RISCHI AMBIENTALI DEGLI ATTACCHI A SITI DI ARRICCHIMENTO DELL’URANIO: PROFILI DI DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
Mario Pasquale Amoroso (Università di Trento)
Introduzione
L’operazione ‘Leone Nascente’, che ha avuto inizio il 13 giugno 2025 (su cui v. Santini), e l’operazione statunitense denominata ‘Martello di Mezzanotte’ che vi ha fatto seguito (su cui v. Mauri/Spagnolo), hanno avuto come obiettivo principale impianti legati al programma nucleare iraniano. Nello specifico, le due operazioni, perseguite col fine di rallentare, se non azzerare, tale programma, definito come una ‘minaccia esistenziale’ per Israele, si sono concentrate soprattutto su tre siti di arricchimento nucleare. Il primo, quello di Natanz, situato a sud di Teheran, responsabile della produzione della maggior parte dell’uranio arricchito iraniano (v. qui), il secondo, quello di Isfahan, sede di un impianto nucleare e strutture militari, tra cui basi aree e fabbriche per la produzione di droni (v. qui), e il terzo, quello di Fordow, il ‘gioiello nascosto’ del programma nucleare iraniano, situato sottoterra e obiettivo strategico più ambito di Israele (v. qui).
La sera del 21 giugno, in seguito alla fine degli attacchi aerei, il Presidente Trump ha comunicato la «completa e totale distruzione» delle strutture coinvolte, con conseguente eliminazione delle ambizioni nucleari iraniane. Tali affermazioni, tuttavia, sono state messe in discussione non solo da funzionari iraniani, ma anche da un’analisi dell’intelligence statunitense, da cui è emerso che il programma nucleare sarebbe stato unicamente rallentato di pochi mesi.
L’impatto degli attacchi ai siti di arricchimento e la (mancata) protezione nel DIU
Nonostante l’Organizzazione per l’Energia Atomica dell’Iran non abbia registrato alcuna contaminazione conseguente agli attacchi (v. qui), l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) ha comunicato di non essere riuscita a quantificare con precisione le conseguenze dell’incursione americana, sebbene ipotizzi la presenza di contaminazione radioattiva e chimica in diversi siti (v. qui). Ciò in quanto il tipo di materiale presente nelle strutture per la raffinazione dell’uranio non può determinare, anche se distrutto, un rilascio massiccio di radiazioni, ma unicamente di sostanze chimiche, come l’esafluoruro di uranio, un gas altamente reattivo e tossico, ma allo stesso tempo “pesante” e destinato a ricadere velocemente al suolo (v. qui). Nonostante l’impatto accertato di questi attacchi sembri essere limitato geograficamente, informazioni relative ai pericoli ambientali effettivi causati dalle esplosioni risultano ancora poco chiare. Tuttavia, grandi esplosioni in siti di arricchimento e stoccaggio possono avere un impatto ambientale significativo e duraturo, soprattutto se le operazioni militari, come nel caso statunitense, mirano alla loro completa distruzione.
Il diritto internazionale umanitario (DIU), e nello specifico le norme sulla conduzione delle ostilità, prevedono una protezione speciale dei siti nucleari. L’articolo 56 del Primo Protocollo Addizionale alle Convenzioni di Ginevra (di seguito anche solo ‘I PA’), infatti, stabilisce che i beni contenenti forze pericolose, tra cui le centrali nucleari destinate alla produzione di energia elettrica, non possono essere oggetto di attacco, anche quando classificabili come obiettivi militari, se l’attacco potrebbe causare il rilascio di forze pericolose e, conseguentemente, severe perdite tra la popolazione civile. Questa protezione non trova applicazione nei casi stabiliti al secondo paragrafo dell’articolo, ovvero nel caso in cui le centrali forniscono energia elettrica in supporto alle attività militari e attaccarle è l’unico modo per porre fine a tale supporto. Come correttamente osservato in un precedente post (v. Santini), i siti di arricchimento dell’uranio non rientrerebbero nella categoria protetta dall’articolo 56(1) I PA, in quanto siti nucleari non usati per la produzione di energia elettrica, e beneficerebbero pertanto solo del regime protettivo generale stabilito per i beni civili dall’articolo 52(1) I PA, che vieta attacchi e rappresaglie a danno di tali beni, fintantoché non diventino obiettivi militari. L’uso (quasi certo) dei tre impianti di arricchimento iraniani per fini non unicamente civili e la presenza di strutture militari farebbe dunque venire meno la protezione stabilita all’articolo 52(1), rendendoli obiettivi legittimi.
Ciononostante, attacchi ai siti di arricchimento dell’uranio più che «gravi perdite alla popolazione civile» potrebbero causare gravi danni ambientali con conseguenze durature sul territorio dello Stato colpito. Il DIU, così come limita gli attacchi ad infrastrutture critiche, vieta l’uso di mezzi e metodi di guerra suscettibili di creare danni ambientali, al verificarsi di determinate condizioni. Per questo motivo, proprio le disposizioni sulla protezione dell’ambiente, sia di natura convenzionale che consuetudinaria, potrebbero portare ad un ripensamento della liceità degli attacchi ai tre siti di arricchimento iraniani.
La nozione di «ambiente naturale» e la sua protezione nel DIU
L’ambiente naturale in DIU rientra nella categoria dei beni civili, cui si applica il regime generale del suddetto articolo 52(1), ma gode anche di una forma di protezione assoluta ulteriore dai danni che possono avere luogo durante conflitti armati. Questa protezione è sancita agli articoli 35(3) e 55 I PA, di cui il primo stabilisce un obbligo negativo a carico dei belligeranti, ovvero il divieto di impiegare mezzi e metodi di guerra concepiti con lo scopo di provocare, o dai quali ci si può attendere che scaturiscano, danni estesi, durevoli e gravi all’ambiente naturale. Questa forma di protezione è assoluta e tutela l’ambiente naturale anche qualora elementi dell’ambiente diventino obiettivi militari. Formulato in maniera simile, l’articolo 55 stabilisce, a contrario, l’obbligo generale per i belligeranti di «avere cura» (take care) di proteggere l’ambiente naturale da danni estesi, durevoli e gravi, includendo tra questi il divieto di usare mezzi e metodi di guerra concepiti con lo scopo di provocare, o dai quali ci si può attendere scaturiscano, tali danni all’ambiente naturale e dunque un pregiudizio per la salute o la sopravvivenza della popolazione. L’obbligo di cui all’articolo 55 non assume unicamente carattere negativo, ma include l’adozione di condotte positive volte a garantire la protezione ambientale.
Questi due articoli, in quanto di natura convenzionale, vincolerebbero unicamente gli Stati parte del I PA, strumento non sottoscritto da Israele, e non ratificato dagli Stati Uniti e dall’Iran. Tuttavia, l’obbligo di cui all’articolo 35 è stato incluso dal Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) nel suo studio sul diritto internazionale umanitario consuetudinario, nello specifico alle regola 45, che riflette la formulazione del I PA. La natura consuetudinaria di questa regola è stata però contestata dagli Stati Uniti, posizione ribadita anche nel manuale militare nazionale (§ 6.10.3.1). Di conseguenza, si può ritenere che le riflessioni relative alle regola 45 possono trovare applicazione nel caso di specie unicamente agli attacchi israeliani contro i siti di arricchimento.
Vista la natura peculiare del danno ambientale, risulta necessario chiarire l’ambito e la soglia applicativa stabilita nei due articoli del I PA e nella Regola 45 («esteso, durevole e grave»). Il CICR nelle Linee Guida sulla protezione dell’ambiente naturale in conflitto armato chiarisce cosa si intende per «ambiente naturale» nel DIU, anche alla luce dei lavori preparatori del I PA. Nello specifico, si considerano parte dell’ambiente naturale non solo le sue componenti ‘biotiche’, ma anche quelle «inanimate» (§ 16). A questa definizione ampia di ambiente naturale non corrisponde, tuttavia, una portata applicativa altrettanto ampia degli articoli 35 e 55 I PA e della regola 45. Per quanto non siano reperibili nel testo del I PA o nello studio sul diritto umanitario consuetudinario chiarimenti relativi alla portata delle tre condizioni cumulative citate nei due articoli, questa è stata ancora una volta chiarita dal CICR nelle Linee Guida. Nello specifico, il CICR ritiene che il termine «diffuso» debba intendersi come danno che si estende, o ci si possa aspettare si estenda, a diverse centinaia di chilometri quadrati (§§ 56-60), mentre il termine «duraturo», come emerge nei lavori preparatori, deve essere inteso come danno i cui effetti potrebbero essere avvertiti per un decennio o più (§§ 61-66). Minore chiarezza traspare in relazione al significato di «severità», in quanto il Commentario al I PA chiarisce unicamente come i belligeranti, per evitare di superare la soglia, debbano evitare l’uso di mezzi e metodi di guerra che perturbano gli ecosistemi e «l’equilibrio naturale che permette la vita e lo sviluppo dell’uomo e di tutti gli organismi viventi» (§§ 67-72).
Emerge quindi da tale esame come la soglia cumulativa stabilita agli articoli 35 e 55 I PA e alla regola 45 risulti particolarmente elevata e difficilmente superabile, se non in rare ipotesi. È importante, tuttavia, sottolineare come queste tre condizioni siano state più di recente influenzate sia dalle evoluzioni connesse allo sviluppo di un numero sempre crescente di norme in materia di protezione dell’ambiente, sia dalla diffusione di dati più precisi sull’entità dei danni ambientali connessi ai conflitti armati. Ciò ha inciso soprattutto sull’identificazione dell’area colpita, centrale nella valutazione della ‘diffusione’ e della durata del danno. In particolare, il CICR ha sottolineato come, in tali valutazioni, vadano presi in considerazione non unicamente i danni diretti agli ecosistemi, ma anche quelli derivanti indirettamente dall’uso di determinati mezzi e metodi di guerra (v. qui, §§ 117-119).
Nel caso degli attacchi ai siti di arricchimento, il rischio di rilascio massiccio di gas caratterizzati da elevata tossicità può determinare danni a lungo termine sia di natura diretta che indiretta, come la contaminazione delle falde acquifere in conseguenza del depositarsi di tali sostanze sui suoli circostanti i siti di arricchimento. La soglia elevata stabilita alla regola 45 non permette, tuttavia, di affermare la difformità delle condotte israeliane rispetto agli obblighi di DIU in materia di protezione ambientale, in quanto i danni ambientali che si sono concretamente verificati come conseguenza degli attacchi sono stati, come in precedenza sottolineato, limitati dal punto di vista geografico. Anche volendo considerare il danno che ci si potrebbe attendere dalla distruzione totale dei tre siti, la valutazione non cambierebbe: per quanto il rilascio di gas tossici, come esafluoruro di uranio, possa avere effetti a lungo termine e costituire un rischio per la salute delle popolazioni locali, le caratteristiche di questi gas non permetterebbero una diffusione geografica del danno tale da rientrare nella soglia della regola 45.
Per tale motivo, sarebbe da escludersi l’applicabilità degli obblighi negativi stabiliti alla regola 45 agli attacchi posti in essere da Israele contro i siti di arricchimento dell’uranio. Ciò non significa, tuttavia, che gli Stati abbiano piena libertà di azione nel condurre attacchi militari a danno di siti nucleari non contemplati dalla norma di protezione speciale sancita all’articolo 56(1). L’assenza di precisi divieti non esclude il vincolo per i belligeranti di perseguire obblighi positivi, alla luce dei quali la liceità delle condotte statunitensi ed israeliane può essere messa in discussione.
La liceità degli attacchi ai siti di arricchimento alla luce degli obblighi positivi di protezione ambientale
Come già osservato, l’articolo 55 del I PA, per quanto formulato in maniera simile all’articolo 35, si diversifica per la natura delle condotte richieste agli Stati. L’articolo 55, infatti, introduce uno dei rari vincoli di due diligence stabiliti nel contesto del DIU, richiedendo ai belligeranti valutazioni di natura diversa rispetto a quelle derivanti da obblighi puramente negativi. Nella sua formulazione testuale, l’articolo 55 I PA richiede agli Stati di «avere cura», durante le operazioni militari, di proteggere l’ambiente da danni che presentino le tre condizioni cumulative precedentemente citate. In quanto obbligo di condotta, la norma in esame richiede agli Stati parte in un conflitto armato internazionale di mettere in atto ogni sforzo ragionevole al fine di evitare danni ambientali diffusi, duraturi e severi. Quest’obbligo è un corollario del vincolo più generale sancito all’articolo 1 I PA, che richiede alle parti del Protocollo di garantire il suo rispetto in ogni circostanza, sancendo un obbligo di buona fede nel rispettare il diritto umanitario, incluso nella pianificazione degli attacchi.
L’obbligo positivo di cui all’articolo 55 AP I va valutato alla luce delle tre condizioni applicative stabilite nell’articolo stesso, che, come precedentemente sottolineato, difficilmente troverebbero applicazione cumulativa nel caso degli attacchi ai siti di arricchimento. Un rischio di diffusione geografica estesa del danno ambientale sussisterebbe unicamente nel caso in cui, come osservato da alcuni esperti, i gas sfuggiti dai siti di arricchimento in conseguenza degli attacchi venissero trasportati dal vento in territori distanti dall’impatto.
Certo, bisogna sempre ricordare che gli obblighi di cui all’articolo 55 non troverebbero applicazione nei confronti degli Stati Uniti ed Israele, in quanto non sono Stati parte del I PA. Anche in questo caso, tuttavia, il CICR ha riportato il contenuto dell’articolo 55 nel contesto dello studio sul diritto consuetudinario, adottando una formulazione parzialmente diversa rispetto a quella del I PA. Infatti, la regola 44 dello studio stabilisce che i mezzi e i metodi di guerra devono essere impiegati con «dovuto riguardo» alla protezione ed alla preservazione dell’ambiente naturale, senza alcuna menzione delle tre condizioni applicative stabilite nel I PA (diffuso, duraturo, severo). La regola specifica ulteriormente che, nella conduzione delle ostilità, tutte le precauzioni possibili devono essere prese per evitare, ed in ogni caso ridurre al minimo, danni incidentali all’ambiente naturale.
Questa regola tenta di stabilire una forma di protezione dell’ambiente naturale in quanto tale, ulteriore a quella derivante dalla classificazione dell’ambiente come bene civile. Tuttavia, questa classificazione permetterebbe già di per sé di stabilire vincoli positivi nei confronti di Israele e degli Stati Uniti nella pianificazione degli attacchi ai siti di arricchimento, in particolare obblighi di precauzione e proporzionalità. Il secondo periodo della regola 44 non sarebbe infatti altro che un’applicazione del principio di precauzione all’ambiente naturale, principio che alla regola 15 dello studio del CICR richiede agli Stati di avere «cura» di risparmiare i beni civili nella condotta delle ostilità, così come di prendere tutte le precauzioni praticabili, per evitare, o in ogni caso ridurre al minimo, danni incidentali ai beni civili. Gli Stati Uniti non considerano tutte le parti dell’ambiente come di per sé protette dalle norme consuetudinarie sulla condotta delle ostilità, così come contestano la natura consuetudinaria dell’obbligo di «cura» sancito alla regola 15. Riconoscono, tuttavia, la natura consuetudinaria di tale regola nella sua seconda parte, concordando sull’applicazione del principio di precauzione solo nella misura in cui si applica a parti dell’ambiente naturale che si qualificano come beni civili.
Sulla base di quanto esposto, si può quindi affermare che la liceità della condotta statunitense ed israeliana possa essere valutata in termini di verifica delle misure precauzionali messe in atto nella scelta e impiego dei mezzi e metodi di guerra per preservare l’ambiente, alla luce quindi dell’eventuale attuazione di effettivi sforzi volti a proteggere e a preservare l’ambiente. Questa valutazione, in quanto connessa ad un obbligo di natura positiva, richiede una serie di considerazioni collaterali (v. qui, § 24) al fine di accertare che gli Stati coinvolti negli attacchi abbiano posto in essere tutte le condotte precauzionali necessarie al fine di garantire il rispetto della regola 15. Tra i fattori a tal fine rilevanti rientrano la prevedibilità e la gravità della violazione ed i mezzi alternativi a disposizione dello Stato. Infine, in quanto bene civile, considerazioni di proporzionalità emergono al fine di valutare la liceità degli attacchi, in un’ottica di bilanciamento tra il vantaggio militare potenzialmente derivante delle operazioni militari e il danno, o il rischio di danno, ambientale eventualmente verificatosi.
Nel caso in esame si può di certo affermare che, data la particolarità dell’obiettivo colpito e la necessaria presenza in quest’ultimo di sostanze chimiche usate nei processi di arricchimento dell’uranio, il danno ambientale risultava prevedibile al momento dell’attacco. Per quanto concerne la valutazione della gravità della violazione sebbene nuove evidenze sull’entità dell’impatto ambientale degli attacchi stiano emergendo, le conseguenze sembrano a questo stadio essere limitate localmente.
Due considerazioni si rendono tuttavia necessarie. Innanzitutto, la gravità della violazione non va valutata unicamente sulla base del danno ambientale effettivamente arrecato, ma anche del rischio sussistente al momento dell’attacco sulla base delle informazioni a disposizione. In particolare, come precedentemente esaminato, l’obiettivo di annichilire le capacità di arricchimento dell’uranio iraniane, in conformità con le intenzioni annunciate dagli Stati Uniti, presupponeva una distruzione delle centrifughe per l’arricchimento e del materiale ivi contenuto. Queste circostanze, qualora si fossero determinate, avrebbero causato un impatto ambientale sicuramente significativo, non compatibile con l’obbligo di precauzione di cui alla regola 15. La gravità della violazione in relazione a questa regola non va valutata sulla base delle tre condizioni stabilite alla regola 45 (diffuso, duraturo e severo), e, di conseguenza, un danno ambientale con impatto potenzialmente duraturo e lesivo per la salute della popolazione può essere preso in considerazione anche nel caso in cui sia limitato geograficamente. In particolare, la contaminazione dei suoli e l’inquinamento atmosferico legati alla fuoriuscita e deposito sui terreni dei gas tossici potrebbe avere, nel breve e nel lungo termine, un danno da cui si può dedurre una violazione degli obblighi di precauzione sanciti nella regola 15.
Come anticipato, inoltre, in quanto bene civile, la liceità dell’attacco statunitense ed israeliano deve essere valutato alla luce del principio di proporzionalità, il quale impone un divieto di lanciare un attacco che possa causare danni ad oggetti civili che sarebbero eccessivi in relazione al vantaggio militare concreto e diretto anticipato (regola 14). Questo principio assume natura consuetudinaria ed è anche espressamente riconosciuto nel manuale militare statunitense (§ 5.10), imponendo così una valutazione della liceità degli attacchi ai siti di arricchimento sulla base di un bilanciamento tra il danno ambientale ed il vantaggio militare anticipato delle operazioni militari. Questi attacchi sarebbero stati realizzati con lo scopo di arrestare il programma nucleare iraniano, mirando ad ottenere in questo modo un vantaggio militare concreto e diretto, legato all’interruzione, o per lo meno al rallentamento, delle attività di sviluppo di armi nucleari. La gravità del rischio potrebbe permettere una considerazione del vantaggio militare che potrebbe prevalere sulle considerazioni relative all’impatto ambientale in un bilanciamento valoriale al momento della valutazione complessiva degli attacchi. Ciò non escluderebbe la possibilità di valutare ex post la legittimità della condotta alla luce del mancato adempimento degli obblighi di precauzione, al fine soprattutto di stabilire profili di responsabilità in seguito alla conclusione delle ostilità.
Conclusioni
In conclusione, sebbene gli attacchi contro i siti di arricchimento non possano essere considerati illeciti alla luce dell’articolo 56(1) I PA, la liceità di tali condotte può essere messa in discussione ricorrendo agli obblighi consuetudinari positivi in materia di protezione ambientale. In particolare, la regola 44 richiederebbe l’adozione di precauzioni da parte degli Stati al fine di evitare o minimizzare gli effetti di attacchi a siti nucleari non solo nei casi in cui questi siano destinati alla produzione di energia elettrica (v. Santini), ma anche nei casi in questi fossero destinati unicamente a procedure di arricchimento. Risulta evidente quindi come la protezione ambientale sia un fattore fondamentale da tenere in considerazione nella valutazione della liceità delle condotte militari, specialmente nel caso in cui a essere colpite sono infrastrutture con potenziale d’impatto ambientale elevato.