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La CIG ordina alla Russia di sospendere l’operazione militare contro l’Ucraina: tra riconoscimento del proprio ruolo nella tutela dei valori della Carta e rischi di delegittimazione

Lorenzo Acconciamessa* (Università di Palermo; Université Paris 1; membro della redazione)

1. Il 16 marzo 2022 la Corte internazionale di giustizia (“CIG” o “la Corte”) ha accolto (tredici voti a favore due contrari) l’istanza dell’Ucraina volta all’adozione di misure provvisorie sulla base della Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio (“la Convenzione”). La Corte ha ordinato alla Russia di «immediately suspend the military operation that it commenced on 24 February 2022 in the territory of Ukraine» e di «ensure that any military or irregular armed units which may be directed or supported by it, as well as any organization and person which may be subject to its control or direction, take no steps in furtherance of the military operation» (enfasi aggiunta).

Ha anche (all’unanimità) indicato a entrambe le Parti di astenersi dal porre in essere azioni che possano aggravare o estendere la controversia, o renderne più difficile la risoluzione. L’indicazione di tale misura anche nei confronti dell’Ucraina è stata criticata dal giudice ad hoc nominato da quest’ultima, che pure ha votato a favore per garantirne l’applicazione rispetto alla Russia. Lo stesso ha sottolineato come sia soltanto la Russia ad aver dato origine alla controversia, e ad avere il potere di aggravarla, e che «there is no rule that […] would make it necessary to address both of them at the same time». Tuttavia, ha riconosciuto che la prassi consolidata della Corte è quella di adottare tale misura nei confronti di entrambi gli Stati parte (Dichiarazione del giudice Daudet, par. 7). Al contrario, la giudice Xue ha ritenuto che «one may wonder how those provisional measures [le prime due] can be meaningfully and effectively implemented by only one Party to the conflict», sottolineando come la questione richieda complessi negoziati (Dichiarazione della giudice Xue, par. 6).

Prima di entrare nel merito, un primo punto da sottolineare, pur se conforme alla prassi, attiene alla presa in considerazione delle “difese” russe. Il 5 marzo, infatti, la Russia aveva comunicato che non avrebbe partecipato alle udienze (si consideri anche che Alain Pellet, che la difendeva nelle controversie con l’Ucraina relative alla Crimea, ha dichiarato che «it has become impossible to represent in forums dedicated to the application of the law a country that so cynically despises it»). Il 7 marzo la Russia ha però depositato un documento non ufficiale che sosteneva la palese assenza di giurisdizione della Corte e, di conseguenza, del potere cautelare (par. 24). Pur esprimendo regret per la decisione di non comparire (ordinanza, par. 20), la Corte ha chiarito, da un lato, che ciò non incide sulla propria competenza e, dall’altro, che avrebbe preso in considerazione la posizione espressa nel documento, «to the extent that it finds this appropriate in discharging its duties» (ivi, par. 22).

Nonostante ciò, ha rigettato le argomentazioni della Russia. Se per quanto riguarda il contenuto dell’istanza ci permettiamo rinviare al precedente post, in cui abbiamo cercato di esaminare se, alla luce della giurisprudenza della Corte, potessero dirsi sussistenti i presupposti procedurali e sostanziali per l’esercizio del potere cautelare, qui sottolineeremo soltanto gli elementi degni di nota dell’ordinanza.

2. In termini generali, bisogna considerare che la CIG è stata posta davanti a una decisione difficile, quasi obbligata, se si considerano le aspettative che la comunità internazionale vi riponeva, di fronte alla paralisi del Consiglio di sicurezza. Allo stesso tempo, la certezza in merito all’inadempimento da parte della Russia costituisce un serio rischio per la credibilità e legittimazione della Corte. Tale certezza, infatti, non deriva solo dalla ormai lunga prassi della Russia di inadempimento rispetto alle decisioni di tribunali internazionali, ma anche (e soprattutto) dal fatto che – come è stato sottolineato – l’aggressione in corso tende ad inquadrarsi come parte di un tentativo più ampio, volto a «sovvertire l’ordinamento politico-giuridico vigente [come consolidatosi dopo la fine della Guerra fredda], per crearne uno nuovo per crearne uno nuovo, bi- o tri-polare, scardinando l’unipolarismo americano» (De Sena). Tale contestazione è confermata dalla lettera di recesso dal Consiglio d’Europa, in cui si sottolinea che «[t]he institutions of the Council of Europe, including the ECHR, are now being systematically used to pur pressure on Russia, to interfere in its internal affairs». La decisione della CIG, allora, sarà certamente vista come un’ulteriore strumentalizzazione attuata contro la Russia. Il rischio è che ciò abbia anche effetti negativi sui negoziati e, quindi, sulla tutela delle vite umane coinvolte nel conflitto (come sottolineano alcuni dei giudici). Ma di questo non può ritenersi responsabile la Corte, che ha realizzato uno sforzo incredibile per adempiere al meglio alla propria funzione nel contesto eccezionale in cui si è trovata a dover decidere.

Tale contesto straordinario è la ragione dell’approccio generale adottato dalla Corte rispetto alla questione sottopostale. Alla luce dell’analisi della prassi cautelare in controversie instaurate sulla base delle clausole compromissorie dei trattati in materia di diritti umani – o comunque implicanti rischi per la vita e l’integrità fisica di un individuo o di una popolazione – avevamo in passato sostenuto che la Corte sfruttasse al massimo la flessibilità del potere cautelare. E questo, ci sembrava, mettendo implicitamente in rilievo che «il ruolo della CIG come principale organo giudiziario delle Nazioni Unite può e deve orientarne l’attività, volta alla risoluzione delle controversie tra Stati ma al contempo alla protezione dei valori della Carta di San Francisco» (qui, p. 432). Questa volta, invece, lo ha chiarito espressamente. Vista anche la paralisi del Consiglio di sicurezza e l’impossibilità che quest’ultimo intervenisse a tutela della pace e della sicurezza, prima di esporre le proprie argomentazioni la stessa Corte ha affermato che

«The Court is profoundly concerned about the use of force by the Russian Federation in Ukraine, which raises very serious issues of international law. The Court is mindful of the purposes and principles of the United Nations Charter and of its responsibilities in the maintenance of international peace and security as well as in the peaceful settlement of disputes under the Charter and the Statute of the Court. It deems it necessary to emphasize that all States must act in conformity with their obligations under the United Nations Charter and under other rules of international law, including international humanitarian law» (par. 18).

Nel suo commento, Milanovic ha sottolineato che con tale linguaggio la Corte avrebbe sottolineato che «it was not legally required» a pronunciarsi in un dato modo, ma che le conclusioni raggiunte «were required by the necessity of the moment» (enfasi aggiunta). Se mal interpretata, tale affermazione genera non pochi problemi. È vero, la CIG non è nota per interpretazioni rivoluzionarie del diritto internazionale. Essa tende ad adottare un approccio che in dottrina viene definito a seconda dei casi tradizionalista, formalista, positivista, in alcuni casi conservatore. Nel caso di cui ci occupiamo, invece, ha riconosciuto il ruolo di principi e valori nell’interpretazione e applicazione del diritto, nonché la propria più ampia funzione nell’ambito dell’ordinamento, non limitata alla risoluzione della singola controversia ma volta anche alla promozione e protezione dei valori della Carta. Bisogna ritenere allora che, alla luce di tali principi e valori, e in ragione del carattere eccezionale della situazione, la Corte abbia scelto l’interpretazione più estensiva possibile tanto delle regole che circoscrivono la propria giurisdizione, quanto della Convenzione. Altra questione, che le dichiarazioni di alcuni giudici espressamente sollevano (Bennouna, cit., par. 11; Xue, cit., par. 6), è se tale decisione sia concretamente idonea a raggiungere l’obiettivo dichiarato (il mantenimento, o meglio, la restaurazione della pace e della sicurezza), posta anche la sopra rilevata contestazione generale svolta dalla Russia rispetto all’operato e alla (asserita) strumentalizzazione delle organizzazioni internazionali ai propri danni.

Non può invece ritenersi che la Corte si sia ritenuta autorizzata ad adottare una decisione non fondata sul diritto ma sulla necessità del momento. Ciò costituirebbe un precedente pericoloso, tanto per futuri casi quanto, più ampiamente, per la sua credibilità. È allora a dir poco problematica, ma emblematica della posizione difficilissima in cui la Corte è stata posta, la Dichiarazione del giudice Bennouna, il quale ha affermato quanto segue: «I voted in favour of the Order […] because I felt compelled by this tragic situations, in which terrible suffering is being inflicted on the Ukrainian people, to join the call by the World Court to bring an end to the war» (par. 1). Ed infatti, egli ha anche sottolineato come, a suo parere, la Corte non abbia giurisdizione sulla controversia (par. 2) e non fosse dimostrata la plausibilità del diritto invocato (par. 6). I giudici della Corte, da quanto ne emerge, sono stati posti di fronte alla scelta tra adempiere alla propria funzione o seguire la propria stessa coscienza, posto il carattere drammatico della situazione. Ora, il ruolo della Corte è quello di pronunciarsi secondo il diritto, che ovviamente è suscettibile di diverse interpretazioni. Votare a favore di una decisione ritenuta giuridicamente errata fuoriesce dalle funzioni giudiziarie: vi sono altri organi, l’Assemblea generale in particolare, vista la paralisi del Consiglio di sicurezza, che hanno il potere di fare raccomandazioni in ragione della gravità della situazione.

Lo stesso può allora dirsi della Dichiarazione del Vice-Presidente Gevorgian, che ha ritenuto di votare a favore dell’ultima misura (quella di non aggravamento), nonostante abbia chiarito di ritenere che la controversia non rientri nella giurisdizione della Corte, in quanto «[t]he power to indicate such measures is an inherent power of the Court, and not necessarily linked to the Court’s prima facie jurisdiction» (par. 10). Tale affermazione non considera che il potere cautelare è sì un potere inerente, ma che deriva dalla funzione giudiziaria. Laddove la Corte non possa esercitare tale funzione, è difficile vedere come possa sorgere un autonomo potere cautelare. Ancora una volta, se ciò fosse vero il ruolo della Corte si confonderebbe con quello dell’Assemblea generale, e non è auspicabile che ciò avvenga perché metterebbe in dubbio la sua imparzialità e indipendenza. Inoltre, nella prassi della Corte l’indicazione di misure di non aggravamento presuppone non solo l’esistenza della giurisdizione prima facie, ma anche il rispetto di tutte le condizioni per l’indicazione di misure provvisorie, inclusa la concreta indicazione di specifiche misure poste a tutela di diritti plausibilmente invocati.

Per quanto improntate all’approccio di cui sopra, e certamente dettate dalle circostanze eccezionali dell’aggressione in corso, la Corte è riuscita a dare argomentazioni che sono ragionevoli e in gran parte coerenti con i propri precedenti (Dichiarazione del giudice Robinson; contra, il Vice-Presidente Gevorgian, cit., par. 6), salve alcune questioni problematiche che, tuttavia, non potevano certamente essere risolte nel giudizio sommario che caratterizza la fase cautelare. Vediamo, quindi, come la Corte si è espressa rispetto ai punti più problematici dell’istanza ucraina.

3. La maggiorparte di tali problematiche attengono alla sussistenza della giurisdizione prima facie. Se l’esistenza di una controversia tra i due Stati sembra indiscussa (ordinanza, par. 38-42), non lo è altrettanto la sua inquadrabilità nell’ambito della Convenzione contro il genocidio.

Al riguardo, è innegabile che, dal punto di vista materiale la controversia implica questioni attinenti all’uso della forza armata. Così, la Russia si è difesa affermando che «its “special military operation” is based on Article 51 of the United Nations Charter and customary international law» (ordinanza, par. 32, 33 e 46). Nei casi sulla Legality of the Use of Force la Corte aveva negato la sussistenza della propria giurisdizione prima facie. I ricorsi, però, sostenevano che lo stesso uso della forza (il bombardamento da parte delle forze NATO) andasse qualificato come atto di genocidio, e la Corte lo aveva espressamente escluso (par. 40).

Nell’ordinanza qui commentata tali precedenti non vengono presi in considerazione. La Corte si è limitata a richiamare il proprio orientamento (da ultimo, Iran v. United States of America, par. 56) secondo cui il fatto che «certain acts or omissions may give rise to a dispute that falls within the ambit of more than one treaty» (in questo caso, il divieto di uso della forza armata di cui alla Carta) non esclude che siano inquadrabili nell’ambito della Convenzione contro il genocidio (ordinanza, par. 46). La già menzionata Dichiarazione del giudice Bennona, al riguardo, ritiene che la Corte abbia «artificially link[ed] a dispute concerning the unlawful use of force to the Genocide Convention» (cit., par. 11). 

Il giudice Nolte ha invece sottolineato che, a sua parere, non vi è un contrasto tra le ordinanze relative ai bombardamenti NATO e quella del 16 marzo 2022, posto che in quest’ultima, a differenza delle prime, «the subjec-matter […] concerns the question whether the allegations of genocide and the military operations undertaken with the stated purpose of preventing and punishing genocide are in conformity with the Genocide Convention» (Dichiarazione del giudice Nolte, par. 5). Anche il giudice Robinson ha distinto nettamente in due casi, evidenziando come «[t]here is […] a live issue in the present case as to whether Russia can use of force to prevent and to punish alleged genocide» e che, pertanto, «[t]he fact that the acts of which Ukraine complains constitute a use of force […] does not mean that those acts are incapable of amounting to a breach of the Genocide Convention» (Dichiarazione del Giudice Robinson, par. 25).

Nel caso Oil Platform, non menzionato nell’ordinanza e nelle dichiarazioni dei giudici, il trattato che conferiva giurisdizione alla Corte conteneva una clausola di deroga secondo cui esso non vietava agli Stati parte l’adozione delle misure necessarie a proteggere i propri interessi vitali e la propria sicurezza; il punto era determinare se atti implicanti l’uso della forza fossero coperti da tale clausola. Al riguardo, nella sentenza sulle eccezioni preliminari la Corte aveva affermato che l’uso della forza è un modo tra i tanti per il mezzo dei quali uno Stato può violare un trattato, e che dunque «[m]atters relating to the use of force are […] not per se excluded from the reach of the Treaty of 1955» (Iran v. United States of America, eccezioni preliminari, par. 22; sul punto si veda anche Papadaki). E nella successiva sentenza di merito si era ritenuta

«satisfied that its jurisdiction under […] the 1955 Treaty to decide any question of interpretation or application of (inter alia) Article XX, paragraph 1 (d) of that Treaty extends, where appropriate, to the determination whether action alleged to be justified under that paragraph was or was not an unlawful use of force, by reference to international law applicable to that question, that is to say, the provisions of the Charter of the United Nations and customary international law. The Court would however emphasize that its jurisdiction remains limited to that conferred on it by the […] 1955 Treaty. The Court is conscious that it has jurisdiction only so far as conferred by the consent of the parties» (Iran v. United States of America, merito, par. 42)

Nel presente caso, tuttavia, la prospettiva è rovesciata: è chiaro che la condotta della Russia costituisca illegittimo uso della forza armata, ma non altrettanto se sia inquadrabile nell’ambito del trattato che conferisce giurisdizione alla Corte.

Il secondo dubbio trattato nell’ordinanza attiene invece, da una prospettiva formale, alla specifica menzione della Convenzione nelle dichiarazioni sulla base delle quali si è ricostruita l’esistenza della controversia: la Russia aveva sottolineato come «there are no references to the Genocide Convention in the address made by its President on 24 February 2022» (ordinanza, par. 33). La Corte ha però ritenuto sufficiente che, negli scambi tra le Parti antecedenti all’istaurazione del giudizio, si fosse fatto riferimento con sufficiente precisione alla materia, in modo che fosse possibile individuare il nesso tra la medesima e la Convenzione (ordinanza, par. 44). Potrebbe sembrare che la Corte abbia adottato un approccio volutamente flessibile. Sotto tale profilo, le affermazioni sembrano coerenti con la giurisprudenza precedente. È vero che nel caso Belgium v. Senegal aveva affermato che «[t]he only obligations referred to in the diplomatic corresponde between the Parties are those under the Convention against Torture» e, pertanto, aveva escluso che la controversia esistesse anche con riferimento al diritto consuetudinario (par. 54). Nell’ordinanza del 16 marzo 2022, tuttavia, la Corte ha richiamato il caso Georgia v. Russia, in cui aveva precisato che «an express specification would remove any doubt about one State’s understanding of the subject-matter in issue and put the other on notice» (eccezioni preliminari, par. 30). Non vi è, quindi, un contrasto. In Belgium v. Senegal gli scambi tra le Parti menzionavano espressamente la Convenzione contro la tortura, eliminando ogni dubbio su quali fossero gli obblighi invocati. Laddove però nulla venga specificato, è sufficiente che le dichiarazioni degli Stati rinviino in modo sufficientemente chiaro alla materia che rientra nel campo di applicazione della Convenzione. È vero anche, però, che nel recente caso Marshall Island la Corte aveva notevolmente irrigidito lo standard per l’accertamento dell’esistenza di una controversia.

Altre due questioni attinenti alla giurisdizione non sono state trattate espressamente nell’ordinanza, ma nelle Dichiarazioni dei giudici che hanno votato contro le prime due misure.

La prima, sollevata nella Dichiarazione della giudice Xue attiene al carattere politico della controversia sottoposta alla Corte. Oltre a rilevare come il vero oggetto della controversia riguardasse l’uso della forza (par. 2), ha sottolineato come, nonostante la Russia avesse menzionato il presunto genocidio nelle proprie dichiarazioni ufficiali, «the issue of the alleged genocide is not just one aspect of a broader political problem between the two States which may be separately examined, or the very reason for the Russian Federation to launch the military operation […]; it is an integral part of the dispute […] over the security issue in the region» (ivi, par. 4). È innegabile che vi sia una più ampia controversia tra i due Stati, ma si consideri che la distizione tra controversie politiche e giuridiche è stata posta in dubbio almeno fin dal 1933 (Lautherpact). Anche la CIG non sembra darle rilievo. Nel caso sugli Ostaggi a Teheran aveva affermato che «no provision of the Statute or Rules contemplates that the Court should decline to take cognizance of one aspect of a dispute merely because that dispute has other aspects» (United States of America v. Iran, merito, par. 36). A detta dell’Iran era impossibile scindere la questione sottoposta alla Corte da una ben più ampia controversia politica in corso da oltre 25 anni. La Corte ha ritenuto che ciò non incidesse sulla propria giurisdizione. Tale conclusione, per la Corte, era

«the more necessary because legal disputes between sovereign States by their very nature are likely to occur in political contexts, and often form only one element in a wider a longstanding political dispute between the States concerned. Yet, never has the view been put forward before that, because a legal dispute submitted to the Court is only one aspect of a political dispute, the Court should decline to resolve for the parties the legal questions at issue between them. Nor can any basis for such a view of the Court’s function or jurisdiction be found in the Charter or the Statute of the Court; if the Court were, contrary to its settled jurisprudence, to adopt such a view, it would impose a far-reaching and unwarranted restriction upon the role of the Court in the peaceful settlement of international dispute» (ivi, par. 37).

Peraltro, nella precedente ordinanza sulle misure cautelari resa nello stesso caso la Corte aveva, per giustificare tale scissione tra la controversia politica e quella giuridica, fatto riferimento a «the importance of the legal principles involved» e al fatto che il Consiglio di sicurezza avesse qualificato la situazione come una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali (United States of America v. Iran, ordinanza cautelare, par. 23). Nonostante alcuni evidenti parallelismi, è vero anche che nel caso degli ostaggi la controversia giuridica era ben chiara, mentre nel conflitto Russia-Ucraina essa è molto meno evidente (anche in quanto fondata su un’interpretazione particolarmente estensiva della Convenzione invocata).

L’ultimo dubbio in merito alla giurisdizione viene menzionato nella Dichiarazione del Vice-Presidente Gevorgian. L’Ucriana ha infatti instaurato un «non violation complaint» (chiede, nel ricorso principale, che sia accertato che essa non ha commesso atti di genocidio) e, secondo il giudice, tali controversie «cannot be brought before the Court in absence of a compromis or specific treaty-based authorization» (cit., par. 8). Non mancano tuttavia esempi in cui tali domande sono state formulate, ma a titolo di counter-claims. Se da un lato nulla sembra escludere che ciò sia possibile anche quando sia lo Stato attore a formulare una tale domanda (si veda più ampiamente Raku), non può darsi una risposta certa sul punto.

Per concludere sulla questione della giurisdizione, bisogna considerare che il tema dell’ampiezza delle controversie tra Stati e dell’inquadramento delle stesse nell’ambito di clausole compromissorie molto più ristrette (si veda Papadaki) è stato di recente oggetto di critiche (Fontanelli). Due osservazioni possono farsi sul punto. La prima è che la Corte abbia scelto, come strategia di politica giudiziaria, di restare volutamente flessibile, per avere la possibilità di pronunciarsi, almeno a titolo provvisorio, sulla questione. La seconda, strettamente connessa, riguarda la necessità di guardare a tale decisione con le lenti del giudizio sommario che caratterizza la fase cautelare. Per come formulato, il ricorso, non consentiva una decisione chiara, come nell’ipotesi dei bombardamenti NATO. La scelta della Corte non sembra allora criticabile, vista anche l’estrema rapidità con cui è intervenuta (e che costituisce il proprium della tutela cautelare). Ovviamente, tutte le questioni di cui sopra porranno non pochi problemi nella prosecuzione del giudizio.

4. Sulla plausibilità dei diritti invocati, la Corte ha ritenuto sufficiente, almeno in questa fase, l’interpretazione contestuale e sistematica proposta dall’Ucraina, secondo cui «the Contracting Parties must implement this obligation [of preventing and punishing genocide] in good faith, taking into account other parts of the Convention, in particular Articles VIII and IX, as well as its Preamble» (ordinanza, par. 56, enfasi aggiunta). Ciò implica che gli Stati, nell’adempiere all’obbligo di prevenzione e repressione del genocidio, devono in primo luogo tentare di utilizzare gli strumenti che la stessa Convenzione offre (ibidem). Qualora utilizzino altri strumenti, devono restare nei limiti stabiliti dal diritto internazionale (ivi., par. 57) e, soprattutto, «must be in conformity with the spirit and aims of the United Nations, as set out in Article 1 of the United Nations Charter», che espressamente menziona il mantenimento della pace e della sicurezza, la rinuncia ad atti di aggressione o altre violazioni della pace, e la risoluzione pacifica delle controversie (ivi, par. 58, enfasi aggiunta). Accogliendo provvisoriamente anche l’interpretazione teleologica proposta dall’Ucraina, la Corte ha aggiunto che «it is doubtful that the Convention, in light of its object and purpose, authorizes a Contracting Party’s unilateral use of force in the territory of another State for the purpose of preventing or punishing an alleged genocide» (ivi., par. 59). Dunque, la Corte ha ritenuto plausibile il diritto «not to be subjected to military operations by the Russian Federation for the purpose of preventing and punishing an alleged genocide in the territory of Ukraine» (par. 60). In ogni caso, peraltro, la Corte ha sottolineato che la Russia non ha per il momento fornito alcuna prova che un genocidio sia stato commesso in Ucraina (ordinanza, par. 59).

Non si è pronunciata, invece, sull’altro diritto invocato (quello, cioè, di non subire accuse infondate di aver commesso un genocidio), che per ragioni di spazio pertanto tralasceremo.

5. Quanto al nesso tra le misure richieste – la sospensione dell’operazione militare – e il diritto ritenuto plausibile – quello di non subire un’aggressione armata con lo scopo di prevenire e reprimere atti di genocidio – esso è stato automaticamente riconosciuto una volta considerato plausibile tale diritto. Ed infatti, la Corte ha concluso che «by their very nature, the first two provisional measures sought by Ukraine […] are aimed at preserving the right of Ukraine that the Court has found to be plausible» (ordinanza, par. 63). Effettivamente, il nesso sussisteva tra il diritto e le misure, così come richieste dall’Ucraina.

Esso sembra invece mancare con riferimento alle misure concretamente indicate dalla Corte, che non menzionano il link tra l’operazione militare e la Convenzione contro il genocidio. Milanovic ha sostenuto che «in changing the language […] the Court is avoiding creating an abusive escape valve by which Russia could say that no military operations are being conducted that have as their ‘”tated purpose and objective” the prevention of genocide» (cit.). Questo è certamente vero, ma così formulato il contenuto delle misure indicate fuoriesce dall’ambito di applicazione della Convenzione; esse si pongono manifestamente a tutela del diritto a non subire un’aggressione armata. Dato che era scontato che la Russia non avrebbe in ogni caso dato seguito alle indicazioni della Corte, ci si potrebbe interrogare sull’opportunità di non dare l’impressione di oltrepassare i limiti della propria giurisdizione (dati tutti i dubbi già evidenziati) e del proprio potere cautelare, posto che la Corte «ought not to indicate measures for the protection of any disputed right other than those which might ultimately form the basis of a judgment in the exercise of its jurisdiction» (Bosnia-Herzegovina v. Servia and Montenegro, par. 36).

6. Quanto alla valutazione del periculum in mora, la Corte ha confermato il proprio approccio secondo cui, in caso di rischi per la vita della popolazione, il rischio di pregiudizio irreparabile è in re ipsa, unitamente all’urgenza di adottare misure a tutela di tale diritto (par. 76):

«the civilian population affected by the present conflict is extremely vulnerable. The “special military operation” being conducted by the Russian Federation has resulted in numerous civilian deaths and injuries. It has also caused significant material damage, including the destruction of buildings and infrastructure. Attacks are ongoing and are creating increasingly difficult living conditions for the civilian population» (par. 75).

A tal fine, la Corte ha fatto riferimento alla risoluzione adottata il 2 marzo 2022 dell’Assemblea generale, sulla base della risoluzione Uniting for Peace, che ha definito la condotta russa come atto di aggressione e che esprime seria preoccupazione per gli attacchi nei confronti dei civili e, più in generale, per la situazione di vulnerabilità in cui si trova la popolazione ucraina (ordinanza, par. 76). Questo spostamento di prospettiva (la valutazione dei rischi per la popolazione civile, in una situazione di vulnerabilità), è già largamente consolidato nella giurisprudenza della Corte, nelle numerose recenti controversie instaurate sulla base della Convenzione per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale e della stessa Convenzione contro il genocidio (sul punto, si veda qui, p. 369 ss., qui e qui, p. 421 ss.).

7. In conclusione, non possono non richiamarsi le affermazioni di Miles, secondo cui in situazioni come questa «[o]n the one hand, the human element may compel intervention by the court or tribunal; on the other, the consent-based character of international jurisdiction may mean that such an injunction may be seen as illegitimate» (p. 347, enfasi aggiunta). Abbiamo però cercato di dimostrare che l’ordinanza è in linea con i precedenti. Alcuni dubbi solleva invece la concreta formulazione delle misure, visto il mancato riferimento espresso alla Convenzione.

Nel complesso, tuttavia, non ci sembra che la Corte sia fuoriuscita dall’ambito della propria funzione giudiziaria (cautelare), ma che anzi abbia finalmente riconosciuto in modo chiaro che nel diritto internazionale contemporaneo, e nel contesto dell’organizzazione di cui è organo, essa è tenuta a promuovere la tutela e la realizzazione dei valori della Carta. Neppure vogliamo però trascurare il fatto che, da un lato, la decisione era vincolata dalle aspettative della comunità internazionale; dall’altro lato, l’adozione di una decisione come questa, nella piena consapevolezza di un deliberato inadempimento da parte della Russia, rischia di compromettere la credibilità della CIG e l’utilità della tutela cautelare per il futuro. Su questo, tuttavia, la parola ultima parola spetta agli Stati, i quali dovranno riconoscere di aver scaricato una responsabilità enorme sulla Corte, e dovranno preservarne di conseguenza la legittimazione. Il rischio, infatti, è che ordinanze come questa si risolvano in mere affermazioni di principi e valori che, per quanto nobili, restano solo sulla carta.

*L’autore lavora come Assistente giurista presso la Cancelleria della Corte europea dei diritti dell’uomo. Il contenuto del post, tuttavia, riflette le opinioni dell’autore, espresse nella propria capacità accademica, e non vincola né la Corte né il Consiglio d’Europa.

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