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Cronaca di una decisione di inammissibilità annunciata: la petizione contro il cambiamento climatico Sacchi et al. c. Argentina et al. non supera il vaglio del Comitato sui diritti del fanciullo

Mariangela La Manna (Università Cattolica del Sacro Cuore)

1. Lo scorso 11 ottobre 2021 il Comitato sui diritti del fanciullo, l’organo di controllo che veglia sull’attuazione e sul rispetto della Convenzione sui diritti del fanciullo (di seguito, la Convenzione), ha pubblicato la sua decisione di inammissibilità (d’ora in avanti, la decisione) nel caso Sacchi et al. c. Argentina et al., in cui 16 giovani, originari di 12 Stati diversi, avevano indirizzato una comunicazione nei confronti di 5 Stati (ossia Argentina, Brasile, Francia, Germania, e Turchia), lamentando la violazione di alcuni diritti previsti dalla Convenzione. Il caso ha avuto grande risalto mediatico per via del coinvolgimento nella vicenda della nota attivista svedese Greta Thunberg, che figura nel novero degli autori della petizione (di seguito definiti “ricorrenti”). Sulla base dell’art. 5 del Protocollo facoltativo sui ricorsi individuali relativo alla Convenzione, i giovani avevano presentato un’articolata comunicazione, suffragata da dettagliate testimonianze scientifiche e personali, nella quale chiedevano al Comitato di riconoscere che i 5 Stati convenuti avevano contribuito all’inasprimento della crisi climatica all’origine di gravi ed estremi eventi naturali che li avevano interessati da vicino, e che, così facendo, avevano violato il loro diritto alla vita (art. 6), alla salute (art. 24), alla partecipazione alla vita culturale (art. 30) e alla considerazione in via prioritaria del supremo interesse del minore nell’adozione di politiche statali (art. 3). A supporto delle doglianze, i ricorrenti invocavano un’interpretazione degli obblighi convenzionali alla luce delle regole applicabili in materia di diritto internazionale dell’ambiente, rappresentate in primis dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dall’Accordo di Parigi.

La decisione di inammissibilità del Comitato (rappresentata, in realtà, da un fascio di cinque decisioni assai simili tra loro, e distinguibili solo limitatamente alla parte relativa ai rimedi offerti dall’ordinamento interno di ciascuno Stato convenuto) si spiega in ragione dell’assenza del principale requisito di ammissibilità previsto ai sensi dell’art. 7 del Protocollo, ossia l’esaurimento delle vie di ricorso interne. La decisione, molto attesa, ha generato subito una vasta gamma di commenti a caldo, che vanno dalla denuncia della pretesa “insensibilità” del Comitato rispetto all’urgenza delle doglianze dei ricorrenti, fino all’apprezzamento per i riferimenti alla prassi delle istanze giurisdizionali regionali in essa contenuti, passando per la valorizzazione dell’atteggiamento pragmatico del Comitato e delle statuizioni di portata generale contenute nella decisione stessa. Reazioni celebrative, come quella dell’Alto Commissariato per i diritti umani, che ne enfatizza il carattere storico, si contrappongono assai nitidamente alla grande delusione e frustrazione dei ricorrenti. Nelle prime settimane dalla sua pubblicazione, la decisione non ha, dunque, generato una narrativa univoca. Tuttavia, si può osservare che l’atteggiamento dell’osservatore cambia a seconda dell’obiettivo considerato e della natura particolare o generale di questo. In altri termini, le reazioni negative sono accomunate dal fatto di concentrarsi sull’inadeguatezza della decisione a tutelare i diritti dei ricorrenti nel caso di specie, mentre le reazioni positive pongono tutte l’accento sulle statuizioni di portata generale relative agli obblighi statali in materia di contrasto al cambiamento climatico e si soffermano sull’impatto che tali statuizioni sono suscettibili di produrre rispetto ad altri casi già pendenti o futuri.

Ad ogni modo, non si può negare che Sacchi et al. c. Argentina et al. sia a tutti gli effetti un caso storico, tanto per ciò che concerne la procedura dinnanzi allo specifico organo interessato quanto per la materia trattata. Tale considerazione si spiega rispetto a diversi profili: innanzitutto, quella in esame rappresenta la prima petizione rivolta dinanzi al Comitato sui diritti del fanciullo all’indirizzo di più Stati; inoltre, è il primo esempio di comunicazione presentata in maniera congiunta da ricorrenti provenienti da diverse aree del mondo (Europa, Pacifico, Nord-America, Africa…); infine, rappresenta il primo caso in cui, conformemente alla regola 19 delle Regole di procedura del Comitato, dei giovani ricorrenti abbiano partecipato alle udienze nell’ambito di una vera e propria fase orale, venendo sentiti direttamente. Un’ulteriore conferma della centralità dei giovani ricorrenti in questa vicenda è data dalla pubblicazione da parte del Comitato di una lettera aperta, in cui la decisione (trasmessa ai ragazzi in una versione semplificata) viene motivata segnalando che, pur prendendo in considerazione l’importanza e l’urgenza della petizione, il Comitato non poteva esimersi dal tenere conto dei limiti procedurali dettati dal Protocollo. Quanto alla sostanza, si vedrà che la decisione in esame non deve essere giudicata con troppa severità, poiché, pur nel dichiarare il ricorso irricevibile, contiene alcune statuizioni coraggiose che recepiscono in astratto le doglianze sollevate dagli autori della comunicazione, ai quali il Comitato ha mandato un chiaro messaggio nella lettera aperta, affermando «you were successful on some aspects but not on others».

2. L’inammissibilità della comunicazione si spiega sulla base del rilievo per cui i ricorrenti non avevano avviato alcuna azione dinanzi alle giurisdizioni dei 5 Stati convenuti, approdando, così, direttamente dinanzi al Comitato, dove avevano fatto valere l’impossibilità di rispettare il requisito del previo esaurimento dei ricorsi interni in ragione dei costi, dei tempi e della scarsa effettività di eventuali azioni dinanzi alle giurisdizioni nazionali. Già nella petizione e poi nella replica essi avevano invocato l’applicabilità delle deroghe al requisito in esame individuate dall’art. 7, lett. c), del Protocollo nelle ipotesi di eccessiva durata dei procedimenti interni (unreasonably prolonged) e incapacità di questi di produrre alcun rimedio apprezzabile (unlikely to bring any effective relief). Il Comitato non ha ammesso, però, tale linea argomentativa e ha ritenuto ragionevole l’esperimento delle vie di ricorso interne per tutti i ricorrenti, indipendentemente da qualsiasi considerazione relativa alla cittadinanza, alla residenza, o alla capacità economica di questi. Ha infatti valutato che gli Stati convenuti abbiano dimostrato in maniera sufficiente che gli autori avrebbero potuto presentare le proprie doglianze dinanzi alle istanze interne di ciascuno di essi. Lo scetticismo e i dubbi dei ricorrenti circa l’idoneità dei ricorsi interni a fornire dei rimedi adeguati non sono stati considerati tali da consentire di derogare al requisito in esame. Il test del no prospect of success non è, infatti, basato su sospetti e timori dei ricorrenti, ma, piuttosto, su elementi oggettivi che confermano che il caso verrebbe inevitabilmente e necessariamente respinto dalle autorità competenti, elementi individuati, alla stregua della prassi precedente del Comitato, nell’applicabilità di leggi interne che condurrebbero immancabilmente al rigetto dell’azione o nell’esistenza di giurisprudenza consolidata delle alte magistrature interne che precluderebbe un esito positivo della vicenda. Nella decisione Sacchi et al. si legge, infatti, che «mere doubts or assumptions about the success or effectiveness of remedies do not absolve the authors from exhausting them» (decisione, par. 10.17). Pertanto, non sussistendo alcun margine per ravvisare eccezioni al requisito in esame, la decisione conclude nel senso dell’irricevibilità, affermando che «in the absence of any specific information by the authors that would justify that domestic remedies would be ineffective or unavailable, and in the absence of any attempt by them to initiate domestic proceedings in the State party, the authors have failed to exhaust domestic remedies» (ivi, par. 10.20).

A questo riguardo, si rimprovera al Comitato di non aver tenuto conto dell’urgenza della situazione lamentata e del fatto che i diritti in questione risulterebbero irrimediabilmente pregiudicati dai tempi richiesti dall’amministrazione della giustizia a livello nazionale. Per esempio, i giovani ricorrenti di Stati insulari del Pacifico quali le isole Marshall rischierebbero di vedere l’intero territorio nazionale sommerso a causa dell’innalzamento del livello dei mari in un lasso di tempo molto breve, verosimilmente rappresentato dalle loro stesse vite, un argomento presentato anche dagli autorevoli amici curiae intervenuti, cioè l’attuale Relatore speciale sugli obblighi in materia di diritti umani e ambiente e il suo predecessore. In effetti, è possibile individuare delle zone d’ombra nella posizione del Comitato. Non necessariamente le azioni davanti alle giurisdizioni interne saranno, infatti, efficaci, rapide e, soprattutto, idonee a garantire una tutela effettiva delle posizioni vantate dai ricorrenti. Basti pensare che il ricorso ai giudici interni nei confronti di uno Stato virtuoso può essere scarsamente utile e tutt’altro che risolutivo. Utilizzare il foro di quello Stato per promuovere azioni contro di esso è evidentemente inutile; ricorrere al medesimo foro per promuovere un’azione contro un altro Stato potrebbe con ogni probabilità comportare problemi di immunità sovrana. L’eventuale dimensione extraterritoriale di tali azioni – intrinsecamente prive di elementi di collegamento con il foro – comporterebbe, dunque, il rischio di un vuoto di tutela. Alcune ONG coinvolte nella vicenda, inoltre, sottolineano l’inadeguatezza di alcune giurisdizioni interne a fornire un rimedio, ricordando che in Turchia si sono registrate decisioni nazionali che negano ai cittadini stranieri il diritto di presentare reclami in materia ambientale.

Proprio con riferimento alla decisione nei confronti della Turchia, alcuni commentatori hanno criticato l’applicazione fatta dal Comitato dell’inciso «unlikely to bring effective relief», definendola una comoda illusione, una sorta di artificio retorico che il Comitato avrebbe usato per scaricare sui ricorrenti una prova a tutti gli effetti diabolica. Il Comitato ha sostenuto, infatti, le ragioni dello Stato convenuto, che rivendicava la disponibilità di vie di ricorso all’interno del proprio ordinamento, nella forma di ricorsi individuali dinanzi alla Corte costituzionale o di procedimenti amministrativi in applicazione della legislazione ambientale interna (ivi, par. 9.17). La dottrina rimprovera al Comitato una certa superficialità nell’analisi, che non gli consente di osservare che nell’ordinamento turco i ragazzi non hanno locus standi per instaurare i suddetti procedimenti e, soprattutto, che le giurisdizioni interne non sono competenti a conoscere di ricorsi in materia ambientale collegati in tutto o in parte ad altri ordinamenti. L’ordinamento richiede, infatti, un collegamento particolarmente stretto tra il luogo della condotta e quello del danno, tipicamente rappresentato dalla residenza nei pressi del luogo della condotta nociva, e, comunque, all’interno del territorio nazionale. Il fatto che nessuno dei giovani ricorrenti sia cittadino turco o residente in Turchia dimostra chiaramente, dunque, la scarsa utilità dell’esperimento dei rimedi previsti dall’ordinamento turco. Questo esempio avrebbe potuto rappresentare un caso specifico di oggettiva unlikeliness to bring effective relief e, dunque, una situazione suscettibile di rientrare nelle ipotesi di deroga al requisito del previo esaurimento dei ricorsi interni previste dal Protocollo.

Ad ogni modo, risulta difficile immaginare che il Comitato potesse giungere a piegare la lettera dell’art. 7 del Protocollo, ammettendo il ricorso con riferimento a tutti i ricorrenti. Il Comitato ha infatti argomentato che le difficoltà relative all’esaurimento dei ricorsi interni caratterizzano ogni procedura individuale e non solamente quella di specie e ha aggiunto che proprio nel momento presente, in cui il contenzioso climatico dinanzi alle giurisdizioni nazionali sta aumentando a dismisura, non avrebbe molto senso delegittimare le giurisdizioni interne come inadeguate. A tal proposito, ha rilevato che in almeno 5 degli Stati di nazionalità dei ricorrenti si riscontra la possibilità per cittadini di Stati terzi di presentare dei reclami in materia ambientale, un’opportunità tale da consentire ai giovani ricorrenti di rispettare il requisito del previo esaurimento dei ricorsi interni anche intentando procedimenti dinanzi alle autorità di Stati diversi dal proprio, e che sembra sconfessare gli argomenti alla base dell’invocazione delle ipotesi di deroga al requisito in esame. Nella decisione relativa alla Germania, per esempio, viene citata la pronuncia della Corte Costituzionale tedesca del marzo 2021 che sembra suggerire, tra le altre cose, la natura extraterritoriale e intergenerazionale degli obblighi di mitigazione del cambiamento climatico, ammettendo così che anche cittadini di Stati diversi dalla Germania possano essere titolari di posizioni giuridiche di vantaggio idonee a esser fatte valere dinanzi alle corti tedesche, specialmente in considerazione della possibilità di individuare un collegamento tra le emissioni prodotte in Germania e le conseguenze nocive percepite altrove (Neubauer and Others, parr. 101, 175-178), anche se la Corte dimostra di non applicare concretamente tali principi nel caso di specie nei confronti di giovani ricorrenti nepalesi e bengalesi (ivi, par. 173), come rilevano alcuni commentatori.

3. Sebbene la procedura si sia arrestata ben prima della disamina del merito della petizione, nondimeno si può notare che la decisione di inammissibilità accoglie il punto principale dell’argomentazione dei ricorrenti, ossia la configurabilità in astratto della responsabilità di uno Stato per conseguenze della propria condotta di mancata mitigazione del cambiamento climatico che si producono nel territorio di un altro Stato. L’aspetto principale dell’intera decisione è, infatti, relativo alla sussistenza della jurisdiction, intesa non già come competenza giurisdizionale,bensì come ambito di applicazione della Convenzione e degli obblighi da essa previsti degli Stati convenuti nei confronti dei ricorrenti. Ai sensi dell’art. 2 della Convenzione, gli Stati parte hanno l’obbligo di rispettare e garantire i diritti di ogni fanciullo sotto la propria giurisdizione. Tale disposizione è ulteriormente precisata dall’art. 5, par. 1, del Protocollo che stabilisce che il Comitato è competente a ricevere le petizioni presentate da individui o gruppi di individui che si trovino sotto la giurisdizione di uno Stato parte (within the jurisdiction of a State party). La nozione di giurisdizione appare, dunque, cruciale. Quella proposta dai ricorrenti intendeva la sovranità territoriale non già come uno schermo utile a proteggere gli Stati dall’insorgere di responsabilità per le violazioni dei diritti umani, ma piuttosto come il fondamento stesso dell’insorgenza di obblighi in materia di diritti dell’uomo.

Ora, ove la nozione di giurisdizione fosse interpretata in termini restrittivi, occorrerebbe concludere che solo 4 dei 16 ricorrenti si trovano sotto la giurisdizione di uno degli Stati convenuti, perché sono cittadini di quello Stato o vi risiedono. Tuttavia, che la nozione di giurisdizione ai sensi dei trattati in materia sui diritti umani non sia esclusivamente territoriale è ormai pacifico. Fin da pronunce più risalenti, infatti, la giurisprudenza della Corte EDU ha interpretato l’art. 1 della CEDU in maniera ampia, riscontrando la sussistenza della giurisdizione statale laddove lo Stato abbia una relazione di autorità, potere, o controllo effettivo rispetto a un individuo o a un territorio, anche su base meramente extraterritoriale. Anche la prassi recentissima del Comitato sui diritti umani e dello stesso Comitato sui diritti del fanciullo sposa un approccio analogo.

Tuttavia, la giurisprudenza menzionata atteneva a questioni radicalmente diverse rispetto all’eventuale sussistenza della giurisdizione in relazione a danni transfrontalieri derivanti dalla violazione degli obblighi internazionali in materia di cambiamento climatico. Ed infatti, nel caso di specie il Comitato ha chiarito preliminarmente che gli sviluppi giurisprudenziali e quasi-giurisprudenziali della Corte EDU e del Comitato dei diritti umani prendevano le mosse da vicende distinguibili da quelle di specie sotto il profilo fattuale (ha affermato, infatti, «that jurisprudence was however developed and applied to factual situations which are very different to the facts and circumstance of this case», par. 10.4) e sottolineato gli aspetti di novità della fattispecie, suscettibili di impartire una svolta ancora ulteriore all’interpretazione della nozione in questione (ibid. «(T)he present communication raises novel jurisdictional issues of transboundary harm related to climate change»). Il riconoscimento di obblighi statali di natura extraterritoriale era stato fortemente osteggiato dagli Stati convenuti. In particolare, Francia e Argentina sostenevano l’insussistenza del requisito della giurisdizione in virtù del fatto che i ricorrenti non si trovavano sotto il controllo effettivo di autorità statali e men che meno all’interno del territorio nazionale e che, pertanto, era impossibile dimostrare alcun nesso di causalità fra le condotte statali e le violazioni dei diritti umani discendenti da gravi eventi naturali ascrivibili al cambiamento climatico prodottesi in altre aree del pianeta.

Il Comitato, invece, ha scelto un’altra linea argomentativa, traendo ispirazione dal parere consultivo della Corte interamericana su ambiente e diritti umani, che ha chiarito la portata degli obblighi in materia di diritti umani degli Stati parte in relazione alla protezione ambientale, illustrando compiutamente il contenuto e il senso del concetto di giurisdizione ai sensi della Convenzione americana. La richiesta di parere mirava, infatti, a comprendere se tale nozione potesse ricomprendere anche ipotesi di giurisdizione extraterritoriale. Il quesito posto dalla Colombia e riformulato dalla Corte mirava ad accertare se ai sensi dell’art. 1, par. 1, della Convenzione fosse possibile considerare una persona soggetta alla giurisdizione di uno Stato parte anche rispetto a violazioni dei diritti umani collegate alla materia ambientale perfezionatesi fuori dal territorio di quello Stato. La risposta in senso affermativo della Corte è fondata sulla considerazione secondo la quale a fronte di danno ambientale transfrontaliero dal quale discendono violazioni dei diritti umani, i titolari di questi ultimi vengono considerati sotto la giurisdizione dello Stato dal quale originano le condotte nocive a patto che sussistano tre elementi: (i) un nesso di causalità tra le condotte verificatesi all’interno del territorio di questo e le violazioni stesse; (ii) il controllo effettivo dello Stato su tali attività dannose; (iii) la prevedibilità di tali condotte (e, con esse, le violazioni dei diritti umani da esse discendenti). A tali condizioni, le vittime di tali violazioni si considerano, dunque, pienamente sotto la giurisdizione dello Stato.

Sottolineando le peculiarità del caso di specie, relativo – lo si ripete – a ipotesi di danno transfrontaliero, il Comitato ha specificato che la nozione di giurisdizione non può non risentire dei particolari aspetti alla base della vicenda. In tale ambito, l’esistenza di un nesso di causalità tra la condotta avviata o conclusasi nel territorio dello Stato e le violazioni dei diritti umani subite da individui fuori dal territorio rappresentava una vera e propria cartina di tornasole in punto di responsabilità statale. In effetti, sono proprio questi elementi che consentono di dare un’interpretazione della nozione di giurisdizione adeguata alle sfide poste dal cambiamento climatico, e, pertanto, non incentrata sul territorio, ma necessariamente extra-territoriale.

Il ragionamento della Corte interamericana è stato dunque espressamente replicato tel quel nella decisione qui in esame, consentendo, così, al Comitato di riconoscere che i ricorrenti si trovano sotto la giurisdizione deli Stati convenuti. Il Comitato ha, infatti, adoperato il medesimo standard formulato dalla Corte con riferimento alla responsabilità extraterritoriale per danno ambientale. Il test è stato coerentemente scorporato in tre elementi: (i) il controllo effettivo sulle fonti delle emissioni nocive ad opera dello Stato nel cui territorio tali emissioni si sono prodotte, (ii) il nesso di causalità tra le condotte (attive o omissive) dello Stato di origine delle emissioni, da un lato, e le ripercussioni negative di tali emissioni sui diritti di fanciulli che si trovino al di fuori del territorio nazionale, dall’altro lato; (iii) la ragionevole prevedibilità del danno subito dalle vittime al momento in cui si sono verificate le condotte censurate. Questo passaggio è cruciale nella costruzione dell’argomentazione del Comitato e ha consentito all’istanza in questione di stabilire che, ai fini dell’art. 5.1 del Protocollo, è sufficiente, affinché i bambini siano ritenuti sotto la giurisdizione di uno Stato, che ci sia un nesso di causalità tra le azioni/omissioni dello Stato in questione e le conseguenze negative sui fanciulli che si trovano fuori dal territorio nazionale, sempre che lo Stato di origine delle condotte eserciti un controllo effettivo sulle fonti di queste e sussista la ragionevole prevedibilità degli effetti nefasti di tali condotte (par. 10. 7).

Tutti e tre gli elementi sono stati, quindi, accertati dal Comitato nel caso di specie. In particolare, il Comitato ha rilevato che il controllo effettivo degli Stati sulle emissioni nocive si riscontra in ragione della capacità dello Stato di regolare le attività potenzialmente dannose attraverso i suoi strumenti tipici, quali la legislazione e l’attuazione coercitiva (par. 10.9). L’elemento della prevedibilità del danno è stato interpretato qui in maniera ampia, non giungendo il Comitato a richiedere l’effettiva conoscenza, ma solamente l’accettazione generalizzata delle evidenze scientifiche ormai disponibili da anni circa l’impatto del cambiamento climatico sul godimento dei diritti umani. La prevedibilità è in re ipsa nel fatto che gli Stati conoscevano da tempo le conseguenze del cambiamento climatico. L’analisi della sussistenza di un nesso causale è particolarmente interessante. Il Comitato, facendo propri i criteri elaborati dalla Corte interamericana, ha richiesto un danno significativo, cioè percepibile, ancorché non catastrofico, fondato su una valutazione caso per caso. Quel che è più importante notare, però, è che l’esistenza di un nesso – rectius, di una catena – di causalità non è stata considerata esclusa dalle difese degli Stati convenuti, incentrate sulla considerazione secondo la quale tutti gli Stati concorrono attraverso le emissioni ad aggravare il cambiamento climatico e a produrre gli eventi nefasti ad esso collegati e non sarebbe, pertanto, possibile ricostruire adeguatamente il nesso di causalità. Il Comitato ha, infatti, rilevato che, nell’ottica delle common but differentiated responsibilities previste dall’Accordo di Parigi, questa difesa è insostenibile (par 10.10), poiché ogni Stato è responsabile della propria quota di emissioni, indipendentemente dal fatto che tutti contribuiscono al prodursi e all’aggravarsi del fenomeno. La responsabilità dello Stato non viene, cioè, “diluita” o “annacquata”, disperdendosi in una responsabilità collettiva. In altri termini, uno Stato non può ritenersi esente da responsabilità per il solo fatto che il cambiamento climatico rappresenta il risultato di un concorso di cause e condotte diverse. La natura collettiva dell’origine del problema non cancella, dunque, le responsabilità individuali degli Stati, che, pur essendo comuni, sono differenziate.

Un elemento direttamente connesso a quello dell’ambito di applicazione della Convenzione (e da questo fortemente influenzato) è lo status di vittima. Tale ulteriore requisito di ammissibilità richiede, infatti, che i ricorrenti dimostrino – almeno prima facie – di essere direttamente interessati (“personally affected”) dalle condotte statali che producono le violazioni dei loro diritti.  Nel caso di specie, il Comitato ha ammesso la sussistenza di tale requisito, riconoscendo che «the authors have (…) established that they have personally experienced a real and significant harm in order to justify their victim status». Ha fondato tale statuizione sulla considerazione secondo la quale i giovani vivono in maniera più “intensa” gli effetti del cambiamento climatico, con i quali dovranno convivere per tutta la loro vita, risultando a pieno titolo, dunque, «particularly impacted by the effects of climate change». Si tratta di un passaggio concettuale molto importante, che consente di affermare che giovani ricorrenti che provengono dall’altra parte del mondo possono essere vittime di violazioni di diritti umani perpetrate da Stati di cui non hanno la cittadinanza e all’interno del cui territorio non si sono mai trovati in vita loro. Quest’affermazione così forte riposa sulla semplice osservazione secondo la quale tali Stati avrebbero concorso con le loro condotte al cambiamento climatico e ai fenomeni che da esso discendono. A ben vedere, ciò appare perfettamente coerente con il fatto che lo status di vittima richiede il prodursi di un danno che sia conseguenza di una condotta tenuta dallo o dagli Stati convenuti. Si conclude che, con riferimento alle violazioni dei diritti umani che discendono da condotte che hanno concorso ad aggravare il fenomeno attraverso l’aumento della concentrazione di gas nocivi nell’atmosfera, la nozione di jurisdiction ai sensi dell’art. 5 (che non può che essere necessariamente extraterritoriale) bene può ammettere che vi siano fanciulli vittime di violazioni commesse da Stati di cui non sono cittadini e nel cui territorio non si sono mai trovati. I ricorrenti sono stati riconosciuti vittime ai sensi dell’art. 5 in virtù del fatto che, stante la fragilità intrinseca connaturata alla giovane età, gli Stati si troverebbero a rivestire una posizione di garanzia, essendo quindi destinatari di obblighi di tutela rafforzata nei loro confronti (decisione, par. 9.13). Bisogna però considerare che queste valutazioni vengono fatte dal Comitato in punto di ammissibilità. Nulla esclude che in sede di esame del merito, gli standard relativi alla causalità e alla prevedibilità sarebbero stati interpretati in maniera più stringente.

4. La decisione qui esaminata è stata tacciata di eccessivo formalismo, poiché conferma che i requisiti previsti dal Protocollo non possono essere allentati o stemperati nemmeno in una situazione così impellente e grave come il cambiamento climatico. Tali critiche sottolineano che l’atteggiamento del Comitato sembra scaricare ancora una volta sulle spalle delle giovani generazioni il costo e l’onere di fronteggiare il cambiamento climatico e che la decisione in esame potrebbe rappresentare un disincentivo per gli Stati a prendere sul serio i loro obblighi pattizi in materia. Mentre in termini di politica del diritto si può senz’altro discutere dell’opportunità per il Comitato di fornire risposte creative e forse concludere che un atteggiamento più coraggioso sarebbe stato auspicabile, nondimeno, all’esito di una valutazione tecnica, compiuta sulla base delle regole applicabili, la decisione del Comitato appare ragionevole e coerente con lo spirito della Convenzione, poiché ne abbraccia l’ottica di protezione pur rispettando i requisiti sostanziali e procedurali previsti per i reclami.

È possibile tentare di prevedere gli effetti che la decisione Sacchi produrrà nel prossimo futuro a vari livelli. Innanzitutto, la decisione segnala tra le righe la disponibilità dell’istanza in questione a valutare petizioni del tipo di quella qui in esame, compatibilmente, però, con i requisiti sostanziali e procedurali del caso. Quel che è più rilevante è che le statuizioni del Comitato sulla nozione di giurisdizione e lo status di vittime dei ricorrenti potranno essere esportate, citate, e adoperate in tanti altri casi pendenti dinanzi alle giurisdizioni interne, così come dinanzi alle istanze sovranazionali, tanto giurisdizionali quanto quasi-giurisdizionali. Ancora, un altro effetto prodotto dalla vicenda in esame, già apprezzabile, è il progetto del Comitato di stilare un General Comment, dedicato appositamente al tema dei diritti di bambini e dell’ambiente, con un’attenzione particolare ai cambiamenti climatici. In conclusione, si può affermare che le aspettative della dottrina, che aveva già compreso che questa petizione sarebbe stata il battesimo del fuoco del Comitato, non sono state deluse. Sebbene, infatti, la particolare rilevanza dell’ambiente ai fini della realizzazione dei diritti dei bambini fosse stata adeguatamente messa in luce da altre istanze (si pensi solo al General Comment n. 36 del Comitato sui diritti umani, dedicato al diritto alla vita, che al par. 62 afferma «(E)nvironmental degradation, climate change and unsustainable development constitute some of the most pressing and serious threats to the ability of present and future generations to enjoy the right to life»), nella decisione Sacchi e altri si è fatto un altro passo in avanti pur facendo (formalmente) un passo indietro.

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Mariangela La Manna

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