Pasquale De Sena
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Pasquale De Sena

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Prefazione a cura del Direttore dei Quaderni di SIDIBlog, Prof. Pasquale De Sena La pubblicazione dell’edizione 2020 dei “Quaderni di SIDIBlog” segna una novità degna di essere sottolineata: quella del riconoscimento, da parte dell’ANVUR, del carattere scientifico della Rivista, e della sua inclusione nel relativo elenco. Questa circostanza ha, come

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diritto dell'Unione europea

1. Tutti, o quasi tutti gli interventi sinora apparsi sulla sentenza della Corte costituzionale tedesca nel caso Weiss  (sulla quale, per un primo commento, v., Cafaro) ne hanno sottolineato, sia pure con diversa tonalità, gli aspetti negativi, concernenti sia gli sviluppi del diritto dell’Unione europea, che quelli dell’azione dell’Unione stessa, e dei suoi Stati, in ordine all’emergenza sanitaria in corso e alle sue conseguenze economiche. In particolare, si è posta in evidenza l’illecita, mancata esecuzione della pronuncia Weiss della Corte di giustizia; la sua idoneità a far da battistrada a una pericolosa frammentazione dell’ordinamento dell’Unione – fra le altre cose – ad opera delle corti supreme dei Paesi europei a democrazia “illiberale” (Poiares Maduro); l’interferenza – per quanto mediata – nell’azione della Banca centrale europea e l’incidenza potenzialmente negativa, nel prossimo futuro, sull’azione della Banca stessa, nel perseguimento dei suoi obbiettivi statutari, specialmente sul terreno della difesa della moneta unica nell’attuale quadro di emergenza (ancora Poiares Maduro); la sottovalutazione della nozione di democrazia europea, rispetto a quella ricavabile dall’ordinamento costituzionale tedesco, la scarsa consapevolezza del proprio ruolo da parte dei giudici di Karlsruhe, la natura “politica” della decisione (Caravita, Condinanzi, Morrone, Poggi). A nostro avviso, il giudizio in questione può essere “letto” anche in un’ottica diversa; e cioè, per la capacità, che esso oggettivamente esprime, di far emergere, e con estrema chiarezza, una delle tensioni di fondo del processo di integrazione europea, così come questo si è andato definendo nei suoi assunti giuridici di base, a partire dal Trattato di Maastricht. 

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diritto dell'Unione europeadiritto internazionale pubblicoForum COVID-19

L’esame delle misure di emergenza votate dal Parlamento ungherese accuratamente condotto nel post di Simone Benvenuti induce a svolgere qualche riflessione “a caldo”, anche sulla conformità di dette misure rispetto all’art. 15 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Dico “a caldo”, non solo per l’impossibilità di condensare, in poche righe, ed in pochissimo tempo, un’analisi che richiederebbe maggiori approfondimenti; ma anche perché una valutazione precisa di tali misure esigerebbe, evidentemente, di poterne considerare la prassi di attuazione di cui, allo stato, non può ancora disporsi.

Due sono allora gli aspetti di carattere generale sui quali, sin da ora, è possibile articolare qualche riflessione, fermo restando che su ulteriori questioni di tipo più specifico, considerazioni più meditate senz’altro potranno seguire.

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1. Secondo Corrado Caruso, la decisione resa dal Tribunale civile di Roma (sezione specializzata per l’impresa) il 12 dicembre scorso, in sede cautelare, nella controversia fra Facebook e CasaPound sarebbe da considerarsi conforme all’assetto costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero e dei suoi limiti. Ingiungendo a Facebook di riattivare il profilo dell’associazione (disattivato in settembre, perché ritenuto non conforme agli Standard del “social network”, concernenti organizzazioni che incitano all’odio), il giudice avrebbe correttamente dato attuazione al principio del pluralismo politico, ricavabile dall’articolo 21 della Costituzione. Quest’ultimo, infatti, al pari di tutti i principi costituzionali, non solo vincola organi pubblici, ma dispiega i suoi effetti anche nei confronti di privati (Drittwirkung), per di più quando si tratti di privati che forniscano un servizio di rilievo pubblico – qual è Facebook – ed indipendentemente dalla natura privatistica dei rapporti ai quali l’erogazione di tale servizio si ricollega. Non ricorrendo, inoltre, con riferimento a CasaPound e alle sue attività, né l’ipotesi della ricostituzione del disciolto partito fascista, né quella dell’apologia di fascismo, nessun altro limite potrebbe ritenersi derivante, in relazione alla libera esplicazione di queste attività dall’ordinamento italiano. In assenza di altri specifici divieti di natura penale, violati dall’associazione in questione, neppure la stessa, “generica” contrarietà alla Costituzione degli obbiettivi politici da essa perseguiti potrebbe considerarsi, infine, come un motivo legittimo di limitazione del fondamentale diritto a partecipare al dibattito politico, (anche) mediante l’accesso al servizio forniti da Facebook.

Qui di seguito vorremmo verificare se analoghe conclusioni siano effettivamente sostenibili, anche alla luce di una sintetica considerazione del quadro normativo internazionale ed europeo rilevante (2), nonché di un approfondimento della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, concernente sia l’ipotesi dell’abuso di diritti previsti dalla Convenzione europea, che la libertà di espressione (3).

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Nessuna decisione di “bloccare” l’accesso a porti italiani da parte di imbarcazioni cariche di migranti e dirette in tali porti è stata sinora presa dal Governo italiano. Secondo quanto si apprende dalla stampa, è, però, proprio una simile prospettiva che il rappresentante italiano presso l’Unione europea avrebbe fatto balenare al Commissario europeo competente, Dimitri Avramopoulos, in considerazione del consistente numero di sbarchi susseguitisi negli ultimi giorni, il cui impatto critico sul nostro sistema di accoglienza è stato sottolineato anche dal Presidente della Repubblica Mattarella e dal Presidente del Consiglio Gentiloni.

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diritto internazionale pubblico

Pasquale De Sena è professore ordinario di diritto internazionale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 1. Il suggestivo (secondo) post di Lorenzo Gradoni è un’occasione troppo ghiotta perché io la lasci passare, senza approfittarne per aggiungere qualche considerazione ulteriore rispetto al mio primo intervento sulla sentenza 238 della

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diritto internazionale pubblico

Pasquale De Sena è professore ordinario di diritto internazionale presso l’Università Cattolica di Milano 1. La sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale è una pronuncia significativa, non solo perché essa si pone in conflitto con la decisione precedentemente resa in argomento dalla Corte internazionale di giustizia, e con gli orientamenti

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diritto internazionale pubblico

Anch’io, come Lorenzo Gradoni, non ho firmato l’appello per Gaza, pubblicato qualche giorno fa in questo Blog, insieme ad altri documenti. E, in una certa misura, le ragioni per cui mi sono deciso in tal senso, si sovrappongono a quelle fatte valere nel suo post. È fin troppo evidente che

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diritto internazionale pubblico

Può ritenersi che il provvedimento di revoca dell’espulsione di Alma Shalabayeva sia idoneo a  “sanare” i profili di illegittimità di tale espulsione?  Dal punto di vista del diritto internazionale, una risposta negativa mi pare piuttosto agevole, considerato che l’espulsione ha avuto concreta esecuzione, e che, così comportandosi, l’Italia ha violato,

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