diritto internazionale pubblico

Considerazioni sull’intervento militare statunitense contro l’Isis

Paolo Picone è Professore Emerito di Diritto internazionale presso l’Università La Sapienza di Roma

1. A pochi giorni dall’inizio dell’intervento militare unilaterale degli Stati Uniti volto a fermare l’avanzata dell’Isis (lo Stato islamico di Iraq e Levante), cominciano a manifestarsi, per ora flebilmente (ma, come nel caso del Papa, assai autorevolmente) le voci che auspicano che tale intervento venga al più presto sostituito da quello dell’ONU. Solo così sarebbe evidentemente per molti possibile restaurare la “legalità” internazionale, e soddisfare le condizioni fissate dalla unica e vera Costituzione del mondo, la Carta delle Nazioni Unite.
Questa “professione di fede” non tiene conto della realtà. Si dimentica infatti che il Consiglio di sicurezza è destinato ad una sicura inefficienza ogniqualvolta si verifichi un contrasto nelle posizioni sostenute dai Membri dotati del potere di veto (inefficienza che ha prodotto una situazione di paralisi radicale dell’organo nei primi quaranta anni di vita dell’Organizzazione!). E che, dopo la fine della guerra fredda, nel mitico 1989, con la nuova “prassi delle autorizzazioni all’uso della forza” agli Stati, questi ultimi si sono trovati investiti di deleghe, nella gestione degli interventi “per conto” dell’ONU, intrise di forti elementi di unilateralismo; mentre l’unilateralismo ha finito col configurarsi, in molti casi (Kosovo, Afghanistan, Iraq nel 2003, e così via), come una opzione alternativa suscettibile di essere scelta a loro rischio dagli Stati, pur in presenza di critiche e di dissensi, nel caso di paralisi del canale istituzionale dell’ONU! Del resto, anche attualmente, gli appelli rivolti all’ONU a intervenire al posto degli Stati Uniti si rivelano in fondo, più che sorprendenti, un po’ patetici, dato che tale Organizzazione, se si prescinde dalla sua attività di “routine”, non gestisce in realtà direttamente nessuno dei principali conflitti militari attuali (Ucraina, Gaza, Iraq, Libia). E sembra non poter fare diversamente, a causa non solo di dissidi interni tra i Membri dell’Organizzazione (permanenti e non), ma delle stesse caratteristiche materiali peculiari di molti dei conflitti indicati, su cui non è possibile soffermarsi in questa sede.
Lo scopo limitato di questo scritto, che appare non a caso in un blog, è volto perciò non a riprendere ab imis delle più dense riflessioni teoriche (da noi svolte peraltro ampiamente in altre sedi), ma a suscitare a fini costruttivi un breve dibattito, comunque problematico, sull’intervento militare statunitense (tra un “vecchio” studioso ormai già “rottamato” e delle giovani “speranze” della materia), che non sia una volta tanto condotto all’insegna di posizioni troppo prudenti e, per così dire, solo “politically correct”.

2. L’intervento militare degli Stati Uniti (sviluppato dall’inizio attraverso operazioni aeree condotte da droni) nasce, come abbiamo già sottolineato, come un intervento formalmente unilaterale, in quanto sprovvisto tecnicamente di un’autorizzazione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Questo solleva il problema di approfondire se esso sia lecito, e, in caso affermativo, di verificare quale sia la sua giustificazione (o, se si vuole, il suo inquadramento normativo) dal punto di vista tecnico-formale.
Al fine indicato, occorre in via preliminare sottolineare che non ha senso ricorrere all’art. 51 della Carta dell’ONU, e pensare che l’intervento statunitense venga condotto in via di autotutela collettiva (come un giornalista ha scritto alludendo ad un diritto del “popolo” curdo di richiedere all’Europa l’invio di armi per difendersi dall’aggressione). Come è noto, i due Stati al centro delle invasioni (la Siria e l’Iraq) non hanno certo “invitato” gli Stati Uniti ad intervenire. Al contrario. Al momento in cui scriviamo, la Siria ha per la prima volta dichiarato di essere pronta a cooperare con la Comunità internazionale (Stati Uniti inclusi), accettando eventualmente degli attacchi aerei dal proprio territorio, solo dopo però averli autonomamente concordati: mentre sono invece gli Stati Uniti ad avere le maggiori difficoltà ad aderire ad un accordo con un nemico ufficiale di pochi mesi fa! Mentre il Gran Pontefice degli yazidi in Iraq vorrebbe a quanto pare chiedere direttamente all’ONU una risoluzione per proteggere la propria gente “dall’odio islamista” (v. su entrambi i casi la Repubblica del 26 agosto 2014, p. 14 ss.).
La verità è che l’art. 51, come disposizione della Carta dell’ONU (dato che il divieto di aggressione è anche oggetto di una autonoma prescrizione erga omnes del diritto internazionale generale), non può in tal caso venire in considerazione, dato che il Consiglio di sicurezza non sta trattando operativamente la questione, e non è sul punto di intervenire! Gli Stati Uniti non sono perciò intervenuti per restaurare l’integrità territoriale di alcuno Stato (e quindi i suoi “diritti” violati da un’aggressione), ma per esercitare dei “poteri” (e/o svolgere delle funzioni) a tutela del più generale interesse dell’intera Comunità internazionale.

3. Per chi ricostruisce e descrive l’ordinamento internazionale in una prospettiva “contrattualistica”, come un insieme di “diritti” (e di obblighi ad essi correlati) degli Stati, l’“unilateralismo” si configura quasi come un “male in sé”, in quanto espressione, per definizione, di una sorta di esercizio arbitrario da parte di uno Stato dei propri diritti e/o delle proprie ragioni. L’unilateralismo può tuttavia anche costituire, in certi casi e a certe condizioni (che andrebbero approfonditi assai meglio dalla dottrina) come una forza costruttiva e trainante del diritto internazionale generale (v. recentemente Hakimi, Unfriendly Unilateralism, in Harvard International Law Journal, 2014, p. 105 ss.). E ciò soprattutto quando gli Stati siano chiamati a esercitare dei diritti collettivi e/o dei poteri/doveri per conto della Comunità internazionale nel suo insieme.
Nel campo dell’uso della forza, le possibilità che gli Stati esercitino dei poteri nel senso in ultimo indicato (gestendo direttamente e autonomamente delle attività di carattere coercitivo) sembrano ricollegarsi a due ipotesi distinte, e cioè: a) a dei casi isolati di mancato e/o impossibile funzionamento del Consiglio di sicurezza, pur essendo quest’ultimo stato in partenza chiamato ad operare; b) ai casi di ricorso alla forza previsti, in alternativa al sistema dell’ONU, come reazioni ad illeciti compiuti dagli Stati nei confronti dell’intera Comunità internazionale, dal Progetto finale di codificazione della responsabilità internazionale degli Stati adottato dalla International Law Commission (ILC) nel 2001.
Le prime ipotesi sono quelle in cui, pur essendo l’Organizzazione delle Nazioni Unite competente per la trattazione di un caso, e già stata in concreto “chiamata” ad intervenire, si verifichi un blocco nel funzionamento del Consiglio di sicurezza, che impedisca al medesimo di assumere le necessarie delibere. Tali ipotesi possono essere esemplificate ricorrendosi alla nostra ricostruzione, ormai risalente, dell’intervento unilaterale di alcuni Stati (e/o della NATO) in Kosovo (v. Picone, La “guerra” del Kosovo e il diritto internazionale generale, in Rivista di diritto internazionale, 2000, p. 309 ss., ripubblicato in Comunità internazionale e obblighi “erga omnes”, III ed., Napoli, 2013, p. 321 ss.). Senza dilungarci sul punto, noi sostenemmo allora la liceità almeno in partenza di tale intervento, in quanto, malgrado la paralisi del Consiglio di sicurezza, gli Stati interventori si proponevano di perseguire un crimine internazionale posto in essere dalla Serbia di Milošević, attraverso gravi violazioni dei diritti dell’uomo a danno della popolazione del Kosovo: e ciò in considerazione del fatto (che costituisce una condizione essenziale) che tali violazioni erano suscettibili di essere perseguite con l’uso della forza ai sensi del diritto internazionale generale. La chiave di volta di tale soluzione era costituita quindi dal ricorso ad una peculiare interpretazione dell’art. 51 della Carta, per cui la deroga a favore dell’unilateralismo da esso prevista per il caso di un’aggressione avrebbe potuto essere applicata in via estensiva a tutte le altre ipotesi di “crimini” (come si diceva a quel tempo) commessi dagli Stati nei confronti della intera Comunità internazionale. Erano quindi i poteri a nostro avviso concessi in questi casi agli Stati a rendere eccezionalmente “inoperativa” l’eventuale paralisi del Consiglio di sicurezza.
La seconda possibilità, di portata assai più generale, è quella invece in cui (non venendo esercitata o non esistendo, nel caso, una competenza istituzionale assorbente da parte dell’ONU) gli Stati siano legittimati a opporsi autonomamente a gravi violazioni di obblighi erga omnes alla stregua di quel “canale” parallelo, ma sussidiario (rispetto al sistema dell’ONU) di reazioni collettive a tali illeciti ricavabile dal già indicato Progetto finale di codificazione della responsabilità degli Stati. In uno scritto recente (Capitalismo finanziario e nuovi orientamenti dell’ordinamento internazionale, in Diritti umani e diritto internazionale, 2014, p. 5 ss., p. 16 ss.), noi abbiamo già sottolineato, facendo riferimento ai nostri svolgimenti sviluppati in altra sede, come i due canali siano destinati a coesistere (insieme a quello per noi del tutto ipotetico della responsibility to protect) nel caso di un intervento condotto e/o da condurre per rispondere alle “gross violations” compiute da uno Stato sul piano del diritto umanitario. Ma il discorso svolto in quella sede si configurava come del tutto ipotetico, dato che gli Stati Uniti avevano poi alla fine rinunciato a reagire con azioni militari unilaterali limitate e “mirate” (come essi dicevano) all’impiego da parte del Governo siriano di armi chimiche contro larghi strati della popolazione civile (v. ancora l’op. ult. cit., p. 17 ss.).

4. Come è chiaro, è la seconda prospettiva a poter costituire sia pur implicitamente la base, come ipotesi di lavoro, per giustificare l’intervento degli Stati Uniti. Esso sembra infatti oggettivamente  configurarsi come una reazione al grave comportamento illecito dell’Isis, reazione condotta unilateralmente alla stregua delle disposizioni del Progetto finale della ILC sulla responsabilità degli Stati del 2001. Questa soluzione richiede tuttavia, prima di essere accolta, lo svolgimento di alcune considerazioni sul rapporto intercorrente tra le reazioni indicate e le competenze spettanti al Consiglio di sicurezza dell’ONU.
Nell’ambito del Progetto, tra le varie debolezze del medesimo, spicca il fatto che al rapporto indicato, dopo oltre cinquant’anni di negoziato, è dedicata una sola disposizione, l’art. 59, che non propone alcuna articolata soluzione (né nel testo, né nel commento), limitandosi ad affermare che le disposizioni del Progetto “are without prejudice to the Charter of the United Nations”. In ogni caso, come abbiamo altrove sottolineato (Picone, Le reazioni collettive ad un illecito erga omnes in assenza di uno Stato individualmente leso, in Rivista di diritto internazionale, 2013, p. 5 ss., p. 32 ss., ora riprodotto in Comunità internazionale, cit., p. 627 ss., p. 656 ss.), il carattere in principio unilaterale delle reazioni “collettive” assumibili dagli Stati è per così dire “scontato” in tutta la storia della codificazione, e si ricollega, tra i vari fattori: a) alla impossibilità (al di là della retorica ufficiale) di considerare l’ONU come la Comunità internazionale “organizzata”, e quindi quale centro di imputazione del tutto assorbente dei comportamenti degli Stati; b) alla finalità della codificazione di regolare un settore autonomo, quello della responsabilità degli Stati, alla stregua del diritto internazionale generale; c) alla inerenza dei fatti illeciti in causa (un tempo definiti crimini) a gravi violazioni di norme generali della materia, quelle per noi produttive di obblighi erga omnes, “dovute” alla stessa Comunità internazionale nel suo insieme; d) alla coincidenza solo occasionale tra i fatti illeciti in causa e quelli comunque impliciti nelle fattispecie (minacce alla pace, violazioni della pace o atti di aggressione) regolabili dal Consiglio di sicurezza dell’ONU; e) all’impossibilità di garantire una loro maggiore coincidenza attraverso la prospettiva, per interpretazione o in altro modo, di un ampliamento dei poteri istituzionali dell’ONU; f) alla difficoltà (già apparsa negli anni ’80 con riguardo ai rapporti di Riphagen alla Commissione) di “far gestire” le reazioni agli illeciti erga omnes dall’apparato organizzativo e procedurale dell’ONU (v. ampiamente il nostro Interventi delle Nazioni Unite e obblighi erga omnes, in Picone (a cura di), Interventi delle Nazioni Unite e diritto internazionale, Padova, 1995, p. 517 ss., p. 570 ss., ora in Comunità internazionale, cit., p. 207 ss., p. 264 ss.); e così via. Non a caso, quindi, nell’unica sede in cui la questione risulta presa esplicitamente in considerazione, e cioè nel commento all’art. 41 del Progetto (la disposizione che prevede “a positive duty to cooperate” di tutti gli Stati per far cessare le violazioni perseguite), si afferma esplicitamente che tale cooperazione “could be organized in the framework of a competent international organization, in particular the United Nations”, o attraverso una “non-institutionalised cooperation”. Le Nazioni Unite non sono quindi (come molti sbrigativamente ritengono…) tenute in ogni caso a intervenire: ma possono farlo, a patto di averne la competenza e di ritenerlo politicamente opportuno. Altrimenti, le eventuali reazioni potranno essere assunte, per le gravi violazioni regolate dal Progetto, piaccia o non piaccia, in via “cooperativa” tra gli Stati, ma formalmente unilaterale.

5. L’analisi che precede è basata sulle caratteristiche oggettive dell’intervento statunitense, e su vari elementi (che forse piaceranno al lettore… assai meno!) di carattere strettamente teorico. Mancano invece, come al solito, dichiarazioni significative degli Stati, e in particolare degli stessi Stati Uniti, volte a definire il contesto e/o il quadro normativo di riferimento dell’intervento medesimo. Sarebbe giunto, lo diciamo con consapevole ingenuità, il momento di chiedere agli Stati, per mettere ordine nell’intera materia, una maggiore chiarezza e responsabilità rispetto ai comportamenti che assumono.
C’è un elemento, tuttavia, nell’intervento statunitense, che va ancora attentamente valutato. Si tratta del fatto che l’intervento è stato deciso e attuato (almeno inizialmente) da soli dagli Stati Uniti, mentre le reazioni unilaterali agli illeciti erga omnes dovrebbero in principio (e/o tendenzialmente) configurarsi come delle risposte collettive in grado di esprimere e rappresentare la posizione sostenuta nel suo insieme dall’intera Comunità internazionale. In tal senso milita anche testualmente il dettato dell’art. 41 del Progetto che, nel determinare le “particular consequences” di un grave illecito erga omnes, richiede che gli Stati (ma, si noti, non letteralmente “tutti” gli Stati!) debbano tra loro cooperare per far cessare l’illecito stesso. Come si ricorderà, noi abbiamo dato, in un precedente scritto già citato (Picone, Capitalismo finanziario, cit., p. 17 ss.), molta importanza a questo elemento della “rappresentatività” della risposta collettiva, per spiegare (senza ricorrere solo ad argomenti, forse realisticamente più decisivi, di carattere politico) perché gli Stati Uniti, non avendo trovato alleati, avessero alla fine rinunciato a “sanzionare” l’impiego contro i civili di armi chimiche da parte del Governo siriano. Nel caso che attualmente ci interessa, non ci sembra tuttavia che l’indicato elemento di debolezza dell’intervento statunitense possa configurarsi come un fattore di illiceità (o anche di sola illegittimità) dell’intervento medesimo.
Se si guarda infatti al momento della decisione iniziale di procedere all’intervento, è chiaro che i motivi che hanno impedito di raggiungere un “accordo” esplicito o tacito di cooperazione tra una molteplicità di Stati sono gli stessi che hanno consigliato di non tentare la carta di una iniziativa da parte dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni cooperazione allargata sarebbe stata infatti impraticabile per ovvi motivi “politici” di vario genere: dal desiderio di Obama e degli Stati Uniti, dopo tante critiche anche interne, di assumere nuovamente una iniziativa autonoma all’altezza della posizione “egemonica” tradizionale (e ciò malgrado i gravi errori commessi nel decennio passato); ai valori “sacri” di democrazia e di civiltà messi in causa dalle conquiste dell’Isis; alla difficoltà se non impossibilità di ricevere un supporto dalla Russia, nella situazione di “nuova guerra fredda” limitata prodotta dal conflitto in Ucraina, e così via.
Ma al di là di questi motivi politici più contingenti, v’è la considerazione più strettamente giuridica che, come abbiamo sottolineato in altra sede (v. Picone, Il ruolo dello Stato leso nelle reazioni collettive alle violazioni di obblighi erga omnes, in Rivista di diritto internazionale, 2012, p. 597 ss., p. 966 ss., ora in Comunità internazionale, cit., p. 593 ss, p. 635 ss.; Picone, Le reazioni collettive, cit., in Rivista di diritto internazionale, 2013, p. 12 ss., e in Comunità internazionale, cit., p. 635 ss.) non ha senso ricavare dall’art. 41 del Progetto degli obblighi strettamente positivi di cooperazione incombenti in pari modo su tutti gli Stati, dato che ciò si tradurrebbe (dovendo ogni eventuale violazione di uno Stato essere poi sanzionata dagli altri Stati) in una catena di sanzioni potenzialmente suscettibile di riprodursi ad infinitum! È questo il motivo per cui, mentre la dottrina internazionalistica controverte formalisticamente sul significato da attribuire al valore “vincolante” di tali obblighi, il commento all’art. 41 del Progetto afferma realisticamente (nel par. 3) che andrebbe allo stato lasciata aperta la questione “whether general international law… prescribes a positive duty of cooperation”! La verità è che, come abbiamo detto altrove (Le reazioni collettive, cit., loc. cit.), tale cooperazione implica dei comportamenti congiunti di tipo essenzialmente fiduciario degli Stati, tra l’altro destinati per lo più non tanto all’affermazione di “diritti”, quanto alla gestione di “poteri funzionali” e/o di “poteri-doveri” per conto della stessa Comunità internazionale. Essa potrà tradursi “nella iniziativa di alcuni Stati, assunta per delega o con l’acquiescenza degli altri Stati (o della larga maggioranza di essi)”, o invece in un “continuum di azioni che si accrescono nel corso del tempo, man mano che si consolidi il consenso espresso dalla Comunità internazionale nel suo insieme”. Ciò è quanto a nostro avviso si è verificato (e si sta ancora verificando), anche per la rapidità con cui si è dovuto procedere, con riguardo all’intervento militare degli Stati Uniti contro l’Isis; ed è quanto dovrebbe indurre tutti (e gli Stati Uniti in primis) a coordinare sempre più in prospettiva, nella gestione dell’intervento, i propri sforzi ed obiettivi con quelli degli altri Stati (come è implicito nel recente piano di Obama di creare una forza internazionale per combattere i jihadisti: v. la Repubblica del 31 agosto 2014, p. 14).

6. Il ricorso da noi effettuato, per spiegare normativamente l’intervento militare statunitense, al “sistema” delle reazioni collettive unilaterali ad un illecito erga omnes disegnato dal Progetto di articoli dell’ILC sulla codificazione della responsabilità degli Stati richiede adesso, per completezza (ma anche al fine di comprendere meglio le possibili reazioni da parte dei vari Stati), di soffermarci in via conclusiva sulle caratteristiche del fatto illecito contro cui gli Stati Uniti hanno deciso di reagire.
Com’è noto, il Progetto di codificazione, dopo essere rimasto ancorato per circa trent’anni alla distinzione accolta originariamente dall’art. 19 (approvato dalla Commissione in prima lettura nel 1976, su proposta del relatore speciale Ago) tra delitti e crimini internazionali degli Stati, e alla concezione per cui i crimini sarebbero stati l’espressione di gravi violazioni di norme internazionali produttive di obblighi erga omnes, ha alla fine, con la “volgata” semplificatrice di Crawford, rinunciato sia ai crimini che agli obblighi erga omnes, assumendo a punto di riferimento unitario (nel III capitolo della Seconda Parte) le “serious breaches” di obblighi previsti da norme inderogabili (“peremptory norms”) del diritto internazionale generale.
Noi abbiamo cercato di dimostrare, in varie sedi, perché, malgrado la terminologia accolta, il punto di riferimento delle “gravi violazioni” fosse in realtà ancora attualmente costituito dalle norme produttive di obblighi erga omnes (esplicitamente menzionate, in modo esclusivo, dall’art. 48, par. 1, lett. b del Progetto finale: v. Picone, La distinzione tra norme internazionali di jus cogens e norme che producono obblighi erga omnes, in Rivista di diritto internazionale, 2008, p. 5 ss., p. 23 ss.); e come, anche in generale, l’intercambiabilità, ammessa da larga parte della dottrina, tra norme di jus cogens e norme produttive di obblighi erga omnes, non sia teoricamente sostenibile (v. ancora Picone, La distinzione tra jus cogens e obblighi erga omnes, in Comunità internazionale, cit., p. 575 ss.).
Anche una ricostruzione, come quella che noi preferiamo, nel senso che la categoria unitaria formale di riferimento sia in realtà costituita nel Progetto, ancora attualmente, dalle “gravi violazioni” di norme produttive di obblighi erga omnes aventi un contenuto inderogabile (v. ampiamente l’op. ult. cit., p. 586 ss.), non sana tuttavia l’ulteriore debolezza del Progetto stesso data dal fatto che non sono mai state approfondite e differenziate nel corso della codificazione le caratteristiche specifiche delle varie possibili fattispecie criminose in causa. È chiaro infatti anche a prima vista che le “reazioni aggravate” sono suscettibili di assumere un contenuto materialmente diverso, anche soprattutto con riguardo all’uso della forza, a seconda (per riprendere alcune categorie di “crimini” previsti dal vecchio art. 19, ancora presente nel Progetto provvisorio di codificazione del 1996) che riguardino un atto di aggressione, una pratica statale sistematica di discriminazione razziale, un comportamento idoneo a produrre un inquinamento ambientale su larga scala, e così via. Questa esigenza è solo in parte salvaguardata nel Progetto finale dalla “saving clause” prevista dall’art. 41, par. 3, che fa comunque salve le “ulteriori conseguenze” che la grave violazione di una norma “may entail under international law” (v. il nostro Obblighi erga omnes e codificazione della responsabilità degli Stati, in Comunità internazionale, cit., p. 517 ss., p. 558 ss.).
Nel caso dell’Isis, e dell’avanzata delle forze jihadiste sunnite, il comportamento criminoso è dato dall’esistenza di un’invasione di alcuni Stati sovrani (soprattutto l’Iraq e la Siria), al fine di sottrarre loro parti dei rispettivi territori, e costituire una nuova entità statale, il “califfato” islamico, improntato ad un’ideologia suscettibile di costituire, come è stato denunciato anche all’ONU, una minaccia alla pace nell’intera regione e nel mondo. Questa avanzata viene condotta infatti attraverso ulteriori comportamenti criminosi, dati soprattutto da gravi violazioni dello jus in bello, dalle violazioni gravissime dei diritti umani (eccidi generalizzati, rapimenti, torture, soprattutto a carico delle donne, e così via), e atti di veri proprio terrorismo, tutti idonei in fondo a caratterizzare assai negativamente la natura e le future caratteristiche “statali” del costituendo califfato. Si tratta di fatti illeciti (purtroppo ricorrenti nelle attività condotte dai gruppi fondamentalisti islamici: v. per tutti Guolo, Il fondamentalismo islamico, Roma-Bari, 2002) in grado di mettere a repentaglio l’intero assetto ed equilibrio della Comunità internazionale, che rischiano di attualizzare nei termini più barbari uno scontro di civiltà preconizzato a suo tempo da un autore come Huntington.
Non sembrano esserci quindi almeno questa volta dubbi, quali che siano gli errori commessi dagli Stati Uniti in passato, sul fatto che essi siano legittimati a difendere se stessi e gli altri Stati da tale minaccia globale, e a reagire almeno attualmente a nome dell’intera Comunità internazionale.
In questa prospettiva, gli Stati Uniti sembrano godere di una “delega” allo stato accettata da tutti, che ricorda la libera iniziativa da essi condotta, con la benedizione passiva del Consiglio di sicurezza, e l’accettazione in fondo di tutti gli Stati, dopo l’attentato alle Torri gemelle nel 2001, attraverso l’invasione dell’Afghanistan (v. il nostro La guerra contro l’Iraq e le degenerazioni dell’unilateralismo, in Rivista di diritto internazionale, 2003, p. 329 ss., p. 368 ss., ora in Comunità internazionale, cit., p. 375 ss., p. 416 ss.). In termini sostanzialmente analoghi ai nostri, un’autrice ha recentemente ricostruito la portata di tale intervento, sostenendo giustamente (e l’osservazione potrebbe riproporsi oggi) che la reazione favorevole in pratica di tutti gli Stati all’uso della forza da parte degli Stati Uniti non sia in quel caso dipesa dalla natura “terroristica” degli attacchi da essi subiti, ma dalla percezione avvertita dall’intera Comunità internazionale dell’esistenza di “una minaccia globale proveniente da quegli atti e soprattutto dall’organizzazione che li aveva posti in essere” (così Nigro, La definizione di terrorismo nel diritto internazionale, Napoli, 2013, p. 318). Mutatis mutandis, è questo verosimilmente il contesto normativo di riferimento per spiegare la portata anche nel caso attuale dell’intervento unilaterale militare statunitense, e il consenso finora da esso ricevuto, dal fronte assai esteso degli oppositori all’avanzata dell’Isis.

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Paolo Picone

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5 Comments

  1. Luca Pasquet
    Settembre 5, 2014 at 11:49 am — Rispondi

    Rispondo molto brevemente, con un flash, all’interessante ed argomentato intervento di Picone. Confesso di provare istintivamente una certa simpatia per chiunque si muova per bloccare l’ISIS. Ciò detto, c’è un problema che mi preoccupa più di altri (ce ne sarebbero molti, ma confido che altri se ne occuperanno, dandomi il cambio come “ciclisti gregari in fuga”) nella possibilità di avallare una dottrina dell’intervento unilaterale in caso di violazioni di obbligazioni erga omnes. Non concerne tanto gli aspetti teorici della “giustificazione” di una tale dottrina, ma piuttosto le possibili conseguenze di una sua applicazione sistematica.
    Il punto di cui parlo è l’asimmetria esistente tra gli Stati in termini di potere (economico/militare/politico) e capacità di influenzare (anche spaventando) gli altri Stati. Può sembrare scontato e banale, ma mi sembra una questione rilevante. Il sistema delineato dalla Carta delle Nazioni Unite ha tra gli altri scopi quello di impedire che un paio di superpotenze egemoni facciano sostanzialmente quello che pare a loro senza avere il consenso di almeno qualche altra potenza avente interessi diversi (i membri permanenti del CS). E’ una questione di checks and balances, rudimentale, ma sostanzialmente sensata. Ora, se bypassiamo questo sistema, il rischio evidente è quello di legittimare ogni azione di chi materialmente può permettersi di intervenire (le superpotenze), nonché di strumentalizzare le obbligazioni erga omnes, trasformandole in un passepartout legittimante l’uso unilaterale della forza anche per secondi, terzi e quarti fini, se non sempre vergognosi, quasi mai nobili. Mi si potrebbe rispondere che di fatto è già così, che NATO e Russia invadono e bombardano a loro piacimento, il che è vero. Ma non è una buona ragione per legittimare con argomenti giuridici una situazione di fatto diffusa, ma pur sempre illegale.
    Da questo discendono 2 problemi: 1) Chi decide quando si può intervenire? 2) Chi di fatto interviene, e contro chi?
    1) Mi viene in mente quel verso di De André: “tu sei il potere, vuoi essere giudicato? Vuoi essere assolto o condannato?”, e anche quella geniale battuta del Marchese del Grillo, il film di Monicelli: “e scusateme, ma io so’ io, e voi non siete… (diciamo “niente”, che la discussione, per quanto informale forse non ammette ancora le parolacce)”. Cioè, se viene meno il requisito di un’autorizzazione formale da parte di un gruppo (per quanto limitato) di Stati, chi interviene (USA e Russia) di fatto se la canta e se la suona (per usare un tecnicismo), cioè si autogiustifica mentre di fatto sta già intervenendo.
    Ora, da quello che ho capito, nel modello unilaterale l’autorizzazione formale del CS dovrebbe essere sostituita dal tacito assenso, o meglio, dall’assenza di esplicito dissenso, da parte della mitica “comunità internazionale”. Qui i problemi sono molti. Per cominciare, un’assenza di dissenso non equivale ad un’autorizzazione espressa. In particolare, mi sembra che molti Stati tacciano per non disturbare il potente (e pericoloso) manovratore egemone. Se le pecore potessero parlare, ci spiegherebbero che uscire dal gregge del tacito assenso per criticare apertamente il cane pastore non è una tecnica di sopravvivenza particolarmente efficace. Ciò vale a maggior ragione in un mondo in cui i cani pastore hanno l’atomica, un enorme potere finanziario ed economico, e hanno diritto di intervento armato unilaterale a loro piacimento. Ma non c’è solo la paura: il silenzio assenso può essere dettate dalla prospettiva futura di un accordo commerciale/militare/di sfruttamento economico delle nuove terre conquistate dall’interveniente. Il silenzio non può parlare, ma se potesse ci direbbe che non sempre (o quasi mai) è dettato dalla “percezione avvertita dall’intera Comunità internazionale dell’esistenza di ‘una minaccia globale proveniente da quegli atti e soprattutto dall’organizzazione che li aveva posti in essere’ “. Le “percezioni comunitarie” che i giuristi, per via della loro logica professionale e della loro particolare percezione del mondo, vedono in qualsiasi azione dello Stato, sono una finzione giuridica, come del resto la “comunità internazionale”. Sicuramente però un’atto può essere dettato da milioni di motivi che i giuristi non vogliono o non possono vedere.
    Ma anche ammesso che il dissenso esista, e venga esplicitato, come misurarlo? La parola di Saint Lucia ha lo stesso peso della Francia (sempre l’asimmetria)? Basta da solo per stabilire che l’intervento contro l’ISIS è illegale? E chi dovrebbe constatare l’esistenza di un consenso o di un dissenso? La mitica “comunità internazionale”… sì, ma chi nel concreto? Lo Stato interveniente? Naturalmente, vedrà solo ciò che fa comodo a lui. I suoi alleati europei? Naturalmente diranno ciò che fa comodo all’alleato. La potenza egemone numero 2? Naturalmente dirà qualsiasi cosa possa mettere in difficoltà la numero 1. E che effetto dovrebbe avere la constatazione dell’assenza di un consenso internazionale? Trasforma in corsa la legalità e lo status giuridico di un’azione cominciata quando ancora non si sapeva se fosse legale o no? E a questo punto, l’egemone n. 2 è autorizzato ad intervenire unilateralmente per contrastare il crimine di aggressione dell’interveniente n. 1 che agisce senza il consenso della comunità internazionale?
    2) Di fatto, chi interviene, chi interverrà, e contro chi? Presto detto, i grandi contro i piccoli, i pastori maremmani contro le pecore. Non voglio dire che queste pecore siano “agnellini”. Spesso commettono atti terribili che, su un piano morale, devono essere fermati. Quello che voglio sottolineare è che quando gli atti terribili vengono commessi dai grandi, nessuno interviene unilateralmente per fermarli. L’intervento degli USA in Iraq fu chiaramente un’aggressione illegale, ed è stata accompagnato dall’uso sistematico della tortura (vietata da una norma perentoria), dall’arresto e l’uccisione arbitraria di esseri umani, e dalla morte di almeno 100.000 iracheni. Nessuno invocò la violazione di norme erga omnes per giustificare un’intervento unilaterale volto a fermare gli USA ed i suoi alleati. La ragione è tutta racchiusa nella disparità di forze, di potere, di capitali, tecnologica tra Stati. Qualcosa di simile avviene nell’ambito della cosidetta “giustizia internazionale”, in cui alla sbarra sono sempre i “cattivi” africani, mentre quelli delle superpotenze, che hanno hanno causato nel mondo più morti, più insicurezza e più guerra del resto della società degli Stati, continuano a dormire tranquillamente nel loro letto, uccidendo bambini a distanza con i droni. In fondo, la leggendaria “Comunità internazionale” assomiglia moltissimo ad un gregge, o un branco globale, con due o tre maschi alfa che si sfidano per il dominio sul gruppo, e gli altri che seguono, in silenzio. Sarebbe auspicabile che i giuristi non legittimassero sistematicamente il manovratore.

  2. Giorgio sacerdoti
    Settembre 7, 2014 at 8:51 pm — Rispondi

    Sono d’accordo col prof. Picone ( quantum mutatus ab illo!).
    Forse si potrebbe aggiungere che il legittimo governo iracheno ha chiesto, esplicitamente o implicitamente, l’intervento americano per ristabilire la propria sovranità e integrità territoriale minacciata, da quello che dovrebbero qualificarsi come ribelli o insorti, portatori in ogni caso di una minaccia alla pace internazionale che va oltre al contesto di una guerra civile.
    Forse la vicenda rivaluta la teoria dell’intervento umanitario, cui accenna Paolo quando richiama la Responsibility to Protect cui il governo iracheno non è in grado di assolvere.

  3. Paolo Picone
    Settembre 8, 2014 at 12:25 am — Rispondi

    Rispondo brevemente allo scritto ricevuto in replica al mio solo… per evitare (lo spero!) che me ne vengano inviati altri dello stesso tenore (l’autore minaccia “l’arrivo di altri ciclisti gregari in fuga”, forse guidati proprio da lui…).
    Non mi interessa il mondo del mio interlocutore (fatto di “greggi”, “pecore”, “Marchesi del Grillo”, ecc…), e non mi pare possibile aprire un dibattito scientifico su problemi trattati in questo modo (la Comunità internazionale sarebbe simile ad un “gregge di pecore”; il consenso da parte degli Stati rispetto ad un determinato intervento non sarebbe mai misurabile in concreto, perché volto sempre e solo a servire gli interessi dei “manovratori egemoni”; l’egemonia garantirebbe ad uno Stato solo il privilegio di poter assumere delle soluzioni arbitrarie, e così via). L’autore usa frasi ad effetto per colpire i lettori (!), utilizzando il blog per un tipico “chiacchiericcio” all’italiana. Personalmente mi sono già “vaccinato” da tempo, e resto quindi insensibile alle critiche espresse in un certo modo (conosco per storia personale tonalità e linguaggi, di ben altra durezza, dei movimenti di contestazione!).
    Tornando al confronto scientifico, se è ancora possibile, mi limito perciò a ribadire solo alcune considerazioni.

    1) Non ho mai affermato, come mi fa dire il mio interlocutore, che degli interventi coercitivi unilaterali da parte degli Stati siano sempre esperibili “nel caso di violazioni di obblighi erga omnes”. Si tratta di una affermazione del tutto scorretta (se non malevola) che mi viene contrapposta anche da alcuni autori ormai… maggiorenni, sin dai tempi del mio articolo sul Kosovo (v. da ultimo la mia risposta in PICONE, Le reazioni collettive ad un illecito erga omnes in assenza di uno Stato individualmente leso, in Riv. dir. int., 2013, p. 5 ss., p. 29 n. 62; e ancora, al di fuori della cerchia degli internazionalisti, la puntuale ricostruzione del nostro pensiero da parte di BRIGAGLIA, Ragioni e vincoli. Il potere dialettico del giurista, Roma, 2011, p. 397 ss.).

    2) Non ho trattato nel mio scritto dell’unilateralismo per legittimare infantilmente “ogni (sic!) azione di chi può materialmente permettersi di intervenire (le Superpotenze)”, ma in considerazione dello spazio che esso ha assunto oggettivamente nelle soluzioni accolte dal Progetto finale di articoli dell’ILC del 2001 sulla codificazione della responsabilità degli Stati; e del rilievo crescente dell’unilateralismo stesso nella prassi degli Stati, a causa soprattutto delle frequenti paralisi del Consiglio di Sicurezza.
    In quest’ultimo caso (l’unico trattato dal mio interlocutore) gli interventi condotti dagli Stati senza l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza sarebbero a suo avviso, come quasi tutti dicono, per definizione illegali. Ma il mio interlocutore, oltre a non dirci come ovviare in questi casi alla paralisi del Consiglio (una questione rimasta aperta anche alla Sessione dell’Institut a Rodi, nel 2011), attribuisce assai poco rilievo a tale illegalità, sostenendo, nel suo nichilismo disperato, che… gli Stati-pecore (leggi: tutti tranne le Potenze egemoni!) non sarebbero poi in grado di bloccare e/o limitare l’azione illegale dello Stato egemone. Una grandiosa costruzione giuridica, come si vede…

    3) Nel nostro scritto, trattando dell’intervento statunitense contro l’Isis, noi ci siamo invece concentrati solo sulla prima delle due ipotesi in precedenza menzionate, per analizzare a quali condizioni e in che limiti il Progetto di codificazione si riferisca (in definitiva quindi “regolandoli”) a dei comportamenti unilaterali degli Stati. Tale ipotesi è come abbiamo detto del tutto trascurata dal mio interlocutore che, ignorando del tutto il Progetto, non si sa poi a che titolo possa valutare le considerazioni da noi svolte con riguardo all’intervento indicato: un modo assai… corretto di voler esaminare il pensiero degli altri, senza considerare ciò di cui essi parlano!
    Nel merito, noi abbiamo sviluppato il nostro discorso partendo come sempre dalla prospettiva della prevalente e assorbente competenza istituzionale dell’ONU. È vano e anche sciocco quindi accusarci di… “apologia dell’unilateralismo”.
    Il nostro scritto sollevava tuttavia, anche se a volte implicitamente, alcune questioni, relative alle condizioni procedurali (nel rapporto con l’ONU) e materiali (con riguardo alle fattispecie prese in considerazione dal Progetto) di esercizio da parte degli Stati delle reazioni collettive unilaterali ad un grave illecito erga omnes. Su tali condizioni sarebbe ancora opportuno riflettere, anche perché varie disposizioni del Progetto, che ho indicato altrove, si rivelano improprie, lacunose, o ancora bisognose di una più chiara interpretazione.
    In ogni caso, il nostro scritto tendeva solo ad applicare ad un intervento unilaterale specifico alcune riflessioni teoriche più generali da noi sviluppate in altre sedi. È solo in questa prospettiva limitata, e non per le discussioni improprie che ne sono seguite, che ci sembra perciò ancora oggi, nonostante tutto, di aver aperto comunque un dibattito che potrà forse risultare utile.

  4. Fabio Marcelli
    Settembre 8, 2014 at 3:33 pm — Rispondi

    L’intervento del tutt’altro che rottamato Picone è come sempre stimolante e ha il merito indiscutibile di ricollegare questioni di vasto impianto teorico con la realtà quotidiana. Non è tuttavia vero che l’intervento statunitense in Iraq non sia stato richiesto dal governo iracheno. Vedasi ad esempio http://borse.quifinanza.it/News/2014/06/25/iraq-al-maliki-chiede-l-intervento-degli-aerei-usa-668.html. Se anche non vi fosse stato tale invito l’intervento, nelle sue varie forme, dai droni all’assistenza umanitaria d’urgenza a gruppi di profughi principalmente yezidi, dovrebbe tuttavia essere giustificato, con questo concordo con Picone, alla luce delle norme internazionali generali richiamate, data l’innegabile esistenza di violazioni massicce dei diritti umani imputabili all’ISIS. Più complessa la soluzione del quesito con riguardo invece alla situazione siriana, dove la guerra civile è in corso oramai già da alcuni anni e interventi armati, concordati o meno con il governo o con settori dell’opposizione presuntamente non jihadista potrebbero cozzare con altre norme come il divieto di intervento negli affari interni. Si tratta peraltro di un’ipotesi su cui si appuntano i desideri di taluni analisti, si veda ad esempio l’intervento di Salem sull’Espresso di venerdì scorso, che auspica appunto un intervento a sostegno dei settori dell’opposizione non jihadista, sia per neutralizzare l’ISIS che per esercitare forti pressioni sul regime di Assad inducendolo al raggiungimento di una soluzione politica. Lascio qui impregiudicata la questione, che invece Picone mi pare di capire dà per scontata, relativa al compimento di crimini internazionali da parte del regime siriana, sub specie dell’uso di armi chimiche contro la popolazione civile.
    Un altro appunto che mi sento di fare a Picone riguarda la, a mio avviso, indebita rievocazione delle teorie di Huntington per identificare la base di un fenomeno, quello dell’ISIS, che risiedono invece nella disgregazione settaria dello Stato iracheno (e di quello siriano) frutto a sua volta di una strategia messa a punto a suo tempo dal think tank raggruppato attorno a Bush e fortemente appoggiato dagli Stati monarchici e dispotici della Penisola arabica, Arabia Saudita in testa. E’ da tale processo di disgregazione che sono scaturite condizioni che hanno agevolato la crescita dell’ISIS, su cui a torto o ragione si sono appuntate le speranze e le frustrazioni della parte sunnita del Paese che ha sofferto prima l’illecita occupazione statunitense e poi il governo corrotto e settario di Al Maliki.
    Quanto all’invio di armi ai Kurdi, se ne può sostenere giuridicamente la liceità ai sensi di varie norme, fra cui quelle cui fa riferimento Picone. Esso peraltro costituisce purtroppo una necessità sul piano militare, anche perché l’ISIS si è dotato dei moderni armamenti statunitensi abbandonati dalle truppe irachene in fuga. Mio personale auspicio è che ne siano attualmente riforniti i settori attualmente in prima linea contro l’ISIS come il PYD e il PKK che stanno operando sul terreno per difendere le popolazioni civili attaccate.
    Concordo sull’analisi di Picone relativamente all’attuale debolezza delle Nazioni Unite che costituisce un dato di fatto innegabile, ma che andrebbe superata, anche perché in realtà gli Stati Uniti paiono comprensibilmente restii ad assumersi ulteriori oneri intervenendo in un’area nella quale hanno già compiuto enormi danni dilapidando ingenti risorse sia umane che economiche. Ma soprattutto perché risulta dalla lettura del complesso delle norme applicabili un’innegabile preferenza per un intervento concordato in tale sede.
    A tale riguardo segnalo che l’Associazione internazionale dei giuristi democratici, quella europea e quella italiana svolgeranno nel prossimo futuro una missione in Iraq volta a raccogliere le testimonianze delle vittime dell’ISIS al fine di indirizzare ai Relatori delle Nazioni Unite in materia di tortura, esecuzioni sommarie e violenza contro le donne delle documentate denunce che avranno, mi auguro, l’effetto di attivare maggiormente sul tema l’apparentemente sonnacchiosa organizzazione mondiale.
    In termini più generali mi pare come tali vicende confermino come l’intervento unilaterale a tutela degli interessi generali della comunità internazionale, se pure in ipotesi ammissibile, debba essere contenuto, mirato e contingente, nonché sostenuto dal sostanziale assenso della gran parte della comunità internazionale e quindi rappresentativo delle sue istanze, dato che altrimenti può facilmente trasformarsi a sua volta in una violazione grave del diritto internazionale, come dimostrato da un crescente numero di esempi facilmente attingibili alla storia più recente.

  5. Nicola Colacino
    Settembre 13, 2014 at 3:41 am — Rispondi

    Le considerazioni del Prof. Picone sulla legittimità internazionale dell’intervento militare contro l’Isis, come sempre accade per gli scritti dell’Autore, offrono abbondante materiale di analisi, anche alla luce dei più recenti sviluppi della vicenda (mi riferisco, in particolare, alle dichiarazioni del Presidente Obama sul rafforzamento dell’impegno statunitense e la creazione di una coalizione multinazionale e alle reazioni di Russia, Iran e Siria, che denunciano, invece, l’aggressione e la “flagrante violazione del diritto internazionale” in atto: http://www.repubblica.it/esteri/2014/09/11/news/obama_campagna_contro_is_con_tutta_la_nostra_potenza_aerea-95476591/?ref=HREC1-10).
    Sotto il profilo della qualificazione dell’intervento, sembra interessante, a mio avviso, mettere in relazione le osservazioni del Prof. Picone con quelle formulate (in modo assai più schematico) dal Prof. Ryan Goodman al medesimo riguardo (http://justsecurity.org/14414/international-law-airstrikes-isis-syria/), avvertendo, però, che mentre Picone si pone in una prospettiva ricostruttiva di ordine generale, allo scopo di inquadrare l’azione armata statunitense come possibile alternativa all’intervento del Consiglio di sicurezza per sanzionare la grave violazione di obblighi erga omnes, Goodman, si propone di valutare solo se e a che titolo gli Stati Uniti as such debbano ritenersi legittimamente coinvolti in tale operazione. Non è, quindi, la radicale (e di per sé fin troppo evidente) differenza di approccio teorico al problema che rende proficuo tale accostamento, quanto alcuni elementi di complementarietà nelle rispettive argomentazioni, da cui è possibile trarre qualche considerazione di sintesi… e qualche interrogativo ulteriore.
    La premessa comune è che l’intervento militare in parola è rivolto contro un attore non statale e attuato al di fuori del contesto normativo e istituzionale delle Nazioni Unite, il che implica la necessità di ricorrere a criteri supplementari per l’accertamento della relativa legittimità secondo le regole dello ius ad bellum. Tuttavia, se per Goodman tale accertamento non può che essere condotto all’interno del paradigma dell’autotutela – sia essa individuale (esercitabile dagli Stati Uniti in difesa dei propri interessi direttamente minacciati dall’Isis) o collettiva (azionabile a fini di soccorso dell’alleato iracheno aggredito), ipotesi, quest’ultima, ritenuta l’unica davvero ammissibile (“solid”) nel caso di specie – Picone nega che il fondamento giuridico dell’intervento statunitense possa essere rintracciato nell’art. 51 della Carta, dato che né la Siria, né l’Iraq, hanno mai formalmente invocato l’aiuto americano (sebbene, quanto all’Iraq, vi siano dichiarazioni politiche contraddittorie, come ricordato anche da Fabio Marcelli). Piuttosto (e per ciò stesso), secondo l’Autore, il legal rationale dell’intervento armato contro l’Isis deve essere più correttamente individuato nell’esercizio del potere/dovere funzionale di repressione delle condotte integranti una grave violazione di obblighi erga omnes (i “crimini” internazionali degli Stati, secondo la terminologia pre-Crawfordiana), spettante a singoli Stati in qualità di difensori di interessi, non già propri o dei Paesi direttamente colpiti, ma riferibili alla comunità internazionale nel suo insieme. A fronte dell’inattività del Consiglio di sicurezza (e, quindi, dell’inoperatività dell’art. 51 della Carta, posto che – sottolinea Picone – il Consiglio non è in procinto di intervenire), la gravità delle condotte illecite imputabili all’Isis rende, quindi, ammissibile una simile reazione, che, pur essendo unilaterale nei fatti, è certamente collettiva nei suoi presupposti.
    In coerenza con tali premesse, il Prof. Picone suggerisce che l’intervento armato odierno è assimilabile alla reazione statunitense post 11 settembre – in quel caso, però, autorizzata formalmente dal Consiglio di sicurezza, più che per fornire un’adeguata copertura giuridica all’esercizio del diritto di autotutela nei confronti di attori non statali (il cd. “grotian moment”, sul quale parte della dottrina statunitense ha fondato la legittimità dell’invasione dei rough States e dei targeted killings di terroristi perpetrati dai droni: per tutti, J. J. PAUST, Self-Defense Targetings of Non-State Actors and Permissibility of U.S. Use of Drones in Pakistan, in Journal of Transnational Law & Policy, 2/2010, p. 237 ss.), per sancire formalmente l’investitura degli Stati Uniti come “persecutore” ufficiale dei terroristi responsabili degli attentati in nome e per conto della comunità internazionale. Giova, invero, a tale ricostruzione la circostanza che l’Isis rappresenta – forse ancor più di Al Qaeda – il “nemico perfetto”, per l’assurda ferocia e la spietatezza delle proprie azioni criminali, che lo rendono universalmente inviso e contribuiscono alla formazione di un consenso generalizzato circa la necessità di un intervento armato.
    In ultima analisi, a titolo di autotutela o – molto più condivisibilmente, secondo un’interpretazione conforme del diritto internazionale generale pertinente – a titolo funzionale per conto della comunità internazionale, gli Stati Uniti (e con essi la coalizione di Stati che supporterà l’intervento), appaiono astrattamente legittimati all’uso della forza armata, derivando tale legittimazione dall’esigenza di reprimere gravi condotte illecite e dalla contestuale paralisi del sistema di sicurezza collettiva delle NU.
    Tuttavia, la dichiarata opposizione di Russia, Siria e Iran, oltre a incrinare il fronte compatto degli interventisti, pone alcuni interrogativi di ordine giuridico. In particolare,
    ci si chiede se gli Stati Uniti siano legittimati a condurre operazioni militari anche in territorio siriano, data la reciproca inimicizia con il regime di Assad, e, per converso, se la Siria possa legittimamente rifiutarsi di collaborare con gli Stati Uniti senza incorrere nella violazione del positive duty to cooperate dell’art. 41 del Progetto, ritenendo prevalente il proprio diritto alla sicurezza, ovvero se a tale Paese sia (almeno) consentito pretendere – come lo stesso Assad ha recentemente dichiarato – di concordare preventivamente tutte le azioni armate che saranno condotte sul proprio territorio. In ultima analisi, una volta ammessa la legalità dell’intervento armato contro l’Isis al di fuori della copertura offerta dal Consiglio di sicurezza, si pone il problema di stabilire se e quali limiti incontra l’iniziativa dello Stato agente.
    In proposito, le opinioni dei due illustri Autori, muovendo da premesse diverse, sembrano convergere su un punto decisivo: la sostanziale irrilevanza dell’eventuale opposizione siriana a un intervento armato sul proprio territorio. Secondo Goodman, la prassi recente relativa all’uso della forza da parte degli Stati Uniti in territorio straniero (come ad es. nel caso dell’uccisione di Osama Bin Laden in Pakistan) conferma che, una volta stabilita la necessità dell’intervento armato, è necessario applicare il cd. “unwilling or unable” test, al quale nemmeno la Siria nelle circostanze di specie potrebbe sottrarsi. E se è vero che la garanzia offerta dallo Stato straniero circa la propria “volontà o capacità” di provvedere autonomamente a una risposta armata contro l’Isis imporrebbe di astenersi da qualsiasi intervento sussidiario, è altrettanto vero che detta garanzia deve essere prestata, a pena appunto di irrilevanza, in “good faith” (atteggiamento dall’Autore non riconosciuto al regime di Assad).
    Anche le argomentazioni del Prof. Picone mi paiono orientate – senza volerne forzare l’interpretazione – a sostenere che la legittimazione dell’intervento in difesa di valori collettivi, pur dovendo essere supportata dalla più ampia base di consenso possibile (espressa attraverso una delega esplicita o una semplice acquiescenza), qualora sia effettuata in forma non istituzionalizzata, prescinde dall’accertamento di un livello prestabilito di gradimento. Ciò in quanto il duplice presupposto dell’esistenza di gross violations recanti una minaccia attuale ed effettiva alla comunità internazionale e della conclamata inoperatività del Consiglio di sicurezza autorizza l’esercizio degli anzidetti poteri funzionali anche in assenza di una formale adesione uti singuli.
    Ciò – in linea di principio – dovrebbe valere anche per gli Stati sul cui territorio l’intervento armato è concretamente attuato, i quali non sono titolati a esprimere alcun consenso “qualificato”, ma soggiacciono parimenti al duty to cooperate che incombe su tutti i membri della comunità internazionale.
    Ma quid iuris quando la reazione unilaterale funzionale a un illecito erga omnes, non accettata dallo Stato sul cui territorio tale illecito è perpetrato, è da questo percepita come un atto di aggressione? La pretesa di tutela della propria integrità territoriale (peraltro già violata dagli insorti dell’Isis) è destinata a cedere rispetto all’interesse generale alla repressione di illeciti internazionali erga omnes? Si può stabilire, in altri termini, in simili casi, una gerarchia tra situazioni giuridiche altrettanto meritevoli di tutela?
    A mio avviso, a tali quesiti non può darsi risposta attraverso l’applicazione di criteri formalistici validi a priori e nella generalità dei casi. Non è possibile, cioè, stabilire in astratto un ordine di prevalenza tra gli anzidetti interessi, anche qualora si ritenga che le norme internazionali poste a loro protezione siano assistite o meno dal requisito dell’inderogabilità (ciò, d’altronde, sposterebbe semplicemente “in avanti” il problema della relativa composizione in caso di conflitto).
    Più utile, a tal fine, sembra, invece, il ricorso al principio di buona fede che, se da un lato è giustamente invocato come requisito necessario per il superamento dell’unwilling or unable test, dall’altro dovrebbe essere applicato anche alla coalizione anti-Isis per verificare progressivamente, e non già una tantum, la corrispondenza delle relative azioni ai legittimi obiettivi (oggi) perseguiti, così da smascherare nuovi possibili – e più raffinati – abusi del diritto internazionale.

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