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COSE DELL’ALTRO MONDO: LA RUSSIA CONSIDERA OBIETTIVI MILITARI ALCUNE COSTELLAZIONI COMMERCIALI DI SATELLITI

Diego Mauri (Università di Palermo, Membro della Redazione)

In una dichiarazione letta lo scorso 26 ottobre all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il Vice-Capo della Delegazione della Federazione Russa – intervenendo in una discussione relativa al disarmo dello spazio extra-atmosferico – ha denunciato un «extremely dangerous trend», comparso nei radar solo nei mesi del recente conflitto in Ucraina: l’impiego, da parte di USA «and its allies», di infrastrutture e oggetti civili per scopi prettamente militari. E il monito rivolto a questi Stati, apparentemente ‘sbadati’ o ‘inconsapevoli’ circa gli effetti della propria condotta, è facilmente anticipabile: «[q]uasi-civilian infrastructure may become a legitimate target for retaliation».

Lo scafato diplomatico russo – che tempo fa si era già ritrovato sotto i riflettori della comunità internazionale, essendo stato, fresco di nomina al Palazzo di Vetro, destinatario (non l’unico) delle misure restrittive adottate dalla Presidenza Trump contro diplomatici ‘sgraditi’ – allude, senza doverli neppure nominare, ai satelliti di diverse società commerciali, tra cui SpaceX, la compagnia aerospaziale di proprietà di Elon Musk. Fondata non più tardi di venti (!) anni fa (per chi fosse interessato a conoscerne la mission, si rimanda alla pagina del sito), SpaceX fornisce una gamma di prodotti all’avanguardia, tra cui Starlink, ovvero un servizio di Internet «ad alta velocità e a bassa latenza […] reso possibile tramite la più grande costellazione al mondo di satelliti altamente avanzati che operano in un’orbita bassa attorno alla Terra». E si tratta di un servizio, ad oggi disponibile in 40 Stati, accessibile a ‘chiunque’: è richiesto l’acquisto di un’attrezzatura fissa (poche centinaia di Euro una tantum), oltre al pagamento di un canone (qualche decina di Euro al mese). Un esborso di certo superiore rispetto alle reti domestiche più comuni, ma alla portata delle tasche di molti… non milionari. Tra i clienti più rinomati di Starlink figurano nientemeno che le forze armate ucraine, che a partire dai primi mesi successivi all’invasione russa hanno ricevuto da SpaceX circa 20000 dispositivi, a fronte di un costo per il gigante aerospaziale di più di 100 milioni di dollari statunitensi per il solo 2022 (costo che, ora, la società vorrebbe addossare al Pentagono).

Oltre ai satelliti di SpaceX bisogna menzionare anche quelli di società che vendono immagini dallo spazio (a privati e pure ad enti governativi, ça va sans dire), tra le quali la Maxar Technologies: è grazie a loro che il mondo ha potuto – e può – guardare a quel che accade sul territorio ucraino, e che le forze ucraine riescono a tenere traccia, quasi in tempo reale, dei movimenti delle truppe russe (v. qui).

Il contributo di tali sistemi ‘commerciali’ allo sforzo bellico dell’Ucraina è tale che taluni, a un mese dall’avvio delle ostilità, non hanno esitato a parlare di ‘superiorità spaziale’ sull’aggressore; in effetti, i successi dell’esercito ucraino ‘a terra’ sono davvero da imputarsi a un efficiente supporto ‘dal cielo’. Ecco perché, dalla prospettiva russa, queste costellazioni artificiali appaiono così sospette. Il loro ‘lato oscuro’ è dovuto proprio al vantaggio militare che i servizi che forniscono assicurano al loro utilizzatore, il quale non è (solo) il manager d’azienda che fatica ad accontentarsi del 5G di ultima generazione o col vezzo di godersi immagini satellitari sempre aggiornate e in alta risoluzione.

Il dibattito attorno a queste vere e proprie infrastrutture spaziali si è intensificato in modo direttamente proporzionale al loro espandersi negli ultimi anni.

Limitiamo la nostra analisi, per comodità, a Starlink. L’infrastruttura si presenta al mondo come una ‘costellazione’ di satelliti: attualmente sono circa 3000, ma arriveranno nei prossimi 4 anni a 12000 (con un’ulteriore espansione, per ora solo ipotizzata, a 42ooo unità). Il passo verso ‘mega-costellazioni’ è breve, come dimostra, peraltro, la fusione, annunciata pochi mesi fa, di due colossi europei nel lancio di satelliti per servizi di rete, la britannica OneWeb e la francese Eutelsat.

Curiosamente, a lamentarsi per prima di tali sistemi era stata l’insospettabile Unione Astronomica Internazionale, che da più di cent’anni si occupa dell’osservazione e dello studio dei corpi celesti. Infatti, fin dal loro arrivo nelle orbite terrestri (nel 2019), i satelliti di SpaceX avevano iniziato a rendere difficoltosa l’attività di ‘fotografia’ dello spazio, a causa della luce solare che riflettevano, con le loro superfici metalliche, negli obiettivi dei telescopi a terra; ugualmente, le onde radio emesse – in quantità, ora lo si capisce, notevolmente maggiori che singoli satelliti – interferivano con i segnali radio usate dagli astronomi (Abashidze, Cherykh, Mednikova, p. 180). SpaceX ha subito tranquillizzato gli astronomi terrestri, semplicemente… ‘scurendo’ i propri satelliti (anche se pare non ci sia riuscita del tutto).

In aggiunta, questi ‘sciami’ di satelliti – talora anche di piccolissime dimensioni – rischiano, in caso di collisioni tra di loro o con altri oggetti spaziali, di causare la produzione di numerosi detriti spaziali (debris): non solo la probabilità è elevata, ma la conseguenza è la difficoltà (se non l’impossibilità) di tracciare, dopo l’impatto, tali detriti, proprio in ragione delle loro ridotte dimensioni. È noto infatti come lo spazio extra-atmosferico sia già da anni considerato un’area «congested, competitive, and contested» (qui): lasciando per ora da parte le ultime due, la ‘congestione’ delle Low Earth Orbits (LEO) rende difficoltoso, per gli attori spaziali, ‘raggiungere’ lo spazio oscuro, poiché gli oggetti spaziali lanciati debbono attraversare orbite occupate da ‘cinture’ (o ‘nubi’) di debris, che possono stazionarvi per anni (addirittura decenni, quanto più distanti sono dall’atmosfera).

Fin qui abbiamo parlato di un rischio insito nell’attività di lancio e di stazionamento in orbita di costellazioni e mega-costellazioni, per le quali la responsabilità, sul piano internazionale, incombe, com’è noto, sullo Stato di nazionalità dell’oggetto spaziale, anche per attività condotte da «non-governmental entities» (v. Trattato sui principi che regolano le attività degli Stati nello spazio extra-atmosferico, sulla Luna e sugli altri corpi celesti, meglio noto – secondo l’acronimo inglese – OST, art. VI). Inoltre, è lo Stato di lancio che assume la responsabilità per i danni cagionati ad altri oggetti o a persone, tanto nello spazio quanto sulla Terra (art. VII dell’OST), sia pure secondo modelli di responsabilità internazionale differenti (v. Convenzione sulla responsabilità internazionale per danni causati da oggetti spaziali del 1972).

La dichiarazione russa, però, non esprime affatto preoccupazione per collisioni accidentali o per questioni di responsabilità. Essa, semmai, annuncia di voler procedere, se del caso, all’abbattimento (o comunque alla neutralizzazione) intenzionale di satelliti: detto altrimenti, alla conduzione di manovre militari nel «quarto dominio» delle ostilità. La creazione di debris spaziali, laddove tale futura (e, da qualche giorno, non più improbabile) operazione avesse luogo, congestionerebbe senz’altro un ‘ambiente’ (la scelta del termine non è casuale, come si dirà più avanti) già affollato, con il rischio di superare quella soglia critica di detriti che segna l’incremento esponenziale – e difficilmente controllabile – di masse in collisione reciproca (la c.d. Kessler syndrome, su cui v. più ampiamente qui). Un ‘inferno’ ad altissima quota, mirabilmente rappresentato sul grande schermo dalla sequenza a ritmi tesi e vorticosi in Gravity (un ‘assaggio’ qui).

Su quali basi giuridiche può sorreggersi la dichiarazione russa? Qui ci limiteremo, per ragioni di spazio e muovendo dal contesto in cui essa è stata resa, a cercarle nel diritto internazionale applicabile ai conflitti armati (con solo qualche incursione nello jus ad bellum, soprattutto nel finale).

La risposta va cercata, in particolare, nel principio condensato all’art. 52, par. 2, del Primo Protocollo Addizionale alle Convenzioni di Ginevra (d’ora in avanti anche solo ‘Protocollo’): solo ‘obiettivi militari’ possono essere fatti oggetto di un attacco, e tali sono quegli oggetti «which, by their nature, location, purpose or use make an effective contribution to military action and whose total or partial destruction, capture or neutralization, in the circumstances ruling at the time, offers a definite military advantage» (v. qui). Tale regola è pacificamente ritenuta di natura consuetudinaria (v. qui).

Starlink è un sistema realizzato e gestito, come si è detto, da un ente privato e non da uno Stato: gli USA sono sì lo Stato di ‘nazionalità’ dell’azienda, avendo essa sede in California, ma non sono i proprietari della costellazione. Se dunque la costellazione non pare essere obiettivo militare per ‘natura’ (non essendo di proprietà statale) e per ‘scopo’ (dal momento che fornisce, di per sé, servizi ‘civili’), come ci pare da escludere che lo sia per ‘ubicazione’ (non essendo le orbite terrestre un luogo di confronto militare, allo stato attuale), può esserlo in ragione del suo concreto impiego, ovvero in virtù del quarto e ultimo criterio – l’«uso» – elencato dall’art. 52, par. 2, del Protocollo.

Tale circostanza ci porta ad atterrare sul tema – ampiamente dibattuto – degli oggetti c.d. dual-use, cioè suscettibili di servire sia interessi civili sia interessi militari. I satelliti, a tal proposito, sono l’oggetto dual-use più menzionato negli elenchi esemplificativi di tale categoria: in ragione dei costi legati al lancio e al mantenimento in orbita di tali dispositivi, e dunque della necessità di evitarne la duplicazione, essi vengono da decenni impiegati per entrambi gli scopi (Grimal e Sundaram, p. 54). Di qui, per inciso, la ragione per la quale il numero dei satelliti gestiti da apparati militari degli Stati è notevolmente inferiore a quelli di proprietà di soggetti privati (v. la ‘classifica’ stilata qui). Nella prassi, per accertare se sia preponderante il lato ‘civile’ o quello ‘militare’ di un determinato oggetto, si fa riferimento al contributo concretamente fornito dall’oggetto alle operazioni militari, ciò che andrà verificato hic et nunc (v. Commentario, p. 636). Nel nostro caso, alla luce di quanto detto sopra, questo contributo pare esserci, ciò che fa propendere a favore della tesi che autorizzerebbe il targeting.

L’impiego dual-use delle costellazioni è condizione necessaria, ma da sola insufficiente, perché queste siano considerabili obiettivi militari. Occorre che sia soddisfatto anche il secondo requisito imposto dalla norma sopra citata, ovvero il conseguimento di un vantaggio militare definito (ciò che consente di escludere la legittimità di attacchi suscettibili di offrire vantaggi solo ipotetici o generici): la neutralizzazione – permanente o temporanea – di satelliti che assicurano le comunicazioni delle truppe ‘a terra’, nonché la ‘visione’ costantemente aggiornata di porzioni di territorio occupate dall’avversario, è certamente suscettibile di assicurare un tale vantaggio.

Ciò, tuttavia, non implica automaticamente che sia sempre consentito procedere all’attacco di tali obiettivi (militari). Vengono infatti in rilievo le regole precauzionali condensate all’art.57 del Protocollo, ai sensi del quale coloro che pianificano o dispongono un attacco debbono scegliere mezzi e metodi così da evitare o quantomeno minimizzare danni a beni civili (par. 2, lett. a, ii), astenersi dal condurre un attacco suscettibile di causare danni collaterali ad oggetti civili «which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated» (par. 2, lett. a, iii), e quindi cancellare o sospendere un tale attacco se, una volta sferrato, diviene chiaro che si verificherà un danno siffatto (par. 2, lett. b). La «golden rule» (v. Commentario, p. 684), nel prendere tali precauzioni, è scolpita al par. 1: ridurre il più possibile danni collaterali a persone e cose, usando il massimo della diligenza possibile.

In altre parole, una volta accertato che l’oggetto in questione è qualificabile come obiettivo militare e che la sua neutralizzazione assicura un vantaggio militare definito, occorre ‘bilanciare’ tale vantaggio con i danni collaterali a persone e cose (ibidem, p. 637). Tale bilanciamento – operazione già delicata di per sé, e ‘delicatissima’ nella microfisica dei conflitti armati – può condurre a scenari inesplorati nel ‘quarto dominio’. Se, da un lato, è vero che nello spazio extra-atmosferico il pericolo di danni collaterali a persone protette è pressoché inesistente (per ovvie ragioni), lo stesso non può dirsi con riferimento a oggetti civili: si è anzi visto come le costellazioni servano un numero elevatissimo di utenti ubicati in decine di Stati (i dati raccontano di più di un milione di terminali distribuiti a più di 500000 utenti). Distruggere uno o più satelliti può avere un impatto significativo – oltre che, per taluni satelliti, sul traffico stradale e sulla navigazione marittima e aerea – sulla rete di telecomunicazioni a terra.

Incide, a tal riguardo, la disponibilità di vie alternative per fruire di servizi analoghi: se si dimostrasse, ad es., che le telecomunicazioni a terra potrebbero comunque essere condotte dai civili con altri strumenti (come le reti telefoniche tradizionali), questa circostanza rileva senz’altro ai fini del giudizio di proporzionalità, potendo condurre a ritenere ammissibili, sotto questo profilo, attacchi rivolti ad oggetti dual-use. D’altronde, è quel che ha detto, con un ragionamento in principio estensibile al caso in esame, il Comitato ad hoc sulla campagna di bombardamenti aerei condotta dalla NATO contro l’ex-Jugoslavia, con specifico riguardo all’attacco alla stazione radio-televisiva serba di Belgrado nell’aprile del 1999 (parr. 71 ss., e in particolare par. 78).

Ma vi è una serie di ragioni che potrebbe alterare, in senso opposto, il giudizio di bilanciamento appena descritto. Lo spazio extra-atmosferico è, per tutte le ragioni sopra illustrate con riferimento ai debris, un ‘ambiente’ (un ecosistema?) a rischio, protetto – prima ancora che dalle norme internazionali sullo spazio e quelle in materia di ambiente (su cui v. Zannoni) – dalle regole e dai principi di diritto internazionale umanitario. Vengono in rilievo l’art. 35, par. 3, e l’art. 55 del Protocollo addizionale, che vietano armi, mezzi e metodi di guerra dal cui utilizzo discenda un danno «widespread, long-term and severe» all’ambiente naturale. Tra gli autori, vi è sostanziale unanimità nel ritenere tale norma applicabile allo spazio extra-atmosferico (Bourbonnière e Lee; più di recente Su, Žilinksas e Marozas).

‘Distruggere’ un satellite, in conseguenza di un impatto cinetico con assetti appositi (le c.d. armi anti-satellite, o ASAT, su cui si veda più diffusamente il contributo, ormai ‘classico’, di Koplow), può dunque ben cagionare un ‘danno collaterale’, all’ambiente spaziale e alle attività umane che in esso si svolgono (e si svolgeranno negli anni a venire), eccessivo, e come tale in contrasto con le norme di diritto internazionale umanitario. I rischi per l’ambiente spaziale sono noti ormai da anni. Peraltro, vale la pena di osservare come il divieto contenuto all’art. 35, par. 3, sia di segno assoluto, non ammettendo cioè alcun contemperamento in nome del principio di proporzionalità.

Per contro, una ‘neutralizzazione’ dei satelliti – temporanea o anche permanente – attraverso modalità differenti, che non comportino la produzione di tali detriti (ad es., tramite tecnologie laser, sistemi di rimozione attiva o persino attacchi informatici), avrebbe il vantaggio di rispettare, a un tempo, le norme di targeting e quelle in materia di protezione dell’ambiente. Tale forma di attacco, a ben vedere, realizzerebbe un miglior bilanciamento degli interessi in gioco, soddisfacendo così anche le regole precauzionali sopra elencate: si sceglie un’ASAT che minimizza il danno all’ecosistema spaziale e si evitano del tutto danni sproporzionati (o, comunque, questi si approssimeranno verosimilmente allo zero).

Se dunque la (futura) condotta russa si esplicitasse in attacchi di tal genere, ci sembra di poter dire che essa (condotta) si porrà in linea con le norme rilevanti del diritto internazionale umanitario. Tuttavia, la dichiarazione russa pare suggerire un secondo livello di lettura, dovuto all’impiego del termine ‘retaliation’. Si tratta di un’espressione – adottata dalla Russia ‘in lingua originale’ – che presuppone la commissione di un illecito internazionale (tra cui, appunto, il targeting di obiettivi nello spazio con ASAT cinetiche). La premessa ci porta dunque a chiederci: si potrebbe giustificare un eventuale illecito russo?

Declinato, come pare a prima vista, nel contesto delle ostilità, esso richiama alla mente l’istituto della rappresaglia, ovvero di una forma di contromisura implicante l’uso della forza. A livello generale, tali forme di contromisura sono in palese contrasto con il divieto dell’uso della forza contenuto all’art. 2, par. 4, della Carta dell’ONU; nel diritto internazionale umanitario, la rappresaglia – pur tradizionalmente ammessa nella conduzione delle ostilità – è oggi considerata da molti come vietata tout court, o comunque (e così impone il diritto consuetudinario) vietata nei confronti di persone e oggetti protetti e, per i casi rimanenti, fortemente limitata.

Com’è noto, l’obiettivo della contromisura, in ogni sua forma, è quindi quello di ricondurre lo Stato leso all’obbedienza della norma primaria che si assume violata, e solo quello: non sono ‘deterse’ dal loro carattere illecito quelle condotte tese, invece, a ‘punire’ lo Stato autore dell’illecito. La rappresaglia, poi, è consentita solo nei casi di una «serious violation» delle norme dello jus in bello(cioè di una condotta suscettibile di qualificazione come ‘crimine di guerra’), e non come reazione a qualunque norma, ciò che ne conferma il carattere eccezionale, in ragione della deroga che essa comporta al divieto di uso della forza armata. Nel nostro caso, la Russia, se davvero volesse giustificare l’abbattimento di una costellazione di satelliti a titolo di ‘rappresaglia’, dovrebbe riuscire a dimostrare di aver subito una «serious violation» delle norme di diritto internazionale umanitario. È vero che, sin dall’inizio del conflitto, vi sono state voci che riferivano di possibili crimini commessi da membri delle forze armate ucraine (v. qui), sicché non stupirebbe se, un domani, dopo aver denunciato potenziali crimini in corso, la Russia attaccasse uno o più satelliti per ‘ricondurre all’obbedienza’ l’Ucraina, anche usando ASAT cinetiche.

Anche se così fosse, tuttavia, questa soluzione non sarebbe comunque condivisibile, dal momento che esiste una norma primaria che vieta precisamente questo tipo di giustificazione. Si tratta dell’art. 55, par. 2, che recita: «attacks against the natural environment by way of reprisals are prohibited». La norma è costruita in termini generalissimi, vietando qualsiasi atto di violenza contro l’ambiente naturale tout court, anche qualora gli effetti dannosi su di esso si producessero in modo indiretto: se è vero che ad essere attaccato, nello scenario che stiamo affrontando, non è l’ambiente extra-atmosferico in quanto tale, ma una costellazione di satelliti, è però innegabile che, stante il numero di debris che si produrranno e quello di detriti già collocati sulle orbite terrestri, l’attacco cinetico finirà per danneggiare senz’altro l’ambiente.

Nelle efficaci parole del Commentario, «this is a matter not only of protecting the natural environment against the use of weapons or techniques deliberately directed against it, nor merely of protecting the population and the combatants of the countries at war against any of these effects, but also one of protecting the natural environment itself» (p. 410). Benché la corrispondenza al diritto consuetudinario di tale norma sia da taluni posta in dubbio (a fronte di una prassi non unanime: v. qui per i recentissimi Draft Principles on protection of the environment in relation to armed conflicts adottati, quest’anno, dalla Commissione del diritto internazionale, e segnatamente il principio n. 15, nonché Pantazopoulos, pp. 64 ss.), basterà, in questa sede, ricordare che la Federazione russa ha firmato e ratificato il Protocollo, ciò che solo rende applicabile nei suoi confronti le disposizioni che qui interessano.

In estrema sintesi: un attacco cinetico a uno o più satelliti, in linea di principio qualificabili come obiettivi militari, e tale da generare (ulteriori) debris spaziali in orbite già affollate, non è compatibile con le norme di diritto internazionale umanitario, nemmeno a titolo di rappresaglia.

È legittimo chiedersi, in chiusura: è provocatoria la dichiarazione russa? Stando alle parole del delegato russo, essa è senz’altro… ‘provocata’: «this provocative use of civilian satellites», e cioè l’asservimento di satelliti commerciali a scopi prettamente militari, è contrario al diritto internazionale (in primis all’OST) e non può essere avallato – così continua il diplomatico – dalla comunità internazionale, chiamata invece a stringersi attorno al principio dell’uso pacifico dello spazio, la ‘stella polare’ delle regole di diritto spaziale. A minaccia militare, però, non si esita a prefigurare una risposta di tipo militare.

La dichiarazione segna così un nuovo passo sulla via della escalation tra ‘blocchi’ ormai redivivi, e scenari di impiego attuale della forza armata sono in procinto di materializzarsi anche nel dominio spaziale. Sarebbe la prima volta: finora, infatti, diversi Stati hanno solo testato ASAT cinetiche, impiegandole cioè contro propri satelliti in orbita (lo hanno fatto gli USA sino al 2008, la Cina nel 2007, l’India nel 2019, e da ultima la Russia nel novembre 2021; per una panoramica v. qui). Proprio il test russo dell’anno scorso, peraltro, ha avuto l’effetto di portare 8 Stati (USA, Canada, Nuova Zelanda, Giappone, Germania, Corea del Sud, Regno Unito e Australia) a dichiarare unilateralmente di rinunciare a condurre qualsiasi sperimentazione di ASAT cinetiche ad ascensione diretta. Ma reagire a un ‘attacco’ a una costellazione di satelliti pare essere tutt’altra cosa: «any attack on U.S. infrastructure will be met with a response … in a time and manner of our choosing» (v. qui per la limpida risposta della portavoce della Casa Bianca a una domanda avente ad oggetto proprio la dichiarazione russa).

Potrà non essere il caso di ASAT cinetiche ad ascensione diretta; anzi, si diffonde sempre di più la convinzione secondo la quale saranno forme di ‘attacco’ non-cinetico le prime a essere messe in campo contro satelliti avversari, ad es. con appositi malware che rendano ben complessa, innanzitutto, l’individuazione della fonte dell’attacco e dunque l’attribuzione di eventuali illeciti internazionali (secondo un refrain ben noto a chi orbiti attorno a temi di cyber-spazio, e cioè del ‘quinto’ dominio delle ostilità). ‘Neutralizzazione’ e non ‘distruzione’, dunque, in linea con le esigenze di jus in bello sopra illustrate.

Quel che non sfugge è che gli USA (e così altri Stati) potranno voler qualificare come ‘usi della forza’, come ‘violazioni del principio di non ingerenza’ o anche solo come ‘violazioni di sovranità’ (su cui si veda più diffusamente Ruys e Jamnejad e Wood) gli attacchi ai satelliti di SpaceX, e adottare le (contro)misure del caso: per quanto molto spesso di proprietà di enti privati, le costellazioni sono infatti divenute una componente imprescindibile della sicurezza nazionale (v. le recenti dichiarazioni del vice-Comandante dello U.S. Space Command, per il quale il «malcontento» russo «automatically means there’s a security issue facing commercial companies that we need to think through in the future as we enter a potential crisis or conflict»). Il passo per qualificarsi come ‘attacco armato’ e dunque consentire l’uso della forza in legittima difesa è lungo, ma la direzione – come gli ultimi mesi tristemente confermano – verso una imminente escalation pare segnata, per entrambi i ‘blocchi’. Magari in un nuovo ‘ambiente’, ma secondo una logica molto rodata nei decenni passati e, in definitiva, molto… ‘terrestre’.

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Diego Mauri

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