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Il dovere di vigilanza climatica delle imprese: la decisione Notre Affaire à Tous e altri c. TotalEnergies

Marco Fasciglione (CNR)

Una recente sentenza di un tribunale francese  ha riportato al centro dell’attenzione una delle questioni fondamentali del dibattito contemporaneo sulla responsabilità climatica: se le imprese che contribuiscono in misura significativa alle emissioni globali di gas climalteranti possano limitarsi a comunicarne l’entità, oppure siano tenute a integrarle nei propri processi di identificazione, prevenzione e mitigazione degli impatti ambientali e sui diritti umani imposti dalle normative esistenti. La questione assume particolare attualità anche alla luce del processo di trasposizione della direttiva europea sul dovere di diligenza delle imprese a fini di sostenibilità del 2024, come recentemente modificata dalla direttiva Omnibus I

Con la sentenza pronunciata il 25 giugno 2026 nel caso Notre Affaire à Tous et autres c. TotalEnergies SE (Tribunal judiciaire de Paris, sentenza del 25 giugno 2026), il Tribunale di Parigi ha riconosciuto che il dovere di vigilanza introdotto nell’ordinamento francese dalla legge del 27 marzo 2017 (Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre) ricomprende i rischi e gli impatti negativi connessi al cambiamento climatico (per una prima analisi v. Teulings, Bonnier

Nel caso di TotalEnergies, tali impatti non si esauriscono nelle emissioni scope 1, direttamente generate dalle attività dell’impresa, e scope 2, indirettamente derivanti dalla produzione dell’energia acquistata e consumata. Essi includono anche le emissioni scope 3, ossia le altre emissioni indirette prodotte lungo la catena del valore e, nel caso di un’impresa petrolifera e del gas, soprattutto quelle generate dall’impiego e dalla combustione dei prodotti venduti. 

Il Tribunale ha ritenuto incompleto il piano di vigilanza perché la relativa cartografia dei rischi non includeva le emissioni scope 3 e le misure di prevenzione, mitigazione e monitoraggio ad esse riferite (par. 208). Tali emissioni, stimate dalla stessa TotalEnergies in 342 milioni di tonnellate di CO₂ nel 2024, rappresentavano una componente largamente prevalente rispetto ai 34 milioni di tonnellate riconducibili agli scope 1 e 2. Il Tribunale ha pertanto ordinato alla società di integrare il piano entro sei mesi, includendo le emissioni scope 3 e le relative misure di prevenzione, mitigazione e monitoraggio (par. 209 e ss.).

L’oggetto della controversia

L’azione era stata promossa dalle associazioni Notre Affaire à Tous, Sherpa, Zéa e France Nature Environnement, alle quali si era successivamente aggiunta, come interveniente volontaria, la Città di Parigi. 

Le domande si fondavano principalmente sulle disposizioni della legge francese sul dovere di vigilanza, oggi contenute negli articoli L. 225-102-1 e L. 225-102-2 del Code de commerce e originariamente introdotte come articoli L. 225-102-4 e L. 225-102-5. Tale disciplina obbliga le grandi imprese che rientrano nel suo ambito di applicazione ad elaborare, pubblicare e attuare un piano contenente misure ragionevoli di vigilanza, dirette a identificare i rischi e a prevenire gravi violazioni dei diritti umani, della salute e sicurezza delle persone e dell’ambiente derivanti dalle attività della società, delle imprese controllate e, a determinate condizioni, dei fornitori e subappaltatori.

Le ricorrenti chiedevano non soltanto l’inclusione delle emissioni scope 3 nella cartografia dei rischi, ma anche l’adozione di misure di riduzione delle emissioni e della produzione di idrocarburi coerenti con gli scenari dell’IPCC e dell’Agenzia internazionale dell’energia, la cessazione di nuovi progetti di esplorazione e sfruttamento e il conseguimento della neutralità climatica entro il 2050. In via complementare, veniva invocato l’articolo 1252 del Code civil, che consente al giudice di ordinare misure ragionevoli e appropriate per prevenire o far cessare un danno ecologico. La controversia non riguardava, quindi, soltanto la completezza formale del piano, ma la possibilità di utilizzare il dovere di vigilanza per sottoporre a controllo giudiziario il modo in cui un’impresa operante nel settore dei combustibili fossili identifica e affronta il proprio contributo al cambiamento climatico.

Il riconoscimento di un dovere di vigilanza climatica

Il primo principio affermato dal Tribunale di Parigi è che il cambiamento climatico rientra nell’ambito di applicazione ratione materiae della legge del 2017. In effetti, secondo il Tribunale il riferimento da essa contenuto al termine “ambiente” deve essere interpretato “dans son acceptation la plus large”, in modo da comprendere, pertanto, l’atmosfera e le alterazioni climatiche causate dalle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra (par. 138).

A tale conclusione si collega l’esplicito riconoscimento del legame esistente tra il rischio climatico e la salvaguardia dei diritti umani. Il cambiamento climatico rappresenta, secondo il Tribunale, una minaccia “grave, actuelle et future” per il godimento effettivo di tali diritti. L’identificazione dei rischi climatici rientra, pertanto, anche nella prevenzione delle gravi violazioni dei diritti umani contemplata dalla legge del 2017 (par. 139). A sostegno di questa interpretazione, il Tribunale richiama la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Verein KlimaSeniorinnen Schweiz (in materia v. Pisillo Mazzeschi), il parere consultivo della Corte internazionale di giustizia sugli obblighi degli Stati in materia di cambiamento climatico (cfr. Obligations of States in respect of Climate Change; in materia v. Pauciulo) e alle Linee guida OCSE per le imprese multinazionali, aggiornate nel 2023. Queste fonti non vengono utilizzate per ricavare una specifica quota di riduzione direttamente applicabile a TotalEnergies, ma per definire il contesto interpretativo, il contenuto preventivo e la finalità degli obblighi aziendali di vigilanza sul cambiamento climatico (parr. 139 e 140). Insomma, secondo il Tribunale la normativa del 2017, pur non rendendo la società convenuta responsabile dell’intero cambiamento climatico prodotto dalle attività umane, le impone, tuttavia, di adottare misure preventive adeguate alle proprie circostanze e agli impatti ai quali contribuisce attraverso le proprie attività. Il dovere di vigilanza configura quindi un’obbligazione di mezzi, temperata dalla discrezionalità riconosciuta all’impresa nella scelta delle misure, e non un’obbligazione di risultato (in materia sia consentito il rinvio a Fasciglione).

Le emissioni scope 3 come impatti risultanti dalle attività dell’impresa

Uno degli aspetti più significativi della decisione riguarda la qualificazione delle emissioni scope 3 derivanti dalla combustione dei prodotti petroliferi e del gas venduti ai clienti. TotalEnergies sosteneva che tali emissioni fossero imputabili agli utilizzatori finali, sui quali la società non esercitava un controllo diretto (parr. 152–153 e 169). 

Il Tribunale ha tuttavia accolto una nozione “sostanziale” di impatti “risultanti” dalle attività societarie. Il petrolio e il gas estratti sono destinati a essere immessi sul mercato e consumati. L’estrazione, la raffinazione e la successiva commercializzazione di un barile di petrolio conducono inevitabilmente alla sua combustione, indipendentemente dal luogo e dal momento in cui questa avviene, e quindi al rilascio di una quantità quantificabile di CO₂ e alla corrispondente riduzione del bilancio globale residuo di carbonio (par. 174-176).

Il Tribunale richiama, in proposito, il “très fort lien de causalité” riconosciuto in altre controversie climatiche tra estrazione, combustione ed emissioni conseguenti, facendo riferimento, tra l’altro, alla decisione della Corte suprema del Regno Unito nel caso Finch c. Surrey County Council, del 20 giugno 2024 e alla pronuncia della Corte d’appello dell’Aia nel caso Milieudefensie v. Shell del 12 novembre 2024 (parr. 176–177). La circostanza che il tempo e il luogo della combustione non siano controllati dal produttore non incide, infatti, sulla dimensione e sulla significatività dell’impatto climatico.

L’assenza di controllo diretto sull’utilizzatore finale, inoltre, non è considerata decisiva. In effetti, osservano i giudici parigini, il dovere di vigilanza può estendersi agli impatti sui quali l’impresa possiede una capacità concreta di prevenzione o mitigazione, anche quando la condotta che materialmente produce l’emissione sia compiuta da un soggetto distinto (par. 169-182, e soprattutto 174-177 e 181-182). Il Tribunale, in altri termini, combina due elementi: il nesso causale tra produzione e combustione e la concreta capacità dell’impresa di esercitare un’influenza sulle emissioni. TotalEnergies aveva, in particolare, riconosciuto di poter incidere sulle emissioni dei clienti attraverso le proprie decisioni di investimento e la composizione del portafoglio energetico (par. 181).

La società convenuta era inoltre perfettamente in grado di quantificare tali emissioni, che comunicava già dal 2016 nella propria rendicontazione di sostenibilità (par. 165–167 e 178). Il Tribunale ha pertanto concluso che le emissioni scope 3, essendo causalmente collegate alla produzione energetica e suscettibili di essere influenzate dall’impresa, costituiscono impatti negativi risultanti dalle attività proprie del gruppo e devono essere identificate nel piano di vigilanza (parr. 178–183).

Dalla rendicontazione alla prevenzione: la distinta funzione della due diligence

La sentenza costituisce anche un’occasione che il Tribunale di Parigi ha colto per chiarire la relazione tra rendicontazione di sostenibilità e obblighi di vigilanza delle imprese in materia di diritti umani e ambiente. 

Il Tribunale non considera la rendicontazione priva di rilievo, ma la qualifica come un obbligo distinto. La comunicazione delle informazioni sulle emissioni risponde anzitutto a esigenze di trasparenza fondata sul c.d. comply or explain approach (par. 129); il piano di vigilanza disciplinato dalla legge del 2017 deve invece inserire tali informazioni in un processo operativo di identificazione, prevenzione, mitigazione e monitoraggio degli impatti. La sentenza ricorda che la due diligence deve essere integrata nei processi decisionali e nei sistemi di gestione dei rischi dell’impresa e deve altresì consentire l’identificazione, la prevenzione e la mitigazione degli impatti effettivi o potenziali, oltre alla comunicazione del modo in cui essi vengono affrontati (par. 123, 125-126). Tra i due strumenti, insomma, esiste un rapporto di complementarietà e non di alternatività e la semplice comunicazione delle proprie emissioni scope 3 nella rendicontazione di sostenibilità non è circostanza sufficiente ad assolvere gli obblighi di vigilanza incombenti ai sensi della normativa del 2017. Questi ultimi richiedono che le emissioni scope 3 siano integrate nella cartografia dei rischi e nelle successive fasi del processo di due diligence

Poiché il piano di TotalEnergies prendeva in considerazione soltanto le emissioni scope 1 e 2, anche le misure di prevenzione, adattamento e monitoraggio risultavano incomplete (par. 207 e 208). I giudici parigini, pertanto, hanno ordinato alla società di integrare entro sei mesi sia la cartografia dei rischi sia le misure relative alle emissioni scope 3 (dispositivo punto 1, pag. 46). 

La scelta concreta delle misure rimane affidata alla società, ma sarà sottoposta al controllo giudiziario quanto alla loro ragionevolezza, concretezza, coerenza con la valutazione dei rischi ed effettiva attuazione.

I limiti dell’intervento giudiziario

Il Tribunale ha tuttavia escluso di potersi sostituire a TotalEnergies nella definizione della strategia climatica. Non ha quindi imposto specifici obiettivi di riduzione delle emissioni o della produzione di idrocarburi, l’abbandono di nuovi progetti petroliferi e del gas, né il conseguimento della neutralità climatica entro il 2050 secondo gli scenari dell’IPCC o dell’Agenzia internazionale dell’energia (cfr. par. 213 ss.).

Secondo il Tribunale, l’articolo L. 225-102-1 non attribuisce al giudice il potere di prescrivere specifiche e dettagliate misure di vigilanza, la cui individuazione è rimessa in prima battuta all’impresa. Il giudice deve verificare che nel piano siano inserite misure ragionevoli, concrete, coerenti e adeguate alla valutazione dei rischi, e può controllarne l’effettiva attuazione; non può tuttavia sostituirsi agli organi societari nella determinazione della strategia industriale (par. 215–219). Non spetta pertanto al Tribunale fissare direttamente un obiettivo di mitigazione per TotalEnergies. Il limite di 1,5°C costituisce, infatti, un fondamentale parametro di riferimento per comprendere la gravità del rischio climatico e le aspettative nei confronti delle imprese, ma rimane un obiettivo stabilito dalle parti dell’Accordo di Parigi (par. 220). Ciò non riduce, tuttavia, il dovere di vigilanza a un adempimento meramente documentale. L’impresa conserva discrezionalità nella scelta delle misure – trattandosi, come visto, di un’obbligazione di mezzi e non di risultato – ma deve dimostrare che esse siano effettivamente commisurate alla natura e alla gravità degli impatti identificati.

Il procedimento, inoltre, non è definitivamente concluso. Il Tribunale ha sospeso l’esame delle ulteriori domande, compresa quella fondata sull’articolo 1252 del Code civil, in attesa di conoscere il contenuto del piano integrato, e ha rinviato la causa all’udienza del 21 gennaio 2027.

Le conseguenze per l’applicazione della CS3D

La portata della sentenza supera l’ordinamento francese. Il Tribunale parigino, infatti, interpreta gli obblighi di vigilanza della legge del 2017 circa gli impatti sui diritti umani derivanti dal cambiamento climatico alla luce della Direttiva (UE) 2024/1760 (c.d. CS3D o CSDDD; cfr. Bueno, Bernaz, Holly, Martin-Ortega) come emendata dalla Direttiva (UE) 2026/470 (c.d. Pacchetto Omnibus I; per alcuni commenti v. BonfantiCorcione).

Il punto centrale del ragionamento dei giudici è che la soppressione da parte di Omnibus I dell’obbligo autonomo di adottare un piano di transizione climatica, originariamente previsto dall’articolo 22 della direttiva, non ha tolto rilevanza agli impatti derivanti dal cambiamento climatico dal punto di vista degli obblighi generali di due diligence contenuti negli articoli da 7 a 16 (in generale sul tema dei piani di transizione v. Agostini, Galasso).

Com’è noto, nella sua formulazione originaria l’articolo 22 della direttiva del 2024 imponeva alle imprese l’obbligo – esplicitamente qualificato di best efforts – di adottare e rendere operativo un piano di transizione climatica volto a garantire la compatibilità del modello e della strategia aziendale con la transizione verso un’economia sostenibile e con l’obiettivo di limitare l’aumento della temperatura globale a 1,5°C. La soppressione di tale disposizione ha alimentato la tesi secondo cui la nuova disciplina avrebbe escluso qualsiasi obbligo societario specificamente riferito alla vigilanza sull’impatto delle proprie attività sui cambiamenti climatici.  

Il Tribunale di Parigi, invece, respinge nettamente questa lettura. La soppressione dell’articolo 22 riguarda esclusivamente l’obbligo specifico di adottare un piano di transizione climatica ma non può in alcun modo incidere sul regime generale di due diligence disciplinato dagli articoli da 7 a 16 della direttiva (parr. 145-146).

Sul punto il ragionamento del tribunale si articola in tre passaggi.

In primo luogo, la lotta contro il cambiamento climatico costituisce una delle finalità che hanno guidato l’elaborazione della normativa europea e che tale finalità è confermata dai considerando 10, 11 e 12, che richiamano la strategia europea di adattamento al cambiamento climatico, e dall’obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C (par. 142).

In secondo luogo, la sentenza precisa esplicitamente come il cambiamento climatico continui a rientrare nell’ambito di applicazione degli obblighi di vigilanza introdotti dalla nuova normativa europea nella misura in cui le emissioni di gas climalteranti dell’impresa costituiscano un “impatto ambientale negativo”. Il Tribunale richiama, a tal proposito, la definizione di “impatto ambientale negativo” contenuta nell’articolo 3 della CS3D, ossia un impatto risultante dalla violazione dei divieti e degli obblighi elencati nell’Allegato della direttiva (par. 143) e rinvia, dall’altro lato, al punto 15 della sezione 1, parte I, dell’Allegato, relativo al divieto di causare inquinamento atmosferico o emissioni nocive capaci di compromettere la salute, la sicurezza, la produzione alimentare, l’utilizzo dei beni o i servizi ecosistemici (par. 144), 

In terzo luogo, il Tribunale riconosce che tali emissioni nocive comprendono indiscutibilmente le emissioni antropogeniche di gas a effetto serra.

In conclusione, il Tribunale di Parigi evidenzia come la soppressione dell’articolo 22 non implica che le imprese siano ormai libere di ignorare i propri impatti climatici. Significa, piuttosto, che la normativa europea non impone più un autonomo piano di transizione strutturato intorno all’obiettivo di 1,5°C ma che, tuttavia, qualora le emissioni di gas climalteranti costituiscano un impatto ambientale negativo collegato alle attività dell’impresa, delle sue controllate o dei partner commerciali compresi nella catena di attività, esse devono comunque essere identificate, valutate e affrontate attraverso misure appropriate (si tratta di un argomento che chi scrive ha sollevato già in altre sedi; v. Fasciglione). D’altronde, è oramai ampiamente riconosciuto che le emissioni di gas a effetto serra possono incidere su tutti questi aspetti e, cosa non meno importante, è ormai pacificamente accettato in giurisprudenza che gli effetti del cambiamento climatico possano dar luogo a violazioni dei diritti umani (cfr. Corte di appello dell’Aia, Milieudefensie et al. and Shell Plc, sentenza del 12 novembre 2024, cit.; ma si veda anche Oberlandesgericht Hamm, Saúl Lliuya (Peru) v. RWE AG, sentenza del 28 maggio 2025), nella quale la corte tedesca ha riconosciuto, in linea di principio, la possibilità di far valere dinanzi ai giudici nazionali la responsabilità civile delle imprese per i danni derivanti dalle attività che contribuiscono al cambiamento climatico.

Questa interpretazione è suscettibile di conservare, attraverso una diversa base normativa, almeno alcuni degli effetti sostanziali dell’abrogato articolo 22. Essa non reintroduce per via giudiziaria il piano di transizione e non autorizza il giudice a imporre una specifica strategia di decarbonizzazione, ma impedisce di equiparare la soppressione del piano all’eliminazione di ogni obbligo di vigilanza sugli impatti climatici.

Le possibili conseguenze per le emissioni scope 3

Il Tribunale afferma che la CS3D contiene “obblighi analoghi” a quelli previsti dalla legge francese, compreso un obbligo di vigilanza climatica (cfr. par. 141). Questa analogia strutturale offre un argomento per interrogarsi sull’applicabilità, nel sistema europeo, del ragionamento svolto dal Tribunale alle emissioni scope 3.

Occorre però distinguere chiaramente ciò che il Tribunale ha deciso da ciò che può essere ricavato dal ragionamento da esso seguito. La sentenza applica direttamente l’analisi sulle emissioni scope 3 alla legge francese; non stabilisce espressamente che ogni categoria di emissioni scope 3 rientri automaticamente nella CS3D.

I due regimi non hanno infatti un ambito applicativo perfettamente coincidente. L’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), punto ii), della direttiva limita il segmento downstream della “catena di attività” dei partner commerciali alla distribuzione, al trasporto e all’immagazzinamento dei prodotti effettuati per conto o a nome della società. L’utilizzo o il consumo finale del prodotto da parte del cliente non è incluso, in quanto tale, in tale segmento della catena.

La sentenza offre una base interpretativa significativa — ma non ancora una soluzione consolidata — per sostenere che determinate emissioni derivanti dall’uso ordinario, necessario e prevedibile di un prodotto possano essere qualificate come impatti risultanti dalle attività proprie della società o delle sue filiazioni, quali l’estrazione, la produzione e l’immissione sul mercato, anziché essere considerate esclusivamente come impatti autonomamente prodotti dai clienti.

In questa prospettiva, l’analisi deve fondarsi sul nesso causale tra attività e impatto, sulla prevedibilità dell’utilizzo del prodotto e sulla capacità dell’impresa di influire sulle emissioni attraverso le proprie decisioni di investimento, produttive e di composizione del portafoglio. Non tutte le emissioni scope 3 sarebbero pertanto necessariamente incluse: occorre dimostrare, caso per caso, il collegamento richiesto dalla direttiva.

Conclusioni

È proprio in questa prospettiva che la sentenza TotalEnergies – per quanto ci risulta, la prima decisione nota a confrontarsi a confrontarsi con la portata climatica della CS3D dopo la riforma Omnibus I – assume particolare rilievo ai fini della definizione dell’ambito di applicazione climatico della CS3D e delle conseguenze derivanti dalla soppressione dell’articolo 22. Pur non essendo vincolante al di fuori dell’ordinamento francese, il ragionamento seguito dal Tribunale potrà esercitare una significativa autorità persuasiva nei processi nazionali di trasposizione della direttiva, nonché nell’attività delle autorità di vigilanza e nell’interpretazione che ne daranno i giudici degli altri Stati membri.

Più in generale, la pronuncia presenta implicazioni sostanziali di ampia portata per le imprese soggette tanto alla legge francese sul dovere di vigilanza quanto alla direttiva europea relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e costituisce un ulteriore tassello dell’architettura giuridica di protezione del clima. Essa si inserisce in un emergente dialogo giudiziario transnazionale, nel cui ambito le giurisdizioni richiamano reciprocamente le rispettive decisioni e i principi elaborati nel contenzioso climatico promosso nei confronti degli Stati vengono progressivamente trasposti sul terreno della responsabilità delle imprese (Climate Litigation Network, Laying the Foundations for Our Shared Future: How Ten Years of Climate Cases Built a Legal Architecture for Climate Protection, 2025, p. 18). Nel solco di tale dialogo giudiziario si colloca anche l’ordinanza interlocutoria del 18 marzo 2026 con la quale il Tribunale commerciale dell’Hainaut, sezione di Tournai, nel caso Falys e altri c. TotalEnergies, ha rinviato l’esame del merito a settembre 2026, così da poter tenere conto della decisione attesa entro la fine di giugno nel procedimento TotalEnergies qui commentato.

In conclusione, la sentenza contribuisce al consolidamento del fondamento normativo degli obblighi climatici societari negli ordinamenti nazionali e nel più ampio quadro giuridico europeo e internazionale. La concreta portata della pronuncia dipenderà ora dal contenuto delle misure che TotalEnergies inserirà nel piano e dal successivo controllo giudiziario: è in questa seconda fase che si potrà verificare se l’inclusione delle emissioni scope 3 condurrà a un adeguamento sostanziale della strategia climatica della società o rimarrà confinata sul piano documentale.

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