diritto internazionale pubblico

NELL’ANNO DELLE ELEZIONI HANNO TUTTI RAGIONE.  ALCUNE CONSIDERAZIONI SUL RUOLO DI DIRITTO INTERNAZIONALE ED UE NEL CONTRASTO ALLA DISINFORMAZIONE

Gianpaolo Maria Ruotolo (Università di Foggia)*

“Perché questo è il gioco.

Bisogna comprendere gli altri

anche nel momento in cui ti stanno uccidendo.

Senza mai sottovalutare la forza sbilenca dell’ironia.”
(Paolo Sorrentino, Hanno tutti ragione, Bologna, 2010)

1. Nel 2024 si sono tenute e si terranno nel mondo ben 83 consultazioni elettorali, alle quali prenderà parte circa la metà degli elettori della popolazione mondiale, e di queste ben sedici saranno elezioni politiche generali; tra i chiamati al voto, tra gli altri, gli Stati Uniti, l’Unione europea, la Russia, l’India e il Messico, mentre le elezioni in Ucraina, originariamente programmate per la fine di marzo, non si terranno in quanto impedite dalla proclamazione della legge marziale.

Si tratta di uno degli esercizi democratici più grandi della storia, i cui risultati influenzeranno il governo del mondo per gli anni a venire.

È in questa temperie che narrazioni di parte, notizie false, e vere e proprie teorie del complotto si sono evolute al punto da diventare una vera e propria minaccia globale o, comunque, da esser percepite come tali da Stati e organizzazioni internazionali: la diffusione, da parte di Stati stranieri, di informazioni false nel corso di campagne elettorali, poi, è diventata un problema frequente.

Si pensi, per qualche esempio, al noto caso Pizzagate (partito da alcuni documenti diffusi su WikiLeaks), il quale sostiene assurdamente che Hillary Clinton e i Democratici sarebbero pedofili satanisti che si sarebbero dati appuntamento nei sotterranei di una pizzeria di Washington DC, e che ha addirittura comportato un attentato terroristico nella medesima, o al complotto noto come QAnon (su cui si veda “La Q di Qomplotto”), che sostiene l’esistenza di un deep state fautore di un non meglio precisato New World Order: è appena il caso di sottolineare come uno dei promotori di questa teoria di complotto, il giornalista statunitense Alex Jones – il quale utilizza, per la diffusione delle sue idee non solo Internet e la televisione ma finanche un videogioco shoot-em-up in cui lui è l’eroe che combatte contro mostri comunisti, omosessuali, global e democratici – sia stato condannato nel 2022 da un Tribunale statunitense a risarcire le vittime delle sue fake news in applicazione di punitive damages.

Un dispaccio dell’ottobre 2023della US National Intelligence dichiara di aver individuato prove di ripetute interferenze elettorali della Russia negli USA (interferenze peraltro subite addirittura da altri 100 Paesi), attraverso vere e proprie “fabbriche di troll”, come l’Internet Research Agency (IRA) con sede a San Pietroburgo, che avrebbe creato migliaia di falsi account sui social media per promuovere eventi a sostegno dell’estrema destra USA.

In Europa si può poi citare il caso Lisa F., una cittadina tedesca russofona che, scomparsa per trenta ore a Berlino, al suo ritrovamento aveva dichiarato di aver subito violenze da parte di immigrati; la cosa si era poi rivelata del tutto falsa ma canali televisivi vicini al governo russo, come Zvezda, Ren-TV e Perviy Kanal, si erano occupati del caso della loro “connazionale” trasmettendo video creati ad hoc e finanche il Ministro degli Esteri russo era intervenuto sulla questione asserendo che la Germania non era in grado di difendere i cittadini russi sul suo territorio a causa dell’eccessiva immigrazione, ciò che aveva portato addirittura a manifestazioni di estremisti di destra nella capitale tedesca (in dottrina v. B. Baade, Fake News and International Law).

In Sud-America, e in particolare in Brasile, ancora, si registra la diffusione di disinformazione da parte di Nova Resistência, organizzazione paramilitare neofascista e antisemita, che – assieme al sito web di propaganda in lingua inglese Fort Russ News (FRN) e allo pseudo-think tank autoritario Center for Syncretic Studies (CSS) – è ispirata da Aleksandr Dugin, un “filosofo” russo vicino a Putin, il quale si ispira a Guenon e Julius Evola e promuove aggressivamente la c.d. Quarta Teoria Politica (4PT), una forma di ideologia neo-fascista il cui progetto politico consiste nel ricostruire un Impero Eurasiatico totalitario, dominato dalla Russia che fa riferimento all’euroasianesimo.

L’Unesco nell’ottobre 2023 ha diffuso un rapporto “on the impact of online disinformation and hate speech” che è il risultato di un’indagine condotta nei sedici Paesi che stanno per andare ad elezioni generali, in cui una percentuale molto alta dei cittadini (l’87%) si è detta preoccupata per l’impatto della disinformazione sulle medesime elezioni.

E già nel 2021 l’High Representative for Disarmament Affairs delle Nazioni Unite, in un report al Consiglio di Sicurezza “pointed to a dramatic surge in malicious incidents in recent years, raging from disinformation campaigns”.

In questo nostro breve contributo intendiamo quindi provare a rintracciare le norme di diritto internazionale che consentono di adottare misure di lotta alla disinformazione: mentre un’analisi siffatta, con riguardo al nostro contesto regionale e in particolare all’UE, è stata ampiamente condotta, il primo aspetto è stato certamente meno investigato. A tal fine proveremo ad individuare comportamento, soggetti attivi e passivi della disinformazione (par. 2), il relativo “regime” di diritto internazionale (distinguendo le norme specificamente concepite a tal fine, essenzialmente di tipo pattizio, al par. 3, da quelle più generali, consuetudinarie, al par. 4) e poi, sulla base di queste, le possibili misure di reazione. Chiuderemo con alcune considerazioni relative al contesto UE e ad alcune linee di tendenza che ci pare di poter ravvisare.

2. Sulla base del differente elemento psicologico (di tipo quindi soggettivo) si tende a distinguere tra misinformazione e disinformazione: mentre la prima fa riferimento alla diffusione di informazioni imprecise o fuorvianti da parte di attori che non intendono causare danni e che, spesso, sono pure nella convinzione di essere nel giusto (si pensi al caso dei terrapiattisti e alla loro Flat Earth Society, fondata addirittura nel 1956, ad esempio), la seconda riguarda il caso della diffusione di informazioni consapevolmente false, inaccurate o fuorvianti da chi ha l’intento di causare danni (per un’approfondita analisi della prassi che consente la definizione del fenomeno v. M. Castellaneta, La disinformazione).

La prassi delle Nazioni Unite – che sul punto fa sue, anche se con terminologia aggiornata, anche alcune classificazioni che risalgono alla Società delle Nazioni – distingue pure tra mera narrazione di parte e notizie del tutto false (cfr. il Rapporto del Segretario generale delle Nazioni Unite “Countering disinformation for the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms” del 2022). Evidente come i due fenomeni rilevino in maniera differente rispetto al diritto alla libertà d’espressione e di pensiero, nel senso che il secondo comportamento potrebbe più facilmente sostanziarsi in un abuso dell’esercizio di tale diritto (anche ai sensi dell’art. 17 CEDU).

Soggetti attivi che possono porre in essere il comportamento (in particolare la disinformazione) possono essere Stati (si pensi alle attività di intelligence), soggetti privati State sponsored e soggetti non statali (ma che dovrebbero comunque esser sottoposti a controllo statale), mentre legittimati o tenuti alla reazione a detto comportamento sono Stati e loro organi e organizzazioni internazionali, in applicazione di poteri di enforcement pubblico,e soggetti privati (come le piattaforme o comunque i fornitori di servizi digitali), in una forma di enforcement privato di cui diremo brevemente più avanti, essenzialmente con riguardo al contesto UE.

3. Iniziamo col dire che il diritto internazionale non vieta, in generale e in senso assoluto, agli Stati di diffondere disinformazione, ma contempla alcuni divieti specifici, spesso trascurati non solo dalla prassi, ma anche dalla dottrina.

Con una convenzione del 1936, promossa dalla Società delle Nazioni, l’International Convention Concerning the Use of Broadcasting in the Cause of Peace, un numero però limitato di Stati concordò

“to prohibit and, if occasion arises, to stop without delay within their respective territories any transmission likely to harm good international understanding by statements the incorrectness of which is or ought to be known to the persons responsible for the broadcast” (art. 3) e, qualora ciò fosse comunque avvenuto “to ensure that any transmission likely to harm good international understanding by incorrect statements shall be rectified at the earliest possible moment by the most effective means, even if the incorrectness has become apparent only after the broadcast has taken place” (B. Baade, Fake News and International Law). Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale le parti contraenti della Convenzione erano solo 22 e la sua efficacia fu ulteriormente limitata dal fatto che Germania, Giappone e Italia – che avevano fatto ampiamente ricorso alla disinformazione come strumento di propaganda – ne fossero estranee; di rimando anche Stati Uniti (in dichiarato ossequio al Primo Emendamento), Cina e Unione Sovietica decisero di non ratificare la Convenzione che, nel secondo dopoguerra venne depositata presso le Nazioni Unite le quali, nel 1954, in seno all’Assemblea generale, riconobbero che la stessa “costituiva un elemento importante nel campo della libertà d’informazione” e ne auspicarono la reviviscenza con un progetto di Protocollo, che però fallì.  A partire dagli anni ’60, la Convenzione continuò ad essere ratificata da alcuni Stati, in particolare da quelli del blocco comunista, ma negli anni’80, fu denunciata da Australia, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito; essa, seppur attualmente in vigore per 29 Stati, non fa registrare prassi applicativa degna di nota.

Nel 1962 entrò poi in vigore la Convention on the International Right of Correction promossa dall’Assemblea generale nel 1953, il cui art. 2, premesso che la responsabilità professionale dei corrispondenti e delle agenzie di informazione impone loro di riferire i fatti senza discriminazioni e nel loro giusto contestoe di promuovere in tal modo il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la comprensione e la cooperazione internazionale, nonché, ancora, di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, e che, di conseguenza, tutti i corrispondenti e le agenzie di informazione dovrebbero, nel caso di notiziari da loro trasmessi o pubblicati e che si siano rivelati falsi o distorti, seguire la consueta prassi di trasmettere attraverso gli stessi canali, o di pubblicare correzioni di tali dispacci, impone che “where a Contracting State contends that a news dispatch capable of injuring its relations with other States or its national prestige or dignity transmitted from one country to another by correspondents or information agencies of a Contracting or non-Contracting State and published or disseminated abroad is false or distorted, it may submit its version of the facts (hereinafter called “communique”) to the Contracting States within whose territories such dispatch has been published or disseminated”.

Attualmente essa è in vigore tra 17 Stati ma anch’essa non ci risulta faccia registrare prassi applicativa.

La Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against Civil Aviation del 1971, ancora, impone agli Stati di criminalizzare ogni comunicazione illecita e intenzionale di informazioni notoriamente false che possano mettere in pericolo la sicurezza di un aeromobile in volo.

Più di recente, i Radio Regulations adottati nel 2016 dalla International Telecommunication Union (ITU) contemplano un divieto di inviare segnali falsi o fuorvianti; va chiarito che ciò vale esclusivamente per quanto concerne i c.d. metadati necessari all’identificazione del trasmettitore, e non già il contenuto materiale della trasmissione.

Peraltro, nel contesto dei conflitti armati, la diffusione di notizie false volte a destabilizzare il nemico, è fattispecie addirittura classica. E questo ben prima della “guerra ibrida”.

E il diritto internazionale umanitario, pur ponendovi dei limiti, non la vieta in senso assoluto.

Il Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo I), adottato a Ginevra l’8 giugno 1977, all’art. 37 (Divieto della perfidia), dopo aver ricordato che “è vietato di uccidere, ferire o catturare un avversario ricorrendo alla perfidia”, cioè mediante atti che facciano appello, con l’intenzione di ingannarla, alla buona fede di un avversario, al par. 2, non vieta i c.d. “stratagemmi di guerra” (“ruses”), ovvero gli atti volti a indurre in errore un avversario, o a fargli commettere imprudenze, a condizione che questi non violino alcuna regola del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati, e che non sfruttino la buona fede dell’avversario circa la protezione prevista da detto diritto, e quindi non siano “perfidi” ai sensi del paragrafo precedente.

La norma, in un elenco esemplificativo, contempla “mascheramenti, inganni, operazioni simulate e false informazioni” (E. Katz, Liar’s War) e risulta esser stata “adeguata” al contesto digitale dall’art. 123 del Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations (che costituisce, come noto, un’opera scientifica stilata da un gruppo di esperti) il quale ci ricorda che “cyber operations that qualify as ruses of war are permitted”, che i medesimi “are acts intended to mislead the enemy or to induce enemy forces to act recklessly, but that do not violate the law of armed conflict” e, in un elenco esemplificativo indica come tali “transmission of false information causing an opponent erroneously to believe operations are about to occur or are underway” (num. 2) e “transmitting false intelligence information intended for interception” (num. 7). Come si vede, in questo caso il diritto internazionale impone agli Stati non già un limite sull’an della disinformazione, quanto piuttosto sul quomodo e, soprattutto, sui suoi effetti.

4. Passando al diritto internazionale generale, la diffusione di informazioni false, se posta in essere al fine di destabilizzare uno Stato, potrebbe rientrare nel divieto di ingerenza.

Come noto, esso nasce come divieto di coercizione (“A prohibited intervention must accordingly be one bearing on matters in which each State is permitted, by the principle of State sovereignty. to decide freely. One of these is the choice of a political, economic, social and cultural system, and the formulation of foreign policy. Intervention is wrongful when it uses methods of coercion in regard to such choices, which must remain free ones”, così, come noto, la Corte internazionale di giustizia, nel caso Nicaragua), ma la prassi, col tempo ne estende l’ambito di applicazione, al punto che per alcuni autori, anche un semplice commento su un tema riguardante la vita interna di un altro Stato sarebbe tale da integrare una violazione del divieto (riferiscono dell’orientamento De Sena, Starita)

Ma, quale soglia la disinformazione dovrebbe superare per poter esser considerata vietata dal diritto internazionale?

L’Assemblea generale, nella risoluzione 36/103 Declaration on the Inadmissibility of Intervention and Interference in the Internal Affairs of States,  del 1981, dichiara l’esistenza di veri e propri obblighi degli Stati (“duty”) di astenersi, in senso generale, da qualsiasi campagna diffamatoria, denigratoria o propaganda ostile allo scopo di intervenire o interferire negli affari interni di altri Stati (“to abstain from any defamatory campaign, vilification or hostile propaganda for the purpose of intervening or interfering in the internal affairs of other States” (lett. j) e, più specificamente, di astenersi dallo sfruttamento e dalla distorsione delle questioni legate ai diritti umani come mezzo di ingerenza negli affari interni degli Stati, di esercizio di pressioni su altri Stati o di creazione di sfiducia e disordine all’interno e tra Stati o gruppi di Stati ( “to refrain from the exploitation and the distortion of human rights issues as a means of interference in the internal affairs of States, of exerting pressure on other States or creating distrust and disorder within and among States or groups of States” (lett. l).

Anche sul concetto di coercizione, ancora il Tallin Manual 2.0, con riguardo alle operazioni informatiche, chiarisce che essa non si limita alla forza fisica, ma si riferisce piuttosto a ogni atto volto a privare un altro Stato della sua libertà di scelta, cioè a costringere quello Stato ad agire in modo diverso dalla sua volontà o ad astenersi parimenti dall’agire in un determinato modo (“coercion is not limited to physical force, but rather refers to an affirmative act designed to deprive another State of its freedom of choice, that is, to force that State to act in an involuntary manner or involuntarily refrain from  acting in a particular way”).

Secondo qualcuno, poi, un altro principio che potrebbe rilevare è quello di trasparenza, oggi particolarmente di moda. Ma esiste un obbligo generale di trasparenza che il diritto internazionale impone agli Stati? Obblighi di trasparenza possono essere convenzionalmente concordati, ma non pare che la trasparenza possa esser considerata oggetto di una regola di diritto internazionale consuetudinario o di un “principio” ai sensi dell’art. 38, par. 1, lett. c), dello Statuto CIG. Essa, infatti, è generalmente vista come “in via di sviluppo”, “emergente”, in statu nascendi da almeno 20 anni, probabilmente a causa della difficoltà di esprimerla in termini giuridici dal momento che il suo contenuto non è oggetto di condivisione tra gli Stati (A. Bianchi, A. Peters, Transparency).  

Va detto che, in alcuni casi, gli Stati potrebbero tentare di giustificare la disinformazione invocando una sorta di “deroga” per tutelare la sicurezza nazionale o propri interessi essenziali: evidentemente una situazione siffatta, oltre a sollevare problemi definitori e di “giustiziabilità” (la questione è stata ampiamente affrontata, ad esempio, nel contesto commerciale multilaterale; v., da ultimo, S.M. Blanco, A. Pehl (Eds), National Security Exceptions) e porre, quindi, rischi di arbitrarietà, imporrebbe ancor di più la necessità di bilanciamento con i diritti fondamentali.

A mero titolo di esempio si pensi al Patto sui diritti civili e politici e, in particolare all’art. 17 (“Nessuno può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegittime nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a illegittime offese al suo onore e alla sua reputazione”), all’art. 19, sulla libertà di espressione (v. M. Castellaneta) e, soprattutto, con riguardo alle influenze in occasione di elezioni, all’art. 25 (che, come noto, riguarda il diritto “di votare e di essere eletto, nel corso di elezioni veritiere, periodiche, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, che garantiscano la libera espressione della volontà degli elettori”; K. Jones, Online disinformation).

La disciplina internazionale della disinformazione, quindi, ci pare sia da rintracciare nelle conseguenze che essa potrebbe avere, dal momento che essa pare esser regolata, alla stregua di alcuni principi, più sul quomodo che sull’an.

Alla luce di ciò, ci pare che i possibili “rimedi”, strumenti di enforcement pubblico, azionabili dagli Stati in presenza di comportamenti parimenti statali illegittimi, siano quello di invocare diritto alla rettifica e diritto di replica e, forse, un diritto alla contropropaganda.

Essi, oltre che in forza delle norme pattizie eventualmente applicabili (come la già citata Convenzione on the International Right of Correction) potrebbero infatti esser considerate forme specifiche del diritto alla restituzione e alla soddisfazione di cui agli artt. 35 e 37 del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati; ovviamente i medesimi, in particolare l’ultimo, dovrebbero essere esercitati nel rispetto del principio di proporzionalità.

5. Quanto all’UE, non possiamo qui analizzare compiutamente una normativa complessa come il reg. 2022/2065, il noto Digital Services Act (DSA; in generale v. gli scritti raccolti da Caggiano, Contaldi, Manzini e, più specificamente la Sezione monografica su Il Digital Services Act e il contrasto alla disinformazione su MediaLaws), pienamente applicabile dal 17 febbraio 2024, ma cerchiamo almeno di individuare alcuni trend.

Ricordiamo innanzi tutto che la regolamentazione UE del fenomeno della disinformazione ha vissuto essenzialmente due fasi: a misure di prima generazione, dal 2015, di natura essenzialmente volontaria, hanno poi fatto seguito misure di seconda generazione, dal 2020, maggiormente eteroimposte. Tra queste segnaliamo il codice di Codice di buone pratiche sulla disinformazione, del 2022, il quale non appare più come un mero atto di autoregolamentazione ma di co-regolamentazione: esso, infatti, non solo è stato stilato in base a linee guida adottate dalla Commissione nel 2021, ma il mancato rispetto degli impegni ivi contenuti di applicare correttamente il DSA saranno sanzionabili direttamente dalle istituzioni UE.

Il DSA, infatti, prevede una serie di meccanismi di enforcement pubblico e privato  che potrebbero essere utilizzati per contrastare la disinformazione online, ma che, va detto, non sono state concepite esclusivamente e specificamente a tal fine.

Come noto, il regolamento distingue e gradua gli obblighi che impone in funzione delle caratteristiche del fornitore del servizio e delle sue dimensioni: si passa da obblighi che si applicano a tutti i fornitori e che riguardano, in applicazione di un principio di trasparenza certamente in vigore nell’UE (a differenza di quanto abbiamo visto avvenire nell’ordinamento internazionale), essenzialmente la definizione in maniera chiara di termini e condizioni del servizio e della motivazione delle decisioni (art. 17, che prevede anche l’obbligo di chiarire se la stessa è stata adottata con l’ausilio di strumenti automatizzati), a obblighi più specifici che riguardano le piattaforme online, e quindi a misure ancora più penetranti che riguardano i fornitori molto grandi (Very Large Online Providers, VLOPs e Very Large Online Search Engines, VLOSEs), per i quali è prevista una maggiore rilevanza dell’enforcement pubblico.

Va segnalato che la competenza a quest’ultimo (con un modello che ci ricorda il diritto antitrust) è ripartita tra UE e autorità nazionali: i relativi poteri sono conferiti alle autorità competenti dello Stato membro in cui il prestatore è principalmente stabilito, ossia in cui ha la sua sede principale ove sono esercitate le principali funzioni e il controllo operativo.

Per quanto concerne, invece, i prestatori che non sono stabiliti nell’Unione ma che vi comunque offrono i propri servizi – e che rientrano pertanto nell’ambito di applicazione del DSA – dovrebbe essere competente lo Stato membro in cui essi hanno nominato un rappresentante legale; al fine di garantire una efficace applicazione del DSA, è poi, comunque, prevista la competenza delle autorità di tutti gli Stati membri e della Commissione, per quanto concerne i prestatori che hanno omesso di designare un rappresentante legale.

Il regolamento, dopo aver definito il concetto di moderazione dei contenuti, all’art. 3, lett. t), impone ai fornitori una serie di obblighi di controllo delle segnalazioni di contenuti “illegali” ricevute da parte degli utenti; tuttavia il fatto che tali obblighi riguardino esclusivamente i contenti “illegali”, appunto, potrebbe creare non pochi problemi nel caso di disinformazione, dal momento che la stessa non è detto sia tale sic et simpliciter.

Le segnalazioni, peraltro, impattano, ai sensi dell’art. 13, par. 4 DSA, sul regime di esenzione dalla responsabilità previsto dall’art. 6: in relazione ai contenuti segnalati, infatti, evidentemente, il provider non potrà dire di essere ignaro del loro contenuto e invocare quindi l’esenzione (sull’esenzione cfr. Ruotolo).

Ma, in materia di disinformazione, le norme più rilevanti, a causa della loro capacità di diffusione di contenuti, sono quelle che riguardano i VLOPs, ai quali sono imposti obblighi di valutazione annuale dei rischi (art. 34) e, in applicazione di tale valutazione, di adottare misure di attenuazione dei medesimi (art. 35). In particolare si segnalano, ai sensi della lett. c) l’obbligo di rapida rimozione dei contenuti oggetto della notifica o la disabilitazione dell’accesso agli stessi, in relazione all’incitamento illegale all’odio e alla violenza online e, della lett. k), il ricorso a un contrassegno ben visibile per identificare i c.d. deep fakes.

Ovviamente, il regime in parola presenta non poche intersezioni e interferenze con quello applicabile all’intelligenza artificiale: se per un verso, infatti, l’intelligenza artificiale può comportare l’innalzamento del livello di rischio, d’altro canto essa può pure, se correttamente utilizzata come strumento di filtro, consentire un contenimento delle misure di disinformazione (sui rapporti tra IA e DSA, proprio con riguardo alla diffusione di informazioni, ci permettiamo di rinviare a questo nostro contributo).

6. In conclusione ci pare di poter rintracciare un trend alla rilevanza internazionale delle misure di enforcement pubblico contro la disinformazione. Per quanto riguarda l’ordinamento internazionale, in particolare, si registra però una minore rilevanza del diritto pattizio il quale, infatti,  in assenza di prassi applicativa, rimane sostanzialmente lettera morta, e quindi difetta non solo di efficacia ma addirittura di effettività e, per contro, una maggiore rilevanza del diritto consuetudinario e di principi di portata materiale più ampia e lasca, probabilmente perché idonei a consentire una maggiore flessibilità e, quindi, maggiori margini di manovra agli Stati.

Per quanto riguarda il diritto dell’Unione europea si registra parimenti un superamento della distinzione classica tra diritto vincolante e diritto soft e l’utilizzazione di quest’ultimo come strumenti di co-regolamentazione (cfr. O. Pollicino).

Un’ultima considerazione: segnaliamo che sul versante degli strumenti di enforcement come uno di essi potrebbe essere rappresentato da un meccanismo analogo a quello al quale facevamo riferimento in apertura con riguardo alla condanna a danni puntivi, sempre che si riesca a superare le note resistenze europee a meccanismi ultracompensativi (P. Franzina, The Purpose and Operation of the Public Policy Defence as Applied to Punitive Damages).

* Il presente testo costituisce la versione scritta, leggermente modificata e con l’aggiunta di alcuni riferimenti bibliografici, di una relazione presentata dall’autore il 12 marzo 2024 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nell’ambito del Seminario “La lotta alla disinformazione nel diritto internazionale e dell’Unione europea”. L’a. desidera ringraziare i Colleghi Monica Spatti, Andrea Santini e Gabriele Della Morte per l’invito e l’occasione di riflessione comune.

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