diritto dell'Unione europea

La «restaurazione» del giudice penale e la «garanzia» della Consulta: in margine alle ordinanze n. 216 e n. 217 del 2021

Samuele Barbieri (Università di Ferrara)

1. Quando si commentarono i due ormai celebri obiter dicta contenuti nella sentenza n. 269 del 2017 (sui quali, ex multis, Guazzarotti; Mastroianni 2018; Rossi 2018; Martinico e Repetto; Tizzano; Nascimbene) si utilizzò l’efficace espressione “cambio di passo” (cfr. Caruso) per qualificare la deviazione della Corte costituzionale dall’ormai tracciato cammino comunitario (Barile, “Il cammino comunitario della Corte”, in Giurisprudenza costituzionale, 1973, p. 2406 ss.). In tale pronuncia la Corte stabilì che nel caso di una norma nazionale che violi un diritto fondamentale tutelato sia dalla Costituzione sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (d’ora in avanti CDFUE), il giudice comune avrebbe dovuto sollevare prioritariamente una questione di costituzionalità. A seguito di ulteriori precisazioni intervenute nella giurisprudenza del giudice delle leggi (Corte cost., sentenza n. 20 del 2019; sentenza n. 63 del 2019; ordinanza n. 117 del 2019; sentenza n. 11 del 2020; sentenza n. 44 del 2020; ordinanza n. 182 del 2020; sentenza n. 254 del 2020), si è consolidato un nuovo modello relazionale (definito «modello temperato», cfr. Amalfitano 2019a) tra la Corte costituzionale, il giudice comune e la Corte di giustizia, caratterizzato dalla discrezionalità del giudice nella scelta di investire prioritariamente la Consulta nei casi di doppia pregiudizialità.

Le recenti ordinanze n. 216 e n. 217 del 2021, con le quali i giudici di Palazzo della Consulta interrogano in via pregiudiziale la Corte di giustizia, si collocano in questo scenario. Le pronunce in parola sono il sintomo di un vero e proprio cambio di pelle della Consulta (più che di un mero cambio di passo), indice di un mutamento del ruolo che il giudice costituzionale ambisce a ritagliarsi nel dialogo multilivello tra Corti: non più (solo) baluardo dei controlimiti e garante dei diritti costituzionali, ma costruttrice, in un’ottica di piena collaborazione con la Corte di Lussemburgo, dello standard europeo di tutela dei diritti fondamentali. Un atteggiamento propositivo che scongiura, almeno sino ad ora, i potenziali rischi di un ‘arroccamento’ del sindacato accentrato di costituzionalità (Gallo 2019a). Il clima di profonda apertura manifestato dalla Consulta si contrappone alla disillusione verso il dialogo con la Corte di giustizia nella materia penale delle giurisdizioni nazionali, quale emerge dall’atteggiamento tenuto dai giudici a quo. Ne discende un quadro in chiaroscuro, fra ‘restaurazione’ del giudice penale e difesa dei principi europei da parte del giudice costituzionale, che si palesa nelle differenze tra le questioni di costituzionalità poste dai remittenti (seppur con diverse sfumature) e la saggia formulazione dei quesiti pregiudiziali.

2. Il problema comune alla base delle due ordinanze è quello della possibilità per l’autorità giudiziaria di rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo (d’ora in avanti MAE), quando ciò comporti una violazione dei diritti della persona: il conflitto, dunque, fra mutuo riconoscimento e diritti fondamentali (v. Mandato d’arresto europeo e garanzie della persona (a cura di Pedrazzi), Giuffrè, Milano, 2004; Amalfitano, “Mandato d’arresto europeo: reciproco riconoscimento vs diritto fondamentali?”, in Mastroianni e Savy, p. 39 ss; Mitsilegas, a cura di Grandi). Tale bilanciamento viene realizzato dalla stessa decisione quadro 2002/584/GAI, i cui artt. 3, 4, e 4-bis prevedono un complesso elenco di ipotesi di rifiuto, obbligatorie o facoltative, che gli Stati membri dovevano (o potevano) recepire nel proprio ordinamento. In relazione a tali norme si sottolinea un diverso atteggiamento dei giudici remittenti.

3. Nel caso alla base dell’ordinanza n. 216, la Corte d’Appello di Milano dubita della legittimità costituzionale degli artt. 18 e 18-bis della l. n. 69 del 2005 (che attua in Italia la decisione quadro 2002/584/GAI) nella misura in cui non ricomprendono la possibilità di rifiutare un MAE (nella specie un MAE c.d. processuale, diretto all’esercizio dell’azione penale) nell’ipotesi in cui la persona sia affetta da una patologia psichica cronica e grave che suggerisce di non procedere a misure di carcerazione preventiva (facoltà non codificata neppure nella decisione quadro). Il remittente avanza una serie di censure basate esclusivamente sui parametri costituzionali interni, nella specie gli artt. 2 e 32 Cost. (violazione del diritto alla salute), l’art. 3 Cost. (violazione del principio d’uguaglianza, data l’analoga possibilità di rifiuto presente all’art. 705, co. II, lett. c-bis) c.p.p. in materia di procedimento estradizionale) e l’art. 111 Cost. (la durata ragionevole del processo, che sarebbe minata da una potenzialmente illimitata sospensione dell’esecuzione del MAE ad opera del presidente della Corte d’Appello o di un magistrato da esso delegato ai sensi dell’art. 23 della l. n. 69 del 2005). Lo standard dei diritti fondamentali dell’Unione e, con esso, le norme della CDFUE, non vengono minimamente considerati dal giudice milanese, il che poteva portare al rischio dell’invocazione di diritti costituzionali capaci di bloccare l’operatività del meccanismo del MAE, dato che la l. n. 69 del 2005 altro non rappresenta che l’attuazione della decisione quadro 2002/584/GAI.

Nel suo ‘cambio di pelle’, da giudice dei diritti nazionali a giudice dei diritti (anche) europei, la Consulta interroga la Corte di giustizia, chiedendo se l’art. 1, par. 3 della decisione quadro, (secondo cui l’interprete deve applicare le norme ivi previste conformemente al rispetto dei diritti fondamentali), letto alla luce degli artt. 3, 4 e 35 CDFUE, permetta all’autorità giudiziaria di esecuzione di rifiutare un MAE a causa di una patologia cronica e irreversibile dell’interessato. Nel tentativo di preservare il principio del mutuo riconoscimento, la Consulta suggerisce ai giudici del Kirchberg di estendere ai casi di possibili violazioni del diritto alla salute (art. 35 CDFUE, sulla norma v. Di Federico 2017, in Allegrezza et al) i meccanismi enucleati dalla giurisprudenza europea a partire dalla sentenza Aranyosi e Căldăraru, dove, dinanzi a deficienze strutturali del sistema processuale o penitenziario dello Stato di emissione, la Corte di giustizia ha permesso che fra le autorità giudiziarie degli Stati membri si instauri un’interlocuzione volta ad ottenere e ricevere informazioni e rassicurazioni sul rispetto dei diritti fondamentali nello specifico caso, prima di interrompere, eventualmente, la procedura di consegna. Un atteggiamento propositivo del giudice costituzionale, che sembra sentirsi perfettamente a suo agio nel dialogo pregiudiziale, rispondendo fra l’altro alle attese della Corte di giustizia (secondo cui, «il giudice del rinvio può anche indicare sinteticamente il suo punto di vista sulla risposta da dare alle questioni pregiudiziali sottoposte. Tale indicazione risulta utile alla Corte, in particolare quando essa è chiamata a decidere sulla domanda nell’ambito di un procedimento accelerato [che in entrambe le ordinanze della Corte costituzionale viene richiesto] o di un procedimento d’urgenza», p. 18 delle raccomandazioni del 2019).

Un passaggio dell’ordinanza disvela ancor di più l’importanza dell’intervento della Corte. Infatti, secondo la difesa dell’imputato, già gli artt. 1 e 2 della l. n. 69 del 2005 (sia nel testo previgente applicabile ratione temporis che nell’attuale formulazione ad opera del d.lgs. n. 10 del 2021) permetterebbero al giudice di non dare esecuzione ad un MAE nel caso di violazioni dei diritti fondamentali, in primis quelli previsti dalla Costituzione. In primo luogo, la Consulta ribadisce che sarebbe contrario all’essenza stessa del MAE opporre il proprio standard di tutela del diritto alla salute di cui agli artt. 2 e 32 Cost., ponendolo come condicio sine qua non dell’applicabilità del principio del mutuo riconoscimento: «sarebbe manifestamente in contrasto con tale principio un’interpretazione del diritto nazionale che riconoscesse all’autorità giudiziaria di esecuzione il potere di rifiutare la consegna dell’interessato al di fuori dei casi tassativi previsti dalla legge in conformità alle previsioni della decisione quadro […] E ciò anche nell’ipotesi in cui, ad avviso del giudice competente, l’esecuzione del mandato di arresto europeo conducesse nel caso concreto a un risultato in contrasto con i principi supremi dell’ordinamento costituzionale o con i diritti inviolabili della persona». In secondo luogo, il MAE – argomenta la Corte – non può che essere eseguito conformemente ai diritti fondamentali, riconosciuti dal diritto dell’Unione europea. E i diritti della persona rappresentano un patrimonio di valori condiviso che trova la sua sintesi nel sistema di tutela a livello UE, alimentato anche dalle tradizioni costituzionali comuni. In altre parole, con una sola ‘mossa’ la Consulta impedisce al giudice comune di bloccare, giovandosi degli artt. 1 e 2 della l. n. 69 del 2005, l’operatività del MAE per violazione di diritti costituzionali e, al medesimo tempo, disinnesca la logica conflittuale insita nei controlimiti – che rimangono terreno esclusivo del giudice costituzionale – suggerita dal remittente (un regalo che è difficile non definire ‘avvelenato’, in quanto teso a provocare un contrasto tra il piano europeo e quello costituzionale).

4. Nella seconda vicenda, invece, viene lamentata l’impossibilità di rifiutare l’esecuzione di un MAE (questa volta un MAE c.d. d’esecuzione, diretto alla consegna dell’interessato al fine di eseguire la pena) nel caso in cui il cittadino dello Stato terzo risieda o dimori stabilmente nel territorio dello Stato, a ragione di un radicamento della persona foriero di rapporti sociali e affettivi che suggeriscono l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza in loco. La principale censura fatta valere dalla Corte d’Appello di Bologna viene ricondotta al piano della trasposizione normativa da parte del legislatore nazionale, il quale avrebbe recepito in modo restrittivo l’art. 4, punto 6 della decisione quadro, che prevede invece una tale ipotesi di rifiuto. Infatti l’art. 18-bis, co. I, lett. c) limiterebbe la sua operatività ai soli cittadini italiani o comunitari (v. anche Corte cost., sentenza n. 227 del 2010), escludendo i cittadini di Stati terzi. Dunque il remittente paventa in primo luogo un contrasto tra la norma in parola e gli artt. 11 e 117 Cost. Solo in secondo luogo esso invoca anche l’art. 27, co. III Cost. (in quanto sarebbe lesa la finalità rieducativa della pena), gli artt. 2 e 117 Cost. (in relazione agli artt. 8 CEDU e 17 del Patto internazionale dei diritti civili e politici), gli artt. 11 e 117 Cost. in relazione all’art. 7 CDFUE (il quale riconosce il diritto alla vita familiare) e infine l’art. 3 Cost. (invocato a motivo dell’irragionevole disparità di trattamento tra cittadini italiani e comunitari da una parte e non comunitari dall’altra). In sostanza, la Corte d’Appello di Bologna riduce il problema al mero recepimento dell’art. 4, punto 6 della decisione quadro, prestando però poca attenzione ai parametri europei invocati: è assente un esame sulla presenza o meno di una giurisprudenza della Corte di giustizia sulla norma in parola, come manca una compiuta valutazione in ordine ai diritti fondamentali UE (solo l’ultima delle censure avanzate) e al loro rapporto con il MAE.

Nonostante una scarsa valorizzazione da parte della Corte d’Appello del parametro contenuto nel catalogo europeo dei diritti (art. 7 CDFUE), anche in questo secondo caso la Consulta si erge ad interprete delle ragioni della cooperazione in materia penale, sostenendo che il problema vada individuato – più che nella discrezionalità lasciata al legislatore nazionale rispetto al recepimento dell’art. 4, punto 6 della decisione quadro 2002/584/GAI – nel bilanciamento tra il principio del mutuo riconoscimento e la protezione dei diritti fondamentali: l’art. 7 CDFUE viene così rivitalizzato e posto al cuore della questione pregiudiziale. E ancora, la Corte sottolinea che un tale bilanciamento, data l’integrale armonizzazione della materia, non deve essere fatto a Roma bensì in Lussemburgo e, per tali ragioni, chiede ai giudici del Kirchberg se l’art. 4, punto 6 della decisione quadro, interpretato alla luce dell’art. 7 CDFUE, osti ad una normativa come quella italiana e, in caso di risposta affermativa, quali criteri dovrebbe utilizzare l’interprete per identificare i legami familiari che giustificano un rifiuto all’esecuzione del MAE. In altre parole, la Consulta – invece di limitare il suo esame ai profili attinenti alla sola trasposizione – nobilita il parametro contenuto nella CDFUE, coinvolgendo in via pregiudiziale la Corte di giustizia, così permettendole di esprimersi sulla portata del diritto fondamentale e sulla sua relazione con l’art. 4, punto 6 della decisione quadro rispetto alla situazione dei cittadini di Stati terzi.

5. Sorprende l’atteggiamento delle due Corti d’Appello remittenti e, in prospettiva, lancia un’ombra sul dialogo pregiudiziale in materia penale, anche se ad oggi non è ancora possibile avere un quadro d’insieme che confermi o smentisca tale tendenza  (v. le citate Cass., sez pen. VI n. 10371 del 2020 e Corte cost., ordinanza n. 60 del 2021). Se il ‘modello temperato’ trova il suo tratto caratterizzante nella discrezionalità del giudice comune, cioè nella sua scelta (e non obbligo) di decidere tra il ‘percorso europeo’ o il ‘percorso costituzionale’ (Mastroianni 2020), resa possibile dall’allargamento delle maglie della rilevanza della questione di costituzionalità (Amalfitano 2020), vale la pena chiedersi: perché scegliere la via per Roma piuttosto che quella per Lussemburgo?

Tali domande sono ancora più essenziali alla luce del suggerimento che da molte parti (Mastroianni 2020, cit., p. 515 ss.; Donati) è stato indirizzato ai giudici comuni, cioè di privilegiare il dialogo con la Corte di giustizia in settori di completa armonizzazione (come il MAE), scegliendo il ‘percorso costituzionale’ solo qualora residui un margine di discrezionalità in capo al legislatore e, dunque, uno spazio per lo standard nazionale di tutela dei diritti fondamentali. Un suggerimento che, nei presenti casi, pare essere disatteso.

Vero è che, nella prospettiva delle Corti d’Appello remittenti, si potrebbe sostenere essere dovuto l’intervento della Corte costituzionale. Infatti, nel primo caso si lamenta la violazione della Costituzione da parte di una normativa d’attuazione della decisione quadro (dunque si invoca, surrettiziamente e in modo neppure troppo velato, il sindacato sui controlimiti); viceversa nel secondo caso si sostiene una non corretta attuazione della stessa nell’ordinamento interno, in questo senso ponendosi su di un tragitto già percorso dal giudice delle leggi nella sentenza n. 227 del 2010. Dunque, due ipotesi che anche nel sistema precedente potevano vedere l’intervento della Consulta. Tuttavia il tono delle ordinanze, la formulazione delle questioni di costituzionalità (soprattutto quelle del giudice milanese) e l’intervento della Consulta a difesa del primato, dell’unità ed effettività del diritto dell’Unione pongono l’interprete in un nuovo scenario.

Emerge come il ‘modello temperato’ potrebbe essere congeniale per un giudice comune ancorato ad una visione tradizionale del principio di legalità che vede nella Consulta non solo il giudice delle leggi, ma in particolare il giudice della legge penale (su primato e principio di legalità, v. Bernardi 2017, “Presentazione. I controlimiti al diritto dell’Unione europea e il loro discusso ruolo in ambito penale”, in I controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali (a cura di Bernardi), p. VII ss., spec. VIII-LXI; Amalfitano 2019b). Del resto, la materia ha sempre incarnato l’ultimo baluardo della sovranità statale, per anni impenetrabile dal processo d’integrazione («Sulla sovranità – entità politico-giuridica proteiforme da lungo tempo indagata –  si hanno poche certezze: una di queste è che il diritto penale ne costituisce una delle massime espressioni», Bernardi 2019). Nel limitare la competenza pregiudiziale della Corte di giustizia nell’ex terzo pilastro, l’art. 35 TUE pre-Lisbona manifestava i timori degli Stati membri di un pericolo di destabilizzazione dei propri sistemi penali rispetto alla dimensione sovranazionale che avanzava. Davanti a questo scenario, il Trattato di Lisbona ha rappresentato (e tutt’ora rappresenta) una ‘scommessa’: quella di rafforzare le competenze in materia penale dell’Unione, ‘comunitarizzando’ l’ex terzo pilastro e aprendo al dialogo pregiudiziale tra giudici comuni (penali) e Corte di giustizia.

La ormai celebre saga Taricco (v. Amalfitano 2018 e Bernardi e Cupelli) ha rappresentato certamente un incidente di percorso, favorito dal «peccato originale» della Corte di giustizia che, eccedendo di funzionalismo, ha riconosciuto la diretta efficacia di una norma del Trattato (art. 325 TFUE) che non si può certo affermare con sicurezza sommare le condizioni per comportare la disapplicazione della norma nazionale (cfr. Di Federico 2018). Il merito della vicenda (se merito vi è) è stato almeno quello di aver posto al centro del dibattito il rapporto fra competenze UE, primato e principio di legalità, nonché fra sistemi concorrenti di tutela dei diritti fondamentali: una tensione tra visioni stesse del processo di integrazione europea nella materia penale che emerge con tutta la sua potenza nella sentenza n. 115 del 2018 della Corte costituzionale che conclude la saga (cfr. Bernardi 2017, Presentazione, cit.; Amalfitano 2019b). E non è un caso che subito dopo l’ ordinanza n. 24 del 2017 e la sentenza ‘di risposta’ della Corte di giustizia (M.A.S. e M.B.) si collochi la sentenza n. 269 del 2017, con l’inversione della doppia pregiudiziale (cfr. Scaccia), tesa a mettere un punto sull’«inammissibile sindacato diffuso di costituzionalità della legge» (cfr. Gallo 2019b). Una vicenda che deve aver lasciato il segno su taluni interpreti nazionali.

Dunque, si manifesta una sorta di ‘reazione immunitaria’ del sistema penale nazionale (rectius delle sue giurisdizioni comuni), frutto di una Weltanschauung che riconduce la legalità penale alla legge statale (pur se attuativa di atti dell’Unione) e i diritti fondamentali della persona alle garanzie costituzionali interne e, in particolare, alla sentenza con efficacia erga omnes della Consulta («le violazioni dei diritti della persona postulano la necessità di un intervento erga omnes di questa Corte…», così la sentenza n. 269 del 2017).

In definitiva, il terreno nel quale affondano le radici le ordinanze n. 216 e n. 217 del 2021 è alimentato da due opposte tensioni del giudice comune: da una parte la sfiducia nell’armamentario dell’integrazione europea in materia penale, dall’altra parte la riscoperta fiducia negli strumenti del sistema costituzionale interno.

6. Allo stesso tempo, all’interno delle ordinanze in commento è possibile leggere la dichiarata volontà del giudice costituzionale di difendere il funzionamento della cooperazione penale UE. Sull’assunto che per garantire l’operatività di un meccanismo quale il MAE è «precluso agli Stati membri condizionare l’attuazione del diritto dell’Unione […] al rispetto di standard puramente nazionali di tutela dei diritti fondamentali», la Corte decide di non opporre i propri diritti costituzionali, contribuendo invece alla costruzione dell’edificio comune europeo (le «parole comuni» a cui fa riferimento, nella sua veste accademica, la giudice Sciarra).

Ben diverso è l’atteggiamento della Consulta rispetto a quello tenuto dal Tribunal constitucional nel caso Melloni (v. Amalfitano, “Mandato d’arresto europeo”, cit., in Mastroianni e Savy, p. 39 ss; Pérez; Pliakos e Anagnostaras), laddove, sulla base dell’art. 53 CDFUE, il giudice costituzionale spagnolo invocava la tutela del proprio diritto fondamentale del condannato a non subire un processo in absentia, al fine di far prevalere il piano delle garanzie costituzionali, superiore nella protezione a quello della CDFUE. Rifuggendo da qualsiasi tentazione, in entrambe le ordinanze il giudice della legge riconosce nella Corte di giustizia «l’eminente interprete del diritto dell’Unione» e ad essa demanda la questione fondamentale: il bilanciamento tra fiducia reciproca e tutela dei diritti fondamentali. Inoltre, sempre a differenza di Melloni, la Consulta non avanza, in subordine alle proprie questioni interpretative, una questione pregiudiziale di validità del MAE, evitando dunque di contestarne la legittimità rispetto ai diritti fondamentali previsti nella CDFUE.

Tuttavia, «in un quadro di costruttiva e leale cooperazione tra i diversi sistemi di garanzia», la Consulta offre la propria interpretazione dei diritti coinvolti e suggerisce soluzioni. Ma non per questo si scorge la prevaricazione, la pretesa alla ‘prima parola’, l’arroccamento difensivo dei controlimiti. Piuttosto il dato costituzionale – base di partenza del ragionamento della Corte – viene ‘diluito’ nell’argomentazione insieme ai parametri della CDFUE, alla giurisprudenza del giudice di Lussemburgo nonché alle norme convenzionali (a proposito di una tutela integrata dei diritti, si rimanda alle riflessioni, nella sua veste accademica, del giudice relatore di entrambe le ordinanze Viganò).

Il rischio, denunciato da molti (v. Pinelli; Gallo 2019a, cit.; Mori), che il nuovo corso si trasformasse in un ri-accentramento in materia di diritti fondamentali, mutando la CDFUE in un parametro interposto nelle mani della Consulta, sembra ad oggi attenuato, grazie in particolare all’essenziale contributo del meccanismo di cui all’art. 267 TFUE che sempre più si palesa non solo come «chiave di volta del sistema» UE (parere 2/13, p. 176; XC e a., p. 79) ma anche come anello di congiunzione tra gli ordinamenti, europeo e costituzionale. Infatti, senza il riconoscersi giurisdizione ai sensi di tale norma da parte della Consulta (e senza il suo puntuale utilizzo), la nuova configurazione delle questioni equivarrebbe ad un ritorno ad un sistema precedente alla pronuncia Granital, dunque in re ipsa incompatibile con il primato del diritto UE. Invece, l’attuale modello di doppia pregiudizialità non solo rispetta le condizioni di co-esistenza con i sistemi di sindacato costituzionale che i giudici del Kirchberg hanno posto (v. sentenze Melki e Abdeli e A c. B) ma è imbevuto di un «convinto e convincente europeismo» (per usare le parole di Gallo e Nato, p. 315 a commento dell’ordinanza n. 182 del 2020, che qui si sostiene condividere un analogo tenore con le due ordinanze in parola).

7. In un quadro che all’inizio si è definito in chiaroscuro, l’atteggiamento della Consulta rappresenta il ‘chiaro’, in quanto controbilancia la ritrosia delle giurisdizioni penali nel seguire il ‘percorso europeo’, nei casi sottesi alle due ordinanze. Una scelta che, senza il dialogo aperto in via pregiudiziale dal giudice delle leggi, avrebbe comportato ripercussioni rilevanti per il primato, l’unità e l’efficacia del diritto dell’Unione, in un settore oggetto di integrale armonizzazione (del resto, analogo ‘attivismo’ pregiudiziale, in tali settori, è promesso dal giudice costituzionale tedesco: 1 BvR 16/13 e 1 BvR 276/17; sul punto v. Rossi 2020 e Wendel).

Assistiamo ad un cambio di pelle, ad un mutamento genetico dell’atteggiamento del giudice costituzionale rispetto al processo d’integrazione. Se certamente la Consulta già da tempo si era caratterizzata per un atteggiamento di apertura verso le ragioni del diritto comunitario e del suo primato, ferma rimaneva la sua volontà di non interagire direttamente con la Corte di giustizia (v. ordinanza n. 536 del 1995). Era imprevedibile (…lo era davvero? cfr. Barbera) fino a pochi anni orsono che il giudice costituzionale, a cui si deve la nozione stessa di controlimiti (Corte cost., sentenza n. 183 del 1973) e che, insieme a quello tedesco, ha tenuto ferme (o ha tentato di farlo) le ragioni del dualismo rispetto alla visione monista della Corte di giustizia, si collocasse tra le corti costituzionali più attive nell’utilizzo dell’art. 267 TFUE. Una predisposizione verso il dialogo pregiudiziale che colloca la Consulta davvero ormai terza solo dopo la Cour constitutionnelle belga e il Verfassungsgerichtshof austriaco (Corte cost., ordinanza n. 103 del 2008; ordinanza n. 207 del 2013; ordinanza n. 24 del 2017; ordinanza n. 117 del 2019; ordinanza n. 182 del 2020 e, oggi, ordinanze n. 216 e n. 217 del 2021) e che, sebbene non scongiuri in assoluto il rischio di potenziali conflitti, rappresenta la via più corretta sia per il contributo che la Corte può (e vuole) dare alla costruzione comune dello standard dei diritti fondamentali UE sia per garantire il rispetto dei principi europei nell’ordinamento interno.

Se vero è che il giudice penale nel labirinto delle fonti (Manes) ha ritrovato – almeno in questi due episodi – un porto sicuro nel sindacato accentrato di costituzionalità (lo ‘scuro’), potrebbero nel futuro moltiplicarsi le rimessioni alla Corte costituzionale e, se replicato sarà l’atteggiamento delle presenti ordinanze, i rinvii pregiudiziali da questa alla Corte di giustizia. Una Corte costituzionale non più o non solo baluardo dei controlimiti ma ‘costruttrice’, insieme al giudice di Lussemburgo, dello standard comune di tutela dei diritti fondamentali a livello europeo. Una Corte costituzionale che, davanti alle tendenze centripete di taluni giudici comuni, assume il ruolo di garante ultimo del primato, dell’unità ed efficacia del diritto dell’Unione nell’ordinamento italiano.

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Samuele Barbieri

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