diritto internazionale privato
LA DIRETTIVA SUL DOVERE DI DILIGENZA DELLE IMPRESE AI FINI DELLA SOSTENIBILITÀ: QUALE PORTATA EXTRA UE?
Roberta Greco (Università di Teramo) 1. Premessa In data 5 luglio 2024, dopo un lungo iter negoziale iniziato con la proposta della Commissione europea del febbraio 2022, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza
Data Act e diritto internazionale privato: continuità «unilateralista» e residui di «bilateralismo»
Giulio Monga (dottore di ricerca) Introduzione Lo scorso 11 gennaio 2024 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, riguardante norme armonizzate sull’accesso equo ai dati e sul loro utilizzo e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva
Modifica dell’identità di genere e circolazione degli status personali e familiari nell’Unione europea: le conclusioni dell’Avvocato generale De La Tour nel caso Mirin
Curzio Fossati, Università di Cagliari* 1. Premessa Il 7 maggio 2024, l’Avvocato generale Jean Richard De La Tour ha presentato le proprie conclusioni nel caso Mirin (C-4/23), relativo ad una richiesta da parte di un cittadino rumeno di annotazione sugli atti di stato civile del proprio Paese del cambiamento di
Filiazione omogenitoriale e limiti all’iscrizione e trascrizione dei rapporti derivanti da tecniche di PMA vietate in Italia: niente di nuovo sul fronte di Strasburgo
Michele Grassi (Università degli Studi di Milano) 1. Con tre recenti decisioni, rese in data 23 giugno 2023, la Corte europea dei diritti dell’uomo è tornata a occuparsi delle complesse problematiche che accompagnano il riconoscimento dei rapporti di filiazione dei nati a seguito di fecondazione eterologa o surrogazione di maternità,
Verso una più efficace protezione degli adulti fragili nell’Unione europea
Pietro Franzina (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) La Commissione europea ha presentato il 31 maggio 2023 due proposte volte ad accrescere la protezione degli adulti nelle situazioni con elementi di internazionalità. Gli adulti di cui parla la duplice iniziativa sono persone che hanno compiuto diciotto anni e che
Il complesso bilanciamento tra diritti fondamentali dell’individuo nell’attesa pronuncia del Bundesverfassungsgericht sui matrimoni precoci
Francesco Pesce (Università di Genova) 1. Lo scorso 29 marzo è stata pubblicata la sentenza (ECLI:DE:BVerfG:2023:ls20230201.1bvl000718) della Corte costituzionale tedesca (Bundesverfassungsgericht, BVerfG), risalente al 1° febbraio, resa all’esito del giudizio di legittimità costituzionale del Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen, ossia la normativa approvata nel 2017 al fine di contrastare il
Malintesi e sottintesi rispetto alla proposta di regolamento UE in tema di filiazione
Giacomo Biagioni (Università di Cagliari, Membro della Redazione) 1. Contrariamente a quanto accaduto sino ad oggi per altri strumenti dell’Unione in materia di cooperazione giudiziaria civile, che sono stati adottati senza suscitare particolare attenzione se non per gli studiosi della materia e gli operatori del diritto, la recente proposta della
La proposta di regolamento UE sul riconoscimento della filiazione tra Stati membri: alla ricerca di un equilibrio tra obiettivi di armonizzazione e divergenze nazionali
Diletta Danieli (Università di Verona) 1. La continuità degli status personali e familiari in situazioni transfrontaliere solleva questioni giuridiche complesse e in costante evoluzione, la cui risoluzione richiede di tutelare, primariamente, i diritti fondamentali degli individui coinvolti e, al contempo, di operare un necessario bilanciamento con i valori e principi
La protezione dei bambini provenienti dall’Ucraina attraverso gli strumenti di diritto internazionale privato
Laura Carpaneto (Università di Genova)* 1. Introduzione I bambini per la loro condizione di vulnerabilità sono particolarmente esposti alle conseguenze più avverse dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina. Accanto ai tradizionali strumenti di diritto internazionale umanitario, anche gli strumenti di diritto internazionale privato stanno svolgendo un’importante funzione di protezione in favore
Il giudicato arbitrale quale motivo ostativo alla circolazione delle sentenze nel sistema di Bruxelles I: note a margine della sentenza London Steam-Ship
Con la recente sentenza resa nella causa C-700/20, London Steam-Ship, la Corte di giustizia dell’Unione europea torna a occuparsi del difficile rapporto tra giurisdizione civile e arbitrato nello spazio giudiziario dell’Unione. Il tema, già ampiamente esplorato dalla giurisprudenza della Corte (v. sentenze March Rich, Van Uden, West Tankers e Gazprom) e oggetto di grande attenzione in dottrina (v., ex multis, Salerno, Carducci, Benedettelli e Leandro 2015), trova, come noto, una scarna disciplina nel regolamento (UE) n. 1215/2012 o «Bruxelles I-bis». In particolare, ai sensi dell’art. 1 par. 2 lett. d, l’arbitrato è escluso dall’ambito di applicazione del regolamento; la portata di tale esclusione è meglio specificata al considerando n. 12 del regolamento (introdotto in occasione della rifusione nel regolamento (UE) n. 1215/2012 del previgente regolamento (CE) n. 44/2001 o «Bruxelles I»), considerando che in parte riprende i principi affermati dalla Corte di giustizia nel vigore della precedente disciplina. L’art. 73 par. 2 del reg. Bruxelles I-bis, infine, stabilisce che il regolamento non pregiudica l’applicazione della Convenzione di New York del 1958. A seguito di uno degli ultimi rinvii pregiudiziali provenienti dal Regno Unito, all’origine della sentenza in commento, la Corte è stata chiamata a decidere se e in che misura un lodo arbitrale e una sentenza nazionale che ne recepisce il contenuto possano ostacolare il riconoscimento e l’esecuzione, ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001, di una decisione resa tra le medesime parti in un diverso Stato membro. La soluzione fornita dalla Corte è sicuramente molto originale – se non, come si vedrà, a tratti anche «creativa» – e in poco tempo ha suscitato un vivace dibattito circa le sue possibili implicazioni sul sistema di circolazione delle decisioni nel sistema di diritto uniforme europeo (v. i primi commenti di Briggs, Cuniberti e Leandro 2022).