diritto internazionale pubblico

A proposito di un appello per Gaza lanciato da esperti di diritto internazionale

Lorenzo Gradoni è ricercatore di diritto internazionale presso l’Università di Bologna

Come molti lettori di SIDIblog, qualche giorno fa sono stato invitato a firmare una dichiarazione intitolata “La Comunità Internazionale ponga fine alla punizione collettiva della popolazione civile nella Striscia di Gaza” (l’originale, di cui Chantal Meloni è stata rapporteur, è in lingua inglese ma qui utilizzerò la traduzione italiana diffusa da Fabio Marcelli). Con questo documento, sottoscritto inizialmente da circa 140 professionisti del settore (quasi 300 le adesioni al 31 luglio), tra cui alcuni eminenti studiosi iscritti in cima alla lista in deroga all’ordine alfabetico altrimenti seguito (John Dugard, Richard Falk, Alain Pellet, Georges Abi-Saab, Vera Gowlland-Debbas), prendono la parola “accademici e studiosi di diritto internazionale e penale, difensori dei diritti umani, giuristi e cittadini che credono fermamente nello stato di diritto”. Ricevuta notizia dell’adesione di alcuni amici e colleghi, ero sul punto di unirmi a loro. A prima vista la denuncia mi è parsa condivisibile; poi qualcosa mi ha distolto dall’intento, inizialmente un semplice dettaglio, che ha però innescato una fuga di “cattivi pensieri”. Non ho firmato.

Conviene che io chiarisca subito la natura del mio dissenso, perché è possibile che il lettore si aspetti un controcanto fatto di puntigliose lamentele di non completa “obiettività” e che, preso da tale sospetto, passi oltre. D’altronde, buona parte del dibattito nei mass media, come nelle sedi diplomatiche, si svolge in questa chiave (quando non è infiammato da deliri oltranzisti). Ciò vale anche per l’estemporanea letteratura che trova oggi ampio sbocco nei blogs che si occupano di diritto internazionale. Sin qui, per la verità, si è scritto sorprendentemente poco sull’operazione “Protective Edge (non un contributo, per esempio, è comparso sul solitamente fulmineo e trafficatissimo EJIL: Talk!). Anche per questo, la dichiarazione che non ho sottoscritto rappresenta un’apprezzabile rottura del silenzio. Alla sua diffusione ha rapidamente reagito un editorialista del noto blog statunitense Opinio Juris, secondo il quale il documento criminalizza il comportamento israeliano frettolosamente, senza prove sufficienti, vanificando così ogni possibile pretesa di correttezza scientifica a “copertura” di una presa di posizione filopalestinese. Noi, invece, dovremmo affidarci alla superiore expertise del blogger americano! E perché mai? A mio parere, il problema del documento non risiede affatto nel suo palese afflato politico e morale – che condivido – quanto piuttosto nel suo appellarsi a un’elusiva “comunità internazionale” e al diritto che questa produce e amministra.

Nella sua prima parte, la dichiarazione denuncia, oltre alle “gravi violazioni … dei più basilari principi del diritto dei conflitti armati e dei diritti fondamentali dell’intera popolazione palestinese”, la “complice acquiescenza della comunità internazionale degli Stati” (“complicit gaze”, nella più eloquente versione originale), quella stessa comunità internazionale cui il documento si appella nella sua seconda parte. È stata questa apparente contraddizione – consistente nella pretesa che a soccorrere le vittime sia il “soggetto” già ritenuto complice del crimine – a bloccarmi i polpastrelli sulla tastiera mentre mi accingevo a comunicare la mia adesione. Da quasi un secolo, e in termini particolarmente drammatici a partire dal secondo dopoguerra, la questione palestinese e il conflitto arabo-israeliano hanno stimolato un gigantesco flusso di iniziative diplomatiche, di atti e norme (o pseudo-norme) internazionali, di indagini giuridiche estese e minuziose, per poi inghiottirli nel vortice di una situazione sempre più “eccezionale” e intricata, dove poco o nulla di ciò che è accaduto e accade è pacificamente inquadrabile entro collaudati schemi. Non solo le modalità dell’odierno conflitto continuano a mettere a dura prova – secondo alcuni – ogni nitida distinzione tra belligeranza e lotta al terrorismo; vi è persino chi disquisisce sul presunto diritto di Israele di interrompere le forniture d’acqua e di energia elettrica a Gaza, diritto che, per alcuni illustri esperti, ma non per altri, dipenderebbe dalla possibilità – anch’essa controversa – di qualificare Israele come Stato non occupante in seguito al disengagement del 2005 e al concomitante inizio dell’assedio (per una sintesi del dibattito e gli opportuni rinvii v. qui). La “presenza” del diritto internazionale e delle sue istituzioni in quella terra martoriata è insomma imponente e ondivaga, massiccia e – si potrebbe temere alla luce dell’esperienza sin qui maturata – illusoria. Cos’altro potrebbero mai dirci di illuminante o di utile i “sacerdoti” della disciplina, a margine dell’ennesima tragica deflagrazione del conflitto?

La dichiarazione sottoscritta dagli esperti anzitutto “accerta” alcune gravi violazioni del diritto internazionale umanitario (convenzionale e consuetudinario), ponendo particolare enfasi sul principio di distinzione tra obiettivi militari e civili, sul requisito della proporzionalità cui deve rispondere il perseguimento di legittimi scopi bellici, nonché sul divieto di spargere terrore nella popolazione civile. Ma siamo proprio sicuri che il diritto internazionale dei conflitti armati offra una solida sponda a chi intende far valere le ragioni del popolo palestinese? Il fatto che sia soprattutto l’esercito israeliano ad appellarsi al diritto internazionale umanitario – mentre Hamas ostentatamente lo ignora – non è un sintomo preoccupante? Mi spiego.

Il principio di distinzione, molto probabilmente infranto da Israele, è certamente violato da Hamas, organizzazione che non solo rivendica l’intenzione di uccidere ogni israeliano, poco importa se militare o civile, ma possiede armi così rozze e un’intelligence così approssimativa che difficilmente potrebbe rispettarlo, anche qualora volesse. Le forze armate israeliane, al contrario, vantano il possesso di armi ad altissima tecnologia, bombe e proiettili “intelligenti” e “chirurgici”, il cui impiego permette di avanzare perlomeno la pretesa – spesso infondata, temo – di agire nel rispetto del principio di distinzione (cfr. qui per una misura dell’imprecisione delle armi israeliane). Le offensive israeliane causano molte vittime civili, queste però non sono altro che “danni collaterali” – potrebbe arguire l’attaccante – provocati da un’azione bellica che, anche grazie alla precisione delle armi, e perlomeno nelle intenzioni (non sempre sondabili!), si mantiene conforme al principio di distinzione (sul tema, in relazione alla corrente crisi, cfr. Anderson e Blank).

E che dire, d’altro canto, della tendenza, diffusa tra gli Stati schieratasi al fianco di Israele, a qualificare come “terrorismo” l’offensiva di Hamas, forse anche al fine di escluderla tout court, assieme a taluni comportamenti assunti da Israele per contrastarla, dal campo di applicazione del diritto internazionale umanitario? Comprensibilmente, la dichiarazione sorvola su questo punto. È però innegabile che la contemporanea propensione – non solo di certa diplomazia ma anche di una parte della dottrina – a integrare le gelatinose categorie della “lotta al terrorismo” nel corpo del diritto internazionale, ha anch’essa prodotto danni collaterali, in particolare minacciando lo spirito non discriminatorio dello ius in bello, sia dall’esterno, premendo sul suo ambito di applicazione, sia dall’interno, portando scompiglio nelle sue categorie (per una rassegna dei problemi v. Bianchi e Naqvi).

Ma c’è di più. Il diritto internazionale contempla, accanto al principio di distinzione (sacrosanto e inviolabile), quello della “necessità militare”, il quale, com’è noto, può giustificare – tutto dipende dalle circostanze – l’uccisione di civili innocenti e la distruzione di abitazioni e infrastrutture civili situate nelle vicinanze di un obiettivo militare. L’azione bellica deve sì conformarsi a un generico requisito di proporzionalità, ma, per quanto tale limite debba intendersi in termini precauzionali, è ovvio che non può essere invocato per precludere l’accesso a teatri bellici “intrattabili”, come quello di Gaza, dove la sovrappopolazione e la tendenziale assenza di una formale organizzazione militare, con propri luoghi e insegne, può macabramente giustificare, sul piano giuridico, “danni collaterali” anche pesantissimi. D’altra parte, la situazione appena evocata, unita al coinvolgimento in vario modo di buona parte della popolazione nella lotta per la liberazione del popolo palestinese, rende difficile conformarsi a un altro “imperativo” del diritto dei conflitti armati, questa volta rivolto ai combattenti che subiscono l’attacco, ossia quello di distinguersi dalla popolazione civile, sottraendo così all’attaccante l’argomento degli “scudi umani” (in tema v. il recente intervento di Kolesov Har-Oz e Pomson). Il fatto che a tale argomento si ricorra spesso in modo del tutto pretestuoso non dovrebbe far perdere di vista un dato essenziale: la retorica degli scudi umani non è frutto di un travisamento del diritto internazionale umanitario; è un prodotto della sua intima struttura.

I firmatari della dichiarazione chiedono all’Organizzazione delle Nazioni Unite, e in particolare al Consiglio di Sicurezza, “di agire con la massima urgenza per porre fine all’escalation di violenza contro la popolazione civile di Gaza” e per assicurare alla giustizia i leader civili e militari responsabili del massacro. Sinora, tuttavia, dal Consiglio è uscito solo un debole statement presidenziale. Mentre il Consiglio di Sicurezza resta immobilizzato dal diritto di veto – diritto che, occorre ricordarlo, è previsto da una norma internazionale che ha tra l’altro impedito al Consiglio di reagire alla violazione delle poche risoluzioni incisive che è riuscito ad adottare a margine del conflitto israelo-palestinese – il 23 luglio scorso ha fatto sentire la sua voce un altro organo, il Consiglio dei Diritti umani, il quale ha approvato un atto che istituisce una commissione internazionale d’inchiesta, incaricata di indagare “all violations of international humanitarian law and international human rights law in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, particularly in the occupied Gaza Strip, in the context of the military operations conducted since 13 June 2014” (UN Doc. No. A/HRC/S-21-L. 1, par. 13). Gli autori della dichiarazione accolgono l’iniziativa con incondizionato favore.

Bisogna tuttavia considerare che la risoluzione è scaturita da un confronto altamente polemico, tanto che tutti i Membri occidentali del Consiglio, ma anche il Benin, il Botswana, il Burkina Faso, il Gabon, il Giappone e la Corea del Sud, hanno deciso di prendere le distanze dal testo, astenendosi o, nel caso degli Stati Uniti, votando contro. Il progetto di risoluzione adottato a maggioranza contiene brani o affermazioni che non potevano non irritare gli Stati che preferiscono enfatizzare il diritto di Israele all’autodifesa e la tragedia di un popolo sul quale piovono razzi (parecchi dei quali, com’è noto, sono per fortuna intercettati dal sistema di difesa robotizzato detto “Cupola di Ferro”). La risoluzione, per la verità, come del resto la dichiarazione che ho deciso di non sottoscrivere, cerca di proporre una diagnosi equilibrata; sembra però farlo malvolentieri e persino in modo beffardo, come quando condanna “all violence against civilians, wherever it occurs, including the killing of two Israeli civilians as a result of rocket fire” (par. 3), come a sottolineare, più che il misfatto, l’esiguo numero di vittime del fuoco palestinese (nella dichiarazione compare uno svogliato “anche i lanci di razzi dalla Striscia di Gaza vanno condannati”). Certo, ci si attende che la commissione d’inchiesta (non ancora operativa), come quella che in precedenza ha riferito sull’operazione “Piombo fuso”, indagherà anche sugli illeciti commessi dai palestinesi (cfr. Harwood). Tuttavia, date queste premesse, si può dubitare che dai suoi lavori scaturirà un accertamento dei fatti che le parti in causa potranno condividere e sfruttare nell’ambito di una prossima ripresa del negoziato. Se le Nazioni Unite non sono capaci di produrre altro che un dispositivo di accertamento della “verità”, rispetto a un conflitto dove le verità dei contendenti sono radicalmente inconciliabili e producono di continuo interpretazioni divergenti dei “fatti”, non ci sono molte ragioni per rallegrarsi. Si considerino le parole pronunciate dal rappresentante del Governo israeliano durante una recente seduta del Consiglio di Sicurezza: “Goethe was right. The hardest thing to see is what is before one’s eyes. Israel is on the frontline of the global war against radical Islamist terrorism. The entire civilized world has a stake in the outcome and must therefore support Israel’s right to defend its citizens” (UN Doc. No. S/PV.7222, 22 luglio 2014, p. 9). Per il rappresentante della Palestina, analogamente, i martiri di Gaza, dipinti senza distinzione come vittime inermi, adempiono un compito storico-universale (S/PV.7220, 18 luglio 2014, p. 7), mentre per una “primaverile” Tunisia, espressasi in seno al Consiglio dei Diritti umani, Israele è un “terrorist State acting like the Nazis” (si veda il resoconto della seduta qui). Anche per Israele è questione di “good against evil” (S/PV.7220, cit., p. 7), dove il male, presumibilmente incarnato dal delegato palestinese, “is staring the Council right in the face” (S/PV.7222, cit., p. 6). Parafrasando Nietzsche, si potrebbe dire che, quando l’intensità di un conflitto si fa estrema, “non ci sono fatti, ma solo allucinazioni”. La pretesa del Consiglio dei Diritti umani di dissolvere un simile “caos cognitivo” sovraimponendovi una versione ufficiale dei fatti – peraltro elaborata da una commissione d’inchiesta la cui credibilità è, per una parte in causa e per molti suoi sostenitori, compromessa da un vizio d’origine – appare velleitaria.

La dichiarazione auspica infine l’attivazione dei meccanismi della giustizia penale internazionale, sia attraverso l’adesione della Palestina allo Statuto di Roma, a quanto pare già decisa da Ramallah, sia attraverso un intervento del Consiglio di Sicurezza, il quale, secondo i firmatari, verrebbe meno alla sua missione qualora si rifiutasse di deferire la questione alla Corte penale internazionale. Com’è facile intuire, la seconda via è sbarrata dal diritto di veto, al cui esercizio si accingerebbero presumibilmente almeno tre Membri permanenti (Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti). Secondo Amnesty International – che ha lanciato un analogo appello affinché si apra il campo a un intervento della Corte penale internazionale – le due potenze anglosassoni, in particolare, non potrebbero ricorrere al veto dopo aver criticato la decisione di Cina e Russia di opporsi al deferimento della situazione in Siria, pena applicare un “blatant double standard”. In realtà, lo standard previsto dal diritto internazionale in subjecta materia è uno solo, è puramente formale e coincide, piaccia o no, con il diritto di veto! La Corte di cui si vagheggia l’intervento non è titolare di una giurisdizione universale, mentre il compito di espandere ad hoc il suo raggio d’azione è stato affidato al Consiglio di Sicurezza, perpetuando così la logica discriminatoria di una giustizia penale subalterna agli interessi delle grandi potenze. E anche questo è diritto internazionale.

Quanto alla prima via, è possibile che essa dischiuda l’accesso alla Corte, forse persino in tempi rapidi qualora il Procuratore decidesse di non attendere l’adesione della Palestina – atto che, se notificato oggi, diverrebbe efficace solo il 1° novembre per effetto dell’art. 126 (2) dello Statuto – e di occuparsi del caso in virtù della dichiarazione di accettazione ad hoc della giurisdizione che la stessa Palestina ha depositato nel 2009 e mai revocato, e che potrebbe comunque in qualsiasi momento rinnovare (fonti giornalistiche riferiscono che il Governo palestinese starebbe già procedendo in tal senso). Ma è realistico prevedere che il Procuratore reagirà prontamente a queste sollecitazioni? La criticatissima replica del suo predecessore, Moreno-Ocampo, si fece attendere per oltre tre anni e fu, come si sa, negativa, a causa di dubbi persistenti sulla natura statuale della Palestina, nonché sull’identità dell’organo competente a scioglierli (cfr. Meloni, nonché Azarov e Meloni). Alcuni sosterranno che dopo il conferimento alla Palestina della qualità di Stato osservatore, operato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 29 novembre 2012 (UN Doc. No. A/RES/67/19), tali dubbi, anche se la decisione dell’Assemblea certo non è un “certificato di nascita” dello Stato palestinese, devono ritenersi definitivamente sciolti: la Palestina è uno Stato e, in quanto tale, può aderire allo Statuto di Roma ovvero accettare la giurisdizione della Corte ad hoc. Non è così semplice. Il Procuratore gode anche sotto questo profilo di piena discrezionalità e non è quindi tenuto a rispettare la determinazione compiuta da un organo che, seppure importante come l’Assemblea generale, appartiene a un’organizzazione internazionale distinta. E ciò che vale per il Procuratore, vale naturalmente anche per gli organi giudicanti della Corte. Inquirenti inclini alla prudenza potrebbero approfittare della frammentazione istituzionale che caratterizza l’ordinamento internazionale per ritardare sine die un loro intervento, magari baloccandosi con una dottrina “funzionalista” della personalità giuridica internazionale per cui i criteri della statualità possono variare a seconda del regime normativo di riferimento, che è poi la stessa dottrina illo tempore evocata dai consulenti della Palestina per sostenere che il loro cliente, nelle more di un pronunciamento dell’Assemblea generale, poteva ritenersi uno Stato ai fini dello speciale regime giuridico creato dallo Statuto di Roma, pur non essendo necessariamente tale secondo i canoni del diritto internazionale generale (cfr. Shaw). E anche questo è diritto internazionale.

La Corte penale internazionale si è del resto guadagnata la fama di istituzione prudente e perciò propensa a occuparsi di “situazioni” – sinora esclusivamente in Africa – in rapporto alle quali il suo operato non rischia di contrariare le grandi potenze, tanto da spingere l’Unione Africana a protestare formalmente contro una politica dell’azione penale da essa comprensibilmente ritenuta discriminatoria. Infine, anche qualora militari e politici israeliani di rango più o meno elevato, oppure esponenti di Hamas, finissero alla sbarra, all’Aia, non i secondi ma i primi, che potremo immaginare assistiti da grandi esperti di ius in bello, avrebbero qualche buon argomento da trarre a loro discolpa dal diritto internazionale dei conflitti armati. E in quale maniera estenuanti dibattimenti davanti alla Corte ed eventuali condanne faciliterebbero la risoluzione di un conflitto di cui la comunità internazionale, con le sue istituzioni, la sua diplomazia e il suo diritto, stenta ad afferrare persino il senso?

Vorrei poter credere – come sembrano fare i firmatari della dichiarazione – che esista in qualche luogo un diritto internazionale che sarebbe in grado di arginare ciò che è “moralmente inaccettabile” (sono parole tratte dal documento), se solo fosse applicato secondo i dettami di una retta ragione giuridica di cui gli esperti della materia possano farsi garanti. Ho tuttavia la sgradevole sensazione che il diritto internazionale, le sue norme, le architetture istituzionali e i processi decisionali che esso costituisce e disciplina, siano parte del problema molto più di quanto non possano contribuire alla ricerca di una soluzione.

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18 Comments

  1. Gabriele Della Morte
    Agosto 5, 2014 at 1:24 pm — Rispondi

    A chiosa del ricco commento di Lorenzo, ricordo che si è trattato di un ‘appello’, corrispondente – sotto il profilo tanto contenutistico quanto stilistico – ai canoni di questo genere. Ad ogni modo l’analisi proposta, ancorché a tratti sorprendente (come nell’interpretazione del principio di distinzione su base ‘tecnologica’), mi sembra che faccia onore allo spirito del testo: durkheimanamente… contribuire al dibattito sulle possibili qualifiche giuridiche. Per dirla con Levi Strauss (Tristi Tropici): “la verità si manifesta nella cura che ci mette a nascondersi”.

    • Lorenzo Gradoni
      Agosto 5, 2014 at 7:48 pm — Rispondi

      Gabriele celia e allude… e io cosa posso fare se non contrapporre, ai suoi Durkheim e Lévi-Strauss, la bonaria indignazione di Totò? ‘Cca nisciuno è fess! Spero che voglia credermi se gli assicuro che ho compreso subito che si trattava di un appello e non di un parere pro veritate. Ma è pur sempre un appello di “esperti di diritto internazionale”, non di esperti di appelli (altrimenti forse l’avrei firmato senza prenderlo tanto sul serio!); e infatti non rinuncia qui e là – certo, con indiscutibile autorevolezza e stile – a “épater le profane” con una salva di commi. Credo sia Gabriele a fraintendere il senso del mio intervento, che tutto vuole tranne che “contribuire al dibattito sulle possibili qualifiche giuridiche”. Un attimo però… secondo Gabriele io contribuirei comunque al dibattito, senza rendermene conto (ancora!), irretito dalla forza dell’appello (e seminando qui e là errori da profano?). Come ho già scritto, apprezzo sotto vari aspetti il documento che Gabriele, a differenza di me, ha sottoscritto. Non mi convince però – nemmeno sul piano esclusivamente retorico – l’appello “savant” alla comunità internazionale e al suo diritto, perlomeno con riferimento ai settori evocati nel documento. Il diritto internazionale dei conflitti armati non è tagliato per chi lotta disperatamente; il Consiglio di Sicurezza non fermerà la violenza; non ci sono verità che il Consiglio dei Diritti umani possa pacificamente accertare; la Corte penale internazionale non si precipiterà… sono troppo pessimista? Me lo auguro.

  2. Luca Pasquet
    Agosto 5, 2014 at 6:01 pm — Rispondi

    In generale sono d’accordo. Il diritto internazionale è generalmente inteso come fonte di soluzioni ai problemi del mondo. Di fronte a qualsiasi problema di dimensioni internazionali, prima o poi la gente chiederà “cosa può far il diritto internazionale?”. E’ colpa degli internazionalisti, che hanno spacciato la loro disciplina come la soluzione ai problemi del mondo. In fondo, ci ricorda Koskenniemi, il diritto internazionale contemporaneo è nato come progetto politico liberal-cosmopolita. E come la teologia liberale, il liberalismo otto-novecentesco era fondamentalmente ottimista: il progresso, prima o poi arriverà, basta un po’ d’impegno. Il messaggio è passato, e oggi il diritto internazionale è visto da più parti come una religione laica, fatta di precetti fondamentalmente buoni, che, se seguiti, cancelleranno i problemi dell’umanità.
    Ora, per fortuna, negli ultimi anni, menti illuminate hanno iniziato ad analizzare il diritto internazionale non solo come soluzione, ma anche come causa dei problemi. Se guardo agli interventi autorizzati negli ultimi anni dal consiglio di sicurezza, e alle loro conseguenze (Somalia e Libia, ma in fondo il Consiglio di Sicurezza si è occupato anche di Iraq ed Afghanistan. Un vero Re Mida!) penso che in fondo le strutture giuridiche internazionali, di per sè, non porteranno nulla di buono.
    Ma proprio nell’afflato morale e politico di cui si parla a proposito dell’appello si può forse vedere una luce brillare nelle tenebre. Il diritto non è di per sè inerentemente “buono”… Però, per dirla con Venzke, “it provides the battleground for semantic struggles, [without providing] the answer for their resolution”. Allora, una volta che ci rendiamo conto di questo, prendere parte a queste battaglie interpretative (come direbbe Bourdieu) è forse l’unica cosa di buonsenso che si possa fare. Nel (bell’) articolo qui sopra si parla delle strutture del diritto internazionale: vero, ci sono, e sono determinanti. Ma non sono naturali, né eterne. Sono ciò che è stato determinato nelle lotte passate. Allora, forse, descrivere il diritto in un certo modo può servire a trasformarlo. Senza troppe illusioni: possiamo solo agire localmente. la società non può essere progettata, né rivoluzionata a tavolino (Luhmann). Ma meglio che niente, in fondo.

  3. Fabio Marcelli
    Agosto 5, 2014 at 10:42 pm — Rispondi

    Innanzitutto per precisare che non sono io l’autore della traduzione, che è opera invece di Chantal Meloni e dei suoi collaboratori. Nel merito delle dotte e articolate considerazioni di Gradoni, il discorso sarebbe lungo. Diciamo per il momento solo che i firmatari dell’appello, tra i quali ovviamente il sottoscritto che si è anche fatto carico in parte della sua diffusione, dimostrano una maggiore fiducia nella giustizia penale internazionale. Nonostante ovviamente l’estremamente deludente esperienza fatta da quest’ultima nonostante le fanfare e le ardite speranze di quattordici anni fa. Del resto di fronte a milleottocento e passa (ad oggi) vittime, la gran parte delle quali civili, diventa spontaneo e naturale anche per il non giurista appellarsi alla giustizia e al diritto. Se queste ultime vengono meno alla loro missione non resta alternativa al pianto disperato e rabbioso delle vittime che trasformarsi in muta follia o desiderio di vendetta. Se anche il diritto internazionale diventa parte del problema qual è la soluzione? Aggiungo che l’auspicabile pronuncia della Corte penale internazionale avrebbe oltretutto il merito, non secondario dati i tempi, di imprimere un nuovo slancio e fecondare il terreno di discussione e di elaborazione proprio sui concetti citati da Gradoni (necessità militare, proporzionalità, principio di distinzione, ecc.), che rischiano altrimenti di permanere nello stato di fastidiosa nebulosità in cui si trovano, venendo in tal modo a perdere ab initio ogni utilità giuridica e pretesa di scientificità. De maximis non curat praetor? Se così fosse meglio cambiar mestiere e dedicarsi alla costruzione di un Iron Dome anche per i bambini di Gaza, cosa che d’altronde potrebbe essere ad ogni modo utile fare.

  4. Fabio Marcelli
    Agosto 5, 2014 at 10:54 pm — Rispondi

    sostituisce il precedente con qualche errore di battitura in meno:
    Innanzitutto per precisare che non sono io l’autore della traduzione, che è opera invece di Chantal Meloni e dei suoi collaboratori. Nel merito delle dotte e articolate considerazioni di Gradoni, il discorso sarebbe lungo. Diciamo per il momento solo che i firmatari dell’appello, tra i quali il sottoscritto che si è anche fatto carico in parte della sua diffusione, dimostrano una maggiore fiducia nella giustizia penale internazionale. Nonostante l’estremamente deludente esperienza fatta da quest’ultima a smentire le fanfare e le ardite speranze di sedici anni fa. Del resto di fronte a milleottocento e passa (ad oggi) vittime, la gran parte delle quali civili, diventa spontaneo e naturale anche per il non giurista appellarsi alla giustizia e al diritto. Se queste ultime vengono meno alla loro missione non resta alternativa al pianto disperato e rabbioso delle vittime che trasformarsi in muta follia o desiderio di vendetta. Se anche il diritto internazionale diventa parte del problema qual è la soluzione? Aggiungo che l’auspicabile pronuncia della Corte penale internazionale avrebbe oltretutto il merito, non secondario dati i tempi, di imprimere un nuovo slancio e fecondare il terreno di discussione e di elaborazione proprio sui concetti citati da Gradoni (necessità militare, proporzionalità, principio di distinzione, ecc.), che rischiano altrimenti di permanere nello stato di fastidiosa nebulosità in cui si trovano, venendo in tal modo a perdere ab initio ogni utilità giuridica e pretesa di scientificità. De maximis non curat praetor? Se così fosse meglio cambiar mestiere e dedicarsi alla costruzione di un Iron Dome anche per i bambini di Gaza, cosa che d’altronde potrebbe essere ad ogni modo utile fare.

    • Luca Pasquet
      Agosto 6, 2014 at 8:33 am — Rispondi

      Giusto due parole per rispondere a Fabio Marcelli.
      Ciò che contesto è la visione secondo la quale il diritto sarebbe un elemento esterno alla società, che agisce come correttore di quest’ultima. Mi sembra evidente che il diritto è parte integrante della società, costitutivo di alcuni elementi delle strutture sociali esistenti. Per cui, quando identifichiamo alcuni fattori sociali che definiamo “problematici” (perché in fondo non ci piacciono), non possiamo non pensare che il diritto è uno dei fattori che possono aver contribuito a dare loro una determinata struttura. Non penso che il diritto sia “il problema”. Ma sicuramente può aver contribuito a costituire e strutturare il problema in un certo modo. E talvolta complica perfino la soluzione. Detto ciò, non ho studiato abbastanza il conflitto in questione per analizzarlo comme il faut.

      • Fabio Marcelli
        Agosto 8, 2014 at 11:47 am — Rispondi

        Il diritto problema o soluzione? A me sembra che, come giuristi internazionalisti debbano preoccupare entrambi gli aspetti. Se lo scopo del diritto internazionale umanitario è proteggere le popolazioni civili in caso di ostilità, è evidente a tutti che tale scopo non è stato raggiunto nel caso della recente offensiva israeliana a Gaza, come del resto in quelle precedenti. Da questo punto di vista, in effetti, non si può nascondere che il diritto sia parte del problema, dato che si tratta di un diritto inefficace. Fermarsi qui e restare sulla sponda del fiume a contemplare il passaggio dei cadaveri (quasi duemila ad oggi in meno di un mese)? No. Occorre continuare a riflettere e ad agire affinché il diritto, da problema, si converta in soluzione, recuperando in tal modo la sua ispirazione originaria e sia messo in condizione di adempiere al suo scopo istituzionale. Proprio perché si tratta di fenomeno sociale e della società siamo tutti parti, un tale sforzo è possibile e necessario. Questo è il senso dell’appello, che mi pare identifichi con precisione e senza alcuna “svogliatezza” responsabilità e possibili rimedi, a cominciare dall’intervento della Corte penale internazionale che giudicherà evidentemente su tutti gli aspetti del conflitto in corso, dal suo preciso angolo visuale che è quello volto a delineare le fattispecie di sua competenza.

  5. Giorgio sacerdoti
    Agosto 7, 2014 at 2:42 pm — Rispondi

    L’appello degli esperti di diritto internazionale, di cui Chantal Meloni è rapporteur, che accusa Israele e le sue forze armate di molteplici intenzionali gravi violazioni del diritto dei conflitti armati nella recente operazione militare a Gaza, al di là delle sue inaccuratezze in fatto e in diritto messe in luce da Gradoni, appare chiaramente parziale dove tace sul comportamento di Hamas.
    Non mi soffermo qui sul fatto di porre le basi di lancio dei suoi razzi, ed altre attrezzature militari, in edifici civili inclusi quelli delle Nazioni Unite, quali edifici scolastici, il che mette in forse la stessa possibilità di rispettare i principi della necessità bellica, della proporzionalita’ e della distinzione tra civili e ( legittimi) combattenti in caso di conflitto, rendendo così Hamas primo diretto responsabile delle conseguenze in termini di vittime civili tr la sua popolazione.
    Mi riferisco invece al lancio indiscriminato di razzi su Israele, e quindi sulla sua popolazione civile – vista la imprecisione degli stessi, in tempo di pace, che ha motivato l’azione israeliana Protective Edge.
    Ancor più mi riferisco allo scavo di tunnel destinati a veicolare militanti di Hamas ( se definibili come combattenti o terroristi poco importa) ad effettuare incursioni a sorpresa, sempre in tempo di pace, tra i civili israeliani per commettere stragi e rapimenti. Un comportamento definibile come crimine contro l’umanità più che come violazione grave del diritto bellico ( non essendovi allora ostilità in corso), oltre che atti di terrorismo.

  6. Luigi Daniele
    Agosto 8, 2014 at 1:54 am — Rispondi

    Mi limito a un commento a-tecnico sulla sostanza di questo intervento.
    Sono abbastanza sicuro che Martti Koskenniemi, nella sua acuta e definitiva categorizzazione degli atteggiamenti dottrinali di fronte alla politicità del diritto internazionale, avrebbe probabilmente posto il commento del Dott. Gradoni nella categoria “apology”. Non sono altrettanto sicuro che avrebbe posto il nostro appello nella categoria “utopia”.
    Al di là di come ci si collochi, come studiosi, nello spazio tra apology e utopia, mi pare chiaro che i rilievi svolti attengano al diritto internazionale e alla sua normatività, più che all’appello in sé.
    Trovo frettoloso, però, traslare questa gigantesca questione teorica su un presunto eccesso di buona fede dei redattori e dei sottoscrittori di questa joint legal declaration,
    quasi si trattasse di ingenuo ottimismo. Per quanto riguarda alcuni di noi che hanno collaborato a stesura e diffusione della dichiarazione, é stato l’esatto contrario.
    E’ chiaro che Gaza é la rappresentazione plastica del fatto che esistono ormai norme consuetudinarie, architetture istituzionali e meccanismi di attivazione della giustizia internazionale tali da evitare che quelle norme si risolvano in mera “allucinazione”, ed è chiaro anche che tutto il conflitto su cogenza e giustiziabilità di quelle norme si gioca sul piano dei rapporti di forza politco-militari e diplomatici (e quando, caro Gradoni, è stato diverso? In quale diritto di quale epoca e luogo?).
    Il fatto che il diritto internazionale sia “parte del problema”, più che una conclusione, mi pare una premessa. Piuttosto, il punto sarebbe: che fare di fronte a ciò?
    Ecco perché a mio avviso tutta la riflessione, paradossalmente, avvalora l’idea che meccanismi di pressione (modesti e fallibili, certo) di una parte della comunità scientifica mondiale sulle volontà politiche, come questo appello, abbiano più senso che mai alla luce di ciò che si è esposto.

    • Lorenzo Gradoni
      Agosto 8, 2014 at 4:27 pm — Rispondi

      Ringrazio il Prof. Daniele del commento, che trovo alquanto stimolante. Ne ho preso buona nota in vista di una più articolata replica che proporrò a SIDIBlog sotto forma di post autonomo. Ciò vale anche per la risposta di Marco Pertile e per i commenti di – li cito in ordine cronologico – Luca Pasquet, Fabio Marcelli, Giorgio Sacerdoti. Mi preme però replicare subito sul punto della classificazione “tra apologia e utopia” proposta dal Professore. Posso sbagliarmi, naturalmente, ma credo che Koskenniemi, con quella dicotomia, non intendesse costruire una categorizzazione di possibili “atteggiamenti dottrinali” quanto piuttosto indicare i poli dialettici tra cui – a suo parere – necessariamente oscilla l’argomentazione internazionalistica, ergo qualsivoglia atteggiamento dottrinale. Per K. non ci sono internazionalisti “apolegeti” (come l’impertinente Dott. Gradoni!) ovvero “utopisti” (come chi?) – e nemmeno atteggiamenti – bensì argomenti apologetici ovvero utopistici, argomenti che si rincorrono, si rispecchiano, si coimplicano nei discorsi di tutti gli utenti della grammatica del diritto internazionale. Quindi, se il Prof. Daniele ed io parliamo lo stesso idioma (se pure a livelli di competenza diversi), e se Koskenniemi coglie nel segno, dovremmo attenderci che sia la sua che la mia posizione siano connotate da elementi di entrambe le specie: un po’ di apologia e un po’ di utopia. E infatti, per il mio contraddittore, è così. Il Prof. Daniele persino rivendica, per sé e per l’appello, una visione in equilibrio tra i due poli dialettici (riassumibile forse nei termini di un “realistico ottimismo”). Temo che Koskenniemi gliela negherebbe recisamente (“there is no resting place”, “no safe middle-ground”, per il Nostro). Ciò detto, dov’è l’apologia nell’appello? Nell’acritica accettazione delle strutture giuridico-istituzionali vigenti (“quella” Corte penale internazionale, “quelle” ricorrenti inchieste, ecc.). E dov’è l’utopia? Sta nell’offrire, di quelle stesse strutture, una rappresentazione parziale, edulcorata, depurata di ogni significativa asperità, tale, insomma, da indurre speranze probabilmente vane. E la mia posizione? Di sicuro non è incline a giustificare l’esistente, visto che dell’esistente abbozza una critica. In che senso e di cosa, dunque, sarebbe apologetica? Spero non si voglia insinuare che io abbia voluto difendere il “diritto” del più forte o le prerogative delle grandi potenze o, ancor peggio, un massacro. Definirei la mia posizione “critica”, e la critica è più vicina all’utopia (senza volersi con essa confondere) che all’apologia. Il punto è che… ehm, come dire… il punto è che io, lungi dal considerarla definitiva, respingo senza esitazione la dicotomia koskenniemiana; i miei riferimenti culturali – eterogenei ma secondo me “componibili” – sono altri: Pashukanis (per il marxismo), H.L.A. Hart (per il positivismo dopo il “linguistic turn” e per la realistica costruzione della “regola di riconoscimento”), Alexy (per la “pretesa di correttezza” come chiave del “gioco linguistico” che chiamiamo diritto). E’ vero, Prof. Daniele, non c’è ombra di “pars construens” nel mio vacillante pensiero e mi crede se le dico che spero di riuscire a svilupparne in futuro almeno uno scampolo? Per ora, dal mio angolo visuale, tutto è tenebra.

      • Lorenzo Gradoni
        Agosto 8, 2014 at 8:17 pm — Rispondi

        Del commento di Luigi Daniele, che ringrazio per lo stimolo, ho preso buona nota, in vista di una più articolata replica che proporrò a SIDIBlog sotto forma di post autonomo. Ciò vale anche per la generosa risposta di Marco Pertile e per i commenti di – in ordine cronologico – Luca Pasquet, Fabio Marcelli, Giorgio Sacerdoti.

        Mi preme però replicare subito sul punto della classificazione “tra apologia e utopia” sopra adombrata, se non altro perché del pensiero di Koskenniemi mi sono un po’ occupato negli ultimi anni e mi pare di aver capito che, con la celebre dicotomia ormai assurta a “icona pop”, il Nostro non ha mai inteso costruire una categorizzazione di possibili “atteggiamenti dottrinali”, quanto piuttosto indicare i poli dialettici tra cui necessariamente (secondo lui) oscilla l’argomentazione internazionalistica, ergo qualsivoglia atteggiamento dottrinale! Per Koskenniemi non ci sono internazionalisti “apologeti” (come l’impertinente Dott. Gradoni!) ovvero “utopisti” (come chi?), bensì solo argomenti apologetici ovvero utopistici, argomenti che si rincorrono, si rispecchiano, si coimplicano nei discorsi di tutti gli utenti della grammatica del diritto internazionale. Quindi, se Luigi Daniele ed io parliamo lo stesso idioma, e se Koskenniemi coglie nel segno, dovremmo attenderci che le nostre posizioni, per quanto apparentemente antitetiche, siano connotate – tutt’e due – da elementi di entrambe le specie: un po’ di apologia e un po’ di utopia. Nel suo caso è proprio così. Egli persino rivendica, per sé e per l’appello, una visione in equilibrio tra i due poli dialettici, riassumibile, forse, nei termini di un “realistico ottimismo”. Temo che Koskenniemi gli negherebbe recisamente questo privilegio (ricordiamoci che, per il Nostro, “there is no resting place”, “no safe middle-ground”, ecc.).

        Ciò detto, dov’è l’apologia nell’appello? Nell’acritica accettazione delle strutture giuridico-istituzionali vigenti (“quella” Corte penale internazionale – che ha preso in giro la Palestina per oltre tre anni e, temo, continuerà a farlo; “quelle” ricorrenti inchieste per scoprire una verità per molti versi già nota e senza possibile riconciliazione, ecc.). E dov’è l’utopia? Sta nell’offrire, di quelle stesse strutture, una rappresentazione parziale, edulcorata, depurata di ogni significativa asperità, tale, insomma, da indurre speranze quasi certamente vane. E la mia posizione? Koskenniemi non permetterebbe a Luigi Daniele di definirla “apologetica”. Delle due l’una: o io faccio parte di coloro che si occupano di diritto internazionale, e allora la grammatica del mio discorso è per definizione un impasto di apologia e utopia; o io di diritto internazionale non mi occupo più e allora posso atteggiarmi a puro apologeta. Ma in che senso la mia posizione sarebbe apologetica? Perché tutto è, tranne che incline a giustificare l’esistente, le pratiche correnti ecc. (la “apology” di Koskenniemi); dell’esistente, anzi, abbozza una critica – che sarà anche banale, come Luigi Daniele afferma, ma temo non lo sia nel senso che crede lui (sul punto tornerò nella replica estesa). Di che cosa sarei l’apologeta, io? Spero non si voglia insinuare che intendo difendere il “diritto” del più forte o le prerogative delle grandi potenze o, ancor peggio, un massacro. Come situare dunque il mio discorso?

        Definirei la mia posizione “critica”. E la critica è più vicina all’utopia – senza volersi con essa confondere – che all’apologia. Il punto è che… ehm, come dire… il punto è che io, lungi dal considerarla “definitiva” (!), respingo la dicotomia koskenniemiana senza inutili timori reverenziali. I miei riferimenti culturali – eterogenei ma secondo me “componibili” – sono altri: Pashukanis (per il marxismo), H.L.A. Hart (per il positivismo dopo il “linguistic turn” e per la realistica costruzione della “regola di riconoscimento”), Alexy (per la “pretesa di correttezza” come chiave del “gioco linguistico” che chiamiamo diritto). E’ vero, caro Luigi (se posso e a condizione di reciprocità), non c’è ombra di “pars construens” nel mio vacillante pensiero e, credimi, spero di riuscire a svilupparne in futuro almeno uno scampolo. Per ora, dal mio angolo visuale, tutto è tenebra. Una tenebra che l’appello non rischiara. Anzi.

  7. Luigi Daniele
    Agosto 8, 2014 at 3:51 am — Rispondi

    Per essere più chiaro, aggiungo qualche questione nel merito.
    Quello che “potrebbe arguire” l’attaccante, e cioè il fatto che le vittime civili sono “danni collaterali”, appare difficilmente sostenibile.
    Quale necessità militare conosciuta o conoscibile dal diritto internazionale umanitario ammette non “molte”, ma l’86% di vittime civili di una offensiva, prese di mira nella piena evidenza della loro presenza in edifici civili o addirittura nella piena evidenza della presenza di sfollati in edifici dotati di protezione umanitaria?(http://www.ochaopt.org/documents/humanitarian_Snapshot_5_%20august%202014_oPt.pdf)
    Altra questione, si possono leggere principio di distinzione, di proporzionalità e di precauzione isolatamente e non in connessione? Si può diluire fino alla rarefazione la definizione chiara di “attacco indiscriminato”? (http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule11; http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule12)

    Non vorrei che l’esercizio logico legittimo di dare per buone le giustificazioni dei massacri addotte dall’IDF e le interpretazioni a dir poco curiose sostenute da giuristi israeliani ‘embedded’ si risolva nel considerarle al pari delle fonti.

    In ogni caso grazie al Professor Gradoni per aver discusso attentamente l’appello e alla redazione del blog per la possibilità di partecipare alla discussione

  8. Luigi Daniele
    Agosto 9, 2014 at 2:05 am — Rispondi

    Professore, grazie della risposta e anche della correzione. Ha ragione su Koskenniemi e la mia espressione sugli “atteggiamenti dottrinali” era probabilmente impropria.
    Rimango, tuttavia, convinto del fatto che se si chiede agli appelli di rischiarare quelle tenebre, si rischia di essere giocoforza ingenerosi, perché non è compito di tali iniziative. Un appello del genere al massimo può provare ad usare dati normativi ampiamente riconosciuti e uniformemente interpretati per denunciare la necessità, a rigor di diritto (ammesso che qualcosa di simile esista), di prendere provvedimenti contro un massacro.

    Non so dire se la mia visione sia di parte, probabilmente pesa l’orgoglio nel vedere l’idea e la fatica di queste settimane gratificate da un impatto così alto nel dibattito in varie parti del mondo. Ma non è certo questo il motivo del mio abbozzo di “critica alla critica”, quanto piuttosto l’indignazione per ciò che si infligge a Gaza per la quarta volta in 8 anni e la sensazione che la vicenda non sia completamente sovrapponibile a quanto accaduto con Piombo Fuso e Moreno Ocampo.
    Vedremo se ci sarà qualche sorpresa su cui aggiornare la discussione.
    In ogni caso leggerò con interesse il suo post e sono sicuro che potrà offrire assai più che uno scampolo di pars construens.

  9. Luigi Daniele
    Agosto 9, 2014 at 6:36 pm — Rispondi

    Soltanto per chiarire che il “Luigi Daniele” autore di tre post, due l’8 agosto e uno il 9, non è il sottoscritto, ordinario di diritto dell’Unione europea nell’Università di Roma Tor Vergata, ma un omonimo che non ho il piacere di conoscere o di qualcuno che ha rubato la mia identità come socio SIDI. Ammesso che si tratti della prima ipotesi, invito il mio omonimo, visto il rischio di confusione, a qualificarsi quando scrive in questo blog onde evitare che mi vengano attribuite opinioni non mie.

    • Lorenzo Gradoni
      Agosto 10, 2014 at 9:14 am — Rispondi

      In effetti, in un primo momento alcuni hanno pensato a un Suo intervento, Professore. Faccio però notare che Luigi Daniele è intervenuto precisando di essere tra i firmatari dell’appello e tra questi c’è un solo “Luigi Daniele, PhD Candidate in Law, Italy”.

    • Luigi Daniele
      Agosto 13, 2014 at 7:15 pm — Rispondi

      Professore, per quello che vale, vorrei tranquillizzarla. Si tratta semplicemente di omonimia. Sono un modestissimo dottorando in diritto penale della Federico II.
      Non avevo valutato la possibilità del problema, soprattutto perché di solito mi guardo bene dall’intervenire in discussioni tra docenti. Nel caso specifico, avendo dato umile impulso organizzativo all’iniziativa della dichiarazione, non ho potuto resistere.
      Nel caso di futuri commenti (e solo nel caso sia costume del blog che anche giovani studiosi partecipino alle discussioni), porrò rimedio a questa coincidenza (mi rendo conto, sciagurata per lei) specificando con una firma che chiarisca la non sovrapponibilità.

      • Luigi Daniele
        Agosto 14, 2014 at 3:25 am — Rispondi

        (Anche perché sa, Professor Daniele, pur pienamente consapevole dell’incomparabilità della giusta preoccupazione, nemmeno io vorrei che le mie opinioni, in quanto tali, fossero attribuite a lei .

        Ossequosi omaggi
        Luigi Daniele – dottorando)

  10. Luigi Daniele
    Agosto 9, 2014 at 7:10 pm — Rispondi

    C’è un errore nel mio precedente post: il mio indirizzo di e-mail è luigi.daniele@uniroma2.it

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