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Stickydiritto dell'Unione europeadiritto internazionale pubblico

Giada Grattarola (Università di Pavia) 1. Introduzione Come ormai noto, il Protocollo tra Italia ed Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, firmato a Roma il 6 novembre 2023, riconosce il diritto dello Stato italiano di utilizzare due aree demaniali, di proprietà dello Stato albanese e site nel

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Stickydiritto internazionale pubblico

Khrystyna Gavrysh (Università di Ferrara) Gli accordi di Minsk hanno costituito un passaggio importante nella momentanea – e nemmeno così netta – soluzione del conflitto sorto a seguito dell’impeachment dell’allora presidente ucraino Viktor Yanukovich, notoriamente vicino al Governo russo, nel 2014. La reazione della Russia fu, infatti, quella di annettere

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Forum Adattamento

Deborah Russo (Università di Firenze) Nell’ottica dei governi sovranisti o nazionalisti, il recesso dai trattati rappresenta uno strumento chiave della strategia di recupero della sovranità ceduta. Così, negli ultimi anni è divenuto una scelta «di tendenza»: basti menzionare, per limitarsi a qualche esempio, al recesso da vari trattati di rilevante

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Il Governo turco ha fatto transitare i potenziali richiedenti asilo (stimati in centomila dal Ministro degli Interni) per il proprio Paese, permettendo loro di giungere al confine (anzi: ai confini) con la Grecia. Quest’ultima ha deciso di ‘militarizzare’ le aree di confine, dichiarando di non accettare ulteriori richieste di asilo, respingendo potenziali richiedenti con ogni mezzo, e invocando l’art. 78, comma 3, del TFUE, il quale stabilisce che il Consiglio può adottare misure temporanee a beneficio di uno Stato membro dell’Unione che affronti una situazione di emergenza.

Nel frattempo, gli individui che hanno tentato di attraversare il confine greco-turco sono stati oggetto di violenze inaccettabili (per un resoconto, v. l’articolo di Annalisa Camilli su Internazionale) e – notizia di tre giorni fa – trattenuti in località segrete e sottoposti a trattamenti inumani e degradanti.

Sebbene tale ultimo aspetto sia il più drammatico e l’attenzione della società civile sia giustamente rivolta ad assicurare il rispetto dei diritti umani e della Convenzione di Ginevra del 1951 (v. ad esempio il richiamo di ECRE), il presente contributo ha l’obiettivo di fare chiarezza su alcuni aspetti generali della vicenda. Dal punto di vista del diritto internazionale e del diritto dell’Unione europea, infatti, le posizioni dei tre attori coinvolti – Grecia, UE e Turchia – sollevano pesanti interrogativi in ordine alla legittimità delle rispettive azioni e reazioni.

A tal fine, il post si concentrerà, analizzandole criticamente, sulle dichiarazioni ufficiali rese dai tre attori appena menzionati, in particolare: la dichiarazione del Primo ministro greco del 3 marzo 2020; la dichiarazione dei Ministri degli affari esteri dell’UE del 6 marzo 2020 e quella del Governo turco, rilasciata lo stesso giorno.

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diritto internazionale pubblico

Il Governo italiano è obbligato a rendere pubblico l’accordo di cooperazione sottoscritto con il Niger nel settembre 2017 (v. qui e qui) che non è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e nemmeno reso disponibile nell’Archivio dei Trattati Internazionali Online (ATRIO) del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). Così ha deciso il TAR del Lazio accogliendo il ricorso di alcuni avvocati dell’Associazione Studi Giuridici per l’Immigrazione (ASGI) avverso un diniego opposto dal MAECI.

La sentenza pronunciata dalla Terza Sezione del TAR è importante per varie ragioni. In primo luogo, sancisce un obbligo generale a carico del Governo di rendere pubblico il testo di accordi internazionali che non siano espressamente coperti da segreto di Stato, sia quando questi siano conclusi in forma semplificata, sia quando questi siano applicati in pendenza dell’iter di autorizzazione alla ratifica. L’affermazione di tale obbligo giunge in un periodo storico in cui il Governo italiano conclude diversi accordi di cooperazione con gli Stati di provenienza e di transito dei migranti, finalizzati alla gestione dei flussi migratori, seguendo procedure semplificate di conclusione, che non prevedono autorizzazione parlamentare, e, in taluni casi, omettendo di pubblicarne i relativi testi.

L’accordo col Niger – e la sua applicazione – rappresentano per un verso un caso del tutto peculiare e, per un altro, sono sintomatici di alcune tendenze problematiche che verranno esposte per sommi capi in questo post, anche con riferimento, nel finale, alla recente posizione del Governo italiano sul Global Compact sulle migrazioni.

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Il 1° giugno 2017 il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato la denuncia dell’Accordo di Parigi sul cambiamento climatico (per una primo esame dell’Accordo, v. Romanin Jacur), poiché esso provocherebbe la perdita di posti di lavoro e un rallentamento della crescita e della produzione statunitensi, a vantaggio delle economie straniere. Com’è noto, si tratta del più recente strumento internazionale vincolante di tutela del clima, adottato il 12 dicembre 2015 dalla XXI Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico ed entrato in vigore il 4 novembre 2016. Gli Stati Uniti avevano ratificato l’Accordo il 3 settembre 2016. Nel breve commento che segue, si leggeranno la dichiarazione statunitense e le relative reazioni internazionali alla luce del dettato e dell’effettiva portata dell’Accordo di Parigi. Come si vedrà, l’oggetto del discorso presidenziale è stato duplice: esso risiede non solo nel recesso dall’Accordo di Parigi, ma anche nella cessazione immediata del suo adempimento. La dichiarazione degli Stati Uniti assume allora un ampio significato, che sembra confermare la persistente preminenza di certi interessi economici sull’esigenza di un’efficace azione internazionale di contrasto al cambiamento climatico.

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Lo scorso 22 febbraio, il Wall Street Journal rivelava che, dopo mesi di negoziato con la Casa Bianca e il Pentagono, finalmente il Governo italiano aveva dato il ‘via libera’ alla presenza di droni armati statunitensi nella base militare di Sigonella (tra le province di Siracusa e Catania), da impiegarsi in missioni militari in Libia e, più in generale, nel Nord Africa contro le milizie dello Stato Islamico.
L’utilizzo dei droni nel quadro di conflitti armati internazionali solleva innumerevoli problematiche nei campi più disparati, dalla scienza politica alla strategia militare, dalla filosofia (Chamayou) alla sociologia, fino, ovviamente, al diritto internazionale. In questa sede vorrei concentrarmi su due questioni: da un lato, quella del valore giuridico di un accordo sulla concessione di una base militare situata in territorio nazionale per lo stoccaggio e l’impiego di droni armati in operazioni militari verso Stati terzi; dall’altro lato, quella delle modalità con cui concretamente tale accordo opererà.

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