Diritti UmaniForum CEDU e migrazioni

È possibile riformare la CEDU in materia migratoria senza deformarla nel suo complesso? Sul ‘processo di riforma’ avviato il 10 dicembre 2025

Lorenzo Acconciamessa (Università di Palermo; membro della redazione)

Il 10 dicembre 2025 è stato formalmente avviato da parte degli Stati membri del Consiglio d’Europa (CoE) un nuovo ‘processo’ di riforma del sistema della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali del 1950 (CEDU o ‘Convenzione’). Ironicamente, si tratta del giorno del settantasettesimo anniversario dalla proclamazione, nel 1948, della Dichiarazione universale dei diritti umani. La direzione imboccata oggi dagli Stati europei sembra infatti relegare l’art. 1 della Dichiarazione universale – secondo cui «[a]ll human beings are born free and equal in dignity and rights» – a ricordi nostalgici di un’epoca in cui la fiducia nel diritto internazionale dei diritti umani sembrava una conquista irrinunciabile e unidirezionale dell’umanità.

In particolare, all’esito di una ‘conferenza ministeriale informale’, tenutasi a Strasburgo nell’ambito del Comitato dei ministri del CoE, gli Stati europei hanno adottato per consensus delle ‘conclusioni’. Queste ultime invitano il Comitato dei ministri ad avviare una serie di iniziative volte a raggiungere l’obiettivo, definito ancora in termini abbastanza generici, di adeguare la Convenzione, o quanto meno l’interpretazione che di essa rende la Corte europea dei diritti umani (‘Corte’), alle ‘sfide’ poste da quella che viene definita ‘migrazione irregolare’. Ciò con specifico riferimento alle problematiche – senza dubbio di natura «real and legitimate», come affermato dal Segretario generale del CoE – poste dall’applicazione della Convenzione alle misure adottate dagli Stati contraenti per reagire a fenomeni quali «[the] instrumentalisation of migration, migrant smuggling, human trafficking, and other criminal activities that threaten stability and security» degli Stati europei.

Lo stesso giorno, un gruppo più ristretto (composto da ventisette Stati contraenti) ha rilasciato un Joint Statement (di seguito ‘dichiarazione dei ventisette’; si veda la lista degli Stati in fondo a questo post), che anticipa in maniera molto più dettagliata le richieste che gli Stati firmatari avanzeranno nel prosieguo dei lavori di riforma.

L’inizio del processo di riforma e le sue prospettive

Tanto la conferenza ministeriale, quanto le conclusioni adottate in quella sede e la dichiarazione dei ventisette, costituiscono la prevedibile prosecuzione della dalla ‘lettera aperta’ del 22 maggio 2025, in cui nove Stati contraenti della CEDU e membri dell’Unione europea (guidati da Italia e Danimarca, e cui hanno aderito Austria, Belgio, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, e Polonia) avevano invocato una «new and open minded discussion» su tali temi. In essa lamentavano come la giurisprudenza della Corte su questioni migratorie «has, in some cases, limited our ability to make political decisions», nonché la capacità di «protect our democratic societies and our populations». Ritenendo che la Corte avrebbe scelto di proteggere «the wrong people», gli Stati firmatari manifestavano la propria insoddisfazione per la conformazione attuale del sistema: così, anche se la lettera non chiariva «what they seek to reform, how and why», era stato osservato che «[w]hat does seem clear is the intent to change something» (Donald e Forde).

Il mezzo scelto per comunicare tale insoddisfazione (una lettera aperta non meglio qualificata giuridicamente) era stato criticato dal Segretario generale in quanto incompatibile con l’esigenza di preservare indipendenza della Corte nello svolgimento delle proprie funzioni. Le medesime critiche erano state sollevare in dottrina (si vedano, per esempio, Ní Chinnéide e Sevrin, Acconciamessa, Hilpold) e da organizzazioni non governative, inclusi ad esempio il Council of Bars and Law Societies of Europe e l’European Network of National Human Rights Institutions. Ciò ha prodotto diverse reazioni.

Da un lato, ha indotto la creazione dell’Agora Group, un network pan-europeo (che ha già raggiunto gli 800 iscritti) di accademici che invocano con forza un vero «open dialogue and [a] balanced, evidence-based debate on key issues» relativi alla Convenzione. Il 21 novembre 2025, lo stesso ha diffuso a sua volta una lettera aperta, indirizzata alle più alte istituzioni del CoE, esprimendo serie preoccupazioni per la direzione imboccata dagli Stati contraenti e chiedendo che «any future discussions» sia realizzata «objectively, substantively and constructively».

Dall’altro lato, il Segretario generale si è attivato per riportare la discussione nell’ambito degli appropriati canali istituzionali, evidentemente anche allo scopo di garantire sufficiente trasparenza, presentando anche agli Stati contraenti concrete proposte formulate in base alle esigenze da loro invocate. In particolare, nell’ambito della sessione del Comitato dei ministri tenutasi a La Valletta il 7 ottobre 2025, ha presentato un Action Plan in quattro punti. Tra questi, quello che rileva in questa sede è il primo, consistente nella predisposizione da parte dello Steering Committee for Human Rights di una ‘dichiarazione politica’, possibilmente da adottare alla prossima sessione del Comitato dei ministri, prevista a Chișinău nel maggio 2026, la quale «could set out the States’ views in relation to migration and the Convention» e che «would clearly indicate how the High Contracting Parties understand the Convention in migration cases».

La proposta è stata accolta nelle menzionate conclusioni adottate per consensus da tutti Stati contraenti, le quali affermano, al punto (a), che la futura dichiarazione politica sarà volta a riaffermare l’obbligo di rispettare la Convenzione anche nel contesto del contrasto alle sfide poste dalla migrazione, ma aggiungendo il seguente chiarimento: «taking duly into account in particular governments’ fundamental responsibility to ensure national security and public safety». Contestualmente è stato dato mandato allo Steering Committee di predisporre il testo della dichiarazione entro il 22 marzo 2026. Come si vedrà, molto più dettagliata e critica è la posizione presa nella dichiarazione dei ventisette.

La riaffermazione condizionata degli impegni e il capovolgimento di prospettiva

Le conclusioni si aprono con la riaffermazione del «deep and abiding commitment» degli Stati alla Convenzione e alla Corte. Persino la (più polemica) dichiarazione dei ventisette inizia con la riaffermazione, da parte degli Stati aderenti, del loro «strong belief in the Council of Europe and in European values», e Stati firmatari ribadiscono anche di essere «committed to international law and to the Convention […] as a cornerstone of this international order».

Tali affermazioni sembrano rinviare a quelle che, nel 2010, avevano dato avvio all’’Interlaken process, nell’ambito del quale gli Stati contraenti avevano inteso riformare la distribuzione di poteri tra le autorità interne e la Corte. Lo scopo dichiarato era quello di garantire il miglioramento del sistema e la sua tenuta nel lungo termine. Tuttavia, pur ribadite nei successivi lavori, le dichiarazioni di conferma dei propri impegni da parte degli Stati, se comparate al contenuto concreto delle riforme sul tavolo, avevano sollevato la voce di chi vi vedeva «a wolf in sheep’s clothing» e preannunciava che le riforme in atto avrebbero «likely damage[d] the system rather than improve it».

Simili preoccupazioni sembrano riproporsi, in modo marcatamente più accentuato, oggi. Infatti, dal testo traspare che la riaffermazione degli impegni da parte degli Stati contraenti non è incondizionata, ma subordinata alla possibilità di perseguire i propri obiettivi securitari e si fonda su un evidente capovolgimento di prospettiva rispetto a quella che normalmente caratterizza l’assunzione di obblighi in materia di diritti umani, Tali dichiarazioni, infatti, non sembrano mirare a garantire che le misure per far fronte alle sfide poste dalla ‘emergenza migratoria’ siano adottate in modo compatibile con gli obblighi di tutela dei diritti umani, ma a fare in modo che questi obblighi siano ridefiniti in conformità alle misure che essi intendono adottare (per simili osservazioni, Krommendijk e Möller).

Ciò si nota già nel Preambolo delle conclusioni congiunte, dove gli Stati pongono particolare enfasi sulla carattere prioritario della possibilità di espellere cittadini stranieri che abbiano commesso seri reati, e sulla «fundamental responsibility of governments to ensure national security, public safety and the economic well-being of the country, as well as their sovereign right to protect their borders», mentre la tutela dei diritti umani è presentata come un’esigenza che si accompagna a tali misure. La dichiarazione dei ventisette è ancora più esplicita sul punto laddove, enfatizzando le stesse esigenze, afferma categoricamente che gli Stati firmatari considerano che sia «imperative to ensure that the Convention framework is fit to address today’s challenges». L’impressione secondo cui per gli Stati non sarebbe così impensabile di arrivare a modificare espressamente il contenuto degli obblighi convenzionali è in parte confermata dalla conferenza stampa tenutasi all’esito della conferenza ministeriale: di fronte alla domanda del se gli Stati si accontenteranno di una dichiarazione politica o intendono adottare misure più radicali, come cambiare la Convenzione, il Segretario generale si è limitato ad affermare che quello avviato è un processo e, come ogni processo, si conosce il punto di partenza ma non quello di arrivo. Ha però sottolineato come lo scopo sia quello di produrre risultati che permettano agli Stati di affrontare le sfide cui l’attualità li sottopone.

Viene allora da chiedersi se sia solo una coincidenza che il testo della dichiarazione dei ventisette utilizzi un linguaggio che riproduce quasi alla lettera quello della clausola rebus sic stantibus, per come codificata all’art. 62 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. In essa si afferma infatti che «these complex and disruptive challenges – that our societies face and which test the capacity of our current frameworkwere either unforeseen at the time the convention system and the Convention were drafted or have evolved significantly since then» (enfasi aggiunta). Sono quindi palesi i riferimenti a un mutamento imprevedibile delle circostanze e alla presunta «radicalità dell’alterazione della portata degli obblighi convenzionali», che costituiscono presupposti per l’applicazione della clausola (Pascale, p. 217).

L’affermazione è ancora più forte se si considera che la CEDU prevede, all’art. 15, un meccanismo di deroga «[i]n time of war or other public emergency threatening thelife of the nation» ma, proprio con riferimento alla crisi della strumentalizzazione della migrazione ai confini esterni dell’UE con la Bielorussia, gli Stati interessati hanno escluso la necessità di farvi ricorso. In udienza hanno dichiarato che ritengono che le misure impugnate siano già compatibili con la Convenzione, ma allora non si vede il motivo di iniziare un processo di riforma. Ciò deriva invece dal fatto che gli Stati sono, in larga parte, insoddisfatti dagli obblighi di non-refoulement sanciti dall’art. 3 e che, ai sensi del par. 2 dell’art. 15, non è soggetto a deroga. Ma non può escludersi anche che sia dovuto ad un altro limite essenziale a cui tali Stati non sembrano volersi conformare: quello del contenimento delle misure a quanto strettamente necessario ad affrontare l’emergenza (A e altri c. Regno Unito [GC], 2009, par. 173).  

Letto anche alla luce della riaffermazione condizionata degli impegni evidenziata sopra, questa sembra una vera e propria allusione al fatto che i ventisette Stati starebbero addirittura mettendo in discussione il futuro della Convenzione, e della loro volontà di continuare a adeguarsi agli obblighi previsti dalla stessa, qualora le esigenze da loro manifestate non siano sufficientemente prese in considerazione nel futuro processo di riforma.

L’interpretazione ‘involutiva’ e la prevalenza a priori degli interessi securitari

Ed infatti, la Convenzione è presentata come un ostacolo al raggiungimento degli scopi securitari degli Stati, che dovrebbe ad essi piegarsi se non intende rompersi.

La dichiarazione dei ventisette è anche esplicita su come la Corte dovrebbe adattare l’interpretazione delle sue disposizioni ai loro scopi. Invocando, tra quelli che definiscono «key principles in the interpretation and application of the Convention», la dottrina dello strumento vivente, essi affermano che l’interpretazione deve essere modificata avendo «appropriate account of the developments, both factual and legal, that have evolved significantly in recent decades and were unforeseen at the time the Convention was drafted». Come è noto ,tale dottrina è la base dell’interpretazione evolutiva, secondo cui il trattato deve essere interpretato alla luce delle «present-day conditions» (Tyrer c. Regno Unito, 1978, par. 31) e, pertanto, «it is legitimate when deciding whether a certain measure is acceptable under one of its provisions to take into account the standards prevailing amongst the member States» (V c. Regno Unito [GC], 1999, par. 72). Per la prima volta, però, essa viene invocata per giustificare risultati involutivi, ossia per far riconoscere che gli standard di tutela dei diritti umani sanciti dalla Convenzione si sarebbero abbassati. Questo, secondo la dichiarazione dei ventisette, primariamente con riferimento a due disposizioni convenzionali.

Quanto al bilanciamento tra il diritto alla vita privata e familiare garantito dall’art. 8, e gli scopi legittimi che ne permettono la, essi affermano che esso dovrebbe essere «adjusted so that more weight is put on the nature and seriousness of the offence committed and less weight is put on the foreign criminal’s social, cultural, and family ties with the host Country and with the Country of destination». Ciò allo scopo di impedire che persone condannate per reati gravi possano essere espulse. Così facendo, però di fatto essi escludono la possibilità di qualsiasi bilanciamento, affermando che la commissione di reati gravi dovrebbe prevalere in automatico su qualsiasi considerazione confliggente.

Peraltro, nella giurisprudenza della Corte è pacifico che «in pursuance of their task of maintaining public order, Contracting States have the power to expel an alien convicted of criminal offences» (Maslov c. Austria [GC], 2008, par. 68), ma possono esservi circostanze che rendono tale misura sproporzionata (Ûner v. the Netherlands [GC], 2008, par. 57), le quali sono però sempre più eccezionali (Ní Chinnéide) e soggette a interpretazione di volta in volta più restrittiva (Desmond).

Inoltre, gli stessi affermano che la nozione di ‘trattamenti inumani e degradanti’, vietati in modo assoluto dall’art. 3, dovrebbe essere «constrained to the most serious issues in a manner which does not prevent State Parties from taking proportionate decisions on the expulsion of foreign criminals, or in removal or extradition cases, including in cases raising issues concerning healthcare and prison conditions».

Tuttavia, considerato che in linea di principio i trattamenti inumani e degradanti che possono costituire un ostacolo alla deportazione di stranieri sono definiti in modo analogo a quanto vietato agli Stati contraenti sul proprio territorio (Harkins e Edwards c. Regno Unito, 2012, par. 128), vi è evidentemente il rischio che l’abbassamento dello standard di tutela invocato dai ventisette si ripercuota sulla Convenzione in generale, anche oltre la materia migratoria.

L’inevitabile lesione dell’indipendenza della Corte

Da ultimo, fonte di preoccupazione deriva dal dichiarato intento di dettare alla Corte come la stessa debba svolgere la propria funzione, che le è stata attribuita dagli stessi Stati parte, di «ensure the observance of the engagements undertaken by the High Contracting Parties» (art. 19 della Convenzione), nell’esercizio della sua giurisdizione che «shall extend to all matters concerning the interpretation and application of the Convention and the Protocols thereto which are referred to it» (art. 32 della Convenzione), e che i giudici designati sono tenuti a svolgere in piena indipendenza e imparzialità (art. 21, par. 4 ,della Convenzione). 

Apparentemente, gli Stati dichiarano di voler rispettare l’indipendenza della Corte. Le conclusioni riaffermano l’impegno degli Stati contraenti al «respect for the independence, impartiality and authority of the Court», e la stessa dichiarazione dei ventisette riafferma il loro impegno «to the Convention and […] support for the work and independence of the European Court». Non sembra però che tali dichiarazioni di intenti siano sufficienti a fugare i dubbi di indebita ingerenza, e questo nonostante la Corte non sia, in linea di principio, tenuta a cedere.

La Corte stessa, infatti, ha in passato affermato che le dichiarazioni degli Stati, pur rilevanti a fini interpretativi, non possono giustificare interpretazioni contrarie al testo e all’essenza dalla Convenzione: nel caso Ûner v. the Netherlands ([GC], 2008, par. 55) si discuteva della possibilità di interpretare l’art. 8 in senso più garantista, ossia tale da implicare un diritto assoluto di migranti lungo-soggiornanti di non essere espulsi in caso di commissione di reati, come richiesto in una Raccomandazione dell’Assemblea parlamentare dagli Stati membri del CoE.

Per sua parte, la Commissione del diritto internazionale ha ammesso che le dichiarazioni interpretative adottate da una parte degli Stati contraenti di un trattato devono sì essere prese in considerazione, ma ha fornito anche dei chiarimenti: da un lato, esse non sono determinanti, in quanto coesistono con altri elementi, tra cui l’interpretazione autoritativa resa da «third bodies entitled to give an interpretation that is authentic and binding on the parties» (2018, par. 1.2, commentario, par. 23); dall’altro lato, non possono in ogni caso modificare gli obblighi pattizi (ivi, par. 4.7.1). Quanto a un’eventuale dichiarazione interpretativa adottata da tutti gli Stati parte, equiparabile a un accordo successivo, la Commissione ha ammesso che si tratta di «authentic means of interpretation» (ivi, par. 5), i quali «have an important role», posto che rifletterebbero «the common will of the parties, which underlies the treaty, [which] possesses a specific authority» (ivi, par. 3). Tuttavia, ha anche aggiunto che ciò «does not […] imply that these means necessarily possess a conclusive effect» e che simili accordi «are not necessarily legally binding» e non prevalgono automaticamente su ogni altro criterio interpretativo (ivi, par. 4). Pertanto, in dottrina è stato osservato che tali dichiarazioni costituiscono «an attempt to influence the future interpretation of the treaty […] by a body established by the treaty with interpretative powers» (Cameron, par. 8), ma non sono determinanti in assoluto (Zarbiyev, p. 308).

Resta il fatto che la Corte è comunque sempre molto attenta, nell’esercizio della propria funzione interpretativa, alle opinioni degli Stati (Krommendijk e Möller, Glass). Infatti, come già osservato dal Segretario generale nel già citato Action Plan dell’ottobre 2025, «[r]esearch and empirical evidence show that the Court is not indifferent to such political declarations and considers them in its judicial work». Come chi scrive ha già cercato di mettere in luce in un ampio studio realizzato in risposta alla suddetta lettera aperta di maggio 2025, la Corte è già talmente attenta agli orientamenti degli Stati contraenti sul tema della migrazione che, di conseguenza e inevitabilmente, essa è particolarmente restrittiva e si limita a far prevalere i diritti dei migranti sugli interessi degli Stati solo in caso di diritti assoluti o di sproporzione manifesta a favore dei primi (si veda anche Schmalz). Peraltro, la stessa posizione è stata in seguito adottata in un documento redatto sotto forma di FAQ dalla Divisione su migrazioni e rifugiati del CoE sul tema dell’applicazione della Convenzione alla materia migratoria.

Di fatto, però, gli Stati contraenti stanno accusando la Corte di non aver preso sufficientemente in considerazione i propri interessi legittimi e, quindi, intendono ora dettarle come farlo. Paradossalmente, in termini di rispetto dell’indipendenza dalla Corte, sarebbe stato meglio se avessero invocato una vera e propria riforma delle disposizioni convenzionali, ritenute incapaci di prendere in considerazione nuovi interessi emersi. Ciò avrebbe infatti implicato il riconoscimento che, a disposizioni immutate, la Corte si è limitata a svolgere correttamente la propria funzione.

Ciò è tanto più grave se si considera che la questione dell’estensione degli obblighi convenzionali rispetto a misure di ‘strumentalizzazione della migrazione’ da parte di Stati terzi ai confini esterni dell’UE risulta al momento pendente dinnanzi alla Grande camera, con udienze tenute nel febbraio 2025 e su cui la Corte sta attualmente deliberando (R.A. e altri c. Polonia, comunicato il 27 settembre 2021; H.M.M. e altri c. Lettonia, comunicato il 3 maggio 2022; C.O.C.G. e altri c. Lituania, comunicato il 2 dicembre 2022). In quei casi si discute esattamente del se le garanzie convenzionali, inclusi gli obblighi sostanziali e procedurali derivanti dal principio di non-refoulement inerente all’art. 3, siano in qualche modo ridotti tenendo in considerazione che gli Stati stanno reagendo a serie ‘minacce ibride’, poste in essere da Bielorussia e indirettamente Russia, contro gli Stati europei (sugli argomenti avanzati dagli Stati, si veda Baranowska), rispetto alle quali vi è peraltro un caso attualmente pendente, introdotto dalla Lituania contro la Bielorussia sulla base del Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria.

In questo contesto, è facile notare come i giudici siano stati posti in una situazione difficile: qualora ritengano – nell’esercizio indipendente e secondo coscienza della propria funzione – di non concordare con l’interpretazione proposta dagli Stati contraenti, dovranno accettare il rischio che detti Stati, insoddisfatti, potrebbero adottare misure che incideranno sul sistema convenzionale nel suo complesso. A farne le spese sono gli individui che la Convenzione intende proteggere: siano i ricorrenti in questi casi, i cui diritti rischiano di essere sacrificati nel nome di scelte di opportunità politica che, in quanto tali, dovrebbero essere estranee alla decisione giudiziaria; o i ricorrenti del futuro, che vivranno in un sistema dove le garanzie sono state ridotte.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra, sembrano riproporsi le preoccupazioni che hanno accompagnato le riforme di Interlaken. Ora come allora, vi sono fondate ragioni per dubitare degli argomenti utilizzati per giustificare le riforme, e degli scopi che gli Stati dichiarano di voler raggiungere tramite le stesse, al punto che vi è già chi ha sostenuto che «States are today embarking on a path that will reduce human rights protections for all of Europe» e che «[t]he move seems to be disproportionate and sets us on a dangerous path towards limiting the power of the European Court of Human Rights» (anche Glas).

Infatti, la posta in gioco è alta: come affermato dal Commissario per i diritti umani del CoE, gli Stati contraenti si sono imbarcati «on an extremely consequential pathway in terms of the well-being of Europe’s human rights protection system». Essa riguarda niente meno che la capacità della Convenzione di continuare ad operare in conformità al suo oggetto e scopo, che è quello di garantire i diritti umani in modo pratico ed effettivo, soprattutto dei più vulnerabili ed anche di fronte a legittime esigenze degli Stati (Konstantin Markin c. Russia [GC], 2012, Opinione del giudice Pinto de Albuquerque).

Ciò che gli Stati contestano è il principio secondo cui, nonostante «tackling abuse of the asylum system and combating migrant smuggling are indeed legitimate objectives», resta che «problems which States may encounter in managing migratory flows or in the reception of asylum-seekers cannot justify recourse to practices which are not compatible with the Convention» (H.Q. e altri c. Ungheria, 2025, par. 120). Gli Stati affermano invece che sono gli obblighi convenzionali a doversi piegare alla propria necessità di adottare misure volte a garantire ordine pubblico e sicurezza nazionale. Ma questo equivale, in sostanza, a mettere in dubbio la persistenza di un consenso (tra gli Stati europei) e di una volontà politica (in quegli stessi Stati) in merito all’esigenza di sottoporsi a forme di controllo e limitazione nell’esercizio della propria inerente sovranità che pure, nel caso di specie, senz’altro implica in principio «the right to control entry, residence and expulsion of aliens». Tuttavia, ed è questo che gli Stati europei non vogliono più più accettare, tale diritto dovrebbe essere esercitato «subject to their treaty obligations, including the Convention» (Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito [Plenaria], 1985, par. 67; Hirsi Jaama e altri c. Italia [GC], par. 113).

A questo riguardo, l’analisi delle conclusioni adottate nel contesto del Comitato dei ministri e, ancora di più, della dichiarazionedei ventisette, porta a chiedersi se sia davvero possibile riformare la Convenzione (o la sua interpretazione), nel senso auspicato, senza deformare la stessa nel suo complesso. E questo, posti i chiari rischi che, così facendo, si inficerebbe da un lato la sua vocazione universalista e, dall’altro lato, si ridurrebbe in via generalizzata lo standard di protezione dei diritti umani che essa sancisce nei confronti, in primo luogo, delle persone più direttamente interessate (migranti, richiedenti asilo, rifugiati e, in generale, cittadini di Stati terzi) ma, in secondo luogo e più ampiamente, nei confronti di tutti.

Inoltre, le dichiarazioni di intenti degli Stati contraenti sembrano indicare che, qualora la Corte decida di non piegarsi (e non piegare l’interpretazione della Convenzione) interamente alla loro volontà, questi potrebbero adottare misure più radicali. Se non è al momento dato sapere quali direzioni queste riforme eventualmente prenderanno, va comunque sottolineato che il diritto internazionale generale pone – a dir vero pochi, ma fondamentali – limiti oltre i quali neppure la volontà degli Stati contraenti – quali «masters of the treaty» (Commissione del diritto internazionale, 2018, par. 2) – potrebbe spingersi. Resta da vedere se gli Stati vorranno rispettarli.

In ogni caso, anche qualora legittime per il diritto internazionale, alcune delle possibili riforme rischierebbero di snaturare la Convenzione, da strumento volto a contenere tramite il diritto anche le ragioni della politica, e trasformarla in ciò che essa intendeva prevenire, ossia uno sistema che legittima il sacrificio dei diritti dei più deboli e vulnerabili nel nome dell’interesse generale.

Il nuovo processo di riforma della CEDU si inserisce chiaramente in un momento storico in cui il diritto internazionale è sotto attacco, da più fronti. Quello che spaventa è che si possa così arrivare a ritenere che anche i diritti umani più fondamentali – come il divieto di trattamenti inumani e degradanti, che costituisce «a value of civilisation closely bound up with respect for human dignity» (Bouyid c. Belgio [GC], 2015, par. 81) – contino solo… fino a un certo punto.

* Stati firmatari della dichiarazione dei ventisette: Danimarca, Italia, Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Estonia, Finlandia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Malta, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, Svezia, Ucraina, Ungheria.

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