Diritto internazionale umanitario

The ECtHR Reaffirms ICTY Jurisprudence on Command Responsibility: Convictions Based on Rules of Customary International Law Do Not Violate Article 7 of the Convention
Nicole Citeroni (University of Luxembourg) 1. On 22 January 2022, the European Court of Human Rights (ECtHR) delivered its judgment in the Milanković v. Croatia case, holding unanimously that the applicant’s convictions for war crimes based on command responsibility do not infringe on the prohibition of punishment without law under

Le modifiche all’art. 9 della Costituzione e la tutela dell’ambiente nel diritto internazionale umanitario: primi spunti di riflessione
Adriano Iaria (Croce Rossa Italiana) Con la recente approvazione in doppia lettura del disegno di legge costituzionale volto a modificare gli artt. 9 e 41 della nostra Costituzione, l’Italia fa un passo importante verso la tutela dell’ambiente. In particolare, il testo introduce un nuovo comma all’art. 9 al fine di

Note a margine dell’operazione “Guardiano delle mura”, parte II. La costruzione contra legem delle strutture civili di Gaza come obiettivi militari e il discrimine tra attacchi sproporzionati e attacchi indiscriminati nel diritto internazionale umanitario e penale
Luigi Daniele, Senior Lecturer, Nottingham Law School (NTU) Triestino Mariniello, Reader, School of Law (Liverpool John Moores University), membro del legal team di rappresentanza delle vittime di Gaza davanti alla Corte Penale Internazionale Come si è anticipato nella prima parte di questa riflessione, il diritto internazionale umanitario detta i parametri

Note a margine dell’operazione “Guardiano delle mura”, parte I. Le ombre del dibattito italiano su Gaza e Sheikh Jarrah, alla luce del diritto internazionale.
Ciò che ci preoccupa come studiosi del diritto internazionale, e che ci spinge a intervenire, sono le posizioni recentemente assunte dalle forze politiche e dalle istituzioni del nostro paese in merito ad alcune questioni cruciali del contesto israelo-palestinese.
Più precisamente, ci preoccupano gli ordini del discorso del dibattito pubblico e le posizioni non assunte in Italia e dall’Italia a proposito:
1) del diseguale impatto delle ostilità sulle due popolazioni civili vittima dell’escalation, una delle quali vessata da una delle più gravi crisi umanitarie del mondo;
2) del correlato quadro di contesto di illeciti internazionali che precedono le ostilità e permangono inalterati a seguito della momentanea cessazione delle stesse;
3) dei possibili profili di rilevanza penale internazionale dei metodi di conduzione delle ostilità, che aggiungono agli illeciti statali responsabilità individuali e da comando che la comunità internazionale ha il dovere di perseguire.
L’adozione del Trattato sul disarmo nucleare tra entusiasmo, perplessità e aperta opposizione
Il 7 luglio 2017, il Trattato sul divieto di armi nucleari è stato adottato al termine della seconda e conclusiva sessione della Conferenza diplomatica, con 122 voti a favore, un astenuto (Singapore) e un voto contrario, quello dei Paesi Bassi.
Alla Conferenza diplomatica, convocata dall’Assemblea generale con ris. 71/258, votata lo scorso dicembre, non hanno partecipato i nove Stati che ad oggi si ritiene posseggano armi atomiche: oltre ai cinque Stati militarmente nucleari secondo il Trattato di non proliferazione nucleare (TNP) del 1968 (USA, Russia, Regno Unito, Francia e Cina), Israele, India, Pakistan e Corea del Nord. Ad eccezione dell’Olanda, anche gli Stati appartenenti all’Alleanza atlantica hanno disertato il processo negoziale, compresa l’Italia: così, su un grande tema di politica estera, una volta ancora, i membri dell’Unione europea si sono presentati in ordine sparso, con Austria, Irlanda e Svezia al contrario decise sostenitrici dell’iniziativa.