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Un’istantanea del nuovo ricorso della Repubblica federale tedesca alla Corte internazionale di giustizia per violazione delle immunità giurisdizionali da parte dello Stato italiano

Giorgia Berrino (Università di Modena e Reggio Emilia)

1. Il 29 aprile scorso, la Repubblica federale tedesca ha nuovamente proposto un ricorso contro lo Stato italiano davanti alla Corte internazionale di giustizia, a dieci anni dalla pronuncia di quest’ultima nel caso Jurisdictional Immunities of the State: (Germany v. Italy: Greece Intervening) del 3 febbraio 2012, sostenendo che l’Italia abbia disatteso – e stia continuando a disattendere – la sentenza emessa dai giudici dell’Aja nel 2012, rendendosi responsabile della violazione delle immunità giurisdizionali dello Stato tedesco (v. i post di Franzina e Gradoni).

2. Quali sono le ragioni sottese alla nuova Application presentata dalla Germania?

Per rispondere a questo quesito occorre fare un passo indietro e ripercorrere, seppur brevemente, l’iter giudiziario che ha interessato le richieste di risarcimento dei danni, presentate dinanzi ai giudici italiani, dalle vittime dei crimini di guerra e crimini contro l’umanità commessi dal Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale, che ha dato vita a quella che Oellers-Frahm ha evocativamente definito, nel titolo di un suo articolo, una «Never-ending story».

Come noto, la Corte di Cassazione, con la sentenza dell’11 marzo 2004 n. 5044 nel c.d. caso Ferrini, ha per la prima volta disconosciuto l’immunità dello Stato tedesco dalla giurisdizione civile di cognizione italiana, a fronte di una richiesta di risarcimento dei danni presentata da un cittadino italiano catturato dalle forze armate tedesche nelle vicinanze di Arezzo, deportato in Germania e ivi sottoposto ai lavori forzati, sostenendo – sulla base di una pluralità di argomentazioni – che l’esenzione dalla giurisdizione nei confronti di uno Stato estero normalmente prevista in caso di acta iure imperii, tra i quali si annoverano le attività belliche, non potesse essere concessa qualora tali atti si fossero concretati in gravi violazioni dei diritti umani fondamentali (v. ex multis Gianelli; De Sena e De VittorGattini). 

In conformità alla sentenza Ferrini si è sviluppato nel nostro ordinamento un orientamento giurisprudenziale che ha costantemente disconosciuto l’immunità della Germania dalla giurisdizione di cognizione italiana per i crimini di guerra e i crimini contro l’umanità commessi dal Terzo Reich tra il 1943 ed il 1945 (v. ex multis Cass., sez. I pen., sent. 21 ottobre 2008, n. 1072. V. ex multis FrulliCiampi)– con conseguente condanna dello Stato tedesco al risarcimento dei danni – e concesso l’exequatur nei confronti di alcune decisioni dei tribunali ellenici che avevano condannato la Germania per i medesimi fatti (v. Corte d’appello di Firenze, decreto 5 maggio 2005, confermato da Cass., sent. 29 maggio 2008, n. 14199 su cui v. FranzinaBordoni; Corte d’appello di Firenze, decreto 16 giugno 2006, confermato da Cass., sent. 20 maggio 2011, n. 11163. In generale sulla vicenda greca dei risarcimenti v. Berrino2019).

La Repubblica federale tedesca non ha mai ottemperato alle condanne. 

Proprio al fine di dare esecuzione a talune delle sentenze emesse nei confronti della Germania, è stata iscritta ipoteca su Villa Vigoni, immobile di proprietà dello Stato tedesco sito sul lago di Como.

La Germania ha, pertanto, depositato nel 2008 una prima Application alla Corte internazionale di giustizia contro lo Stato italiano, chiedendo alla Corte di accertare e dichiarare che l’Italia:

  1. avesse violato l’immunità dalla giurisdizione civile di cognizione straniera di cui lo Stato tedesco gode in base al diritto internazionale per gli acta iure imperii, consentendo che fossero intentate contro la Germania azioni civili basate sulle violazioni del diritto internazionale umanitario commesse dal Terzo Reich tra il 1943 e il 1945;
  2. avesse violato l’immunità dei beni tedeschi dalle misure coercitive straniere prevista dal diritto internazionale qualora tali beni abbiano una destinazione pubblicistica, attraverso l’iscrizione di ipoteca su Villa Vigoni;
  3. avesse commesso un’ulteriore violazione dell’immunità dello Stato tedesco, dichiarando esecutive in Italia le sentenze greche fondate anch’esse su azioni civili promosse contro la Germania per le violazioni del diritto internazionale umanitario commesse durante la seconda guerra mondiale.

La Corte internazionale di giustizia, con la già richiamata sentenza del 3 febbraio 2012, ha riconosciuto le ragioni tedesche, sostenendo in particolare che secondo quanto previsto dalla norma di diritto internazionale consuetudinario che sancisce l’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile straniera, l’esenzione dalla giurisdizione deve essere garantita ad uno Stato per tutti gli acta iure imperii, senza la possibilità che si configurino delle eccezioni  (sulla pronuncia della Corte v. ex multis SalernoPavoni; Negri), e che i beni di uno Stato siti sul territorio di un Paese straniero possano essere oggetto di misure coercitive da parte di quest’ultimo solo qualora abbiano impressa una destinazione commerciale.

A fronte della pronuncia della Corte, la vicenda sembrava, dunque, essere giunta una volta per tutte al capolinea. 

Senonché la Corte Costituzionale italiana, con la storica sentenza n. 238 del 22 ottobre 2014, ha “dribblato” la pronuncia della Corte internazionale di giustizia, senza porsi – perlomeno direttamente – in contrasto con quanto asserito dall’organo giudiziario delle Nazioni Unite. La Consulta, infatti, ha asserito di dover seguire, in base al principio di conformità, l’interpretazione fornita dai giudici dell’Aja della norma consuetudinaria sull’immunità dalla giurisdizione di cognizione, ma che la norma immunitaria, così come interpretata dalla CIG, non potesse fare ingresso nel nostro ordinamento tramite il meccanismo di cui all’art. 10, c. 1, Cost., a fronte del contrasto con gli artt. 2 e 24 Cost., in virtù dell’operatività dei controlimiti. Inoltre, sempre sulla base del contrasto con gli artt. 2 e 24 Cost., la Consulta ha dichiarato illegittimità costituzionale dell’art. 3 della L. 14 gennaio 2013 n. 5, attraverso il quale l’Italia aveva dato attuazione alla sentenza della CIG, e dell’art. 1 della L. n. 848 del 1957, nella parte in cui, tramite il recepimento dell’art. 94 dello Statuto ONU, obbligava i giudici italiani a conformarsi alla decisione della CIG (sulla sentenza v. ex multis Gradoni, anche qui e quiLongobardoDe Sena).

La pronuncia della Corte Costituzionale ha nuovamente aperto la strada ai procedimenti dinanzi ai giudici italiani contro la Germania per crimini di guerra e contro l’umanità commessi dal Terzo Reich tra il 1943 e il 1945, facendo sì che – in maniera pressoché costante – venisse disconosciuta l’immunità dalla giurisdizione civile di cognizione italiana dello Stato tedesco (v. ex multis Cass., sez. un. civ., sent. 7 luglio 2020, n. 20442, su cui v. Berrino2021; VenturiniChechi) e, pertanto, questo venisse condannato al risarcimento dei danni.

Ora, che l’Italia, attraverso il disconoscimento dell’immunità tedesca dalla giurisdizione civile di cognizione, abbia violato il diritto internazionale, così come accertato dai giudici dell’Aja nella sentenza del 3 febbraio 2012, nonché la sentenza stessa, è un dato pacifico, tanto è vero che si è dibattuto in dottrina sulle possibili reazioni dello Stato tedesco, discutendo anche della possibilità di un nuovo ricorso della Germania alla Corte internazionale di giustizia (v. per tutti Bonafé). 

Tale ricorso, però, fino ad oggi non era mai stato presentato, nonostante – come recentemente sottolineato da Focarelli (p. 54) in un articolo in cui passava in rassegna le criticità della sentenza 238/2014 ancora riscontrabili trascorsi diversi anni dalla sua pronuncia – «the outcome of Judgment No. 238 is that Italy is still violating both international law and the ICJ decision [Jurisdictional Immunities of the State: (Germany v. Italy: Greece Intervening) of 3 February 2012]».

Ma come mai, allora, la Germania, dopo ben otto anni dalla 238/2014 che ha condotto al proliferare di procedimenti che hanno disconosciuto l’immunità tedesca dalla giurisdizione di cognizione italiana e condannato tale Stato ai risarcimenti, ha deciso di presentare soltanto oggi un nuovo ricorso alla Corte internazionale di giustizia?

La risposta a questa domanda risiede nelle ultime vicende in materia di esecuzione.

Come noto, la pronuncia della Corte Costituzionale n. 238/2014 aveva ad oggetto unicamente l’immunità dalla giurisdizione civile di cognizione italiana, senza toccare in alcun modo la diversa questione relativa all’immunità dei beni degli Stati esteri dalle misure coercitive. Pertanto, in applicazione della tradizionale interpretazione della norma internazionale consuetudinaria sull’immunità dei beni degli Stati dalle misure esecutive straniere, avallata dalla Corte internazionale di giustizia nella sentenza del 2012, non sarebbe stato possibile sottoporre a misure coercitive i beni di uno Stato estero aventi destinazione pubblicistica siti sul territorio italiano.

Tale orientamento è stato confermato dalla pronuncia della Corte di Cassazione che ha posto fine alla vicenda giudiziaria su Villa Vigoni.

Nella sent. 8 giugno 2018 n. 14885, la Corte ha affermato, infatti, che, così come statuito dalle Sezioni Unite, per effetto dei principi di immunità giurisdizionale degli Stati stranieri, sanciti dal diritto internazionale consuetudinario, non sussiste la giurisdizione italiana rispetto all’azione esecutiva e cautelare sui beni a destinazione pubblicistica degli Stati stranieri (sulla sentenza v. Lopes PegnaRossi).

Peraltro, si deve ricordare che al fine di “limitare” l’effetto dirompente della 238/2014 nel nostro ordinamento, il Governo italiano, ha adottato all’interno del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con la L. 10 novembre 2014 n. 162, l’art. 19 bis, secondo cui le somme depositate presso conti correnti bancari o postali in Italia appartenenti agli Stati esteri non possono essere soggette ad azioni esecutive, qualora tali Stati abbiano dichiarato che i conti contengono somme preposte all’esercizio di funzioni pubbliche (cfr. Conforti). 

Ciò nonostante, i tentativi di dare esecuzione alle sentenze di condanna della Germania rimaste ineseguite non sono cessati.

Ad esempio, sono state pignorate alcune partite di credito che le ferrovie tedesche, Deutsche Bahn Aktiengesellschaft, vantavano nei confronti di Trenitalia s.p.a. e Rete Ferroviaria s.p.a., in forza della sovrapponibilità – nell’ottica dei creditori procedenti – della Germania e Deutsche Bahn, essendo quest’ultima una società pubblica, in quanto partecipata a al 100% dallo Stato tedesco (v. MariottiniBerrino2020). Tuttavia, l’esecuzione non è andata a buon fine, non essendo stata riconosciuta quella sovrapponibilità, invocata dai creditori, tra Deutsche Bahn e la Repubblica federale tedesca (Tribunale di Roma, III sez. civ., in composizione monocratica, 4 dicembre 2020).

Un altro tentativo è stato esperito attraverso il pignoramento di diversi beni di proprietà della Germania siti a Roma: l’Istituto Archeologico Tedesco, il Goethe Institut, l’Istituto Storico Tedesco e la Scuola Germanica.

In questo caso, la Repubblica federale tedesca ha presentato opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi con richiesta di sospensione dell’esecuzione, sostenendo che i beni staggiti non potessero essere oggetto di azione esecutiva in virtù della loro destinazione pubblicistica.

Il Tribunale di Roma, con l’ordinanza del 12 luglio 2021, ha però inaspettatamente rigettato l’istanza tedesca, affermando che, sulla base dei principi sanciti dalla Consulta nella 238/2014, non potesse essere riconosciuta l’immunità dei beni tedeschi dalle misure esecutive adottate. In particolare, il giudice capitolino ha chiarito che qualora nei confronti di uno Stato estero venga disconosciuta l’immunità dalla giurisdizione civile di cognizione a fronte della commissione da parte di tale Stato di acta iure imperii costituenti gravi violazioni dei diritti umani fondamentali e venga emessa nei suoi confronti una sentenza di condanna, l’esecuzione forzata della sentenza – in caso di mancato adempimento spontaneo – debba sempre essere garantita, affinché la tutela giurisdizionale sancita dall’art. 24 Cost. sia effettiva, non assumendo, dunque, alcuna rilevanza l’eventuale destinazione pubblicistica dei beni (Tribunale di Roma, sez. IV, in composizione monocratica, 12 luglio 2021).

La Germania ha presentato un reclamo contro la decisione, che è stato rigettato. 

Il Collegio giudicante, con l’ordinanza del 3 novembre 2021, pur confermando che non dovesse darsi luogo alla sospensione dell’esecuzione, ha motivato la propria decisione sulla base di un’argomentazione diversa da quella del giudice di prime cure, sostenendo, secondo l’interpretazione tradizionale, che i beni a destinazione pubblicistica degli Stati esteri non possano mai essere oggetto di misure coercitive, ma che, nel caso di specie, la richiesta dovesse essere rigettata in quanto la destinazione pubblicistica dei beni non era stata provata dallo Stato tedesco, e ciò nonostante il Governo italiano avesse depositato una memoria ausiliare il 6 ottobre 2021, nella quale aveva affermato la destinazione pubblicistica degli immobili tedeschi oggetto di esecuzione (Tribunale di Roma, sez. IV, in composizione collegiale, 3 novembre 2021). 

La mancata concessione della sospensione richiesta dalla Germania ha condotto alla fissazione dell’udienza per l’autorizzazione alla vendita dei beni pignorati, che era stata fissata per il prossimo 25 maggio.

La Germania ha inviato allora una nota verbale all’Italia, datata 28 febbraio 2022, contenente la richiesta al Governo italiano di porre in essere il pagamento della somma richiesta dai creditori, che, ai sensi dell’art. 495 c.p.c., consente la conversione del pignoramento, se effettuata prima dell’autorizzazione dell’asta pubblica di vendita dei beni. L’Italia non avrebbe mai risposto alla richiesta (cfr. par. 68 dell’Application tedesca).

È stato, dunque, il pericolo di vendita delle proprietà che ha spinto la Germania a presentare quel ricorso fino a questo momento “dormiente” e a chiedere alla Corte l’adozione urgente di misure provvisorie al fine di salvaguardare i suoi diritti da un danno imminente ed irreparabile.

3. Qual è, allora, il contenuto del ricorso presentato dallo Stato tedesco alla Corte internazionale di giustizia?

La Germania ha lamentato che, nonostante quanto statuito dalla Corte internazionale di giustizia con la sentenza del 3 febbraio 2012, lo Stato italiano abbia continuato a violare le immunità giurisdizionali tedesche; pertanto ha chiesto alla Corte di accertare e dichiarare che l’Italia: 

  1. avesse violato, nonché continuasse a violare, l’obbligo di rispettare l’immunità dello Stato tedesco dalla giurisdizione civile di cognizione, consentendo che siano promosse delle azioni civili contro la Germania, fondate sulla violazione del diritto internazionale umanitario perpetrata dal Terzo Reich tra il 1943 e il 1945, tra cui anche – ma non solo – 25 procedimenti avviati a partire dalla sentenza della Corte costituzionale italiana 238/2014;
  2. avesse violato, nonché continuasse a violare, l’obbligo di rispettare l’immunità dello Stato tedesco dalle misure esecutive straniere, adottando, o minacciando di adottare, misure coercitive contro le proprietà a destinazione pubblicistica site sul territorio italiano, tra cui anche l’Istituto Archeologico Tedesco, il Goethe Institut, l’Istituto Storico Germanico e la Scuola Germanica.
  3. sia tenuta a garantire che le decisioni esistenti dei suoi tribunali che violano il diritto all’immunità tedesca cessino di avere effetti;
  4. sia tenuta ad adottare immediatamente misure efficaci che garantiscano che non siano più intrattenute azioni civili contro la Germania fondate sulla violazione del diritto internazionale umanitario perpetrata dal Terzo Reich tra il 1943 e il 1945;
  5. sia tenuta a risarcire integralmente qualsiasi danno causato dalla violazione dell’immunità tedesca, incluso – ma non limitato – il risarcimento alla Germania per qualsiasi danno finanziario derivante dai procedimenti celebrati e dalle misure coercitive adottate, in violazione dell’immunità;
  6. sia tenuta ad offrire alla Germania assicurazioni e garanzie concrete ed efficaci relative al fatto che non si ripeteranno violazioni dell’immunità tedesca.

Come anticipato, la Repubblica federale tedesca ha fatto anche richiesta alla Corte di adozione di misure provvisorie, specificando che tali misure fossero richieste «primarily» al fine di proteggere i già menzionati beni di proprietà dello Stato tedesco siti a Roma dalle misure coercitive poste in essere in violazione dell’immunità, essendo stata fissata l’udienza per l’autorizzazione alla vendita, ma anche per salvaguardare il proprio diritto all’immunità dal pregiudizio che potrebbe essere arrecato dall’adozione di ulteriori misure coercitive, considerato il gran numero di procedimenti pendenti dinanzi ai tribunali italiani contro lo Stato tedesco.

In particolare, la Germania ha domandato che, in attesa della pronuncia di merito della Corte nel procedimento instaurato, l’Italia:

  1. garantisca – mediante il pagamento della somma necessaria per la conversione del pignoramento, o adottando un’altra misura effettiva di sua scelta – che l’Istituto Archeologico Tedesco, il Goethe Institut, l’Istituto Storico Germanico e la Scuola Germanica non siano oggetto di un’asta pubblica;
  2. assicuri che i propri tribunali non adottino ulteriori misure coercitive nei confronti di beni tedeschi a destinazione pubblicistica situati sul territorio italiano, o misure volte ad eseguire sentenze che violano l’immunità della Germania;
  3. entro due mesi dalla pronuncia dell’ordinanza di misure provvisorie, e, successivamente, ogni sei mesi, presenti alla Corte una relazione contenente l’indicazione delle:

a) misure coercitive adottate dai tribunali italiani, o comunque a questi richieste, contro proprietà tedesche situate in Italia, al fine di eseguire delle sentenze rese contro la Germania nei procedimenti civili fondati su violazioni del diritto internazionale umanitario commesse dal Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale; 

b) misure adottate dal Governo italiano per assicurare che il diritto della Germania all’immunità sovrana sia rispettato nei detti procedimenti.

4. Che cosa è successo nei giorni successivi al deposito dell’Application tedesca? 

Le udienze per il procedimento incidentale all’Aja erano state repentinamente fissate per il 9 e 10 di maggio (v. Press Release della Corte del 4 maggio scorso); senonché l’adozione di un decreto legge da parte dell’Italia ha cambiato le carte in tavola.

Nella richiesta di misure provvisorie, la Repubblica federale tedesca ha affermato che lo Stato italiano sostenesse di aver intrapreso i passi necessari per l’emanazione di un decreto volto a bloccare le misure coercitive nei confronti delle proprietà tedesche site sul territorio italiano, ma che questo decreto non fosse stato, fino a quel momento, ufficialmente pubblicato né comunicato alla Germania (v. par. 79). Tuttavia, letteralmente all’indomani del deposito del ricorso tedesco alla Corte dell’Aja, è stato pubblicato sulla nostra Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 36 del 30 aprile 2022, entrato in vigore, dunque, il 1° di maggio.

L’art. 43 del decreto prevede l’istituzione presso il Ministero italiano dell’economia e delle finanze di un fondo, avente una dotazione di 20.000.000 euro per l’anno 2023 e di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione dei diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani, dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945 (v. c. 1).

Tale fondo è destinato a soddisfare coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l’accertamento e la liquidazione dei danni, subiti dalle vittime dei predetti crimini commessi dal Terzo Reich, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del decreto ovvero di azioni di accertamento e liquidazione dei danni non ancora iniziate, che possono essere esercitate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (v. c. 2 e c. 6). Viene prevista, inoltre, la facoltà, in relazione ai giudizi pendenti all’entrata in vigore del decreto e a quelli successivamente instaurati, di definire i procedimenti – sentita l’Avvocatura di Stato – tramite transazione, transazione che costituisce ulteriore titolo per accedere al Fondo (v. ancora c. 2).

Particolarmente significativo è il fatto che l’art. 43 preveda poi che, «[i]n deroga all’art. 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l’accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti» (c. 3). 

Le condizioni per l’accesso al Fondo sono state soltanto parzialmente definite: per la definizione della procedura di accesso al fondo, le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, e le ulteriori disposizioni per l’attuazione dell’art. 43 è stato, infatti, inserito un rinvio ad un decreto che il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministero della giustizia, dovrà emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 36/2022 (c. 4).

Infine, viene chiarito che il pagamento effettuato tramite l’accesso al Fondo estingue ogni diritto o ragione di credito (c. 5).

Il decreto-legge, che sembra essere stato adottato “in corner” dal Governo italiano, ha sortito gli effetti sperati: la Repubblica federale tedesca ha infatti ritirato la domanda di misure provvisorie e, di conseguenza, sono state annullate le udienze precedentemente fissate.

Secondo quanto riportato dal Press Release della Corte internazionale di giustizia del 6 maggio scorso, e successivamente dall’order del Presidente della Corte del 10 maggio che ha messo agli atti il ritiro della richiesta di misure provvisorie da parte dello Stato tedesco, la Corte ha ricevuto in cancelleria una lettera della Germania nella quale veniva formalizzato il ritiro della richiesta in virtù dei recenti sviluppi giudiziari italiani e delle discussioni intercorse tra i rappresentanti dei due Stati. Nella lettera, lo Stato tedesco ha fatto specifico riferimento all’adozione del decreto-legge 36/2022, sostenendo come da quest’ultimo possa dedursi che la legge italiana imponga ai tribunali nazionali di revocare le misure coercitive precedentemente adottate e che nessuna misura coercitiva ulteriore sarà adottata dai tribunali nei confronti di beni tedeschi aventi destinazione pubblicistica, siti sul territorio italiano. La Germania ha, dunque, concluso che l’Italia, con l’adozione del decreto-legge, avesse fatto fronte alla preoccupazione centrale espressa nella richiesta tedesca di misure provvisorie. 

5. Ed ora?

Le questioni che il ricorso tedesco e l’adozione del successivo decreto da parte dell’Italia sollevano sono plurime.

Occorrerà adesso seguire l’evolversi della situazione, in particolare vedere quale sarà la presa di posizione italiana dinanzi alla Corte, ed attendere la – quasi sicura – conversione del decreto-legge, al quale potranno eventualmente essere apportate modifiche significative.

Certo è che l’adozione del decreto legge ha effettivamente “disinnescato” – quanto meno per ora – la richiesta di misure provvisorie, in quanto, garantendo che non possano essere iniziate o proseguite le procedure esecutive e che i procedimenti esecutivi eventualmente intrapresi siano estinti, non verrà più celebrata l’udienza del prossimo 25 maggio di autorizzazione alla vendita dell’Istituto Archeologico Tedesco, del Goethe Institut, dell’Istituto Storico Tedesco e della Scuola Tedesca, che – come visto – ha spinto la Germania ad attivarsi dinanzi alla Corte. 

Inoltre, l’adozione del decreto legge potrebbe far passare in secondo piano la questione dell’immunità dei beni degli Stati dalle misure esecutive straniere nella fase di merito davanti alla Corte – così come in parte già fu all’epoca della pronuncia del 2012 – proprio in un momento storico in cui sembrava che in Italia vi fossero tutti i presupposti affinché i giudici potessero prima o poi rivolgersi nuovamente alla Consulta, con riferimento questa volta alla compatibilità tra la norma che sancisce immunità dei beni degli Stati dalle misure esecutive straniere e l’art. 24 Cost., come dimostrato dal contenuto contrastante delle summenzionate ordinanze del Tribunale di Roma.

C’è da dire, peraltro, che la difesa italiana in fase di merito potrebbe evidenziare il fatto che, conformemente a quanto sancito dall’ordinanza del Collegio romano del 3 novembre 2021, la Germania non abbia provato la destinazione pubblicistica dei beni oggetto di esecuzione, e, pertanto, non potrebbe essere attribuita all’Italia la violazione della norma consuetudinaria che prevede l’immunità dei beni a destinazione pubblicistica.

Questo argomento potrebbe però essere travolto dal fatto che l’Italia – come detto – ha depositato nel giudizio instauratosi a seguito del reclamo una memoria nella quale sosteneva proprio la destinazione pubblicistica dei beni esecutati.

Ciò che certamente rimarrà centrale anche nella fase di merito è la questione dell’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile di cognizione straniera, che, a seguito dell’adozione del decreto che ha “salvato” l’Italia dalla richiesta di misure provvisorie, rischia di acuirsi ulteriormente.

Come detto, infatti, l’art. 43 prevede anche l’accesso al fondo per coloro che eserciteranno contro lo Stato tedesco, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto – e dunque entro il 31 maggio 2022 – le azioni di accertamento e liquidazione dei danni. 

Se l’intento del Governo italiano è chiaramente quello di chiudere una volta per tutte la partita, invitando a presentare in tempi brevissimi le cause contro lo Germania per i danni derivanti dai crimini commessi tra il 1943 e il 1945, sostituendosi allo Stato tedesco nell’esecuzione delle sentenze di condanna che verranno eventualmente emesse, non deve però sfuggire come l’invito del Governo spiani la strada a nuove ulteriori violazioni da parte dei giudici italiani dell’immunità tedesca dalla giurisdizione civile di cognizione straniera.

La celebrazione di ulteriori procedimenti in violazione dell’immunità della Germania dalla giurisdizione civile italiana contrasterebbe con le richieste tedesche, in particolare con la richiesta che l’Italia adotti immediatamente tutte le misure necessarie per assicurare che non siano più instaurate azioni civili contro la Germania e che lo Stato italiano offra a quello tedesco assicurazioni e garanzie che le violazioni dell’immunità tedesca non si ripetano.

Per concludere, la questione italo-tedesca dei risarcimenti legata alle immunità giurisdizionali sembra assumere davvero le sembianze di una «Never-Ending Story».

Che l’intempestivo intervento del Governo italiano, e/o una nuova pronuncia della Corte internazionale di giustizia ponga fine alla vicenda una volta per tutte? Per il momento, per dirla con le parole già usate da Tams in un post che all’epoca riguardava la 238/2014, «Let the Games Continue»…

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Giorgia Berrino

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