulla base degli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili a livello dell’Unione, superiore al 20% del totale delle decisioni emesse nei loro confronti.
La Commissione fonda tale automatismo sul richiamo ai criteri di Copenaghen, definiti dal Consiglio europeo nel 1993. Secondo questa impostazione, la concessione dello status di paese candidato, deliberata all’unanimità dal Consiglio dell’Ue su parere della Commissione, presuppone che lo Stato interessato abbia compiuto progressi significativi verso la stabilità delle istituzioni, tali da garantire democrazia, Stato di diritto, rispetto dei diritti umani e tutela delle minoranze. Tuttavia, l’automatica designazione dei paesi candidati come paesi di origine sicuri implica, sia pure in via indiretta, un’equiparazione tra uno status politico-istituzionale, per sua natura graduale, e una presunzione giuridica generalizzata di sicurezza, che appare problematica. Il conferimento dello status di candidato attesta un avanzamento nel rispetto di criteri politico-economici, ma non implica un pieno e definitivo adeguamento agli standard richiesti per l’adesione.
Sul piano della tecnica normativa, la scelta appare altresì ambivalente: mentre per i paesi non candidati la designazione avviene tramite inserimento in un allegato al regolamento (allegato II), per i candidati si introduce una categoria autonoma con presunzione automatica, rimettendo l’operatività concreta alla verifica delle condizioni ostative. Tale soluzione accentua l’intreccio tra sistema comune di asilo e politica di allargamento, rafforzando una logica presuntiva fondata su criteri politico-istituzionali. Nel complesso, l’automatica qualificazione dei paesi candidati come paesi di origine sicuri segna un ulteriore passo verso meccanismi di presunzione generalizzata. Essa si affianca, sul piano sistemico, alla progressiva centralizzazione a livello dell’Unione derivante dall’introduzione dell’elenco europeo comune. L’esperienza recente dimostra, peraltro, che neppure l’appartenenza all’Unione, e dunque la soggezione formale a un sistema avanzato di tutela dei diritti fondamentali, è di per sé sufficiente ad assicurare la piena compatibilità con le garanzie sottese al diritto di asilo. Si veda il caso della cittadina ungherese (etnia rom, transgender), cui il Tribunale di Bologna, con decreto del 10 ottobre 2025, ha concesso lo status di rifugiata, revocando la presunzione di sicurezza ex Protocollo n. 24 TFEU per violazioni sistemiche in Ungheria (art. 7.1 TEU) (per un’analisi v. Scissa). Se la sicurezza non costituisce una qualità ontologica e immutabile neppure per ordinamenti pienamente integrati nello spazio giuridico europeo, a fortiori appare problematico fondare una presunzione automatica su un criterio eminentemente politico quale lo status di paese candidato, senza un costante e rigoroso vaglio sostanziale delle condizioni effettive di tutela.
4. Le modifiche alla nozione di paese terzo sicuro
Per quanto concerne la nozione di paese terzo sicuro, nel quadro delineato dalla direttiva procedure del 2013, tale qualificazione rappresentava una facoltà riconosciuta agli Stati membri, ma subordinata a rigorosi presupposti sostanziali. Essa richiedeva l’assenza di rischi sistemici per la vita o la libertà per i motivi indicati dalla Convenzione di Ginevra del 1951, né rischi di grave danno ai sensi della protezione sussidiaria UE, nonché il rispetto del non-refoulement e del divieto di tortura e trattamenti inumani (art. 3 CEDU). Indispensabile era altresì la garanzia concreta di accesso effettivo allo status di rifugiato e a una protezione conforme alla Convenzione di Ginevra. La direttiva imponeva un quadro nazionale strutturato per l’operatività del concetto: (i) un collegamento sostanziale tra richiedente e paese terzo, tale da renderne ragionevole l’accesso; (ii) una metodologia trasparente e verificabile per criteri di designazione e applicazione del concetto; (iii) garanzie procedurali individuali per contestare sia la sicurezza specifica sia il collegamento. L’eventuale inammissibilità della domanda, effetto tipico, era dichiarabile solo entro un sistema che assicurasse ubcn controllo giudiziale individuale effettivo. L’esame nel merito poteva essere omesso solo se il trasferimento fosse praticabile: in caso di rifiuto di ingresso/riammissione, lo Stato membro doveva procedere a esame sostanziale. Questo principio è stato ribadito dalla Corte di giustizia, nel caso NF, NG, NM, in una controversia relativa alla prassi greca, che aveva dichiarato inammissibili migliaia di domande sul presupposto della sicurezza della Turchia, benché quest’ultima avesse nel frattempo sospeso la riammissione dei richiedenti asilo interessati (per un’analisi v. Peers).
Il Regolamento Ue 2024/1348 modifica significativamente l’impianto concettuale della disciplina, subordinando l’operatività del concetto di paese terzo sicuro alla nozione di protezione effettiva (art. 57), che sostituisce il precedente riferimento alla possibilità di richiedere e ottenere lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra. Un paese terzo è considerato in grado di garantire protezione effettiva non soltanto quando abbia ratificato e rispetti la Convenzione di Ginevra, pur nei limiti di eventuali riserve o restrizioni, ma anche quando, pur non essendone parte o applicando limitazioni geografiche, consenta comunque la permanenza sul territorio, assicuri mezzi di sussistenza, accesso all’assistenza sanitaria e all’istruzione, e mantenga tale protezione fino all’individuazione di una soluzione durevole (art 57). La conseguenza è rilevante: anche Stati non parti della Convenzione possono essere qualificati come idonei a offrire protezione effettiva, purché soddisfino queste condizioni minime. Si delinea così un’involuzione interpretativa dalla rigorosa adesione formale alla Convenzione di Ginevra verso una concezione più operativa e concreta della protezione internazionale, focalizzata sull’esistenza effettiva di garanzie minime di sicurezza nel paese di origine o terzo. Con gli emendamenti del febbraio 2026, la nozione di paese terzo sicuro è oggetto di un’ulteriore modifica di carattere sostanziale che, a differenza di quanto avvenuto per altre parti del regolamento sull’introduzione della lista dell’Ue di paesi di origini sicuri, rispetto alle quali l’analisi si è concentrata sull’assetto risultante dal testo finale, impone, in questo caso, di soffermarsi distintamente sulle posizioni assunte da Commissione, Consiglio e Parlamento. Ciò in considerazione del significativo mutamento intervenuto nella stessa configurazione del paese terzo sicuro, il cui perimetro applicativo è stato progressivamente ampliato nel corso del procedimento legislativo. La ricostruzione delle diverse proposte consente, pertanto, di apprezzare la portata sistemica delle modifiche adottate e le relative implicazioni sul piano delle garanzie.
4.1. L’ampliamento della nozione di paese terzo sicuro nel processo legislativo del 2025–2026
La proposta della Commissione europea del maggio 2025, pienamente recepita dal Parlamento UE, ha introdotto una modifica strutturale al requisito del collegamento tra richiedente e paese terzo. Il collegamento non rappresenta più l’unico fondamento per l’applicazione del principio. Il concetto può operare anche in caso di mero transito nel paese terzo sicuro oppure in presenza di accordi o intese, sul modello del Memorandum UK-Rwanda, che prevedano l’esame delle domande di protezione nel paese terzo, anche in assenza di qualsiasi legame o transito effettivo (cfr. Hughes). Questa ipotesi non si applica ai minori non accompagnati, per i quali resta centrale la valutazione del superiore interesse. La proposta incide in modo significativo anche sul regime dei ricorsi, eliminando l’effetto sospensivo automatico nei casi di applicazione del concetto di paese terzo sicuro, salvo che per i minori non accompagnati sottoposti alla procedura di frontiera. Resta possibile richiedere al giudice la concessione della sospensione, ma essa non opera più automaticamente. Non vengono invece modificati i criteri sostanziali di sicurezza, né i termini procedurali o le garanzie già previste per i minori non accompagnati, né l’obbligo di esame nel merito in caso di rifiuto di ammissione da parte del paese terzo.
La posizione del Consiglio recepisce in larga misura l’impostazione della Commissione, precisando che il transito rilevante deve avvenire verso l’Unione e prevedendo la possibilità che sia l’Unione stessa, e non soltanto gli Stati membri, a negoziare accordi e/o intese con paesi terzi anche privi di qualsiasi collegamento con i richiedenti. Gli accordi conclusi dall’Unione, in caso di incompatibilità, prevalgono su quelli nazionali. Il Consiglio propone inoltre l’eliminazione dell’effetto sospensivo automatico anche per i ricorsi presentati da soggetti già titolari di protezione internazionale in un altro Stato membro, questione che incrocia direttamente la giurisprudenza della Corte di giustizia sulle condizioni di accoglienza incompatibili con la Carta dei diritti fondamentali.
La posizione del Parlamento è sostanzialmente analoga, pur con alcune differenze. Anch’esso ammette la possibilità di accordi e/o intese negoziati a livello dell’Unione e sostiene l’eliminazione generalizzata dell’effetto sospensivo automatico nei ricorsi fondati sul concetto di paese terzo sicuro. Introduce tuttavia la possibilità di applicare la clausola “Rwanda” ai minori non accompagnati qualora sussistano ragionevoli motivi per ritenerli una minaccia alla sicurezza o all’ordine pubblico, pur mantenendo formalmente il riferimento al superiore interesse del minore.
Con le modifiche introdotte, il legislatore europeo sembra consolidare ulteriormente il ricorso a forme di cooperazione con Paesi terzi finalizzate al controllo dei flussi migratori, anche attraverso strumenti informali e schemi riconducibili al modello UK-Rwanda. Le nuove disposizioni si inseriscono infatti nel solco di una più ampia evoluzione della dimensione esterna della politica migratoria dell’Unione, caratterizzata dal crescente ricorso a meccanismi di delega del controllo dei flussi e delle responsabilità connesse alla gestione delle domande di protezione internazionale. Tale evoluzione si realizza sempre più spesso attraverso strumenti di cooperazione che non rispettano i requisiti procedurali previsti dall’art. 218 TFUE (sul punto cfr. Spagnolo).
Le recenti modifiche si inseriscono in questa traiettoria, legittimando in modo sempre più esplicito il ricorso a strumenti informali per disciplinare trasferimenti verso Paesi terzi anche in assenza di un legame significativo tra il richiedente e lo Stato di destinazione o di un previo transito nel territorio di quest’ultimo. Sembra consolidarsi così un modello di cooperazione fondato su veri e propri «non-accordi» (cfr. Favilli), che, pur producendo effetti sostanziali incisivi sulle posizioni individuali, si sottraggono alle garanzie procedurali, al controllo democratico e al sindacato giurisdizionale propri degli accordi internazionali in senso stretto. L’assenza di un human rights assessment indipendente, frequentemente riscontrabile in questo tipo di intese, unitamente alla loro natura flessibile o non vincolante, rischia di determinare un significativo indebolimento delle garanzie sostanziali, ampliando il margine discrezionale degli Stati membri nella conclusione di intese con Paesi che potrebbero non assicurare standard adeguati di tutela.
In tale contesto assume particolare rilievo il passaggio dalla precedente esigenza di garantire nel Paese terzo la possibilità effettiva di richiedere lo status di rifugiato alla più indeterminata nozione di “protezione effettiva”. Questo mutamento, che incide non solo sulla formulazione ma anche sul contenuto della disciplina, appare coerente con una strategia di gestione esterna dei flussi, ma riduce il livello di determinatezza e verificabilità degli standard richiesti, con potenziali ricadute sulla compatibilità complessiva del meccanismo con i principi cardine del sistema europeo comune di asilo, segnatamente il diritto a un ricorso effettivo, il rispetto del principio di non-refoulement e l’esigenza di una tutela effettiva e individuale.
5. Conclusioni
Le modifiche del 2026 segnano un passaggio ulteriore nella trasformazione delle nozioni di paese di origine sicuro e paese terzo sicuro da strumenti procedurali a dispositivi strutturali di governo delle domande di protezione internazionale. L’istituzione di un elenco comune europeo di paesi d’origine sicuri, l’automatica qualificazione dei paesi candidati e l’attenuazione del requisito del collegamento, unitamente all’eliminazione generalizzata dell’effetto sospensivo automatico, consolidano una logica presuntiva che riduce lo spazio dell’esame individuale.
Parallelamente, la ridefinizione del concetto di protezione effettiva e l’apertura a intese, non solo ad accordi formali, con Paesi terzi privi di legame significativo con il richiedente inseriscono la disciplina del paese terzo sicuro in una più ampia traiettoria di esternalizzazione, nella quale la cooperazione con Stati terzi tende a prevalere sulla verifica rigorosa delle garanzie sostanziali. Il rischio è che la presunzione di sicurezza, combinata con una ridotta trasparenza sulle fonti e con un indebolimento delle garanzie processuali, si traduca in una compressione del diritto a un ricorso effettivo ex art. 47 della Carta.
Se l’obiettivo dichiarato è quello di accelerare le procedure e contenere i flussi, l’esperienza applicativa mostra come, al contrario, la designazione di paesi sicuri, genera spesso nuovo contenzioso, sia sulle decisioni individuali sia sulla legittimità delle designazioni stesse, come attestato dall’esperienza di Stati che ne fanno uso da tempo e, da ultimo, dall’esprienza italiana culminata nelle sentenze CGUE Alace e Canpelli.
In questa prospettiva, l’emendamento del 2026 si configura meno come un intervento meramente tecnico e più come l’espressione di una precisa opzione politico-giuridica: il passaggio da un sistema incentrato sulla protezione individuale, che dovrebbe costituire il fulcro del diritto d’asilo, a un modello prioritariamente orientato alla gestione dei flussi e al controllo delle frontiere della cd. Fortezza Europa, nel quale la categoria del paese sicuro tende ad assumere una funzione ordinante dell’intero impianto procedurale.
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