diritto dell'Unione europea

Acquisto e perdita della cittadinanza «nazionale»: una questione sempre più «europea». Brevi riflessioni a margine della sentenza JY c. Wiener Landesregierung

Monica Parodi (Università di Firenze)

1. Con la sentenza pregiudiziale resa nel caso C-118/20, JY, la Corte di giustizia (riunita in Grande Sezione) è tornata a pronunciarsi sull’estensione del campo di applicazione del diritto dell’Unione alle leggi nazionali in materia di cittadinanza, circoscrivendo ulteriormente l’autonomia degli Stati membri nella regolamentazione di questo delicato settore.

L’art. 20, par. 1, TFUE, come è noto, stabilisce che la cittadinanza dell’Unione viene attribuita a ogni cittadino di uno Stato membro. La cittadinanza europea si aggiunge quindi a quella nazionale e conferisce al suo titolare ulteriori diritti (e, allo stato attuale, non anche doveri) in virtù di quanto previsto dalla Parte Seconda del Titolo II del TFUE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione («Carta», in proseguo). La conseguenza di detta impostazione, come rilevato dalla Corte di giustizia già a partire dalla sentenza Micheletti, risiede nella circostanza per cui le modalità di acquisto e perdita della cittadinanza nazionale, pur restando nella competenza di ciascuno Stato membro, devono essere esercitate nel rispetto del diritto dell’Unione. Nel corso del tempo, la Corte di giustizia ha individuato alcune situazioni in cui le norme nazionali sull’acquisto o la perdita della cittadinanza risultano attratte nel campo di applicazione di detto diritto e, quindi, soggette al controllo giurisdizionale della stessa Corte. La decisione in esame si inserisce in questo filone giurisprudenziale e contribuisce a consolidare il carattere fondamentale dello status di cittadino dell’Unione per i cittadini degli Stati membri (sul tema della cittadinanza europea ex multis v. Hyltén-Cavallius, Morviducci).

2. I fatti all’origine del procedimento principale nell’ambito del quale è stato disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia riguardano la vicenda di JY, una cittadina estone da tempo residente in Austria e desiderosa di integrarsi pienamente in quest’ultimo Stato membro attraverso la naturalizzazione.

La legge austriaca sulla cittadinanza (Staatsbürgerschaftsgesetz 1985, in proseguo «StbG») mira a evitare che una stessa persona possieda più di una cittadinanza, nell’intento di escludere gli effetti indesiderabili che tale condizione potrebbe determinare (così l’art. 10, par. 3, StbG). A tal fine, l’art. 20, par. 1, StbG stabilisce che allo straniero che soddisfa le condizioni previste da detta disposizione viene garantita la concessione dello status di cittadino austriaco qualora egli dimostri, entro il termine di due anni, di aver sciolto il rapporto di cittadinanza con il suo Stato di origine.

Nel 2008, JY presentava domanda di concessione della cittadinanza austriaca al governo del Land Bassa Austria, competente in base alla residenza della richiedente. Quest’ultimo, nel 2014, assicurava che la domanda avrebbe trovato accoglimento se, nel termine previsto, JY avesse dato prova dello scioglimento del legame di cittadinanza con la Repubblica di Estonia. Nel rispetto della procedura ricordata, la richiedente presentava al governo del Land di Vienna, dove nel frattempo si era trasferita, la conferma della Repubblica di Estonia della rinuncia alla cittadinanza di detto Stato. Ciononostante, il governo del Land di Vienna revocava la decisione di garanzia di concessione della cittadinanza resa dal governo del Land Bassa Austria («decisione di garanzia della concessione», in avanti) e respingeva la domanda di JY volta a ottenere la cittadinanza austriaca. La decisione del Land di Vienna («decisione controversa», in seguito) veniva giustificata sulla base del fatto che nel periodo successivo alla decisione di garanzia della concessione la richiedente aveva commesso due illeciti amministrativi gravi (mancata apposizione sul suo veicolo del contrassegno di controllo tecnico e guida di un veicolo a motore in stato di ebrezza), mentre nel periodo antecedente il rilascio della garanzia si era resa responsabile di altri otto illeciti amministrativi. Secondo il governo del Land di Vienna tali fatti provavano che la richiedente non soddisfaceva i requisiti previsti dall’art. 10, par. 6, StbG per ottenere il riconoscimento della cittadinanza austriaca, ossia: l’avere un atteggiamento positivo nei confronti della Repubblica, non essere un pericolo per la tranquillità, la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico e non pregiudicare gli interessi pubblici tutelati dall’art. 8, par. 2, della CEDU.

Per effetto della decisione controversa, JY si ritrovava così involontariamente apolide e, di conseguenza, priva dello status di cittadina dell’Unione. Avverso tale decisione, JY proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo di Vienna il quale, con la sentenza del 23 gennaio 2018, stabiliva che la misura presa nei suoi confronti, tenuto conto degli illeciti amministrativi da lei commessi, risultava proporzionata. Lo stesso Tribunale escludeva che la controversia rientrasse nel campo di applicazione del diritto dell’Unione ed emetteva il giudizio prendendo in considerazione soltanto la Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia (firmata a New York il 30 agosto 1961), di cui l’Austria è parte contraente.

La ricorrente presentava così ricorso per cassazione dinanzi alla Corte amministrativa austriaca. Quest’ultima, tenuto conto degli effetti e delle conseguenze provocati dalla decisione amministrativa controversa sulla situazione della ricorrente, decideva di sospendere il procedimento e di rivolgersi alla Corte di giustizia per conoscere, innanzitutto, se la situazione di JY ricadesse nella sfera di applicazione del diritto dell’Unione e, quindi, se la decisione di revoca della garanzia di concessione dovesse essere adottata tenendo conto di quest’ultimo. In caso di risposta affermativa, il giudice rimettente interrogava la Corte di giustizia circa la compatibilità di una decisione di revoca sulla garanzia di concessione come quella oggetto della controversia principale con il principio di proporzionalità come definito dal diritto dell’Unione.

3. Nel rispondere alla prima questione pregiudiziale, la Corte di giustizia ha mantenuto l’approccio estensivo che caratterizza la sua giurisprudenza riguardo al campo di applicazione del diritto dell’Unione in materia di cittadinanza.

La risposta positiva poteva non apparire scontata, atteso che la situazione di JY presenta degli elementi di unicità rispetto ai casi già affrontati dalla Corte di giustizia. JY, infatti, è stata una cittadina estone che stabilendosi in Austria ha esercitato la propria libertà di circolazione e di soggiorno, ai sensi dell’art. 21, par. 1, TFUE. Inoltre, la ricorrente aveva (già) rinunciato alla cittadinanza di origine e, conseguentemente, a quella europea nel momento in cui il governo del Land di Vienna aveva adottato la decisione di revoca della garanzia di concessione e respinto la sua domanda di acquisto della cittadinanza.

Secondo il Tribunale amministrativo di Vienna il diritto dell’Unione non avrebbe dovuto trovare applicazione proprio in virtù del fatto che, essendo divenuta apolide, JY non godeva (più) dello status di cittadina europea. Detto giudice rimarcava altresì che la condizione di JY era determinata da una decisione amministrativa adottata da uno Stato membro – l’Estonia – diverso da quello in cui la ricorrente aveva richiesto la cittadinanza. Così ricostruita, la vicenda potrebbe indurre a ritenere che le considerazioni circa la compatibilità con il diritto dell’Unione dovrebbero essere sviluppate in relazione alla legge estone sulla cittadinanza, atteso che è stata la decisione del governo di detto Stato membro a privare JY della cittadinanza europea. Ebbene, questa ricostruzione appare parziale mancando di considerare la vicenda della ricorrente nel suo insieme.

In effetti, la Corte di giustizia, in linea con le conclusioni dell’Avvocato generale Maciej Szpunar, ha chiarito che nel caso di specie va tenuto in conto che la ricorrente era cittadina di un altro Stato membro e godeva dello status di cittadina dell’Unione nel momento in cui aveva presentato la domanda di acquisto della cittadinanza alle autorità austriache. JY, infatti, conformandosi ai requisiti previsti dalla legge austriaca sulla cittadinanza, aveva sì sciolto volontariamente il legame di cittadinanza con lo Stato membro di origine ma al fine esclusivo di integrarsi nello Stato austriaco attraverso la naturalizzazione. Parimenti, la conseguente perdita della cittadinanza dell’Unione era stata accettata nella prospettiva di poter essere recuperata una volta portato a compimento il processo di naturalizzazione nello Stato membro ospitante. Coerentemente, la rinuncia alla cittadinanza estone da parte di JY era intervenuta solo in seguito all’acquisizione della garanzia di concessione da parte delle autorità austriache competenti.

Poiché la procedura di naturalizzazione austriaca si caratterizza per l’imposizione, come condizione preliminare, dello scioglimento del legame di cittadinanza con lo Stato di origine, nel caso in cui quest’ultimo sia uno Stato membro dell’Unione, è proprio l’applicazione della legge nazionale controversa a determinare (anche) la perdita dello status di cittadino dell’Unione. Detta condizione – che dovrebbe avere carattere transitorio – può invece divenire definitiva laddove le autorità amministrative competenti decidano di esercitare la revoca della garanzia relativa alla naturalizzazione.

Tutto ciò considerato, la Corte di giustizia ha stabilito che la procedura di naturalizzazione austriaca – pur implicando una decisione amministrativa di rinuncia alla cittadinanza di un altro Stato membro – incide sullo status di cittadinanza dell’Unione, potendo portare alla perdita definitiva (o, comunque, per un periodo indeterminato) della totalità dei diritti connessi a tale status. Di conseguenza, la disciplina in questione, pur rimanendo nella competenza dello Stato austriaco, deve essere conforme al diritto dell’Unione.

Infine, quasi ad abundantiam, la Corte di giustizia ha altresì richiamato la giurisprudenza Lounes per rafforzare ulteriormente il legame già accertato tra la fattispecie in discussione e il diritto dell’Unione. In particolare, la Corte ha ribadito che i diritti alla libera circolazione e soggiorno, sanciti all’art. 21, par. 1, TFUE, hanno lo scopo di favorire la progressiva integrazione del cittadino dell’Unione che li esercita nello Stato membro ospitante. Pertanto, rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione la situazione di un individuo, come JY, che si trova esposto alla perdita di questi diritti, unitamente allo status stesso di cittadino dell’Unione, pur avendo cercato di completare la propria integrazione nello Stato membro ospitante.

In altre parole, la sentenza JY conferma che le norme nazionali in materia di cittadinanza, pur restando di competenza degli Stati membri, sono sempre più attratte nell’orbita del diritto dell’Unione (in argomento v. Kochenov; Konstadinides; Kostakopoulou). Una lettura sistematica della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia restituisce un quadro in cui va delineandosi un criterio da prendere in considerazione allorché si tratti di stabilire se una situazione rientri o meno nel campo di applicazione del diritto dell’Unione. Sembra, infatti, che possa ritenersi sufficiente l’esistenza di quello che potrebbe essere definito un «collegamento qualificato» con lo status giuridico di cittadinanza europea al fine di attrarre una vicenda legata alla perdita della cittadinanza nazionale (o del diritto di soggiorno in uno Stato membro, come nella sentenza Zambrano) nel campo di applicazione del diritto dell’Unione. Detto criterio permetterebbe di superare, come la Corte di giustizia ha già chiarito, sia il limite del mancato esercizio dei diritti alla libera circolazione e soggiorno (che, nel caso di specie, non rileverebbe comunque, dal momento che JY aveva pacificamente esercitato tali diritti) sia la condizione di apolidia in cui versa un «ex» cittadino dell’Unione che si trova in tale situazione per aver cercato invano di ottenere la naturalizzazione nello Stato membro ospitante.

Certamente si tratta di una giurisprudenza ancora in evoluzione, infatti, l’aggettivo «qualificato» (o «significativo») non è stato finora impiegato dalla Corte di giustizia in relazione alla cittadinanza ma può essere desunto dalla sua giurisprudenza relativa all’interpretazione dell’art. 51, par. 1, della Carta (si veda, in particolare, la sentenza Fransson). Le circostanze atte a determinare l’esistenza di un collegamento qualificato tra la situazione di un individuo e la cittadinanza dell’Unione possono quindi essere individuate soltanto dalla Corte di giustizia in via interpretativa. Tuttavia, il riconoscimento e l’impiego di un simile criterio appare utile quanto meno per orientare le autorità amministrative competenti in materia, così come le autorità giudiziarie nazionali investite di controversie inerenti all’acquisto e alla perdita della cittadinanza.

Questa ricostruzione peraltro risulta in linea con la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia secondo cui lo status di cittadinanza europea è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri. Di conseguenza, qualora una fattispecie presentasse un legame significativo con quest’ultimo, si dovrebbe valutare l’applicabilità del diritto dell’Unione e, eventualmente, coinvolgere la Corte di giustizia attraverso lo strumento del rinvio pregiudiziale.

4. Appurata l’applicabilità del diritto dell’Unione, la Corte di giustizia ha potuto rispondere anche al quesito relativo alla proporzionalità della decisione di revoca della garanzia di concessione in virtù delle conseguenze che questa comporta per la situazione del destinatario della stessa. Non sorprende che la Corte di giustizia abbia escluso che sia proporzionata una decisione di revoca della concessione motivata da infrazioni di natura amministrativa al codice della strada che danno luogo solo a una sanzione pecuniaria.

Interessante appare però il ragionamento sviluppato a monte dalla Corte di giustizia per stabilire se l’art. 20 TFUE debba essere interpretato nel senso che le autorità nazionali amministrative e, eventualmente, giudiziarie dello Stato membro ospitante siano tenute a verificare se una decisione di revoca di concessione come quella controversa rispetti il principio di proporzionalità ai sensi del diritto dell’Unione. La risposta affermativa a tale quesito – ovvero il superamento del test di proporzionalità da parte della decisione di revoca – implicherebbe, di conseguenza, la legittimità di detta decisione anche nel caso in cui possa determinare il venir meno dello status di cittadinanza europea (si osservi che una parte della dottrina – così, Kochenov – critica l’applicazione del test di proporzionalità alle decisioni che possono comportare la perdita dello status di cittadinanza proprio in virtù del carattere fondamentale a questo riconosciuto).

In apertura, la Corte di giustizia ha stabilito che occorrerebbe evitare che nelle more di una procedura di naturalizzazione in uno Stato membro avviata da un individuo in possesso di detta cittadinanza quest’ultimo possa trovarsi privato – anche solo temporaneamente – del godimento dei diritti conferiti da tale status. La ratio di questa affermazione trova fondamento nella necessità di garantire l’effetto utile dei diritti conferiti al cittadino dell’Unione dall’art. 20 TFUE. Ciò posto, la Corte ha ribadito che l’obbligo di garantire l’effetto utile della disposizione in questione grava sia sullo Stato membro della cittadinanza originaria sia su quello ospitante (così già in Rottmann). Da ciò consegue che quando un cittadino dell’Unione chiede di rinunciare alla cittadinanza dello Stato membro di origine per acquisire quella dello Stato membro ospitante, lo Stato membro di cittadinanza non dovrebbe mai adottare una decisione definitiva di revoca dello status di cittadinanza in virtù della garanzia prestata dallo Stato membro ospitante secondo cui all’interessato sarà concessa la cittadinanza. Pertanto, allorché uno dei requisiti per la naturalizzazione nello Stato membro ospitante sia il previo scioglimento del legame con lo Stato di cittadinanza originaria, quest’ultimo dovrebbe posticipare l’efficacia della decisione di revoca alla data in cui la nuova cittadinanza sia stata effettivamente acquisita.

Questa soluzione permetterebbe di salvaguardare il godimento dei diritti connessi alla cittadinanza dell’Unione, rafforzando ulteriormente il carattere fondamentale di tale status e la protezione nei confronti dell’individuo che da esso deriva. Si osservi, dunque, che devono essere respinti gli argomenti dello Stato estone avanzati in udienza (e sostenuti, tra gli altri, dalla Commissione) circa il dovere che incomberebbe in capo a quest’ultimo di soddisfare la richiesta della ricorrente limitandosi ad accertare il rispetto delle condizioni previste dal diritto estone. Al contrario, anche la disciplina estone sulla rinuncia alla cittadinanza deve essere interpretata nel rispetto del diritto dell’Unione.

La conclusione condivisibile a cui è giunta la Corte di giustizia solleva una riflessione di carattere più generale che attiene alla fiducia reciproca tra gli Stati membri dell’Unione. Nelle sue conclusioni, l’avvocato generale Szpunar aveva sostenuto la conformità della revoca della cittadinanza da parte delle autorità estoni in virtù della garanzia di concessione della cittadinanza da parte dello Stato austriaco. Secondo l’avvocato generale, le autorità estoni – così come la richiedente – si sarebbero legittimamente affidate alla circostanza che lo Stato austriaco avrebbe rispettato la decisione di garanzia di concessione. Da ciò sarebbe conseguita la conformità del diritto estone con il diritto dell’Unione.

Evidentemente, il ragionamento dell’avvocato generale poggia sull’assunto che i rapporti tra gli Stati membri si fondano sul principio di fiducia reciproca. Come noto, detto principio ha assunto una progressiva valenza costituzionale negli anni successivi all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Nel parere 2/13 si legge in proposito che questo «impone a ciascuno di detti Stati […] di ritenere, tranne in circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri rispettano il diritto dell’Unione e, più in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo» (Parere 2/13). Da tale affermazione consegue che, in linea di massima, gli Stati membri non sono tenuti a verificare se un altro Stato membro abbia effettivamente rispettato, in un caso concreto, i diritti fondamentali garantiti dall’Unione. L’interpretazione letterale di questi brani del parere 2/13 porterebbe in effetti a ritenere che l’applicazione del diritto estone sia avvenuta in modo compatibile con il diritto dell’Unione. Invece, la Corte di giustizia ha già avuto modo di chiarire come il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri non debba essere interpretato in termini assoluti ma, al contrario, vada contemperato al fine di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali (si fa riferimento alle sentenze della Corte di giustizia nei casi Aranyosi e Căldăraru e CK, oltre che alla giurisprudenza successiva, in tema, rispettivamente, di cooperazione giudiziaria penale e asilo).

I casi in cui è stata ammessa una deroga all’applicazione del principio di fiducia reciproca sono stati individuati in modo restrittivo dalla Corte di giustizia e, fino ad oggi, hanno riguardato solo la protezione dalla violazione di diritti fondamentali inderogabili. La sentenza in commento sembra però individuare un’ulteriore eccezione all’applicazione «cieca»del principio di fiducia reciproca volta a preservare i diritti fondamentali dei cittadini dell’Unione (in proposito si v. Lenaerts). Segnatamente, il principio di fiducia reciproca dovrebbe trovare un’applicazione temperata da parte dello Stato membro della cittadinanza originaria allorché – come nel caso oggetto della sentenza JY – la regolamentazione della naturalizzazione prevista in un altro Stato membro consente a quest’ultimo di revocare una decisione di garanzia di concessione determinando così la perdita (anche solo provvisoria) dello status di cittadinanza dell’Unione da parte dell’individuo interessato. Concludendo, in una fattispecie quale quella rilevante nella sentenza JY, sarebbe un’applicazione «relativa» del principio di fiducia reciproca tra gli Stati membri a favorire il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne in cui i cittadini dell’Unione possono muoversi liberamente.

La Corte di giustizia ha inoltre precisato che, laddove la decisione di revoca della cittadinanza originaria sia già stata adottata e il soggetto coinvolto abbia perso (anche solo temporaneamente) lo status di cittadino dell’Unione, incomberà sullo Stato membro ospitante l’obbligo di assicurare l’effetto utile dell’art. 20 TFUE. Tale obbligo si impone soprattutto nel caso in cui, come nel caso di specie, detto Stato membro abbia deciso di revocare la garanzia relativa alla concessione della cittadinanza determinando gli effetti già descritti.

Per essere compatibile con il diritto dell’Unione, una decisione di revoca di concessione come quella controversa deve essere adottata per soli motivi legittimi e nel rispetto del principio di proporzionalità. In linea con una giurisprudenza ormai consolidata (così già in Rottmann), la Corte di giustizia ha ribadito che la revoca della garanzia di concessione persegue in linea di principio un obiettivo legittimo laddove sia dettata da motivi di interesse generale, quali il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblici, come definiti dalla Corte di giustizia a partire dalla sentenza Rendón Marín. Al fine di accertare la proporzionalità della decisione di revoca in questione, la Corte di giustizia ha poi richiamato il test sviluppato nella citata sentenza Rottmann, in virtù del quale occorre prendere in considerazione la gravità dell’illecito commesso e la possibilità di recuperare la cittadinanza di origine. Inoltre, sulla scorta della giurisprudenza Tjebbes, nell’ambito dell’esame di proporzionalità, la Corte di giustizia verifica altresì che la decisione sia conforme ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta, in specie, al diritto al rispetto della vita familiare di cui all’art. 7 della stessa, letto, eventualmente, in combinato disposto con l’art. 24, par. 2, di detta Carta.

Per quanto concerne la situazione di JY è lecito prendere in considerazione soltanto i due illeciti amministrativi commessi dopo aver ottenuto la decisione di garanzia controversa. Come già rilevato dall’Avvocato generale, infatti, quelli precedenti erano già noti alla data in cui era stata adottata la decisione di garanzia di concessione e non avevano per l’appunto ostato alla sua adozione. Questi ultimi, pur essendo qualificati come gravi, non sono paragonabili a quelli che venivano in rilievo nella sentenza Rottmann e, infatti, hanno dato luogo solo a sanzioni pecuniarie relativamente ridotte e, pertanto, inidonee a dimostrare che la persona responsabile degli stessi integri una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblici tale da giustificare la perdita definitiva del suo status di cittadina dell’Unione. Non di meno, la Corte di giustizia ha altresì osservato che per la ricorrente il recupero della cittadinanza di origine sarebbe stato eccessivamente difficile atteso che, in base alla normativa di detto Stato, è richiesta la residenza continuativa per almeno otto anni.

Alla luce di tutto ciò, il requisito di compatibilità con il principio di proporzionalità non è risultato soddisfatto. Implicitamente, quindi, la decisione di revoca di concessione controversa non è risultata compatibile con il diritto dell’Unione.

5. Come già rilevato, la sentenza JY ha rappresentato l’occasione per Corte di giustizia di rafforzare ulteriormente il carattere fondamentale dello status di cittadinanza europea e la rilevanza dei diritti ad essa connessi. Infatti, sebbene detta Corte abbia confermato il dettato della sentenza Rottmann – secondo cui provvedimenti nazionali idonei a privare un individuo dello status di cittadino dell’Unione (anche in maniera definitiva) possono essere legittimi ove perseguano un obiettivo di interesse generale e siano conformi al principio di proporzionalità – con la sentenza JY sono stati identificati anche stringenti obblighi incombenti sullo Stato membro di origine atti a evitare la perdita definitiva della cittadinanza europea. È importante rimarcare, infatti, che la Corte di giustizia ha stabilito che lo Stato membro di origine deve assicurare che il legame di cittadinanza di un individuo che intende acquisire la cittadinanza di un altro Stato membro non sia sciolto in modo irreversibile fintanto che il processo di naturalizzazione non sia andato a buon fine.

Dalla sentenza JY emerge quindi che pur essendo legittima la possibilità di sacrificare l’effetto utile dell’art. 20 TFUE in virtù della tutela di interessi generali dello Stato membro ospitante, ciò che gli Stati membri devono tentare di preservare in ogni circostanza è lo status di cittadino europeo dell’individuo coinvolto.

Alla luce di questa ricostruzione, si rende infine opportuna una breve riflessione conclusiva sul rapporto tra il diritto dell’Unione e il diritto internazionale in materia di apolidia (Ferri; Marinai). Come noto, l’Unione non dispone di una competenza idonea ad adottare una disciplina che eviti il verificarsi di casi di apolidia, né ad armonizzare le normative nazionali relative al trattamento degli apolidi. Questa materia risulta riservata essenzialmente agli Stati membri; mentre sono limitati i riferimenti agli apolidi nel diritto primario e derivato. Al di là della disciplina in materia di asilo e protezione internazionale, infatti, lo status di apolidia rileva nel diritto dell’Unione quasi esclusivamente quando questo consegue alla perdita della cittadinanza dell’Unione. In questo caso, l’interpretazione sviluppata dalla Corte di giustizia in Rottmann e confermata nella sentenza qui commentata si dimostra in linea con i principali strumenti di diritto internazionale universali e regionali in tema di apolidia, quali, la già citata Convenzione sulla riduzione dei casi di apolidia e la Convenzione europea sulla cittadinanza, firmata a Strasburgo il 6 novembre 1997. Tuttavia, ad oggi sembra doversi escludere la possibilità di attrarre nel campo di applicazione del diritto dell’Unione fattispecie riguardanti individui privi di una cittadinanza nazionale in mancanza di un collegamento qualificato con lo status giuridico della cittadinanza europea. La situazione potrebbe evolvere in senso positivo in un futuro che, invero, oggi non appare prospettabile, in cui almeno la garanzia del contenuto essenziale dei diritti di cittadinanza europea venisse concessa anche in virtù del soddisfacimento di condizioni ulteriori quali la residenza continuativa e legale nel territorio di uno Stato membro (sull’evoluzione della cittadinanza europea v. Thym). Un simile processo porterebbe infatti a consolidare il legame diretto tra la popolazione europea e l’Unione ma richiederebbe una modifica dei Trattati che, senza un livello superiore di integrazione, non sembra potersi prefigurare.

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