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Convenzione Europea per i Diritti Umani

Stickydiritto internazionale pubblico

Anna Liebman (Università degli Studi di Milano) 1. Con sentenza resa l’11 luglio 2023, nel caso Semenya c. Suisse (ricorso n. 10934/21), la Corte europea dei diritti dell’uomo (“Corte EDU” o “la Corte”) ha condannato la Svizzera per la violazione degli artt. 8, 13 e 14 della Convenzione europea dei

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Stickydiritto internazionale pubblico

Claudia Morini Claudia Morini (Università del Salento) 1. Contrastare la violenza contro le donne (sulla risposta italiana alla criminalizzazione della violenza di genere, vedi di recente Ippolito) significa porre in essere misure volte ad arginare e reprimere quel fenomeno ormai sistemico nelle nostre società, cui possono essere ascritte, tra le

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diritto internazionale privato

Nicole Citeroni (University of Luxembourg) 1. On 22 January 2022, the European Court of Human Rights (ECtHR) delivered its judgment in the Milanković v. Croatia case, holding unanimously that the applicant’s convictions for war crimes based on command responsibility do not infringe on the prohibition of punishment without law under

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Stickydiritto internazionale pubblico

Luca Pasquet (Utrecht University School of Law) In a judgment rendered on 12 October 2021 (J.C. et autres c. Belgique, available only in French), the European Court of Human Rights (ECtHR) held that by granting state immunity to the Holy See in a proceeding concerning compensation for alleged acts of

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diritto internazionale pubblico

Diego Mauri (Università di Firenze, Membro della Redazione) L’ordinanza della Corte costituzionale del 15 aprile 2021, n. 97 (d’ora in avanti anche solo ordinanza n. 97/2021) è uno di quegli atti destinati – sin dalla sua ‘anticipazione’ a mezzo di comunicato stampa diramato dalla Cancelleria di Palazzo della Consulta –

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On 24 March 2020, the First Section of the European Court of Human Rights (ECtHR) gave formal notice to the Government of the United Kingdom of the application filed on behalf of Mr Muhammed Asif Hafeez in connection with his extradition to the United States, where he is indicted for charges of conspiracy to import heroin, methamphetamines and hashish, and aiding and abetting the manufacturing/distribution of heroin. (…) This post looks at the way in which the matter has been dealt with in the decision of the UK High Court of 31 January 2020, and advances some considerations on the main points of the dispute before the European Court of Human Rights in light of existing case law on article 3 and extradition.

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diritto internazionale pubblico

Emanuele Sommario, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa

 

  1. Introduzione

Nel luglio 2016 la Turchia è stata teatro di un tentativo di colpo di stato, fallito nell’arco di poche ore. In reazione agli eventi, il governo turco ha messo in atto una serie di misure repressive, volte a individuare e punire quanti fossero – a diverso titolo – coinvolti nel tentato putsch, e a smantellare il gruppo “terroristico” denominato Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ), individuato come responsabile della sedizione. I provvedimenti – introdotti per mezzo di decreti emergenziali – hanno determinato una serie di profonde modifiche all’assetto giuridico-istituzionale del Paese, stabilendo l’accentramento del potere nelle mani dell’esecutivo, consentendo l’arresto e il licenziamento di decine di migliaia di cittadini turchi, esonerando gli organismi giurisdizionali nazionali dall’esercizio di parte dei propri compiti di controllo, indebolendo le garanzie in materia di equo processo, autorizzando la chiusura e la liquidazione di organi di stampa considerati vicini ai golpisti, e introducendo altre misure normalmente incompatibili con l’ordinamento turco.

Sul piano internazionale, per fornire giustificazione giuridica alla propria condotta, il governo ha scelto di avvalersi della facoltà di sospendere gli obblighi derivanti dalla Convenzione europea per i diritti umani (CEDU) e dal Patto internazionale per i diritti civili e politici (PIDCP), facendo ricorso alle clausole derogatorie contenute, rispettivamente, nell’art. 15 e nell’art. 4 dei due trattati. Come noto, le clausole di deroga sono invocabili dagli Stati qualora questi si trovino alle prese con una situazione di pericolo pubblico eccezionale. La ratio della disposizione risiede nel consentire l’introduzione di misure emergenziali – altrimenti incompatibili con gli obblighi convenzionali – per permettere un’azione più rapida e efficace di contrasto all’emergenza. Tuttavia, gli Stati che volessero esercitare tale diritto devono conformarsi agli obblighi sostanziali e procedurali contenuti nelle clausole, e rimangono sottoposti allo scrutinio degli organi internazionali che verificano il rispetto dei trattati (per una panoramica, v. Eboli). Per quanto concerne la CEDU, tale ruolo è svolto dalla Corte europea dei diritti umani (CtEDU).

Fino ad ora, la CtEDU non si era ancora espressa sulla conformità della condotta turca rispetto agli standard imposti dalla Convenzione. Il 20 marzo 2018 ha finalmente licenziato due sentenze (Mehmet Hasan Altan c. Turchia e Şahin Alpay c. Turchia) concernenti la carcerazione preventiva di due giornalisti, accusati di essere organici al FETÖ. Le due sentenze – assai simili nei contenuti – rappresentano le prime pronunce di un organo giurisdizionale internazionale sul rispetto dei parametri fissati dalla clausola di deroga con riferimento allo stato d’emergenza in vigore in Turchia (per un commento a caldo, v. Gatta). Tuttavia, la Corte europea ha assunto determinazioni importanti anche riguardo al contegno delle corti nazionali rispetto alle pronunce della Corte Costituzionale Turca (CCT). Questa si era infatti già pronunciata sulle doglianze dei ricorrenti, disponendone la scarcerazione. Ciononostante, anche a fronte di sentenze vincolanti emesse dal tribunale supremo, le corti inferiori hanno deciso di disattendere la richiesta, mettendo così in discussione l’effettività del ricorso alla CCT (sul punto, v. Çalı). Il presente intervento esaminerà brevemente le sentenze, concentrandosi in prima battuta sulla questione della mancata efficacia del ricorso individuale alla Corte costituzionale, e subito dopo sulla conformità della condotta turca con i principi che informano il funzionamento della clausola derogatoria. Prima, tuttavia, un breve riepilogo dei fatti.

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diritto internazionale pubblico

Emanuele Sommario, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa, Coordinatore d’unità dell’International Disaster Law Project L’invocazione della clausola di mutua assistenza contenuta nei Trattati UE (commentata su questo blog da Antonino Alì) non è stata l’unica reazione giuridica sul piano internazionale posta in essere dallo Stato francese in risposta agli attentati di Parigi.

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