Finché patria non ci separi? La libera circolazione dei matrimoni same-sex all’interno dell’Unione europea nella recente sentenza Wojewoda Mazowiecki
Michele Grassi (Università degli Studi di Milano)
1. Con sentenza del 25 novembre 2025, resa nella causa C-713/23, Wojewoda Mazowiecki, la Corte di giustizia dell’Unione europea è tornata a occuparsi dell’obbligo, per gli Stati membri, di riconoscere gli status giuridici familiari acquisiti o costituiti in un diverso Stato membro, al fine di garantire la libera circolazione dei cittadini dell’Unione. Il tema, non nuovo nella giurisprudenza della Corte (v. sentenze Coman, Pancharevo, Rzecznik Praw Obywatelskich e, con riferimento agli status personali, Mirin), è da tempo oggetto di grande attenzione in dottrina (v., ex multis, Baratta, Tryfonidu 2015, Marongiu Bonaiuti, Pfeiff, Davì, Kinsch, Salerno), in ragione delle notevoli difficoltà pratiche che possono discendere dalla disciplina differenziata dei rapporti di famiglia nei diversi Stati membri. L’assenza di una competenza dell’Unione in materia, nonché l’estrema diversificazione dei paradigmi sociali e culturali cui rispondono le differenti soluzioni accolte a livello nazionale, possono, infatti, portare alla creazione di situazioni familiari c.d. claudicanti – cioè, di rapporti di famiglia costituiti secondo il diritto di uno Stato, ma non riconosciuti in un diverso ordinamento – le quali, nella misura in cui incidono negativamente sulla certezza dello status personale e familiare dei soggetti interessati, finiscono per scoraggiare la mobilità intraeuropea e, conseguentemente, per ostacolare l’effettivo esercizio della libertà di circolazione.
2. La controversia all’esame della Corte nasce dal rifiuto opposto dalle autorità polacche alla trascrizione del matrimonio omosessuale contratto in Germania dai sigg. Jakub Cupriak-Trojan, cittadino polacco e tedesco, e Mateusz Trojan, cittadino polacco. A seguito del matrimonio, il primo aveva aggiunto il cognome del marito al proprio cognome, secondo quanto previsto dal diritto tedesco; tale modifica era stata regolarmente recepita dall’ufficio dello stato civile di Varsavia. Lo stesso ufficio, tuttavia, si era poi rifiutato di trascrivere l’atto di matrimonio tra i due uomini, sul presupposto che il diritto polacco non ammette il matrimonio tra persone dello stesso sesso e che, anzi, la Costituzione polacca «salvaguarda e tutela il matrimonio quale unione della donna e dell’uomo» (art. 18). La registrazione dell’atto straniero si sarebbe dunque posta in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento polacco.
I coniugi avevano allora presentato ricorso dinanzi alle competenti autorità giurisdizionali polacche, le quali, sia in primo che in secondo grado, avevano sostanzialmente confermato la correttezza dell’operato dell’ufficiale dello stato civile, rilevando, peraltro, una difficoltà di natura tecnica che, a loro avviso, avrebbe reso impossibile la trascrizione dell’atto straniero: i registri dei matrimoni polacchi prevedono, infatti, che le generalità dei coniugi siano inserite, rispettivamente, sotto le voci «uomo» e «donna» e, di conseguenza, la trascrizione di un matrimonio omosessuale avrebbe richiesto l’iscrizione di uno dei due coniugi sotto una voce non corrispondente al sesso biologico. Di contro, la Corte suprema amministrativa (Naczelny Sąd Administracyjny), prendendo atto delle difficoltà pratiche che, secondo i due coniugi, sarebbero derivate dalla mancata trascrizione dell’atto di matrimonio tedesco, si è interrogata sulla compatibilità di una normativa nazionale che non consenta il riconoscimento di un matrimonio omosessuale contratto da un cittadino dell’Unione in un diverso Stato membro né la trascrizione del relativo atto nei registri dello stato civile con le disposizioni di diritto primario dell’Unione europea in materia di libertà di circolazione (artt. 20 par. 2 lett. a e 21 TFUE, letti alla luce dell’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) e divieto di discriminazione (art. 21 par. 1 della Carta), nonché con le norme di diritto derivato, quali, nello specifico, l’art. 2 n. 2 della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
3. La sentenza Wojewoda Mazowiecki si inserisce nel solco tracciato dalla precedente giurisprudenza della Corte di giustizia nei casi Coman e Pancharevo, di cui riprende gli elementi essenziali. Anche nella pronuncia in commento, infatti, il tema del riconoscimento degli status familiari è esaminato sotto la lente della libertà di circolazione dei cittadini dell’Unione europea.
In apertura del proprio ragionamento, la Corte di giustizia chiarisce come la questione pregiudiziale non rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/38, non riguardando le condizioni di ingresso o di soggiorno in uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza, bensì il riconoscimento, nello Stato membro di origine di entrambi i coniugi, dello status familiare acquisito in un altro Stato membro durante l’esercizio della libertà di circolazione. Ancorché nella precedente giurisprudenza Coman la Corte avesse comunque fatto riferimento alla direttiva 2004/38 quale parametro minimo di tutela – nel senso che il diritto di libera circolazione del cittadino dello Stato membro richiesto non può essere assoggettato a restrizioni più ampie di quelle ammesse dalla direttiva nei confronti dei cittadini di altri Stati membri –, nel caso in esame la Corte ritiene che la questione debba essere esaminata esclusivamente alla luce del diritto primario dell’Unione, e in particolare degli artt. 20 e 21 TFUE, letti in combinato disposto con gli artt. 7 e 21 della Carta dei diritti fondamentali.
In continuità con quanto affermato in Coman e Pancharevo, la Corte ritiene che il cittadino dell’Unione che abbia esercitato in modo effettivo la propria libertà di circolazione debba poter proseguire, al momento del rientro, la vita familiare sviluppata o consolidata nello Stato membro ospitante beneficiando dello status giuridico che ne costituisce il fondamento. L’effetto utile dell’art. 21 TFUE risulterebbe, infatti, compromesso qualora lo Stato membro di cittadinanza potesse disconoscere in toto gli effetti giuridici delle situazioni familiari validamente costituite all’estero, costringendo il cittadino dell’Unione a rinunciare alla stabilità giuridica delle proprie relazioni personali.
In tale prospettiva, come nelle precedenti sentenze, pur riconoscendo che la disciplina materiale del diritto di famiglia – e, dunque, anche le condizioni per contrarre matrimonio – rientra nella competenza degli Stati membri, la Corte precisa che detta competenza non può essere esercitata in modo tale da vanificare l’esercizio dei diritti garantiti dai Trattati. Se, da un lato, gli Stati membri restano liberi di definire i presupposti per la costituzione dei rapporti familiari, dall’altro lato essi sono comunque tenuti a riconoscere, ai fini dell’esercizio delle libertà fondamentali, gli status personali e familiari validamente costituiti in un altro Stato membro conformemente al diritto di quest’ultimo. Nel caso di specie, il rifiuto opposto dalle autorità polacche di riconoscere il matrimonio contratto in Germania da due cittadini polacchi dello stesso sesso si traduce, secondo la Corte, in un ostacolo concreto all’esercizio della libertà di circolazione, in quanto idoneo a generare seri inconvenienti di ordine amministrativo, professionale e privato. Tale rifiuto impedirebbe infatti agli interessati di far valere, in modo certo e opponibile ai terzi, il loro rapporto matrimoniale nello Stato membro di origine, costringendoli di fatto a vivere come persone non coniugate e compromettendo la possibilità di organizzare la vita familiare in condizioni di stabilità giuridica, con un conseguente effetto dissuasivo rispetto all’esercizio della mobilità transfrontaliera.
Come già in Coman e Pancharevo, dunque, l’obbligo di riconoscere gli effetti degli status personali e familiari validamente costituiti in un altro Stato membro opera alla stregua di limite funzionale all’autonomia normativa statale, giustificato dall’esigenza di garantire l’effettività della libertà di circolazione. Fatti salvi i punti di novità che verranno analizzati più avanti, anche nella sentenza in commento la Corte fa, quindi, ricorso al principio del mutuo riconoscimento europeo quale strumento volto a evitare che la diversità delle discipline nazionali in materia di diritto di famiglia si traduca in un indebito ostacolo all’esercizio dei diritti derivanti dalla cittadinanza dell’Unione.
Sempre sulla falsariga di quanto sostenuto in Coman e Pancharevo, la Corte precisa che le restrizioni alla libertà di circolazione poste dall’ordinamento polacco non possono essere giustificate sulla base di motivi imperativi di interesse generale, in quanto l’obbligo di riconoscere un matrimonio same-sex contratto all’estero non incide sull’istituto del matrimonio nello Stato membro di origine, né impone a quest’ultimo di modificare la propria legislazione interna, trattandosi di un obbligo limitato e funzionale, volto esclusivamente a garantire l’effettivo esercizio della libertà di circolazione. Su tale assunto, la Corte ritiene che l’obbligo in questione non possa considerarsi lesivo dell’identità nazionale ai sensi dell’art. 4 par. 2 TUE, né che esso integri una minaccia reale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società tale da giustificare il ricorso all’eccezione di ordine pubblico.
Il controllo di proporzionalità è ulteriormente rafforzato dal riferimento ai diritti fondamentali sanciti dalla Carta. Come già in Coman e Pancharevo, tali diritti vengono assunti quale parametro sostanziale per valutare la compatibilità delle misure nazionali che disciplinano il riconoscimento degli status familiari con il diritto alla libera circolazione.
In tale contesto, la Corte evidenzia come il mancato riconoscimento del matrimonio incida direttamente sul diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall’art. 7 della Carta, interpretato in conformità all’art. 8 CEDU e alla giurisprudenza della Corte EDU. Quest’ultima, infatti, oltre ad aver ormai chiarito che i rapporti omoaffettivi rientrano a pieno titolo nella nozione di vita «familiare», ha più volte affermato l’esistenza di un obbligo positivo per gli Stati di predisporre un quadro giuridico idoneo a garantire una tutela effettiva delle relazioni tra persone dello stesso sesso (condannando, tra gli altri, anche la Polonia per l’assenza di una qualsivoglia forma di riconoscimento giuridico di tali rapporti, cfr. sentenze 12 dicembre 2023, ric. n. 11454/17 e altri 9, Przybyszewska et al. c. Polonia; 19 settembre 2024, ric. n. 58828/12 e altri 4, Formela et al. c. Polonia; 27 febbraio 2025, ric. n. 78030/14 e 23669/16, Szypuła et al. c. Polonia; 24 aprile 2025, ric. n. 53662/20, Andersen c. Polonia). Il rifiuto di riconoscere un matrimonio same-sex legalmente contratto in un altro Stato membro non può, quindi, essere giustificato da generiche considerazioni di interesse pubblico, risultando incompatibile con detto art. 7 della Carta.
A ciò si aggiunge, sempre in linea con Coman e Pancharevo, il richiamo al divieto di discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, sancito dall’art. 21 della Carta. Sebbene gli Stati membri dispongano di un margine di discrezionalità nella scelta delle modalità di riconoscimento dei matrimoni contratti all’estero, secondo la Corte tale margine non potrebbe essere esercitato in modo tale da determinare un trattamento differenziato in ragione dell’orientamento sessuale dei coniugi.
In tale contesto, la Corte attribuisce rilievo decisivo alle modalità concrete attraverso cui avviene il riconoscimento. Essa osserva che, nell’ordinamento polacco, la trascrizione dell’atto di matrimonio nel registro dello stato civile costituisce l’unico strumento idoneo a garantire un riconoscimento pieno ed effettivo del matrimonio contratto all’estero, consentendo ai coniugi di far valere il proprio status familiare in modo certo, stabile e opponibile ai terzi. In assenza di tale trascrizione, il riconoscimento del matrimonio resta affidato a prassi amministrative discrezionali, suscettibili di esiti divergenti, come dimostrato dalla vicenda oggetto del procedimento principale. Ne consegue che, qualora la trascrizione rappresenti l’unico mezzo previsto dall’ordinamento nazionale per assicurare tale riconoscimento, lo Stato membro è tenuto a renderla accessibile anche alle coppie dello stesso sesso, poiché diversamente verrebbe compromessa l’effettività dei diritti garantiti dal diritto dell’Unione.
4. Pur muovendosi, come si è visto, nel quadro tracciato dalle sentenze Coman e Pancharevo, la pronuncia in commento introduce, nondimeno, taluni elementi di discontinuità rispetto alla precedente giurisprudenza che meritano una considerazione più approfondita.
Il primo, e forse più rilevante, profilo di novità concerne l’individuazione di ciò che, nella prospettiva dell’art. 21 TFUE, può essere qualificato come ostacolo all’esercizio della libertà di circolazione. Nei casi Coman e Pancharevo, il mancato riconoscimento dello status familiare incideva direttamente sulla possibilità di circolare e soggiornare liberamente di uno dei membri del rapporto familiare, così compromettendo l’unità familiare: nel primo caso, il mancato riconoscimento del rapporto matrimoniale avrebbe impedito il rilascio di un permesso di soggiorno di lunga durata al coniuge cittadino di uno Stato terzo, precludendogli così la possibilità di seguire il marito, cittadino dell’Unione, nello Stato membro di origine di quest’ultimo; nel secondo caso, il mancato riconoscimento del rapporto di filiazione avrebbe impedito il rilascio di un documento di identità alla minore interessata, cittadina dell’Unione, con la conseguenza di limitare, da un lato, la possibilità per la minore di circolare liberamente nel territorio dell’Unione e, dall’altro lato, quella di esercitare tale diritto insieme alla madre, cittadina di uno Stato terzo. Nelle due precedenti pronunce, dunque, l’ostacolo alla libera circolazione si traduceva in una limitazione immediata e diretta della mobilità di una delle parti del rapporto familiare, ponendo in discussione la continuità stessa della vita familiare sul piano materiale. Nel caso Wojewoda Mazowiecki, al contrario, i coniugi non incontravano alcun impedimento giuridico all’ingresso e al soggiorno nello Stato membro di origine, in quanto entrambi cittadini di detto Stato. Non era, dunque, posta in discussione la possibilità di continuare la convivenza sul territorio polacco né la libertà di circolazione nella sua accezione tradizionale.
L’ostacolo individuato dalla Corte non riguarda, dunque, la continuità materiale della vita familiare, bensì le modalità giuridiche attraverso cui essa avrebbe potuto proseguire in assenza di qualsivoglia riconoscimento del rapporto in questione. La Corte sposta così il fuoco dell’analisi dal piano della mobilità in senso stretto a quello della qualità giuridica della vita familiare condotta nello Stato membro di origine, valorizzando le difficoltà derivanti dall’impossibilità di far valere il rapporto di coppia in modo certo e opponibile ai terzi.
In tal modo, la Corte estende ai rapporti familiari considerazioni già svolte in altra giurisprudenza con riferimento agli status personali, come nei casi Mirin e nella precedente giurisprudenza sul diritto al nome (v., ex multis, Garcia Avello, Grunkin e Paul, Sayn-Wittgenstein, Runevič-Vardyn, Bogendorff, Freitag). Tuttavia, le situazioni non risultano pienamente sovrapponibili. Nei casi relativi al nome o al mutamento di identità di genere (rectius, sesso), l’ostacolo alla libertà di circolazione – pur indiretto – assumeva un carattere di particolare pervasività, giacché rendeva problematica l’identificazione dell’individuo all’interno dell’ordinamento giuridico dello Stato membro di origine o ospitante, così compromettendone la continuità della vita giuridica nel suo complesso. Nel caso di specie, invece, la Corte fa riferimento in termini piuttosto generici ai «seri inconvenienti di ordine amministrativo, professionale e privato» derivanti dall’impossibilità di opporre a terzi il rapporto di coppia, senza individuare uno specifico atto o una determinata situazione giuridica la cui mancata continuità avrebbe reso, di per sé, impraticabile la vita di coppia e, di conseguenza, l’esercizio della libertà di circolazione. Ne risulta un ampliamento sensibile della nozione di ostacolo rilevante ai sensi dell’art. 21 TFUE, che viene sganciata dalla compromissione diretta della mobilità per estendersi a conseguenze indirette e difficilmente circoscrivibili del mancato riconoscimento del rapporto familiare nel diritto nazionale.
L’estensione della nozione di ostacolo non può che riflettersi anche sulla portata applicativa del principio del mutuo riconoscimento europeo. Per come tradizionalmente impiegato dalla Corte, infatti, detto principio presenta natura funzionale e relativa, in quanto volto unicamente all’eliminazione degli ostacoli all’esercizio delle libertà fondamentali, senza necessariamente garantire, in via generale, la continuità spaziale degli status personali e familiari coinvolti (v. sul punto Fossati, Feraci, Grassi 2022, Meeusen). Nondimeno, laddove si qualifichi come ostacolo all’esercizio della libertà di circolazione ogni conseguenza deteriore che, sul piano del diritto interno, discende dal mancato riconoscimento del rapporto familiare, è giocoforza che la piena attuazione della summenzionata libertà esiga il riconoscimento a tutti gli effetti civili del rapporto in questione. Che questa sia la posizione della Corte pare emergere, tra l’altro, anche dal confronto con la giurisprudenza precedente. Se nei casi Coman e Pancharevo, infatti, la Corte si era premurata di precisare che l’obbligo di riconoscimento imposto agli Stati membri interessati era limitato ai soli fini dell’esercizio dei diritti derivanti dal diritto dell’Unione, escludendo così ogni effetto generalizzato sul piano del diritto interno, in Wojewoda Mazowiecki, invece, tale precisazione non si rinviene più. In buona sostanza, pur restando formalmente ancorato al principio del mutuo riconoscimento europeo, il ragionamento della Corte porta all’affermazione di un obbligo di riconoscimento generalizzato del rapporto familiare interessato (come, peraltro, già ipotizzato da parte della dottrina, v. Maoli, Tryfonidou 2021 e, seppur in termini più dubitativi, Pataut).
Tale conclusione è ulteriormente corroborata dalla soluzione pratica individuata dalla Corte, ossia l’obbligo di trascrivere l’atto di matrimonio same-sex nei registri dello stato civile polacchi, quale unico mezzo idoneo a permetterne il «riconoscimento». Mentre nelle sentenze Coman e Pancharevo la Corte era intervenuta in modo chirurgico, limitandosi a rimuovere l’ostacolo diretto alla libera circolazione, la trascrizione dell’atto di stato civile è, per sua natura, idonea a produrre effetti di portata generale nell’ordinamento interno. Come noto, pur non equivalendo a un riconoscimento del rapporto in senso internazionalprivatistico, la trascrizione assolve a una funzione essenziale di documentazione e prova dello status interessato. Di regola, infatti, gli atti iscritti nei registri dello stato civile fanno fede fino a prova contraria e per la loro rettifica o cancellazione è normalmente necessario l’intervento dell’autorità giudiziaria. Detto altrimenti, pur non sottraendo il rapporto attestato a ogni possibile contestazione, la trascrizione ne consente la piena integrazione all’interno dell’ordinamento, permettendogli di spiegare tutte le conseguenze giuridiche che il diritto nazionale ricollega allo status interessato. È, in effetti, questo il fine che la Corte sembra voler perseguire: eliminare alla radice ogni difficoltà pratica che potrebbe derivare dal mancato riconoscimento del rapporto. Così facendo, tuttavia, la Corte perviene a un risultato che eccede la mera rimozione di uno specifico ostacolo alla libertà di circolazione, incidendo in maniera sostanziale sulla disciplina interna del riconoscimento dei rapporti familiari costituiti all’estero.
5. Una simile applicazione del principio del mutuo riconoscimento europeo appare in larga misura motivata dall’esigenza, evidentemente avvertita dalla Corte, di porre rimedio a una situazione di perdurante violazione dei diritti umani, accertata a più riprese dalla Corte EDU derivante dalla mancanza, nell’ordinamento polacco, di una qualsiasi forma di riconoscimento giuridico delle relazioni omoaffettive. Sotto questo profilo, la pronuncia appare di per sé coerente con l’evoluzione giurisprudenziale volta a rafforzare la tutela dei diritti fondamentali nello spazio europeo.
Al contempo, tuttavia, la soluzione accolta solleva rilevanti criticità di ordine sistemico sotto il profilo dell’impostazione teorica sottesa. Nel momento in cui la Corte fa ricorso al principio del mutuo riconoscimento non già per neutralizzare puntualmente l’applicazione del diritto nazionale in presenza di uno specifico ostacolo alla libertà di circolazione, bensì per garantire in via generale la continuità giuridica del rapporto familiare nello Stato membro di origine, tale principio finisce per essere funzionalmente assimilato alle tecniche internazionalprivatistiche di riconoscimento delle situazioni giuridiche straniere. Un simile impiego del principio del mutuo riconoscimento non appare tuttavia coerente con la sua natura: esso non si configura, infatti, come un metodo generale di coordinamento tra ordinamenti, bensì come un meccanismo eccezionale e strumentale, volto a escludere l’applicazione del diritto del foro nei soli casi in cui esso comprometta l’effettivo esercizio delle libertà fondamentali garantite dal diritto dell’Unione (v. Rossolillo; Bertoli). In questa prospettiva, il riconoscimento imposto dal diritto europeo assolve a una funzione correttiva esterna, talora accostata – con le dovute cautele – a quella del limite dell’ordine pubblico (Benedettelli). Ritenere, invece, che il principio del mutuo riconoscimento possa condurre a un riconoscimento generalizzato (ossia, a tutti gli effetti civili) dei rapporti interessati significa, evidentemente, assimilarlo, sul piano funzionale, alle tecniche di coordinamento tra sistemi giuridici proprie del diritto internazionale privato.
Una simile ricostruzione non pone soltanto un problema di coerenza dogmatica, ma solleva anche interrogativi sul piano della ripartizione delle competenze tra Unione e Stati membri. Infatti, quanto più ci si allontana dal nucleo essenziale delle libertà fondamentali garantite dai Trattati – e, dunque, quanto meno diretto risulta il nesso di consequenzialità giuridica tra il riconoscimento dello status familiare e l’esercizio di tali libertà – tanto più problematico diventa giustificare un intervento del diritto dell’Unione in un ambito, quale il diritto di famiglia, tradizionalmente riservato alla competenza degli Stati membri e strettamente connesso alla tutela dell’identità nazionale. In tale contesto, appare difficile sostenere che l’obbligo di trascrivere i matrimoni tra persone dello stesso sesso contratti all’estero dai propri cittadini non incida sull’istituto del matrimonio nello Stato membro interessato, né comporti la necessità di un adattamento della legislazione interna, quantomeno per ciò che riguarda la disciplina del riconoscimento dei rapporti familiari stranieri.
Le criticità della soluzione adottata emergono con particolare chiarezza se essa viene letta alla luce dell’art. 81 par. 3 TFUE, il quale, come noto, disciplina l’adozione di misure dell’Unione in materia di cooperazione giudiziaria nel settore del diritto di famiglia con implicazioni transfrontaliere. Tale disposizione sottopone l’adozione di atti di diritto derivato in tali materie a una procedura legislativa speciale, che richiede l’unanimità in seno al Consiglio, proprio in ragione della particolare sensibilità del settore sotto il profilo identitario e valoriale. Essa esprime, pertanto, la volontà dei Trattati di mantenere un controllo statale rafforzato sull’intervento dell’Unione nell’ambito del diritto di famiglia – non solo per ciò che concerne il diritto materiale, ma altresì per i suoi profili internazionalprivatistici – e costituisce un indice strutturale dei limiti entro i quali l’azione europea è legittimata a svilupparsi in tale contesto. In questa prospettiva, ritenere che, per effetto degli artt. 20 e 21 TFUE, il principio del mutuo riconoscimento possa fondare un obbligo di riconoscimento generalizzato degli status familiari validamente costituiti in un altro Stato membro significa, nei fatti, ricavare in via interpretativa una base giuridica per un’azione dell’Unione in materia di diritto internazionale privato di famiglia alternativa al quadro delineato dall’art. 81 par. 3 TFUE. Una simile lettura rischia, così, di svuotare di effetto utile tale disposizione, nella misura in cui consentirebbe di raggiungere per via giurisprudenziale – e al di fuori delle garanzie procedurali previste dalla norma in esame a tutela delle diverse identità nazionali – un risultato sostanzialmente analogo a quello che il diritto primario ha inteso sottoporre a un controllo rafforzato da parte degli Stati membri.
6. In ultimo, meritano una breve considerazione le possibili conseguenze della pronuncia in commento sull’ordinamento italiano. Come noto, le sentenze della Corte di giustizia sono adottate nell’ambito di una specifica controversia e le statuizioni in esse contenute non possono essere trasposte in modo automatico in ordinamenti caratterizzati da assetti normativi differenti, senza un’attenta verifica delle relative specificità. Tuttavia, la pronuncia in commento contiene un passaggio che, per la sua formulazione e per la funzione sistemica che assolve, appare suscettibile di una portata che trascende la specifica fattispecie oggetto del giudizio. In particolare, nel chiarire che l’assenza di una modalità di riconoscimento equivalente per le coppie dello stesso sesso costituisce una discriminazione vietata dall’art. 21 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la Corte fornisce un’interpretazione del parametro antidiscriminatorio in termini apparentemente generali, ancorandolo non a una determinata tecnica normativa, bensì agli effetti che le modalità di riconoscimento producono sull’esercizio della libertà di circolazione e di soggiorno.
È proprio tale formulazione ad aver alimentato, nel dibattito mediatico e politico, l’idea secondo cui la sentenza implicherebbe un obbligo generalizzato, per gli Stati membri, di riconoscere come matrimoni – e non come istituti diversi, ancorché funzionalmente analoghi – i matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all’estero. A voler portare alle estreme conseguenze una simile lettura, la pronuncia Wojewoda Mazowiecki determinerebbe l’incompatibilità con il diritto dell’Unione di assetti normativi, come quello italiano, che distinguono tra matrimonio e unione civile sulla base della diversità o identità di sesso dei componenti della coppia e che, in particolare, prevedono un effetto di «downgrading recognition» per i matrimoni same-sex contratti all’estero da cittadini italiani (sul punto, Bariatti, Biagioni, Campiglio, Lopes Pegna, Pesce).
A un’analisi più attenta, tuttavia, tale conclusione non appare convincente. Pur con le criticità evidenziate con riguardo all’applicazione che è fatta del principio del mutuo riconoscimento, la ratio della pronuncia in commento non risiede nell’imposizione di un modello uniforme di status familiare, bensì nell’esigenza di impedire che l’esercizio della libertà di circolazione e di soggiorno sia reso impossibile a seguito del mancato riconoscimento dello status familiare validamente costituito in un altro Stato membro. In questa prospettiva, la discriminazione censurata dalla Corte non discende dalla mera diversità formale degli istituti previsti dal diritto nazionale, bensì dall’assenza di una modalità di riconoscimento idonea a garantire, in termini sostanzialmente equivalenti, il godimento dei diritti connessi alla vita familiare.
Tale impostazione emerge con particolare chiarezza se si considera il contesto polacco che ha dato origine alla controversia. Come già evidenziato, la pronuncia Wojewoda Mazowiecki si inserisce in un quadro di persistente inadempimento, da parte della Polonia, degli obblighi derivanti dall’art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. I progetti di riforma recentemente presentati – pur valutati positivamente dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa quale possibile fondamento per un riconoscimento giuridico delle coppie dello stesso sesso – si limitano infatti a prevedere strumenti di tutela patrimoniale e personale che non incidono sullo stato civile delle persone e che non impediscono la perdita dello status matrimoniale acquisito all’estero (sul punto, Acconciamessa). È proprio tale perdita di status a essere ritenuta dalla Corte di giustizia incompatibile con la libertà di circolazione, in quanto idonea a produrre quei «seri inconvenienti di ordine amministrativo, professionale e privato» che il diritto dell’Unione intende prevenire.
Se questa è la ratio della pronuncia, risulta evidente come la sua incidenza sugli ordinamenti che, come quello italiano, prevedono una forma di riconoscimento giuridico dei rapporti tra persone dello stesso sesso sia alquanto limitata. Nel nostro ordinamento, infatti, il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all’estero è trascritto nel registro delle unioni civili (v. art. 134 bis del regio decreto n. 1238 del 1939). Quanto agli effetti sostanziali, se il matrimonio coinvolge un cittadino italiano, esso produce gli effetti dell’unione civile, ai sensi dell’art. 32 bis della legge n. 218 del 1995. Tale meccanismo, pur determinando una riqualificazione del rapporto – la cui portata, peraltro, è perlopiù nominale, dato che nel nostro ordinamento matrimonio e unione civile producono tra le parti effetti analoghi – non comporta né la perdita dello status familiare, né la compromissione dell’unità familiare o l’impossibilità di esercitare il diritto di soggiorno derivato ai sensi del diritto dell’Unione. Analoghe considerazioni valgono, poi, con riferimento ai matrimoni same-sex celebrati all’estero tra cittadini stranieri. Per quanto, ai fini dell’individuazione delle norme di conflitto applicabili, ragioni sia teoriche che pratiche inducano a ritenere preferibile la riqualificazione di tali rapporti come «unioni civili» (Campiglio, Grassi 2019, contra Damascelli, Biagioni, Lopes Pegna), la disciplina concreta degli stessi dipenderà dalla legge individuata come applicabile – e, laddove l’ordinamento richiamato conosca i matrimoni c.d. same-sex, le relative norme (e non quelle sull’unione civile) dovrebbero trovare applicazione per effetto della seconda qualificazione –, mentre l’applicazione della legge italiana sarà limitata ai soli casi in cui la norma di conflitto porti all’applicazione della lex fori, ovvero per le ipotesi in cui legge straniera individuata come applicabile non consenta la celebrazione di matrimoni o unioni registrate tra persone dello stesso sesso (art. 32 ter della legge 218/1995).
In definitiva, la pronuncia Wojewoda Mazowiecki potrebbe avere un impatto significativo soprattutto sugli ordinamenti che, come la Polonia, non prevedono ancora alcuna forma di riconoscimento giuridico delle coppie dello stesso sesso o adottano soluzioni che svuotano radicalmente di contenuto lo status acquisito all’estero. Per contro, il suo impatto sugli ordinamenti che, come quello italiano, già contemplano una forma di riconoscimento giuridico delle unioni omoaffettive appare più limitato, giacché non sembra possibile ricavare dalla pronuncia in commento un obbligo generalizzato di riconoscere come matrimonio, anziché come unione civile, i matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati in altri Stati membri.
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