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The Italian Fund for the Victims of Nazi Crimes and the International Court of Justice: between Compliance and Dispute Settlement
Alessandro Bufalini (Università degli Studi della Tuscia) Introduction In its judgment rendered on 3 February 2012, the International Court of Justice (ICJ) decided that Italian judiciary’s decisions and measures infringing Germany’s immunity from jurisdiction «must cease to have effect» and that «the effects that have already been produced by those

Il complesso bilanciamento tra diritti fondamentali dell’individuo nell’attesa pronuncia del Bundesverfassungsgericht sui matrimoni precoci
Francesco Pesce (Università di Genova) 1. Lo scorso 29 marzo è stata pubblicata la sentenza (ECLI:DE:BVerfG:2023:ls20230201.1bvl000718) della Corte costituzionale tedesca (Bundesverfassungsgericht, BVerfG), risalente al 1° febbraio, resa all’esito del giudizio di legittimità costituzionale del Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen, ossia la normativa approvata nel 2017 al fine di contrastare il

ANCORA SUL CASO REGENI: IL “DIRITTO ALLA SEGRETEZZA” DEI NEGOZIATI INTERNAZIONALI E LA COMPETENZA DEI GIUDICI INTERNI A DECIDERE SITUAZIONI DI RILEVANZA INTERNAZIONALISTICA ALLA LUCE DI ALCUNI RECENTI SVILUPPI DEL PROCESSO PENALE IN VIA DI (NON) SVOLGIMENTO IN ITALIA
Gianpaolo Maria Ruotolo (Università di Foggia) 1. Il drammatico caso dell’omicidio del dottorando di ricerca italiano Giulio Regeni, avvenuto in Egitto ormai sette anni or sono, oltre allo sdegno civile (si veda, ex multis, il Comunicato del Direttivo della Sidi del 17 dicembre 2020), ha comportato anche l’attenzione degli studiosi
Misure di contrasto all’epidemia e diritti umani, fra limitazioni ordinarie e deroghe
L’impatto devastante dell’epidemia da COVID-19 sta imponendo agli Stati (e alle organizzazioni internazionali competenti) l’introduzione di misure vieppiù incisive per tentare di arginarne l’avanzata e mitigarne gli effetti. Alcuni dei provvedimenti adottati comportano restrizioni al pieno godimento dei diritti individuali: l’imposizione di quarantene e le ospedalizzazioni coatte costituiscono chiare interferenze col diritto alla libertà personale; la creazione di zone dalle quali non è concesso allontanarsi incide sulla libertà di movimento; la requisizione di beni privati limita il diritto di proprietà. In alcuni casi i governi hanno fatto ricorso a tecniche di sorveglianza capaci di limitare fortemente il diritto alla vita privata e familiare.
I diritti in questione sono garantiti dagli ordinamenti interni degli Stati, ma anche da numerosi trattati a tutela dei diritti umani. Sia i primi che i secondi prevedono tuttavia la possibilità di introdurre restrizioni al pieno esercizio dei diritti individuali, allorché debbano essere protetti interessi collettivi (quali la salute e l’ordine pubblico), interessi essenziali dello Stato o i diritti e le libertà di altri individui.
Scopo di questo post è di esaminare rapidamente quali restrizioni siano permesse nelle circostanze attuali, e quali siano i requisiti formali e sostanziali che vanno rispettati nella loro attuazione. L’analisi si concentrerà sul quadro giuridico fissato dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU).