FORUM “COVID-19, DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA”
Il Forum “COVID-19, diritto internazionale e diritto dell’Unione europea” è immaginato come uno spazio di dibattito, confronto e approfondimento aperto, in continuo aggiornamento anche in ragione dell’incedere tumultuoso degli sviluppi della situazione. Particolare attenzione sarà riservata al ruolo delle organizzazioni internazionali e dell’Unione europea nella lotta alla pandemia, e alle ripercussioni di quest’ultima sulla tutela dei diritti umani, sul diritto internazionale dell’economia, sul diritto internazionale privato.
Invitiamo pertanto studiosi e pratici italiani e stranieri interessati a intervenire nel Forum a inviare un breve contributo, di massimo 1500 parole, all’indirizzo sidiblog2013@gmail.com
Qui di seguito trovate i contributi pubblicati
L’efficacia del Joint Procurement Agreement dell’UE nell’emergenza COVID 19 e la sua compatibilità con il diritto OMC
A partire dallo scoppio dell’emergenza COVID 19, la Commissione europea ha posto in campo una serie di iniziative di supporto agli Stati per acquisire l’ammontare necessario di farmaci e dispositivi di protezione a prezzi accessibili, non rinunciando al controllo sulla qualità e sulla sicurezza di tali prodotti. In questa prospettiva, la Commissione sta facendo sempre più di frequente ricorso alle procedure di appalto congiunto, in particolare a quelle previste dall’Accordo di aggiudicazione congiunta per le contromisure mediche (Joint Procurement Agreement to procure medical countermeasures/JPA), approvato con Decisione della Commissione del 2014, dalla «riserva RescEU» (F. Casolari, 2020; G. Bartolini, 2020) e dallo «strumento per il sostegno di emergenza» (Regolamento del Consiglio 2016/369; Regolamento del Consiglio 2020/521).
La Cina allo scoppio dell’epidemia. Riflessioni sul rispetto degli obblighi internazionali di notifica e di due diligence in materia sanitaria
Nell’epoca globalizzata e connessa in cui viviamo sembra molto difficile mantenere segreti; soprattutto, quando il segreto in questione riguarda il diffondersi di una malattia «simile alla SARS», con un tasso di diffusione rapidissimo, causata da un virus mai osservato al microscopio. Eppure, ci sono fondati motivi per ritenere che le autorità cinesi abbiano taciuto per alcune settimane l’emergere e il diffondersi del virus successivamente denominato SARS-CoV-2, settimane importanti per evitare il diffondersi di quest’ultimo, dentro e fuori i confini cinesi. Ci sono anche fondati motivi per ritenere che le autorità cinesi non abbiano fatto tutto quanto ragionevolmente possibile per arginare la diffusione del virus.
La Cina è immune al COVID-19? Riflessioni sulle cause di risarcimento contro la Cina per i danni causati dalla pandemia negli Stati Uniti
Dall’inizio della pandemia da COVID-19, negli Stati Uniti sono stati presentati almeno sette ricorsi contro la Cina, finalizzati ad ottenere il risarcimento dei danni subiti come conseguenza della diffusione dell’epidemia.
Ai fini della presente analisi queste cause possono essere divise in tre gruppi.
Alcune questioni dell’emergenza COVID-19 in Italia in un’ottica di International Disaster Law (Parte II)
Oltre alle questioni affrontate nel precedente contributo (v. qui) relative agli obblighi di prevenzione/preparazione alle pandemie e all’eventuale obbligo di assistenza per l’Italia, l’emergenza COVID-19 ha altresì attirato l’interesse dell’opinione pubblica e della stampa italiana rispetto a due ulteriori questioni, relative all’impiego di medici stranieri nell’emergenza e alle polemiche connesse all’invio di personale militare di soccorso da parte della Russia, che presentano anche dei rilievi giuridici, qui di seguito affrontati.
Alcune questioni dell’emergenza COVID-19 in Italia in un’ottica di International Disaster Law (Parte I)
La crisi innescata dal COVID-19 ha confermato come i disastri (sul soddisfacimento dei criteri utilizzati nelle definizioni giuridiche di disastro relativamente a questo contesto vedi qui e, in generale, qui) rappresentano una delle principali problematiche per la Comunità internazionale, sollevando molteplici interrogativi anche di tipo giuridico. Alcuni aspetti, specificatamente connessi al contesto italiano, possono essere qui discussi, secondo un’agenda eterogenea connessa alle questioni che hanno maggiormente attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e della stampa. In questo primo post ci soffermeremo: (a) sulle misure di preparazione e prevenzione che potevano attendersi rispetto alla pandemia; (b) e sul presunto dovere di assistenza verso l’Italia. Successivamente l’attenzione verterà (c) sull’impiego di medici stranieri nell’emergenza e (d) sulle polemiche connesse all’invio di personale militare di soccorso da parte della Russia.
Rispetto a queste problematiche inerenti all’Italia si possono offrire alcuni spunti di riflessione anche alla luce degli strumenti connessi al cd. International Disaster Law (d’ora in avanti IDL; su questo ambito di ricerca vedi, ad esempio, qui e De Guttry, Gestri e Venturini), specie in considerazione della stretta interrelazione che questo settore richiede fra input internazionali ed europei e misure da adottarsi a livello nazionale di vario tipo (istituzionali, normative ed operative), per prevenire, mitigare e rispondere a situazioni di disastro.
La Cina deve risarcire i danni transnazionali da Covid-19? Orizzonti ad oriente
La pandemia causata dal Covid-19 ha creato danni incalcolabili alla vita ed all’economia di molti Paesi nel mondo. Gli Stati Uniti tornano ciclicamente ad accusare unilateralmente la Cina di essere all’origine del virus e responsabile della sua diffusione. E la reazione di altri Governi e di altrettanti giuristi appare, in questo momento, di grande interesse per gli internazionalisti giacché in tale dibattito emergono, in mezzo alle proposte più stravaganti, diversi profili interessanti. Nei giorni scorsi di quarantena, col Prof. Carrascosa Gonzalez (v. il suo blog Accursio) abbiamo dialogato su questo tema, sicché sono lieto di offrire ai lettori del blog SIDI alcune note e pensieri del mio taccuino. Desidero articolarli secondo due orizzonti di riflessione strettamente collegati giacché toccano, sia dei profili di diritto internazionale “pubblico” (I), che di diritto internazionale privato e processuale (d.i.pr.) (II).
L’App italiana di contact tracing alla prova del GDPR: dall’habeas data al ratchet effect il passo è breve?
[N]on tutto ciò che è tecnologicamente possibile è anche socialmente desiderabile, eticamente accettabile e giuridicamente legittimo» (Rodotà, 2004). Le parole dell’allora Garante italiano per la protezione dei dati personali Stefano Rodotà risultano particolarmente calzanti rispetto all’istituzione in Italia, per mezzo del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, di una piattaforma unica nazionale per la gestione di un sistema di allerta COVID-19 per tutti coloro che installeranno l’app ‘Immuni’ (Ordinanza n.10/2020 del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19).
Alcune osservazioni sulle app di tracciamento dei contatti e dei contagi alla luce del diritto dell’Organizzazione Mondiale del Commercio
Già da qualche tempo i c.d. big data e l’intelligenza artificiale sono utilizzati per migliorare la qualità dei servizi nel settore pubblico e privato. Per quanto concerne il primo, essi, difatti, possono essere favorevolmente sfruttati da Stati e organizzazioni internazionali per programmare e valutare attività e interventi, e rappresentare un importante strumento di governance: e il settore sanitario è da sempre, in questo senso, uno dei più coinvolti (si veda, ad esempio, il caso del progetto Global Pulse delle Nazioni Unite).
Neppure il tracciamento delle epidemie umane mediante tali strumenti è una novità: applicazioni per seguire il movimento dei contagi sono state efficacemente utilizzate in occasione delle pandemie influenzali e, ancora di più, nel caso di Ebola. Sotto il profilo della sperimentazione, poi, nel Regno Unito, nel 2018, la BBC4 aveva lanciato, assieme ad alcune Università, un programma che provava a tracciare il modo in cui si sarebbe potuto muovere un virus “simulato” mediante una app (“Pandemic”) installata sugli smartphone di gruppi di volontari. Ne fu tratto anche un documentario, ora disponibile online, intitolato “Contagion”.
La mobilità transfrontaliera dei pazienti affetti da Covid-19
La pandemia di Covid-19 sta mettendo a dura prova la tenuta dei sistemi sanitari nazionali. Se, in un primo momento, tra i problemi maggiormente pressanti si annoverava l’approvvigionamento rapido dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ben presto l’attenzione si è spostata sull’insufficienza dei posti letto in terapia intensiva. Secondo i dati più recenti, precedenti la pandemia e risalenti al settembre 2019, in Italia erano disponibili 5.090 posti letto di terapia intensiva (8,42 per 100.000 ab.). Tuttavia, questo dato sembra non riuscire a fotografare esattamente la realtà ospedaliera nella misura in cui le Regioni sono state colpite asimmetricamente dalla pandemia. Inoltre, come noto, la tutela della salute è una materia di legislazione concorrente ex art. 117, co. 2, Cost.
LA PANDEMIA DI COVID 19: L’ONU FINALMENTE BATTE UN COLPO?
I limiti strutturali dell’OMS nella gestione della pandemia di COVID-19, hanno sollevato riflessioni e parallelismi sulla gestione internazionale delle precedenti emergenze sanitarie di rilevanza internazionale. Ci si è domandati, in particolare, se il precedente rappresentato dalla Risoluzione 2177/2014 relativa all’epidemia di Ebola nell’Africa Occidentale potesse replicarsi con il COVID-19.
Practical Remarks on the Assessment of COVID-19 as Force Majeure in International Contracts
The COVID-19 pandemic and the resulting governmental lockdowns have made performances in international contracts extremely difficult if not virtually impossible. While international contracts normally address the consequences of infectious diseases and the related public health measures in appropriate force majeure clauses, such clauses are often hard to implement as they present high levels of language complexity and technicality, while at the same time tending to replicate the typical inaccuracies and inconsistencies of the boilerplate
L’IMPATTO DELLA PANDEMIA DA COVID-19 SULLE DONNE: CONSIDERAZIONI SUL POLICY BRIEF DEL SEGRETARIO GENERALE DELL’ONU DEL 9 APRILE 2020
Il 9 aprile 2020, il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha presentato un policy brief relativo all’impatto del COVID-19 sulle donne. Nel documento sono individuati cinque diversi ambiti in cui la pandemia produrrà un impatto specifico sulle donne, aggravando disuguaglianze di genere preesistenti e generando nuovi problemi. La premessa alla base di questa analisi è che gli effetti della pandemia in corso saranno particolarmente gravi per le donne «simply by virtue of their sex».
L’influenza del COVID-19 sulla politica di concorrenza: difese immunitarie o anche altro?
La pandemia di c.d. COVID-19 non poteva che influenzare anche la politica di concorrenza. Nell’ultimo periodo molteplici autorità hanno in effetti fornito linee guida sulle modalità e priorità di enforcement in questo frangente. Data la portata globale della pandemia, si tratta di un fenomeno non limitato all’ordinamento UE ma che interessa le autorità di molteplici Paesi: da DOJ e FTC statunitensi, alle autorità di Hong Kong, Sud Africa, Messico, Brasile e Islanda, per citarne alcune.
Post Scriptum sulla sospensione dei termini processuali da parte della Corte europea per l’emergenza Covid-19
Come preconizzato nel nostro primo commento alle misure eccezionali adottate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in data 16 marzo 2020 (qui), il persistere della situazione di emergenza sanitaria a livello globale causata dalla diffusione pandemica del Covid-19 ha reso necessario un ulteriore intervento da parte della Corte per estendere temporalmente e specificare ulteriormente l’applicazione di tali misure.
DIRITTO ALL’ISTRUZIONE E ACCESSO AD INTERNET ALL’EPOCA DEL COVID-19
L’analisi di questo breve commento concerne due (dei molteplici possibili) profili: il primo consiste nel definire il nocciolo duro del diritto all’istruzione che deve essere garantito anche in situazioni di emergenza; il secondo si concentra sulle discriminazioni de facto nel passaggio dalle aule fisiche delle scuole alle aule virtuali in termini di capacità di accesso ad Internet e sugli obblighi in capo agli Stati di rimuoverle. Una riflessione sull’aspetto tecnologico dell’istruzione muove dalla consapevolezza, accertata dalla letteratura specialistica (si veda ad esempio, Fox, p. 13), dell’esistenza di un duplice digital divide, definito dall’OCSE come «gap between individuals, households, businesses and geographic areas at different socio-economic levels with regard both to their opportunities to access ICT and to their use of the Internet for a wide variety of activities». Non si tratta “solo” di accesso fisico ad Internet – problema che persiste in molti Paesi al mondo, anche in Europa, dove si rilevano significative differenze tra gli Stati membri e negli Stati membri (v. a riguardo Cruz-Jesus et al.) – ma anche del distacco socio-economico e della capacità di beneficiare appieno della c.d. tecnologia dell’informazione della comunicazione (ICT).
Il ruolo delle politiche commerciali a fronte della pandemia da COVID-19: brevi riflessioni alla luce del diritto OMC
Nel predisporre la risposta alla pandemia da COVID-19, gli Stati hanno dovuto far fronte alla necessità di aumentare la disponibilità, sul territorio nazionale, di presidi medici e sanitari, quali dispositivi di protezione individuale (DPI), ventilatori polmonari, disinfettanti e medicinali. L’accesso a questi beni sarà fondamentale anche per la ripresa della vita sociale ed economica e, al fine di una maggiore resilienza, potrà essere supportato da provvedimenti volti a costituire riserve adeguate. In questo contesto, le politiche commerciali possono giocare un ruolo importante, come emerge anche da un recente studio condotto in seno all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), relativo al diverso contesto di disastro naturale.
PANDEMIA, IMPRESE E DIRITTI UMANI. L’APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GUIDA ONU SU IMPRESA E DIRITTI UMANI AL TEMPO DEL COVID-19
Sino ad oggi il dibattito sull’impatto del COVID-19 sui diritti umani ha concentrato l’attenzione sul ruolo degli Stati e sulla legittimità delle misure di deroga o di limitazione delle libertà individuali adottate per contenere la diffusione della pandemia, in combinazione con quelle di tipo economico e sociale tese ad offrire una rete di sicurezza sia agli individui che alle imprese. Minore attenzione, invece, è stata riposta sul ruolo, non meno importante, del settore privato. I Principi Guida ONU su impresa e diritti umani del 2011 (UNGPs) ci ricordano in effetti, che se da un lato spetta agli Stati l’obbligo (positivo) di regolare le attività delle imprese in modo che queste ultime non violino i diritti umani (v. Fasciglione, pp. 37-47), dall’altro lato la responsabilità delle imprese di rispettare (CRtoR), disciplinata dal secondo Pilastro dei UNGPs, impone alle imprese di rispettare i diritti umani nel corso delle loro operazioni e dell’intera value chain (v. Bonfanti e Bordignon, in part. p. 501) e di adottare le misure necessarie per evitare che le proprie attività abbiano un impatto negativo sui diritti umani e nel caso in cui lo si sia cagionato, per prevenirlo, mitigarlo e rimediarlo.
IL DECRETO INTERMINISTERIALE PER GESTIRE L’EMERGENZA COVID-19 NELL’AMBITO DEGLI OBBLIGHI DELL’ITALIA AI SENSI DELLA CONVENZIONE SAR: L’INSOSTENIBILE “INTERMITTENZA” DEL LUOGO SICURO PER I MIGRANTI DIRETTI VERSO L’ITALIA
Sull’onda dei copiosi provvedimenti adottati nell’era del coronavirus, il 7 aprile 2020 è stato adottato anche un decreto interministeriale col quale si sancisce che, per l’intero periodo di durata dell’emergenza sanitaria nazionale derivante dal COVID-19, i porti italiani non assicurano i «necessari requisiti per la classificazione e definizione di Place of Safety (luogo sicuro)» ai sensi della convenzione SAR, limitatamente tuttavia ai casi di soccorso effettuati da parte di navi straniere al di fuori dell’area SAR italiana. Si tratta di un decreto quanto meno insolito, che merita alcune riflessioni, preliminarmente alle quali va innanzitutto ripercorso l’iter motivazionale alla base del medesimo.
Il contrasto alla disoccupazione a fronte dell’emergenza sanitaria da COVID-19: è attuale il principio di solidarietà nell’Unione europea?
Il 2 aprile 2020 la Commissione ha proposto l’adozione di un regolamento relativo a un nuovo strumento finanziario fondato sull’art. 122 TFUE, denominato Support to Mitigate Unemployment Risks in an Emergency (SURE) Regulation e destinato a elargire prestiti agli Stati membri per sostenere la spesa generata dalle misure contro la disoccupazione. Si tratterebbe di un’azione emergenziale, inerente a tale base giuridica (in argomento, v. anche il precedente post di Costamagna). L’Unione si doterebbe di risorse finanziarie reperite sui mercati internazionali (garantite dagli Stati membri) al fine di alleviare i gravi fenomeni di disoccupazione che si profilano all’orizzonte come una delle conseguenze più nefaste dell’attuale emergenza sanitaria. Conviene ricordare che la proposta di costituire un Unemployment Insurance Scheme a livello europeo è stata avanzata nel 2015, dinanzi all’Eurogruppo, dall’allora Ministro Padoan (in proposito, v. qui).
Prime considerazioni sull’effettività delle risposte normative dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) alla diffusione del COVID-19
L’11 marzo 2020 il Direttore generale dell’OMS ha dichiarato che la diffusione del COVID-19 aveva ormai raggiunto il livello di una pandemia e ha raccomandato pertanto il rafforzamento della cooperazione per il contenimento del contagio. Poiché la propagazione del COVID-19 risultava imprevedibile e incontrollabile per la mancanza di un vaccino e trattamenti farmacologici specifici, nei giorni precedenti alcuni Stati, tra cui l’Italia, com’è noto, avevano adottato misure limitative della libertà di circolazione delle persone dapprima in alcune aree e poi nell’intero territorio nazionale, chiuso scuole, università e infine tutti gli esercizi commerciali non essenziali.
La protezione dello Stato di diritto nell’Unione europea ai tempi del Coronavirus: se non ora, quando?
Il post di Simone Benvenuti illustra con grande lucidità le ricadute sulla tutela dello Stato di diritto derivanti dall’adozione della legge organica ungherese n. 12, del 30 marzo 2020, relativa alla protezione contro il Coronavirus. Si tratta di misure abnormi, che non possono certo esser fatte rientrare nel novero delle decisioni che gli Stati dell’Unione sono legittimati ad adottare, in situazioni di emergenza, per derogare all’applicazione del diritto sovranazionale. De Sena ne delinea poi le criticità alla luce della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
In effetti, tali misure, che vanno a sommarsi ad una serie di riforme introdotte nel Paese europeo a partire dal 2011 – l’ultima delle quali, sostanzialmente contestuale alla legge del 30 marzo, volta a proibire la registrazione sui documenti di identità del cambio di sesso –, sembrano dar corpo in via definitiva (o quanto meno per un periodo di tempo indefinito) a quel modello di democrazia illiberale promosso con forza da Viktor Orbán, ponendosi così in netto contrasto con l’impianto valoriale su cui si fonda l’Unione europea (art. 2 TUE).
È dunque opportuno compiere alcune considerazioni sulle conseguenze che rispetto ad esse dovrebbero determinarsi sul piano sovranazionale.
Contrasto al COVID-19 e/o demolizione dello Stato di diritto? Le misure ungheresi e la Convenzione europea
L’esame delle misure di emergenza votate dal Parlamento ungherese accuratamente condotto nel post di Simone Benvenuti induce a svolgere qualche riflessione “a caldo”, anche sulla conformità di dette misure rispetto all’art. 15 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Dico “a caldo”, non solo per l’impossibilità di condensare, in poche righe, ed in pochissimo tempo, un’analisi che richiederebbe maggiori approfondimenti; ma anche perché una valutazione precisa di tali misure esigerebbe, evidentemente, di poterne considerare la prassi di attuazione di cui, allo stato, non può ancora disporsi.
Due sono allora gli aspetti di carattere generale sui quali, sin da ora, è possibile articolare qualche riflessione, fermo restando che su ulteriori questioni di tipo più specifico, considerazioni più meditate senz’altro potranno seguire.
Sulla Legge organica ungherese n. 12 del 30 marzo 2020 «sulla protezione contro il Coronavirus»
Il 30 marzo, il Parlamento monocamerale ungherese (Országgyűlés, o Assemblea Nazionale) ha approvato con una maggioranza di 137 voti a favore e 53 contrari il disegno di legge organica, presentato dieci giorni prima dal Ministro della giustizia Judit Varga (qui il testo del Disegno di legge T/9790 del 20 marzo 2020, in ungherese, qui il testo in inglese), sulle «misure di emergenza necessarie per prevenire ed eliminare l’epidemia causata dall’infezione Covid-19». Per chiarire appieno la portata di questo testo, è opportuno esaminarne i contenuti e l’inquadramento costituzionale, ma anche collocarlo nel più ampio processo di riforma incrementale che l’ordinamento costituzionale ungherese ha conosciuto nell’ultima decade. Sono molti gli ordinamenti che, di fronte alla crisi sanitaria determinata dalla diffusione del Covid-19, hanno infatti subito torsioni, pur mantenendo o recuperando dopo la reazione iniziale un equilibrio istituzionale, ciò che proprio non appare realizzarsi nell’ordinamento ungherese. L’approvazione della legge dello scorso 30 marzo mostra infatti il persistente sbilanciamento in seno all’ordinamento ungherese. Questo, a seguito delle già numerose torsioni che nell’ultimo decennio ne hanno comportato lo sfibramento, sembra ormai aver perso la possibilità di recuperare l’equilibrio originario, e appare ormai oggetto facilmente plasmabile da parte di una volontà politica egemonica.
Le sanzioni internazionali sono un ostacolo alla risposta degli Stati alla pandemia da COVID-19?
Nel messaggio del 26 marzo 2020 del Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres rivolto agli Stati del G20 compaiono le coordinate di una rinnovata solidarietà internazionale per fronteggiare una minaccia che non conosce confini: l’appello per un immediato cessate il fuoco globale, la richiesta di una risposta coordinata per fermare la trasmissione del virus, l’auspicio che siano presto individuate misure per contenere l’impatto sociale ed economico della crisi. Colpisce in tale messaggio l’appello ad allentare i regimi sanzionatori che minano la capacità degli Stati di rispondere alla pandemia.
Carcere, diritti, organismi internazionali al tempo del Coronavirus
Gli effetti sociali del coronavirus costituiscono una metafora della condizione carceraria. Siamo tutti prigionieri nelle nostre case, costretti ad assaggiare forzatamente frammenti di detenzione. Fino a questo momento, però, questo stato globale e permanente di reclusione non si è tradotto in una spinta a produrre azioni dirette a favorire in modo significativo il distanziamento sociale all’interno delle prigioni.
La detenzione di migranti al tempo del COVID-19: conseguente a nulla e destinata a nulla
Le persone private della libertà personale sono più vulnerabili di fronte al COVID-19 da entrambi questi punti di vista: da una parte, le loro condizioni di salute sono peggiori, in media, rispetto a quelle della popolazione in generale; dall’altra, vivono, inevitabilmente, in condizioni di prossimità con numerose altre persone (la doppia vulnerabilità dei detenuti di fronte al Coronavirus è stata sottolineata, tra gli altri, dall’OMS e da Penal Reform International).
La proposta della Commissione di uno strumento contro la disoccupazione generata dalla pandemia Covid-19 (‘SURE’): un passo nella giusta direzione, ma che da solo non basta
Il 1° aprile 2020, la Presidentessa von der Leyen ha annunciato l’intenzione della Commissione di proporre la creazione di uno strumento contro la disoccupazione generata dalla pandemia Covid-19 nei Paesi membri. Il Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency (SURE) affronta una delle questioni più urgenti in questo periodo, mirando a offrire sostegno finanziario ai sistemi nazionali di contrasto alla disoccupazione, molti dei quali rischiano di collassare sotto il peso generato dagli effetti economici della pandemia e delle misure di lockdown.
Alla riscoperta delle norme di applicazione necessaria Brevi note sull’art. 28, co. 8, del DL 9/2020 in tema di emergenza COVID-19
L’art. 28 del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9 disciplina le modalità e le condizioni alle quali gli utenti di titoli di viaggio e pacchetti turistici possono ottenere un rimborso per la mancata fruizione del servizio, in seguito alla dichiarata emergenza sanitaria derivante dal diffondersi del SARS-CoV-2, più comunemente noto come «Coronavirus». Si tratta, come prevedibile, di una normativa ispirata al principio della tutela della parte debole che va certamente accolta con favore.
La tempesta perfetta COVID-19, deroghe alla protezione dei dati personali ed esigenze di sorveglianza di massa
Una premessa di metodo si impone: di fronte al nuovo tutte le competenze sono vecchie. A causa dell’epidemia da COVID-19 inediti quesiti giuridici si irradiano in ogni direzione. Alcuni di essi, tutt’altro che minori, si pongono sul piano delle possibili deroghe in materia di protezione dei dati personali: è su questi che concentrerò le mie riflessioni.
La BCE nella tempesta della crisi sanitaria
Davanti all’aggravarsi della crisi sanitaria, le cui conseguenze economiche e sociali sono ancora imprevedibili, in molti credono che l’Unione europea si trovi davanti a un bivio esistenziale: dimostrare una volta per tutte l’efficacia delle sue istituzioni sovranazionali e sviluppare strumenti comuni di gestione della crisi, o crollare definitivamente sotto il peso schiacciante degli egoismi nazionali. La resa dei conti sembra avvicinarsi dal momento che nelle ultime settimane, parallelamente al propagarsi del contagio, i mercati azionari sono crollati, le maggiori economie del mondo sono entrate in recessione e i titoli di Stato dei Paesi finanziariamente meno solidi della zona euro, in particolare l’Italia, sono stati messi sotto forte pressione.
«Nous sommes en guerre»: la lotta globale alla pandemia alla prova del Patto internazionale sui diritti civili e politici
Assodata l’impossibilità di contenere il contagio all’interno dei singoli Stati e addirittura all’interno di un singolo continente, sembra dunque utile fare chiarezza, anche al fine di cogliere gli sviluppi futuri di questi eventi, su quale sia lo standard applicativo dei diritti umani nell’ambito del sistema universale di tutela descritto dal Patto internazionale sui diritti civili e politici (d’ora in avanti, anche solo Patto o Pidcp).
La sospensione dei termini processuali da parte della Corte europea per l’emergenza Covid-19
Con un comunicato stampa diffuso dalla Cancelleria della Corte europea dei diritti dell’uomo il 16 marzo 2020, è stata annunciata l’adozione da parte della Corte di una serie di misure eccezionali per rispondere alla crisi globale sanitaria senza precedenti dovuta alla diffusione pandemica del COVID-19, che tengono conto delle recenti decisioni adottate al riguardo dalle autorità dello Stato francese e dallo stesso Consiglio d’Europa (è proprio del 16 marzo 2020 il decreto del Presidente della Repubblica francese che, con effetto a partire dal giorno successivo, ha disposto una serie di misure straordinarie per il contenimento del contagio tra cui la limitazione degli spostamenti non giustificati da necessità di lavoro, di salute, di acquisto di beni di prima necessità, di assistenza e di esercizio fisico individuale e la chiusura degli esercizi commerciali non aventi ad oggetto servizi essenziali).
Misure di contrasto all’epidemia e diritti umani, fra limitazioni ordinarie e deroghe
L’impatto devastante dell’epidemia da COVID-19 sta imponendo agli Stati (e alle organizzazioni internazionali competenti) l’introduzione di misure vieppiù incisive per tentare di arginarne l’avanzata e mitigarne gli effetti. Alcuni dei provvedimenti adottati comportano restrizioni al pieno godimento dei diritti individuali: l’imposizione di quarantene e le ospedalizzazioni coatte costituiscono chiare interferenze col diritto alla libertà personale; la creazione di zone dalle quali non è concesso allontanarsi incide sulla libertà di movimento; la requisizione di beni privati limita il diritto di proprietà. In alcuni casi i governi hanno fatto ricorso a tecniche di sorveglianza capaci di limitare fortemente il diritto alla vita privata e familiare.
I diritti in questione sono garantiti dagli ordinamenti interni degli Stati, ma anche da numerosi trattati a tutela dei diritti umani. Sia i primi che i secondi prevedono tuttavia la possibilità di introdurre restrizioni al pieno esercizio dei diritti individuali, allorché debbano essere protetti interessi collettivi (quali la salute e l’ordine pubblico), interessi essenziali dello Stato o i diritti e le libertà di altri individui.
Scopo di questo post è di esaminare rapidamente quali restrizioni siano permesse nelle circostanze attuali, e quali siano i requisiti formali e sostanziali che vanno rispettati nella loro attuazione. L’analisi si concentrerà sul quadro giuridico fissato dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU).
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