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La portabilità del regime patrimoniale della famiglia transnazionale: nota alle Conclusioni dell’Avv. Gen. Szpunar presentate il 22.05.2025, causa C-789/23

Federica Sartori (Università di Pavia)

1. Introduzione

La Corte di Giustizia è chiamata per la prima volta a pronunciarsi sul rapporto tra la libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini europei di cui all’art. 21 TFUE e le disposizioni nazionali relative alla tenuta dei registri dei contratti matrimoniali disciplinanti il regime patrimoniale tra i coniugi in costanza di matrimonio e in caso di separazione o divorzio, in una fattispecie che vede protagonisti due coniugi, l’uno di nazionalità italiana e l’altra lituana, sposatisi in Italia e poi trasferitisi in Lituania. L’Avvocato Generale, nelle Conclusioni presentate il 22 maggio scorso, evidenzia la peculiare novità della questione e, sulla scorta di un articolato ragionamento giuridico, conclude in senso favorevole alle ragioni della ricorrente. Attesa l’originalità della questione sottoposta, risulta particolarmente interessante approfondire l’iter logico-giuridico seguito dall’Avvocato Generale, nell’attesa che si pronunci la Corte di Giustizia.

2. Inquadramento della questione

Preliminarmente si sottolinea che laRepubblica di Lituania non ha partecipato alla cooperazione rafforzata attuata dal regolamento UE 2016/1103 nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (cfr. Rusinova, p. 11 ss.; Barone; Bergamini, p. 224 ss.), il quale peraltro non disciplina la tenuta dei registri dei contratti matrimoniali.

Ne deriva che in tale materia i giudici lituani devono applicare le norme nazionali sul conflitto di leggi, seppur nel rispetto del diritto dell’Unione, ivi incluse le disposizioni dell’art. 21 TFUE che riconoscono ai cittadini europei la libertà di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri e parimenti vietano qualsivoglia discriminazione fondata sulla cittadinanza (cfr. Freitag, punto 31).

Nella fattispecie, la questione sollevata dal giudice lituano ha ad oggetto la norma lituana secondo cui un contratto matrimoniale concluso all’estero può essere iscritto nel registro dei contratti matrimoniali alla condizione che contenga il numero di identificazione personale di almeno uno dei coniugi, attribuito dall’Anagrafe della popolazione della Repubblica di Lituania.

Ai sensi dell’art. 3.101 del Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (codice civile lituano), il contratto matrimoniale è un accordo tra coniugi che stabilisce i loro diritti e obblighi patrimoniali durante il matrimonio, nonché dopo il divorzio o la separazione personale. È stipulato davanti a un notaio e poi iscritto nel registro dei contratti matrimoniali ai fini dell’opponibilità ai terzi.

La necessità che il contratto matrimoniale riporti anche il numero di identificazione nazionale lituano è prevista per i soli contratti matrimoniali stipulati all’estero, non per quelli nazionali, tramite comunicazione dei nuovi dati all’Ufficio del registro da parte di uno dei coniugi personalmente (ai sensi dell’art. 68, Vedybų sutarčių registro nuostatai, il regolamento sul registro dei contratti matrimoniali, adottato dal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 1284 «Dėl Vedybų sutarčių registro nuostatų patvirtinimo», con il decreto n. 1284 del governo della Repubblica di Lituania del 13 agosto 2002), e non è più richiesta a decorrere dal 1° gennaio 2023, a seguito delle modifiche apportate al regolamento sul registro dei contratti matrimoniali con il decreto n. 1263 del 14 dicembre 2022. Tuttavia, la modifica della disciplina non incide sul caso di specie poiché la richiesta di iscrizione è stata depositata prima della riforma, né la ricorrente ha eccepito tale circostanza in giudizio, sicché la versione del regolamento sul registro dei contratti matrimoniali applicabile nel procedimento principale è quella del 10 settembre 2015, come modificata dal decreto n. 773 del governo della Repubblica di Lituania dell’8 luglio 2020, che prevede ancora la suddetta formalità.

Dal diritto lituano emerge che la menzione nel contratto matrimoniale di tale numero di identificazione non costituisce presupposto di validità o di esistenza del suddetto contratto, ma incide sul mero regime di opponibilità ai terzi del regime scelto. D’altra parte, se i coniugi avessero concluso il contratto matrimoniale direttamente in Lituania, non sarebbe stato necessario il deposito presso il Centro dei registri ai fini dell’iscrizione, poiché quest’ultima sarebbe stata effettuata direttamente dal notaio.

In quanto di competenza delle autorità nazionali, l’atto di matrimonio italiano non può contenere il numero identificativo personale di diritto lituano poiché tale numero non è certificabile dalle autorità italiane, ma solo da quelle lituane. Pertanto, a fronte della esplicita richiesta della ricorrente di fornire un estratto dell’atto di matrimonio italiano autenticato da notaio o da altra autorità italiana competente e, soprattutto, integrato dai dati di identificazione personale pertinenti, le autorità italiane si sono legittimamente rifiutate poiché è stata loro presentata una richiesta objectivement impossible da soddisfare. Tale rifiuto costituisce, in sostanza, la diretta conseguenza dell’applicazione della norma straniera applicabile ai soli contratti stipulati all’estero, oltre che la manifestazione concreta dei limiti di poteri in capo alle autorità italiane che non possono autenticare quanto certificato dalle autorità straniere. Dunque, la non portabilità del regime patrimoniale derivante dal suddetto rifiuto risulta strettamente connessa costituisce una restrizione all’esercizio, da parte del cittadino europeo, anche coniugato, del diritto di circolare e soggiornare liberamente in un altro Stato membro, sicché la fattispecie in esame rientra pienamente nell’ambito di applicazione dell’art. 21 TFUE.

3. I fatti

Una cittadina lituana e un cittadino italiano si sono sposati in Italia scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni e, una volta trasferitisi in Lituania diversi anni dopo, il loro matrimonio è stato ivi regolarmente trascritto nel registro di stato civile. Tuttavia, non è stato possibile iscrivere nell’apposito registro dei contratti matrimoniali lituano il relativo regime patrimoniale di separazione dei beni, scelto in Italia, in quanto l’atto non recava l’indicazione del numero identificativo personale di uno dei coniugi, come invece prescritto dalla disciplina lituana.

Pertanto, la situazione del regime patrimoniale dei coniugi appare alquanto incerta poiché muta al mutare dello Stato di riferimento. Infatti, se i coniugi fossero rimasti a vivere in Italia, nulla quaestio: il regime patrimoniale della separazione dei beni sarebbe risultato perfettamente valido ed efficace e, quindi, opponibile ai terzi. Al contrario, una volta trasferitisi in Lituania, la carenza del requisito formale previsto dalla legge lituana ha impedito la regolare iscrizione del relativo regime patrimoniale nel registro dei contratti matrimoniali, con la conseguenza che in Lituania il suddetto regime non è opponibile ai terzi e, anzi, alla coppiasi applicherebbeil regime legale della comunione dei beni, ivi previsto in caso di mancata espressa scelta in senso contrario, salva la prova, seppur con effetti meramente inter partes, che il terzo fosse stato reso edotto dell’esistenza di un contratto matrimoniale al momento della conclusione di un atto giuridico.  

Certamente una simile situazione potrebbe scoraggiare i coniugi a trasferirsi dall’Italia alla Lituania e potrebbe, anzi, indurre a un generale ripensamento delle loro scelte sulla localizzazione della vita matrimoniale, integrandosi così una restrizione all’esercizio delle libertà di cui all’art. 21, par. 1, TFUE.

4. La restrizione alle libertà di circolazione e soggiorno

Come anticipato, la suddetta questione è nuova poiché la Corte di Giustizia non si è mai pronunciata sull’interpretazione dell’art. 21 TFUE alla luce delle disposizioni nazionali relative alla tenuta dei registri dei contratti matrimoniali.

Al contrario, la Corte di Giustizia ha avuto modo di pronunciarsi in diverse occasioni sul rapporto tra il suddetto articolo e le disposizioni nazionali relative all’iscrizione nei registri nazionali di informazioni concernenti il nome (cfr. SaynWittgensteinRunevičVardyn e Wardyn; Bogendorff von Wolffersdorff; Freitag; cfr. Carpaneto, p. 275 ss.; Tonolo; Campiglio 2015), lo status (cfr. Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo»; cfr. Baruffi, “Il cammino europeo della famiglia: la circolazione degli status familiari”, in Famiglia e Diritto, 2025, p. 533 ss.; Baruffi 2023, Marchioro, Di Napoli et al.; Lazzerini; Maoli; Salerno) e l’identità di genere delle persone (cfr. Mirin; cfr. Fossati; Deana).

Tuttavia, l’Avvocato Generale rileva come questa giurisprudenza non sia trasponibile al caso di specie poiché i registri in questione differiscono tra loro per meccanismi e funzioni, anche tra i diversi Stati membri.

Sul punto evidenzia che per quanto in tutti gli Stati membri sia concessa ai coniugi la facoltà di scegliere un regime patrimoniale diverso dal regime legale, il regime pubblicitario appare alquanto variegato. Infatti, alcuni ordinamenti giuridici prevedono l’iscrizione dei contratti matrimoniali in un apposito registro pubblico, taluni autorizzando anche l’iscrizione dei contratti matrimoniali conclusi all’estero (come in Germania, Estonia, Lettonia e nei Paesi Bassi), mentre altri sistemi non ammettono l’iscrizione del contratto stipulato all’estero (così nella Repubblica ceca, in Ungheria e a Malta) o non la prevedono affatto (ad esempio Austria, Francia, Polonia e Slovacchia). In Lituania la funzione della tenuta del registro pubblico dei contratti matrimoniali è strettamente legata al regime di opponibilità ai terzi dei beni della famiglia, in quanto consente di individuare il proprietario di un bene acquistato in costanza di matrimonio e il correlato regime di responsabilità dei coniugi in relazione agli obblighi sorti durante il matrimonio. Pertanto, la precipua finalità del suddetto registro consiste nel garantire la pubblicità dei contratti matrimoniali in ossequio ai principi della tutela degli interessi patrimoniali dei coniugi e, più in generale, della certezza del diritto.

Al contrario, sottolinea l’Avvocato Generale, l’iscrizione del nome o del genere di una persona nel registro nazionale dello stato civile mira a finalità differenti. Infatti, tale registro contiene dati personali qualificabili come elementi costitutivi dell’identità e della vita privata di una persona, che rappresentano dei mezzi di identificazione personale e di collegamento a una determinata famiglia (cfr. SaynWittgenstein, punto 52). Ne deriva l’importanza della corrispondenza tra le trascrizioni riportate sui registri dei vari Stati membri al fine di evitare confusione e inconvenienti in capo ai cittadini europei nello svolgimento di quelle attività che richiedono la prova della propria univoca identità.

Peraltro, la diversità di funzione tra i suddetti registri non esclude che la mancata iscrizione dei relativi dati possa comunque integrare un’ipotesi di restrizione alle libertà previste dai Trattati. Infatti, per quanto la disciplina sui registri pubblici sia di competenza di ogni Stato membro, vige comunque il principio del rispetto del diritto europeo nell’attuazione di tale competenza in virtù del principio di primauté del diritto europeo e del principio di leale collaborazione tra Stati membri e Unione europea (ex art. 4, par. 3, TUE), sicché anche i presupposti necessari all’iscrizione del contratto matrimoniale nell’apposito registro devono essere concepiti in modo da garantire il rispetto dell’art. 21 TFUE.

Pertanto, la pretesa dell’ordinamento lituano che l’ordinamento italiano attesti in maniera ufficiale il regime patrimoniale scelto dai coniugi attraverso un atto da redigersi secondo le regole formali previste dal primo, ossia indicando il numero identificativo personale lituano, è obiettivamente impossibile da soddisfare. Inoltre, l’ordinamento lituano non prende nemmeno in considerazione l’ipotesi di un’integrazione del contratto matrimoniale stipulato all’estero da parte delle stesse autorità nazionali lituane, come ci si potrebbe aspettare in ossequio al principio di leale collaborazione, probabilmente in virtù del fatto che il dato testuale della norma lituana sopra citata, nella versione ante riforma, non sembrava consentire una simile interpretazione, poiché richiedeva che i nuovi dati per la modifica del contratto matrimoniale provenissero personalmente da uno dei coniugi. Ne deriva che tale condizione costituisce una violazione dell’art. 21 TFUE in quanto restringe la libertà di circolazione dei cittadini europei e discrimina i cittadini del medesimo Stato membro in cui è prevista a seconda che questi abbiano contratto matrimonio all’estero o meno.

Tale condizione non supera nemmeno la consueta prova di rispondere a considerazioni oggettive di interesse generale (Coman e a., punto 41; cfr. Rossolillo)e di essere proporzionata all’obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale (cfr. De Cuyper, punto 42; Tas-Hagen e Tas, punto 35).

Sotto il primo profilo, l’Avvocato Generale precisa che nelle intenzioni del legislatore lituano il numero identificativo personale nel contratto matrimoniale ha l’obiettivo di identificare correttamente le persone ivi indicate, nonché di attestare l’esattezza e la veridicità dei dati ivi contenuti, sicché la condizione in esame risponderebbe a motivi obiettivi di interesse generale, soprattutto laddove il contratto matrimoniale non sia redatto da un notaio lituano.

Con riguardo al profilo della proporzionalità, occorre prendere in considerazione i due diversi aspetti della idoneità e della necessità rispetto all’obiettivo legittimamente perseguito. L’Avvocato Generale ritiene sussistente il primo poiché il numero di identificazione personale delle persone che avevano concluso un contratto matrimoniale all’estero, in mancanza di indicazione nel registro anagrafico personale, doveva essere registrato nel registro dei contratti matrimoniali da un funzionario del Centro dei registri, come tale in grado di controllare e garantire anche l’esattezza e la completezza dei dati contenuti nel registro dei contratti matrimoniali.

Al contrario, non sussiste la necessità della condizione in esame poiché il numero di identificazione personale non è l’unico dato che permette di garantire la corretta identificazione della persona e non è nemmeno indispensabile per la trascrizione dell’atto di matrimonio nel registro dello stato civile, come avvenuto nel caso di specie, sicché non si arguisce il motivo per cui dovrebbe, invece, esserlo ai fini dell’iscrizione del contratto matrimoniale nel registro dei contratti matrimoniali. Inoltre, la richiesta di menzione del numero di identificazione personale lituano incide sul contenuto dell’atto redatto da un’autorità straniera, in pieno spregio al principio di sovranità nazionale, in una materia di competenza dei singoli Stati membri, e al principio di necessità per il raggiungimento dell’obiettivo perseguito.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, ne consegue che la disciplina lituana ha in realtà attuato una non giustificata restrizione alla libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea.

5. Osservazioni critiche

Per quanto sia certamente condivisibile la conclusione cui giunge l’Avvocato Generale, è tuttavia possibile formulare alcune osservazioni.

In particolare, l’Avvocato Generale evidenzia la non trasponibilità al caso di specie della giurisprudenza europea elaborata con riguardo al diritto al nome, al genere e allo status, in virtù delle funzioni differenti svolte dai due registri.

In realtà, è possibile obiettare che la diversità di funzione non è dirimente nella ricerca della soluzione al caso di specie. Al contrario, proprio la comune natura pubblica dei registri in questione porta a ritenere che la preesistente giurisprudenza della Corte di Giustizia possa fornire degli spunti interessanti nel caso di specie.

Infatti, in generale, la tenuta dei registri pubblici è di competenza dello Stato membro, il quale, pur nell’ambito di un notevole margine di discrezionalità, è obbligato a rispettare e garantire l’esercizio delle libertà derivanti dai Trattati, ivi inclusi i diritti alla libera circolazione e al libero soggiorno in un altro Stato membro ai sensi dell’art. 21, par. 1, TFUE. Ne deriva, pertanto, che la giurisprudenza pregressa e quella inaugurata con il caso in esame hanno in comune certamente l’obiettivo finale di garantire il rispetto e l’attuazione in concreto di tali libertà, e, pertanto, anche la gran parte dei passaggi logici ad esso sottesi e necessari per perseguirlo.

In entrambi i casi il ragionamento non può che principiare dalla constatazione che lo status di cittadino dell’Unione costituisce lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri. Anzi, questo costituisce l’incipit delle argomentazioni in pressoché tutte le sentenze sopra richiamate, incluse le Conclusioni in esame (cfr. Mirin, punto 51 ss.; Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo», punto 41; Coman e a., punto 30; Ruiz Zambrano, punto 41; Bogendorff von Wolffersdorff, punto 29; Thiele Meneses, punto 18; Runevič-Vardyn e Wardyn, punto 60; Grzelcyk, punto 31). Il suddetto status consente a chi tra i cittadini si trovi nella medesima situazione di ottenere il medesimo trattamento giuridico, nell’ambito di applicazione materiale del Trattato, indipendentemente dalla cittadinanza e fatte salve le eccezioni ivi previste (Runevič-Vardyn e Wardyn, punto 61).

Da tale status discendono una serie di diritti tra cui, per quanto in tal sede di interesse, il diritto fondamentale e individuale di circolare e soggiornare liberamente nel territorio dell’Unione (art. 21 TFUE), salve le limitazioni previste dallo stesso TFUE e dai provvedimenti adottati in applicazione di questo.

La materia dello status delle persone, così come quella della tenuta dei registri ufficiali di uno Stato (tra cui, appunto, i registri dello stato civile e i registri dei contratti matrimoniali), sono di competenza dei singoli Stati membri, ma, come anticipato, ciò non esclude che questi debbano comunque rispettare il diritto dell’Unione, ivi incluse le disposizioni del TFUE relative alla libertà di circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri, riconoscendo così a tali fini, ad esempio, lo status delle persone stabilito legittimamente in un altro Stato membro (Mirin,  punto 53; Coman e a., punto 37 ss.; Bogendorff von Wolffersdorff, punto 32; Runevič-Vardyn e Wardyn, punto 63; SaynWittgenstein, punto 38; Grunkin e Paul, punto 16; Maruko, punto 59; Antero Pusa, punto 16; Garcia Avello, punto 25; D’Hoop, punto 28).

La disciplina nazionale di tali materie deve, altresì, non rendere impossibile o eccessivamente difficile l’attuazione dei diritti di cui all’art. 21 TFUE (Mirin, punto 69; Freitag, punto 41). Peraltro, una disciplina nazionale che sfavorisca alcuni cittadini nazionali per il solo fatto che hanno esercitato la loro libertà di circolare e soggiornare in un altro Stato membro rappresenta una restrizione delle libertà riconosciute ai cittadini europei dall’art. 21, par. 1, TFUE (Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, punto 39 ss.; Freitag, punto 31 ss.; Kohll-Schlesser, punto 42; Thiele Meneses, punto 22; Runevič-Vardyn e Wardyn, punto 65).

Si evidenzia, altresì, che il riconoscimento dei diritti alla portabilità al nome, al genere e allo status personale (cfr. Ferrario; Danieli; Grassi; Biagioni) è strettamente funzionalizzato all’attuazione dei diritti alla libera circolazione e al libero soggiorno nel territorio degli Stati membri, rimanendo questi ultimi liberi di introdurre o meno nel proprio ordinamento gli istituti che vi fanno riferimento, come ad esempio il matrimonio same-sex (cfr. Grassi, “Riconoscimento del rapporto di filiazione omogenitoriale e libertà di circolazione all’interno dell’Unione europea”, in Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale, 2022, p. 596 ss.) o il registro dei contratti matrimoniali. D’altra parte, anche la portabilità del regime patrimoniale della famiglia risponde a tale medesima funzionalizzazione.

Ne deriva che il rifiuto opposto dalla pubblica amministrazione di uno Stato membro di riconoscere quanto iscritto nel registro di stato civile o nel registro dei contratti matrimoniali per il solo motivo che il cittadino di tale Stato abbia esercitato il diritto alla libera circolazione in un altro Stato membro di cui è parimenti cittadino, è idoneo a ostacolare l’esercizio dei diritti alla libera circolazione e al libero soggiorno nel territorio degli Stati membri (Mirin, punto 57; ). Inoltre, tale rifiuto potrebbe cagionare seri inconvenienti di ordine amministrativo, professionale e privato (Runevič-Vardyn e Wardyn, punto 76; SaynWittgenstein, punto 67), nel caso di specie soprattutto in relazione all’opponibilità ai terzi del regime patrimoniale scelto.

In generale, una simile restrizione potrebbe essere giustificata solo se è fondata su considerazioni oggettive di interesse generale, indipendenti dalla cittadinanza degli interessati, e se è proporzionata all’obiettivo legittimamente perseguito dalla normativa nazionale in quanto idonea e necessaria a quest’ultimo, altrimenti integrando una violazione dello stesso art. 21 TFUE (Mirin, punto 59; Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, punto 50 ss.; Coman e a., punto 41; Kohll-Schlesser, punto 49; Bogendorff von Wolffersdorff, punto 48, 72; Thiele Meneses, punto 29; Grunkin e Paul, punto 29; cfr. Carpaneto, p. 258 ss.).

Nel caso di specie è contestabile la sussistenza del requisito della considerazione oggettiva di interesse generale tout court, poiché in realtà sembrerebbe opportuno distinguere tra due diverse ipotesi. Nel caso in cui il contratto matrimoniale sia redatto direttamente in Lituania, la necessaria redazione e iscrizione nel registro da parte del notaio lituano porta a ritenere garantita la finalità dell’accertamento dell’esattezza e della veridicità dei dati ivi menzionati, sicché gli obiettivi prefissati dal legislatore lituano possono dirsi pacificamente raggiunti. Al contrario, laddove il regime patrimoniale sia stato scelto all’estero, è criticabile l’affermazione dell’Avvocato Generale secondo cui l’obiettivo di garantire l’esattezza e la veridicità dei dati contenuti in un registro pubblico, e quindi la certezza del diritto, sia idoneo a costituire un obiettivo di interesse generale che giustifica l’esistenza della condizione in questione (cfr. par. 66 delle Conclusioni). Infatti, il caso in esame dimostra proprio il contrario, ossia che la richiesta alle autorità straniere di indicare il numero identificativo nazionale lituano non conduce alla realizzazione di tali finalità poiché, come già illustrato, le autorità estere non possono certificare la correttezza di un numero non previsto nel loro ordinamento. Nel caso di specie tale certificazione è di competenza delle sole autorità lituane: di qui il legittimo rifiuto delle autorità italiane alla richiesta di integrazione. D’altra parte, appare alquanto irragionevole che un ordinamento qualifichi come prevalente il requisito formale della mera menzione del numero identificativo personale nel contratto matrimoniale rispetto al requisito sostanziale del possesso dello stesso. La riforma dell’ordinamento lituano, che ha stralciato la condizione in esame, depone proprio a favore di tale ragionamento, sicché è possibile affermare che la constatata impossibilità di realizzazione concreta della condizione in esame abbia condotto a un ripensamento, da parte del legislatore lituano, della sussistenza di una valevole ragione di interesse generale sottesa alla condizione stessa.

Ne consegue che, in realtà, l’obiettivo di interesse generale può dirsi sussistente solamente nell’ipotesi della fattispecie totalmente interna, non già in quella che presenta elementi di transnazionalità poiché in quest’ultimo caso la condizione speciale prevista dall’ordinamento richiedente, ossia l’inserimento del numero identificativo personale lituano, diviene una condizione impossibile da soddisfare per l’ordinamento richiesto e, quindi, irrealizzabile in concreto. Sotto questo specifico profilo emerge, così, non solo la carenza del requisito della necessità, come argomentato in maniera approfondita dall’Avvocato Generale, ma, al contrario di quanto affermato da quest’ultimo, anche di quello della idoneità allo scopo, quali componenti del principio di proporzionalità. Infatti, una condizione impossibile non può qualificarsi come idonea a uno scopo, in quanto per definizione non potrà mai avverarsi e, quindi, non potrà ritenersi funzionale al raggiungimento di alcuno scopo. Ne deriva la conseguente concretizzazione di una restrizione all’esercizio delle libertà fondamentali di circolare e soggiornare liberamente nel territorio dell’Unione in capo ai cittadini europei sotto il duplice profilo della carenza dei requisiti della idoneità e necessità della condizione agli obiettivi prefissati.

6. Conclusioni

L’elaborazione giurisprudenziale in materia di identità e status familiari presenta delle notevoli assonanze con il caso in esame, pur tenendo conto delle specificità di quest’ultimo. In particolare, la chiave di volta che caratterizza la soluzione proposta è costituita dalla considerazione, più logica che giuridica, che qualifica come tecnicamente impossibile la condizione speciale prevista dall’ordinamento lituano dell’inserimento del numero identificativo personale da parte delle autorità italiane in un atto pubblico, o estratto di esso, redatto ai sensi della disciplina italiana che, inevitabilmente, non lo prevede.

Non potendo essere soddisfatta legittimamente in alcuna maniera, la richiesta di integrazione dei dati è tale da rendere impossibile, o quantomeno eccessivamente difficile, l’attuazione dei diritti di cui all’art. 21 TFUE in capo al cittadino dello stesso Stato membro che la pretende, realizzando così una vera e propria restrizione alle libertà garantite dai Trattati.

L’attesa pronuncia della Corte di Giustizia, che si auspica segua la conclusione proposta dall’Avvocato Generale, inaugura certamente un filone giurisprudenziale in una materia ancora inesplorata, ma che ben potrebbe collocarsi nel solco dell’orientamento già tracciato in materia di diritto al nome, allo status e al genere, con i dovuti adattamenti.

D’altra parte, questa potrebbe costituire l’occasione per puntualizzare che non rileva tanto la finalità cui tende il registro pubblico in questione, quanto soprattutto l’obiettivo più profondo che i diritti di matrice europea alla libera circolazione e al libero soggiorno dei cittadini dell’Unione sortiscano un effetto utile in concreto per tutti i cittadini europei, con la conseguente portabilità anche del regime patrimoniale della famiglia nel territorio degli Stati membri. In tal modo l’emananda decisione potrebbe aprire la strada a una maggiore armonizzazione della disciplina in materia all’interno dell’Unione europea.

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Federica Sartori

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