diritto internazionale pubblico

L’8 giugno 2016 la Camera dei deputati del Parlamento italiano, dopo un lungo e travagliato iter che ha registrato diverse proposte contrastanti, ha definitivamente approvato, con 237 voti a favore, 5 contrari, e 102 astenuti, la proposta di legge n. 2874-B che punisce il negazionismo (così come modificata dal Senato il 3 maggio 2016). La proposta consta di un solo articolo con il quale si aggiunge un nuovo comma 3-bis all’art. 3 della legge n. 654 del 1975, e successive modifiche. In esso si sancisce la reclusione da 2 a 6 anni nei casi in cui «la propaganda, ovvero l’istigazione e l’incitamento, commesso in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232».

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diritto dell'Unione europea

Qualora all’esito del referendum sulla permanenza del Regno Unito nell’Unione europea, previsto per il 23 giugno 2016 e indetto sulla base degli European Union Referendum Act del 17 dicembre 2015 (per la Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord) e del 28 gennaio 2016 (per Gibilterra), la maggioranza degli elettori britannici dovesse pronunciarsi a favore dell’uscita dall’Unione, non avrebbero effetto le misure varate dal Consiglio europeo del 18-19 febbraio 2016 (v. al riguardo il post di Rossolillo). Prenderebbe invece avvio la procedura di recesso disciplinata (in modo alquanto lacunoso, in verità) dall’art. 50 TUE, norma introdotta dal Trattato di Lisbona e mai, fino a questo momento, concretamente utilizzata (cfr. Łazowski, p. 116; Piris, p. 112 ss.).

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diritto dell'Unione europea

La vittoria dei “vote remain”, il 23 giugno prossimo, – per la precisione, la comunicazione di tale esito del referendum popolare sulla permanenza del Regno unito nell’Unione al Segretariato generale del Consiglio UE, da parte del governo britannico – determinerà l’applicazione di un new settlement for the United Kingdom within the European Union, secondo quanto stabilito dal Consiglio europeo nella riunione del 18-19 febbraio scorsi. Pertanto, volendo commentare tale new settlement, prioritario è puntualizzare la natura degli atti che lo prefigurano e disciplinano.

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diritto internazionale pubblico

In his post on the enforced disappearance, torture, and arbitrary killing of Giulio Regeni, Luca Pasquet quoted the annual report of the United Nations Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances (WGEID), where concern is expressed in relation to what “seems to be a recent pattern of short-term disappearances” in Egypt (UN Doc. A/HRC/30/38, para. 67, emphasis added). However, the phenomenon of “short-term disappearances” is not unique to Egypt and has been the source of concern for international human rights mechanisms at least over the past ten years. In the above-mentioned Annual Report, the WGEID informs that from 17 May 2014 to 15 May 2015 it observed a pattern of “short-term” enforced disappearances being used in a number of countries, and expressed its deep concern in this regard (para. 102). In the same report explicit reference is made to the practice of short-term enforced disappearances in Bahrain (para. 59). In the Annual Report for 2014 (UN Doc. A/HRC/27/49, para. 117), the WGEID observed a pattern of short-term enforced disappearances in Bahrain and the United Arab Emirates). Moreover, the WGEID stressed that “there is no time limit, no matter how short, for an enforced disappearance to occur and that accurate information on the detention of any person deprived of liberty and their place of detention shall be made promptly available to their family members” (UN Doc. A/HRC/30/38, para. 102).

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Il 9 e 10 giugno l’Università di Parma ospiterà il XXI Convegno SIDI, sul tema “La tutela della salute nel diritto internazionale ed europeo tra interessi globali e interessi particolari”.

In vista di questo appuntamento, il SIDIBlog, rinnovato nella sua veste grafica, è lieto di ospitare – in un’apposta sezione denominata “SIDIpost” – una serie di contributi, inizialmente inviati in risposta al call for papers per il Convegno e segnalati a tal fine dagli organizzatori e dal Consiglio direttivo della Società.

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diritto internazionale pubblico

La diffusione di epidemie costituisce, da sempre, uno dei flagelli che segnano la storia dell’umanità. Come mostra, da ultimo, il caso del virus ebola, il progresso delle scienze mediche ha consentito di produrre vaccini capaci di immunizzare contro agenti patogeni particolarmente virulenti, così come medicinali che riducono significativamente il tasso di mortalità. In ogni caso, per contrastare efficacemente la diffusione di malattie infettive a potenziale pandemico, è necessario che i virus, o gli altri microorganismi patogeni, siano messi a disposizione in maniera tempestiva di laboratori adeguatamente attrezzati, dotati dei mezzi tecnici per isolarli e intraprendere le attività di ricerca e sviluppo preliminari alla produzione su vasta scala di vaccini e farmaci (si veda l’Editoriale del numero della rivista Nature dell’11 febbraio 2016, p. 129).

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diritto internazionale pubblico

While international health cooperation has historically been an interstate endeavour, the acceleration of globalisation and the related decline of the importance of national states at the international plane gave rise to a plethora of new actors: it is no longer only states, but also international organisations, multinational companies, and non-governmental organisations that play an important role with regard to public health protection. For example, at the end of the 20th and the beginning of the 21st century, civil society actors were protagonists in the HIV/AIDS movement, while governments failed to respond adequately to the rampant spread of the pandemic (famous examples in this regard are the AIDS Coalition to Unleash Power (ACT UP) in the United States and the Treatment Action Campaign (TAC) in South Africa. The latter filed a seminal case at the constitutional court in order to ensure availability of a drug preventing mother-to-child-transmission of HIV (Minister of Health v Treatment Action Campaign (TAC) (2002) 5 SA 721 (CC), Case CCT 8/02). Furthermore, with the intensification of public-private partnerships, the private sector and hence multinational enterprises play an increasing role in international health cooperation. In this vein, WHO engages for example in various disease-specific collaboration projects with the pharmaceutical industry.

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diritto internazionale pubblico

Sul piano “regionale” europeo la tutela del diritto alla salute, pur passando per la CEDU (articoli 2, 3 e 8 della Convenzione) e la Corte europea dei diritti dell’uomo, nonché per la Carta dei diritti fondamentali dell’UE (art. 35), trova il suo spazio più esteso e privilegiato nel sistema – spesso trascurato – della Carta sociale europea, che sin dal 1961 contempla una disposizione dedicata espressamente al «Diritto alla protezione della salute» (Articolo 11).

L’Articolo 11 della Carta sociale merita attenzione sia in se stesso, in quanto definisce gli obblighi degli Stati che si sono impegnati a rispettare il diritto alla salute (ossia 42 dei 43 Stati parti della Carta; l’Armenia è l’unico Stato parte a non aver accettato l’Articolo 11), sia perché nell’interpretare e applicare tale articolo il Comitato europeo dei diritti sociali – l’organo di controllo della Carta sociale – ha progressivamente individuato e chiarito i contenuti concreti e le implicazioni dell’obbligo di garantire la salute, ed anche il valore e la portata giuridica di quest’obbligo. Ciò è avvenuto nel contesto sia della valutazione da parte del Comitato dei rapporti presentati periodicamente dagli Stati, sia dell’esame e della decisione di alcuni «reclami collettivi» presentati contro gli Stati per violazione dell’Articolo 11.

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diritto dell'Unione europea

What was still a hypothetical scenario few months ago has now become reality: the Dutch citizens rejected the approval of the EU-Ukraine Association Agreement (AA) with a majority of 61 % and with a turnout of 32.28 %. As a result, the referendum is considered “valid” under the Dutch Advisory Referendum Act (DAR) and it is now for the Dutch government to decide “as soon as possible” upon the actual implications of this result. Before analyzing the potential legal options, some preliminary remarks are in place.

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diritto internazionale privato

1. La legge recante la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, approvata l’11 maggio 2016 (proposta di legge C. 3634), attribuisce alle coppie formate da persone dello stesso sesso i c.d. love rights, vale a dire il diritto al riconoscimento giuridico delle proprie relazioni affettive. Per le coppie omosessuali la possibilità di disporre di uno schema legale rappresenta un fondamentale miglioramento della propria condizione sia sotto il profilo della tutela giuridica, perché si superano tutte le carenze e le difficoltà date dalla mera supplenza giurisprudenziale, sia sotto il profilo dell’accettazione sociale, in ragione del valore anche simbolico che si attribuisce al riconoscimento giuridico.

Come emerge sin dal titolo della legge, lo strumento in commento mira a introdurre all’interno del nostro ordinamento due istituti ben distinti: le unioni civili e le convivenze di fatto. Il primo è destinato alle coppie same-sex, mentre il secondo è aperto sia alle coppie omosessuali sia alle coppie eterosessuali.

L’iter di approvazione della legge è stato lungo e travagliato e si è concluso con il voto di fiducia, prima al Senato della Repubblica poi alla Camera dei Deputati, sull’emendamento proposto dal governo che ha integralmente sostituito la proposta originaria c.d. Cirinnà (ddl S.14, assorbito dal ddl S.2081). A seguito di tale modifica, è peraltro venuta meno la suddivisione in titoli ed articoli, ciascuno con la propria rubrica, presenti nell’iniziale disegno di legge, per cui il testo adottato consiste in un unico articolo, suddiviso in ben 69 commi di difficile lettura, soprattutto per l’incoerente uso della tecnica redazionale del rinvio.

Il presente contributo, dopo alcune considerazioni preliminari, si propone di offrire qualche spunto di riflessione sulle questioni di profili di diritto internazionale privato sollevate dalla legge con riguardo al primo dei due istituti previsti, ovvero le unioni civili, disciplinate nei commi 2°-35°.

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