Stickydiritto dell'Unione europeadiritto internazionale privato

Laura Carpaneto (Università di Genova)* 1. Introduzione I bambini per la loro condizione di vulnerabilità sono particolarmente esposti alle conseguenze più avverse dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina. Accanto ai tradizionali strumenti di diritto internazionale umanitario, anche gli strumenti di diritto internazionale privato stanno svolgendo un’importante funzione di protezione in favore

Read More
Stickydiritto internazionale privato

Con la recente sentenza resa nella causa C-700/20, London Steam-Ship, la Corte di giustizia dell’Unione europea torna a occuparsi del difficile rapporto tra giurisdizione civile e arbitrato nello spazio giudiziario dell’Unione. Il tema, già ampiamente esplorato dalla giurisprudenza della Corte (v. sentenze March RichVan Uden, West Tankers e Gazprom) e oggetto di grande attenzione in dottrina (v., ex multis, SalernoCarducciBenedettelli e Leandro 2015), trova, come noto, una scarna disciplina nel regolamento (UE) n. 1215/2012 o «Bruxelles I-bis». In particolare, ai sensi dell’art. 1 par. 2 lett. d, l’arbitrato è escluso dall’ambito di applicazione del regolamento; la portata di tale esclusione è meglio specificata al considerando n. 12 del regolamento (introdotto in occasione della rifusione nel regolamento (UE) n. 1215/2012 del previgente regolamento (CE) n. 44/2001 o «Bruxelles I»), considerando che in parte riprende i principi affermati dalla Corte di giustizia nel vigore della precedente disciplina. L’art. 73 par. 2 del reg. Bruxelles I-bis, infine, stabilisce che il regolamento non pregiudica l’applicazione della Convenzione di New York del 1958. A seguito di uno degli ultimi rinvii pregiudiziali provenienti dal Regno Unito, all’origine della sentenza in commento, la Corte è stata chiamata a decidere se e in che misura un lodo arbitrale e una sentenza nazionale che ne recepisce il contenuto possano ostacolare il riconoscimento e l’esecuzione, ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001, di una decisione resa tra le medesime parti in un diverso Stato membro. La soluzione fornita dalla Corte è sicuramente molto originale – se non, come si vedrà, a tratti anche «creativa» – e in poco tempo ha suscitato un vivace dibattito circa le sue possibili implicazioni sul sistema di circolazione delle decisioni nel sistema di diritto uniforme europeo (v. i primi commenti di BriggsCuniberti e Leandro 2022).

Read More
Toro de Osborne
diritto dell'Unione europeadiritto internazionale pubblico

Con il lodo Green Power K/S and SCE Solar Don Benito APS v Kingdom of Spain (Green Power) del 16 giugno 2022 (v. il post di Lampo pubblicato in questo blog e Shipley), per la prima volta, un tribunale arbitrale, chiamato a dirimere una controversia sorta tra un investitore di uno Stato membro UE ed un altro Stato membro, ha dichiarato di non avere giurisdizione a conoscere della controversia, accogliendo la posizione espressa dalla Corte di giustizia nella sua giurisprudenza a partire dalla ben nota sentenza Achmea. Significativamente, ciò è avvenuto nel contesto del Trattato sulla Carta dell’Energia (TCE), accordo multilaterale di cui sono parti sia l’UE che 26 Stati membri (tutti eccetto… l’Italia!).

Read More
SHARE

Sample Home 2