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diritto dell'Unione europea

1. In questo post (che sviluppa alcune osservazioni svolte qui) mi limiterò a ragionare su un profilo problematico della notissima vicenda Taricco (vedi qui per il testo della sentenza, del 2015, della Corte di giustizia): la (supposta) efficacia diretta dell’articolo 325 TFUE (per un commento ricostruttivo sull’ordinanza n. 24/2017 della Corte costituzionale vedi Gradoni, in questo blog; recentemente, sempre sull’ordinanza, per alcune osservazioni di stampo costituzionalistico vedi Faraguna, Pollicino e Bassini, Repetto e Tega; nella prospettiva penalistica Cupelli e Manes; dal punto di vista del diritto UE vedi Amalfitano).

A titolo preliminare, osservo che il tema del riconoscimento dell’efficacia diretta di una norma UE, visto in rapporto al principio del primato, pur rilevando, certamente, ai fini dei controlimiti, essendo il presupposto dell’obbligo di disapplicazione, solleva diverse criticità, anche a prescindere dall’invocazione, o meno, da parte della Corte costituzionale, della clausola sui principi costituzionali supremi. Peraltro, Taricco 2015 pone il serio dubbio – in linea con una certa lettura di parte della giurisprudenza pregressa della Corte di giustizia – che l’effetto diretto di una norma UE non sia per se precondizione per la disapplicazione della normativa nazionale (vedi infra, § 4).

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diritto internazionale pubblico

 «Rachele vedendo che non le era concesso di procreare figli a Giacobbe, [disse]: «Ecco la mia serva Bila: unisciti a lei, così che partorisca sulle mie ginocchia e abbia anch’io la mia prole per mezzo di lei» (Genesi, 30, 1-3). Pur di biblica memoria, la gestazione per altri rappresenta una pratica estremamente controversa (in particolare quando essa abbia natura commerciale, ovvero preveda il pagamento di un compenso per la gestante) e pare dunque lecito dubitare della compatibilità con i diritti fondamentali dell’individuo quanto meno di alcune sue applicazioni (vedi Gerber e O’Byrne, Poli, Ergas, Stark).

La decisione della Grande Camera nel caso Paradiso e Campanelli offre, fra le righe, alcune indicazioni sulla valutazione della Corte di Strasburgo in materia, ma lascia aperte questioni tutt’altro che secondarie. In particolare, la posizione dei bambini nati da madre surrogata rimane particolarmente critica, e le profonde diversità di approccio tra gli Stati non prospettano una soluzione a breve termine.

A due anni dalla sentenza con cui riconosceva una violazione dell’art. 8 CEDU nell’allontanamento e affidamento ai servizi sociali di un minore, nato attraverso maternità surrogata all’estero e non legato geneticamente agli intended parents, la Corte europea dei diritti umani, questa volta in formazione allargata, è tornata ad esprimersi sul caso Paradiso e Campanelli ed ha escluso che l’Italia abbia violato i diritti dei ricorrenti.

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diritto dell'Unione europea

1. Even if it has caused great displeasure to enthusiasts of the current mounting populism, it is now clear that the UK Parliament will play a crucial role in the so-called Brexit procedure. As it is already well known, the UK Supreme Court has confirmed that an act of British Parliament is required to authorise ministers to give notice of the decision of the country to withdraw from the European Union, pursuant to Article 50 (1) TEU (see, in this regard, UK Supreme Court, 24 January 2017, Judgment (on the application of Miller and another) (Respondents) v. Secretary of State for Exiting the European Union (Appellant)). At the time I write the bill to give such authorization has been passed in House of Commons and the final word of the House of Lords is expected at the beginning of March.

From the EU perspective, the recognition of the central role of the Parliament amounts to an increased possibility that, after giving notice of withdrawal, the UK may change its mind on Brexit. In the Miller case (quoted above) both the UK High Court in the first instance and the UK Supreme Court on appeal started from the premise – common to the applicant and the respondent – that the notification pursuant to paragraph 1 of Article 50 is irrevocable. However, on the one hand, the alleged irrevocability of the notification does not preclude any future “change of one’s mind” based on domestic law, and on the other, the only institution that may finally decide on this issue is the Court of Justice, and not national institutions. This is why I believe, following opinion already expressed (see, Miglio), that the Supreme Court should have referred the question of revocability of the notification to the Court of justice. Even if, as a matter of judicial policy and of political expediency, the reason why it did not is perfectly understandable.

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diritto internazionale pubblico

La Corea del Nord, dall’inizio del 2016, ha intensificato le sue attività in campo nucleare e spaziale: ha realizzato due nuovi test nucleari sotterranei (IV-V) e il lancio nello spazio di un nuovo satellite (Kwangmyongsong-4). La questione del programma nucleare del regime di Pyongyang è stata presa in considerazione da Marco Roscini, con un intervento dal titolo Il quarto test nucleare della Corea del Nord. L’attenzione del presente intervento si rivolge, invece, alle attività spaziali nordcoreane, partendo dalla considerazione che il lancio in orbita di un satellite avviene tramite vettori che utilizzano la tecnologia dei missili balistici. La prima ad utilizzare questa tecnologia è stata l’Unione Sovietica quando, il 4 ottobre 1957, con una versione modificata del missile balistico intercontinentale R-7 (ICBM), ha lanciato in orbita il primo satellite (Sputnik I), che ha segnato l’inizio dell’era spaziale. La tecnologia dei missili balistici è necessaria per accedere allo spazio, ma è dotata di potenziali applicazioni dual use che non hanno mancato di sollevare forti preoccupazioni. Infatti, il lancio del satellite effettuato della Corea del Nord è stato condannato dalla comunità internazionale, in particolare, da Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud, come grave violazione del diritto internazionale e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza. Analizziamo i vari aspetti della questione.

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