diritto internazionale pubblico

Il 7 luglio 2017, il Trattato sul divieto di armi nucleari è stato adottato al termine della seconda e conclusiva sessione della Conferenza diplomatica, con 122 voti a favore, un astenuto (Singapore) e un voto contrario, quello dei Paesi Bassi.

Alla Conferenza diplomatica, convocata dall’Assemblea generale con ris. 71/258, votata lo scorso dicembre, non hanno partecipato i nove Stati che ad oggi si ritiene posseggano armi atomiche: oltre ai cinque Stati militarmente nucleari secondo il Trattato di non proliferazione nucleare (TNP) del 1968 (USA, Russia, Regno Unito, Francia e Cina), Israele, India, Pakistan e Corea del Nord. Ad eccezione dell’Olanda, anche gli Stati appartenenti all’Alleanza atlantica hanno disertato il processo negoziale, compresa l’Italia: così, su un grande tema di politica estera, una volta ancora, i membri dell’Unione europea si sono presentati in ordine sparso, con Austria, Irlanda e Svezia al contrario decise sostenitrici dell’iniziativa.

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diritto dell'Unione europea

Il possesso della cittadinanza italiana quale requisito per la partecipazione ai concorsi pubblici è di recente assurto agli onori delle cronache grazie a due pronunce di merito di segno diametralmente opposto: da una parte, la Sezione seconda quater del TAR Lazio, con la sentenza del 17 gennaio 2017, n. 6171, ha disposto l’annullamento del bando e degli atti relativi alla selezione dei direttori di due istituti museali in quanto «non esclud[evano] la partecipazione di cittadini non italiani»; dall’altro, la Sezione lavoro del Tribunale di Firenze, con l’ordinanza del 27 maggio 2017, ha sospeso il concorso pubblico per assistente giudiziario «in modo da permettere ai cittadini comunitari» ed ai cittadini di Paesi terzi ad essi equiparati di partecipare, previa riapertura dei termini, alla procedura di selezione.

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Ancora una volta la Corea del Nord provoca la comunità internazionale il giorno della festa dell’indipendenza degli Stati Uniti: mentre il 4 luglio del 2006 il regime di Pyongyang effettuava il primo di cinque test nucleari condotti nell’arco di un solo decennio decade, esattamente undici anni più tardi ad allarmare è l’undicesimo lancio missilistico del 2017. Tra questi, in primis, i vicini Giappone e Corea del Sud oltre agli Stati Uniti, che, pur nelle diversità di orientamento politico e di metodo delle diverse amministrazioni che si sono succedute dal 2003 (anno di esercizio del diritto di recesso dal Trattato di non proliferazione nucleare da parte della Corea del Nord), hanno promosso e coordinato la maggior parte maggioranza delle iniziative internazionali tese a contenere i programmi di sviluppo nucleare e militare nordcoreani.

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On June 27 2017, the EU Commission issued the much-awaited press release and factsheet announcing it fined Google for abusing its dominant position on the market for online search engines. The decision has been adopted after a nearly decade-long procedure, investigating, inter alia, how search results are displayed by Google to its customers. This is the first pillar of the so-called Google saga, in the context of which the Commission sent to such US-based company other statements of objections (hereinafter, “SO”) involving also Android and AdSense.

The (alleged) violation of Article 102 TFEU occurred because Google has given to its own vertical search engine (i.e.Google Shopping) an illegal and anticompetitive advantage vis-à-vis its competitors on the separate but connected market of comparison shopping services, i.e. those online services used to filter and compare specific products (goods, hotels, restaurants, flights, etc.) based on parameters such as price, features, locations, reviews etc. To be sure, the case does not concern the so-called organic search results, let alone their manipulation, within the market for general online search engines, i.e. Google’s core business.

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Nessuna decisione di “bloccare” l’accesso a porti italiani da parte di imbarcazioni cariche di migranti e dirette in tali porti è stata sinora presa dal Governo italiano. Secondo quanto si apprende dalla stampa, è, però, proprio una simile prospettiva che il rappresentante italiano presso l’Unione europea avrebbe fatto balenare al Commissario europeo competente, Dimitri Avramopoulos, in considerazione del consistente numero di sbarchi susseguitisi negli ultimi giorni, il cui impatto critico sul nostro sistema di accoglienza è stato sottolineato anche dal Presidente della Repubblica Mattarella e dal Presidente del Consiglio Gentiloni.

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Mauro Gatti, Università del Lussemburgo La Corte di giustizia dell’UE ha emesso il 16 maggio 2017 l’atteso Parere 2/15, riguardante l’Accordo di libero scambio tra l’UE e la Repubblica di Singapore. La domanda di parere, proposta dalla Commissione europea sulla base dell’art. 218(11) TFUE, mirava a chiarire se l’Accordo rientrasse

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Il 1° giugno 2017 il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato la denuncia dell’Accordo di Parigi sul cambiamento climatico (per una primo esame dell’Accordo, v. Romanin Jacur), poiché esso provocherebbe la perdita di posti di lavoro e un rallentamento della crescita e della produzione statunitensi, a vantaggio delle economie straniere. Com’è noto, si tratta del più recente strumento internazionale vincolante di tutela del clima, adottato il 12 dicembre 2015 dalla XXI Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico ed entrato in vigore il 4 novembre 2016. Gli Stati Uniti avevano ratificato l’Accordo il 3 settembre 2016. Nel breve commento che segue, si leggeranno la dichiarazione statunitense e le relative reazioni internazionali alla luce del dettato e dell’effettiva portata dell’Accordo di Parigi. Come si vedrà, l’oggetto del discorso presidenziale è stato duplice: esso risiede non solo nel recesso dall’Accordo di Parigi, ma anche nella cessazione immediata del suo adempimento. La dichiarazione degli Stati Uniti assume allora un ampio significato, che sembra confermare la persistente preminenza di certi interessi economici sull’esigenza di un’efficace azione internazionale di contrasto al cambiamento climatico.

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1. Una possibile soluzione per Taricco II

Dato che su Taricco I (causa C-105/14) e sul conseguente invito della Corte costituzionale italiana alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) di pronunciarsi nuovamente sono ormai stati scritti moltissimi commenti (ex multis, Gallo, Amalfitano, Bin, Sarmiento, Streinbeis, Faraguna, Bassini and Pollicino, Repetto, Gradoni, Tega e Sarmiento), in un recente post avevo provato ad immaginare direttamene un possibile dispositivo della futura sentenza Taricco II.

Proseguo il discorso su questo blog per chiarire, in risposta alla domanda di alcuni Colleghi, perché non avevo fatto riferimento all’art. 4, par. 2, TUE ed al concetto di identità nazionale degli Stati membri, a cui invece si richiama l’ordinanza di rinvio della Corte costituzionale.

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1. Introduzione

Il 29 aprile il Consiglio europeo si è riunito per la prima volta ufficialmente nel formato “EU27”, per formulare gli orientamenti che stabiliscono i “principi e le posizioni generali” dell’Unione nei negoziati per il recesso del Regno Unito. Poche settimane prima, gli stessi ventisette Capi di Stato o di governo avevano celebrato i sessant’anni dalla firma dei Trattati istitutivi di CEE e CECA adottando, insieme ai Presidenti del Consiglio europeo, della Commissione e del Parlamento europeo, la c.d. dichiarazione di Roma. Tra i due eventi si snoda, idealmente, la storia recente del Consiglio europeo, dalla progressiva involuzione istituzionale in risposta alla “policrisi” dell’UE alla ritrovata unità nella frammentazione.

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1. Con sentenza n. 15/2014, del 6 dicembre 2016, la Corte suprema danese ha rifiutato di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia nella causa Dansk Industri (sentenza del 19 aprile 2016, C-441/14), ritenendola in contrasto con lo strumento di adesione della Danimarca all’Unione e con il riparto di competenze in esso cristallizzato.

Questa sentenza, che sino ad ora non è stata oggetto di particolari attenzioni da parte degli studiosi, se si eccettuano Gualco e Lourenço e di recente ancora Gualco, scrive un nuovo capitolo nel rapporto complesso fra la Corte di giustizia e i giudici titolari del controllo di costituzionalità degli Stati membri (nel caso di specie, infatti, la Corte suprema danese è anche titolare in ultima istanza del controllo di costituzionalità delle leggi, poiché il sistema danese è un sistema a controllo di costituzionalità diffuso). Se la Corte di giustizia, secondo l’articolo 263 TFUE, è la custode dell’interpretazione dei Trattati e della legislazione dell’Unione europea, i giudici costituzionali degli Stati membri sono invece competenti per la valutazione della conformità delle norme UE, e di quelle nazionali che ne danno attuazione, con le rispettive Costituzioni nazionali. Questa situazione ha generato occasioni di attrito fra le Corti, che a volte si sono concluse positivamente, come per la richiesta di rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale tedesca sul programma “OMT” annunciato dalla Banca centrale europea (sentenza del 16 giugno 2015, C-62/14, Gauweiler, a cui poi la Corte costituzionale tedesca si è conformata con sentenza del 21 giugno 2016, 2 BvR 2728/13; vedi il post di Pace in questo blog); altre volte esse si sono concluse negativamente, come nel caso delle sentenze della Corte costituzionale ungherese (sentenza del 17 maggio 2004, n. 17/2004) e della Corte costituzionale della Repubblica slovacca (sentenza del 18 ottobre 2005, Pl. ÚS 8/04), che hanno annullato la disciplina interna di recepimento di alcune norme di diritto dell’Unione (si trattava, rispettivamente, dell’annullamento per contrasto con il dettato costituzionale di una disciplina interna adottata in applicazione di un regolamento e in esecuzione di una direttiva). Dal controllo di costituzionalità discende poi la valutazione di conformità dei poteri esercitati dall’Unione europea con quelli che le sono stati attribuiti dagli Stati membri, secondo il principio dei poteri conferiti (ultra vires review). La Corte di giustizia non sfugge a questo scrutinio, ragione per la quale la Corte costituzionale della Repubblica ceca (sentenza del 31 ottobre 2010, Pl. ÚS 5/12) ha dichiarato ultra vires la sentenza Landtová (sentenza del 22 giugno 2011, C-399/09).

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