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Andrea Saccucci (Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’) 1. L’espulsione della Russia dal Consiglio d’Europa ai sensi dell’art. 8 dello Statuto. Come noto, con la Risoluzione n. CM/RES(2022)2 del 16 marzo 2022, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha deciso che la Federazione Russa ha cessato di essere membro del

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Marcella Ferri (Università di Firenze) 1. Con la decisione Shortall et al. v. Ireland, la Corte europea dei diritti umani (di seguito, Corte EDU o Corte) ha ritenuto inammissibile il ricorso con cui le era stato chiesto di pronunciarsi in merito alla dichiarazione che, ai sensi della Costituzione irlandese (artt.

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Luca Pasquet (Utrecht University School of Law) In a judgment rendered on 12 October 2021 (J.C. et autres c. Belgique, available only in French), the European Court of Human Rights (ECtHR) held that by granting state immunity to the Holy See in a proceeding concerning compensation for alleged acts of

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diritto dell'Unione europeadiritto internazionale pubblicoForum COVID-19

L’esame delle misure di emergenza votate dal Parlamento ungherese accuratamente condotto nel post di Simone Benvenuti induce a svolgere qualche riflessione “a caldo”, anche sulla conformità di dette misure rispetto all’art. 15 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Dico “a caldo”, non solo per l’impossibilità di condensare, in poche righe, ed in pochissimo tempo, un’analisi che richiederebbe maggiori approfondimenti; ma anche perché una valutazione precisa di tali misure esigerebbe, evidentemente, di poterne considerare la prassi di attuazione di cui, allo stato, non può ancora disporsi.

Due sono allora gli aspetti di carattere generale sui quali, sin da ora, è possibile articolare qualche riflessione, fermo restando che su ulteriori questioni di tipo più specifico, considerazioni più meditate senz’altro potranno seguire.

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diritto internazionale pubblicoForum COVID-19

Con un comunicato stampa diffuso dalla Cancelleria della Corte europea dei diritti dell’uomo il 16 marzo 2020, è stata annunciata l’adozione da parte della Corte di una serie di misure eccezionali per rispondere alla crisi globale sanitaria senza precedenti dovuta alla diffusione pandemica del COVID-19, che tengono conto delle recenti decisioni adottate al riguardo dalle autorità dello Stato francese e dallo stesso Consiglio d’Europa (è proprio del 16 marzo 2020 il decreto del Presidente della Repubblica francese che, con effetto a partire dal giorno successivo, ha disposto una serie di misure straordinarie per il contenimento del contagio tra cui la limitazione degli spostamenti non giustificati da necessità di lavoro, di salute, di acquisto di beni di prima necessità, di assistenza e di esercizio fisico individuale e la chiusura degli esercizi commerciali non aventi ad oggetto servizi essenziali).

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diritto internazionale pubblicofeaturedForum COVID-19

L’impatto devastante dell’epidemia da COVID-19 sta imponendo agli Stati (e alle organizzazioni internazionali competenti) l’introduzione di misure vieppiù incisive per tentare di arginarne l’avanzata e mitigarne gli effetti. Alcuni dei provvedimenti adottati comportano restrizioni al pieno godimento dei diritti individuali: l’imposizione di quarantene e le ospedalizzazioni coatte costituiscono chiare interferenze col diritto alla libertà personale; la creazione di zone dalle quali non è concesso allontanarsi incide sulla libertà di movimento; la requisizione di beni privati limita il diritto di proprietà. In alcuni casi i governi hanno fatto ricorso a tecniche di sorveglianza capaci di limitare fortemente il diritto alla vita privata e familiare.

I diritti in questione sono garantiti dagli ordinamenti interni degli Stati, ma anche da numerosi trattati a tutela dei diritti umani. Sia i primi che i secondi prevedono tuttavia la possibilità di introdurre restrizioni al pieno esercizio dei diritti individuali, allorché debbano essere protetti interessi collettivi (quali la salute e l’ordine pubblico), interessi essenziali dello Stato o i diritti e le libertà di altri individui.

Scopo di questo post è di esaminare rapidamente quali restrizioni siano permesse nelle circostanze attuali, e quali siano i requisiti formali e sostanziali che vanno rispettati nella loro attuazione. L’analisi si concentrerà sul quadro giuridico fissato dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU).

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Con sentenza resa il 13 febbraio 2020 nel caso N.D. e N.T. c. Spagna, la Grande Camera della Corte europea dei diritti umani ha affrontato per la prima volta la questione dei respingimenti sommari di migranti alle frontiere terrestri che separano la città autonoma di Melilla, énclave spagnola di circa 12 km2 situata sulla costa nord-africana, dal Regno del Marocco. La pronuncia in esame rappresenta l’epilogo di una vicenda processuale iniziata il 12 febbraio 2015, con il deposito, da parte di due cittadini di nazionalità maliana e ivoriana, di due ricorsi volti ad accertare se la misura di rimpatrio immediato adottata nei loro confronti dalla Guardia civile spagnola di stanza a Melilla costituisse una violazione dell’obbligo di non respingimento, del diritto a non essere sottoposti a espulsioni collettive e del diritto a un ricorso effettivo, come affermati, rispettivamente, nell’art. 3, nell’art. 4 del IV Protocollo e nell’art. 13 CEDU.

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L’affermazione delle garanzie individuali nel sistema penale è sempre l’effetto di un processo che si sviluppa per gradi, complice la diversa sensibilità nella interpretazione delle norme di fonte legislativa, il loro contestualizzarsi rispetto ai mutamenti sociali e culturali, la valorizzazione delle garanzie costituzionali e sovranazionali, il diverso apprezzamento nel contemperamento degli interessi in campo. Il sistema sanzionatorio penale costituisce un osservatorio privilegiato per apprezzare questo processo di sviluppo: è sufficiente mettere a confronto le posizioni assunte dalla Corte costituzionale all’inizio del suo operare e quelle assunte di recente sulla disciplina delle pene per comprendere quanto profonda sia la distanza nella sensibilità culturale e giuridica che è alla base delle pronunce (si pensi, tanto per richiamare due pronunce citate dalla Corte EDU nella sentenza qui oggetto di riflessione, alle sent. n. 12/1966 e 149/2018). Ci sono, però, anche momenti che, pur preparati dalla evoluzione pregressa nella interpretazione delle norme, costituiscono momenti di cesura, capaci di segnare svolte importanti nelle scelte di politica sanzionatoria. A questi momenti appartiene la sentenza della Corte europea nel caso Viola c. Italia del 13 giugno scorso, nella quale i giudici della I Sezione dichiarano che sussiste la violazione dell’art. 3 CEDU (divieto di trattamenti inumani e degradanti) nella disciplina del combinato disposto degli artt. 4-bis e 58-ter ord. penit., nella parte in cui subordina la concessione della liberazione condizionale, ai condannati alla pena dell’ergastolo per uno dei delitti di cui al comma 1 dell’art. 4-bis cit., alla collaborazione con l’autorità giudiziaria (per un primo commento della sentenza si veda Mauri su questo blog).

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Diego Mauri, Università degli Studi di Firenze Lo scorso 13 giugno 2019, la Corte europea dei diritti dell’uomo (d’ora in avanti: Corte EDU) ha reso la propria decisione nel caso Viola c. Italia (ricorso n. 77633/16), con una sentenza che molti attendevano e in quale avevano riposto – non ingiustamente,

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La Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte europea o Corte EDU) ha inaugurato la prassi di emanazione di pareri consultivi il 10 aprile 2019 (su richiesta n. P16-2018-001), su uno dei temi più problematici emersi negli ultimi anni in materia di rapporti di famiglia: quello dello status dei figli nati a seguito della gestazione per altri. Il parere è in grado di ravvivare l’ampio e acceso dibattito nell’opinione pubblica sul tema della maternità surrogata e presenta un rilievo particolare sotto il profilo del diritto internazionale privato, data l’assenza di un orientamento omogeneo delle legislazioni e delle giurisdizioni degli Stati parti della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).

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